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L’intervento normativo.

del Consiglio Superiore sia ormai orientata in una direzione che pone l’aspetto organizzativo in

4. L’intervento normativo.

Soltanto con l’art. 73 della legge 98/2013, rubricato ‘Formazione presso gli uffici giudiziari’ e articolato in 20 commi, il legislatore ha delineato un modello organizzativo in grado di migliorare la prassi applicativa di cui sopra, scaturente dall’applicazione del più recente articolo 37, commi 4 e 5, della legge 6 luglio 2011, n. 98, in tema di convenzioni per lo svolgimento presso gli uffici giudiziari di stage formativi durante il primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato210.

210 Sullo statuto dello stagista v. in particolare AMATO V., I tirocini formativi dopo le

risoluzioni del Csm e della Scuola superiore della magistratura. Prime note, in www.questionegiustizia.it.; CASSANO F.,Lo “stagismo”: risorsa per gli uffici e/o percorso formativo individuale”, cit.; PRODOMO F.,DL Fare, luci e (molte) ombre nella disciplina dei tirocini giudiziari, in www.questionegiustizia.it.

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Per vero i due istituti, pur avendo contenuto analogo, hanno presupposti e finalità differenti211.

Le principali differenze risiedono nel fatto che i tirocini ex art. 37: a) presuppongono la stipula di una convenzione fra l’ufficio giudiziario e il consiglio dell’ordine, o la facoltà universitaria, o la scuola di specializzazione; b) hanno durata di 12 mesi; c) sostituiscono il primo anno di pratica forense per l’ammissione all’esame da avvocato, o il primo anno del corso di dottorato o il primo anno della scuola di specializzazione.

I tirocini ex art. 73, invece: a) non richiedono alcuna convenzione, né l’iscrizione del tirocinante alla pratica forense o alla scuola di specializzazione; b) presuppongono il possesso di requisiti soggettivi quali età, voto di laurea, voti in alcuni esami; c) hanno durata di 18 mesi; d) sostituiscono il primo anno di pratica per l’ammissione all’esame da avvocato o da notaio e il primo anno di scuola di specializzazione; e) l’esito positivo del tirocinio costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi pubblici, titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario e, infine, requisito per accedere al concorso in magistratura212.

Passando all’analisi del dato normativo, va osservato che l’articolo 73 della legge 98/2013 dispone che i laureati in giurisprudenza, all’esito di un corso di durata almeno quadriennale ed in possesso dei requisiti di onorabilità213 e meritevolezza (consistenti

nella media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età), possono accedere, a domanda e per una sola volta, ad un periodo di formazione teorico-pratica della durata complessiva di 18 mesi presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici, i

211 Cosi DE ROSA C.R.,DEL SORBO A.,Punti di forza e di debolezza del tirocinio ex art. 73 D.L.

69/13, cit. Per maggiori approfondimenti sulle differenze cfr. BORRELLI G., I tirocini formativi

(aspetti organizzativi), cit.

212 Quest’ultima previsione è stata introdotta con d.l. 24.06.2014, n. 90, convertito con

modificazioni dalla l. 11.08.2014, n. 114

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tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni, nonché presso gli uffici requirenti, di primo e di secondo grado214.

Lo stesso tirocinio può essere inoltre svolto presso gli uffici giurisdizionali della giustizia amministrativa, con il conseguimento degli stessi benefici che si ottengono con lo stage presso la giurisdizione ordinaria.

Uno dei punti di forza della normativa, che rende di gran lunga più appetibile il tirocinio rispetto alle scuole di specializzazione, è la previsione215 che gli ammessi al

tirocinio possono fruire di una borsa di studio su base nazionale non superiore ad € 400,00, secondo le modalità concretamente individuate dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell’Economia.

I requisiti per ottenere la borsa di studio e le modalità per la presentazione della domanda sono stati di recente individuati con decreto interministeriale Giustizia-MEF del 21.07.2015216 che ha stanziato a favore dei tirocinanti 8 milioni di Euro per il 2015.

Le domande da presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale sul sito internet del Ministero della Giustizia, agli uffici giudiziari della giustizia ordinaria o amministrativa presso la quale si intende svolgere il tirocinio, convergono in una graduatoria su base nazionale trasmessa entro venti giorni al Ministero delle Giustizia.

A tale ultimo proposito si deve comunque evidenziare come lo svolgimento dell’attività di tirocinio ai sensi dell’articolo 73 non costituisca rapporto di lavoro, né comporti obblighi previdenziali e assicurativi a carico della pubblica amministrazione217, né tantomeno dia diritto a compensi remunerativi.

Va, inoltre, osservato che il tirocinio ex art. 73 non si connota per il carattere di esclusività218, nel senso che stagisti possono, contestualmente allo stage, svolgere altre

214 Quest’ultima previsione è stata introdotta con d.l. 24.06.2014, n. 90, convertito con

modificazioni dalla l. 11.08.2014, n. 114. Per maggiori approfondimenti sulla tematica prima dell’intervento del legislatore v. SOTTANI S.,Convenzioni: attenzione nella stipula da parte degli uffici giudiziari, in www.questionegiustizia.it.

215 Cfr. il comma 8bis dell’art. 73.

216 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 167 del 21 luglio 2015.

217 In assenza di direttive ministeriali la Procura di Napoli ha invitato i tirocinanti a

stipulare in proprio un’assicurazione contro gli infortuni, a pena di interruzione del rapporto di tirocinio. V. sul punto BORRELLI G.,I tirocini formativi (aspetti organizzativi), cit.

218 Cfr. il comma 10 dell’art. 73. A favore dell’esclusività si era invece pronunciato il

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attività, quali il dottorato di ricerca, il tirocinio presso uno studio legale o di notaio, la frequenza della scuola di specializzazione per le professioni legali, purché tutto ciò si svolga con modalità compatibili al conseguimento di un’adeguata formazione219.

L’articolo 5bis prosegue affermando che “L’attività di formazione degli ammessi allo

stage è condotta in collaborazione con i consigli dell’Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell’Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali”.

Con ciò si evidenzia che i tirocinanti possono “anche” far parte del circuito legato allo svolgimento della pratica forense o alle Università, ma ben può trattarsi pure di soggetti che fanno richiesta singolarmente senza alcun legame a tali enti/attività220.

Il secondo comma dell’art. 73 prevede, poi, i requisiti di preferenza nel caso in cui non sia possibile avviare tutti gli aspiranti al periodo di formazione. In particolare, si pone l’accento prima sulla media degli esami, poi sul punteggio di laurea ed infine sulla minore età anagrafica.