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IV. IL DOUBLE JEOPARDY PRINCIPLE NEI SISTEMI DI COMMON LAW:

10. International Double Jeopardy

10. International Double Jeopardy La concreta applicabilità del principio del Double Jeopardy suscita ulteriori perplessità con riferimento ai "cross- border crimes”, ovvero a tutti quei casi in cui un medesimo fatto illecito coinvolge più giurisdizioni.

Ciò in quanto, contrariamente a quanto avviene all’interno dell’Unione Europea, nell’ordinamento statunitense manca una previsione legislativa che chiarisca se, e in che misura, la sentenza di condanna emessa in uno stato estero possa assumere valore negli Stati Uniti.207

A ciò deve aggiungersi la scarsa propensione della giurisprudenza americana a dare effettività ai provvedimenti emessi da altri Stati.

A titolo di esempio, basti considerare la giurisprudenza formatasi in riferimento al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (International Covenant on Civil and Political Rights “ICCPR”), firmato dagli Stati Uniti nel 1966, il quale, all’articolo 14 (7),208 disciplina il principio del ne bis in idem.

207 Per una dettagliata disamina della quesitone, DAVIS, International Double

Jeopardy, in Am. Int.l L. Rev., 31, 2016, p. 61 208 La norma prevede espressamente che “Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena, per un reato per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun paese”

Ebbene, secondo la Suprema Corte Americana209, tale previsione si riferisce unicamente a condotte poste in essere all’interno del singolo Stato firmatario. Pertanto, i Public Prosecutors americani potrebbero legittimamente avviare un procedimento penale in relazione a fatti già giudicati in un altro Stato.

Tale conclusione muove dalla considerazione secondo cui, in assenza di espresse norme di attuazione, il Patto Internazionale per il Diritti Civili e Politici non può costituire diritto vincolate all’interno degli Stati Uniti, trattandosi di un trattato not self-executive.

Il fenomeno assume una rilevanza peculiare alla luce del moltiplicarsi degli strumenti che richiedono sforzi, a livello internazionale, per contrastare i crimini internazionali, ad esempio in materia di corruzione.

Al riguardo, giova evidenziare che nel 1997 gli Stati Uniti e numerosi altri Paesi hanno siglato la Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, adottata dall’Organization of Economic Cooperation and Development (“OECD”).

Lo scopo della Convenzione è quello di evitare che alcuni Stati possano tollerare episodi corruttivi posti in essere al di fuori dei propri confini, allorché abbiano giurisdizione sul fatto medesimo. In tal senso, la Convenzione impone che ogni Stato Parte disciplini uno specifico statuto penale, per le ipotesi di corruzione internazionale, in linea con quanto previsto dal Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”), adottato dagli Stati Uniti nel 1977. Inoltre, secondo quanto previsto dalla 209 Sosa v. Alvarez-Machain, 542 U.S. 692, del 2004; United States v. Duarte-Acero, 296 F.3d 1277, 1283 (11th Cir. 2002), nella quale si è espressamente stabilito che “The ICCPR does not create judicially-enforceable rights.”

Convenzione, il singolo episodio di corruzione internazionale può essere perseguito in uno qualsiasi degli Stati firmatari, anche laddove il fatto presenti un mero collegamento con il singolo Stato interessato ad avviare il procedimento210.

E’ di tutta evidenza come una simile previsione possa facilmente legittimare la perseguibilità del singolo episodio in diversi Stati. Sul punto, la Convenzione di limita a prevedere una consultazione fra gli Stati coinvolti, al fine di individuare quale, fra gli stessi, possa avere la giurisdizione sul singolo episodio211.

Ciò nonostante, in più occasioni la Corte Suprema americana212 ha ritenuto che la menzionata previsione si riferisca a un generico dovere di cooperazione fra gli Stati, non costituendo affatto uno strumento per evitare la duplicazione dei procedimenti innanzi a diversi stati per il medesimo fatto. Ne consegue che, anche sotto questo profilo, i Pubblici Ministeri americani godono un ampio, e non sindacabile, potere discrezionale nel decidere se avviare il procedimento penale nei confronti di un soggetto già giudicato in via definitiva in un altro Stato.213 210 DAVIS, International Double Jeopardy, op. cit, il quale rileva che “Following the implementation of the OECD Convention, a person or company engaging in official bribery anywhere in the world could be prosecuted in any signatory country where it is incorporated or has significant contacts”. 211 Nello specifico, l’articolo 4.3. della Convenzione prevede che “When more than one Party [i.e., signatory country] has jurisdiction over an alleged offense described in this Convention, the Parties involved shall, at the request of one of them, consult with a view to determining the most appropriate jurisdiction for prosecution.” 212 Si veda ad esempio United States v. Jeong, 624 F.3d 706, 706 (5th Cir. 2010) 213 Sul punto, KRAUSS, The Theory of Prosecutorial Discretion in Federal Law: Origins

and Developments, in Seton hall Cir. Rev.. 1, 2010, p. 4–5 (“Under federal law, a public prosecutor has exclusive discretion to decide whether or not to prosecute any crime that is supported by probable cause.”); in giurisprudenza, Interstate

Commerce Comm’n v. Bhd. of Locomotive Eng’rs, 482 U.S. 270, 283 (1987) (“[I]t is

In questo contesto, la sentenza emessa dall’Autorità Giudiziaria straniera non assume alcuna vincolatività, rimanendo un mero elemento da tenere in considerazione nel decidere se avviare o meno il procedimento.

Tuttavia, con particolare riferimento alla perseguibilità di reati commessi dagli enti, in più occasioni, il Dipartimento di Giustizia ha emanato delle Linee Guida, recanti alcuni principi tesi ad incanalare il potere dei Pubblici Ministeri nel solco tracciato dalla proporzionalità della complessiva risposta sanzionatoria.

Nell’ambito della corruzione internazionale, le Linee Guida di riferimento sono state emanate nel 2012 di concerto con la Security Exchange Commission214. Tali documenti recano una serie di elementi che i Pubblici Ministeri sono tenuti a valutare nel decidere se avviare o meno il procedimento, ma non fanno alcun espresso riferimento alla rilevanza della sentenza definitiva emessa dall’Autorità straniera.

In questo contesto di incertezza la dottrina americana, nel definire “sconcertante” l’assenza di una espressa presa di posizione in materia, è alla continua ricerca di soluzioni che consentano di prevedere in che senso si orienterà la discrezionalità del Public Prosecutor.215

214 U.S. DEP’T OF JUSTICE & U.S. SEC. AND EXCH. COMM’N, A RESOURCE GUIDE TO THE U.S. FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT (2012), www.justice.gov/ criminal/fraud/fcpa. Tali Guidelines fanno espresso riferimento ad un separato documento recante i cosiddetti enforcement principles in materia. Si veda U.S. SEC. AND EXCH. COMM’N, REPORT OF INVESTIGATION PURSUANT TO SECTION 21(A) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 AND COMMISSION STATEMENT ON THE RELATIONSHIP OF COOPERATION TO AGENCY ENFORCEMENT DECISIONS (2001), https://www.sec.gov/litigation/investreport/34-44969.htm; Enforcement

Cooperation Program, U.S. SEC. AND EXCH. COMM’N,

http://www.sec.gov/spotlight/enfcoopinitiative.shtml (last modified Feb. 16, 2016).

V. IL BACKGROUND STATUNITENSE E I POSSIBILI