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L’Organizzazione e la struttura.

previo affiancamento dello stesso ad altro magistrato sia esso togato od onorario), ma

4. L’Organizzazione e la struttura.

Le scuole vengono correttamente incardinate nell’Università ma sono destinate, come si vedrà infra, a funzionare con la collaborazione paritetica di professori universitari, magistrati, avvocati e notai131.

Attualmente le sedi presenti sul territorio italiano, in numero di 44, si trovano presso: Università degli Studi di Bari; Università Lum Monnet di Bari-Casamassima; Università degli Studi di Bologna; Università degli Studi di Brescia; Università degli Studi di Cagliari; Università Kore di Enna; Università degli Studi del Molise; Università degli Studi di Catania; Università degli Studi di Firenze; Università degli Studi di Foggia; Università degli Studi di Genova; Università degli Studi di “Guglielmo Marconi”; Università degli Studi di Lecce; Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli”; Libera Università Maria Santissima Assunta; Università degli Studi di Macerata; Università degli Studi di Messina; Università degli Studi di Milano; Università Cattolica del Sacro Cuore; Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; Università degli Studi di Napoli “Federico II”; Università degli Studi di Napoli “Parthenope”; Seconda Università degli Studi di Napoli; Università degli Studi Nicolò Cusano; Università degli Studi di Padova; Università degli Studi di Palermo; Università degli Studi di Parma; Università degli Studi di Pavia; Università degli Studi

130 Cfr. circolare ministeriale, 27.12.2001.

131 Favorevole alla scelta di attribuire la gestione delle scuole all’Università è SCUDIERO

M.,Le scuole di specializzazione per le professioni legali al secondo anno di attività, in Notariato, 2003, 5

ss.; CAPONI R.,Scuole di specializzazione per le professioni legali ed insegnamento del diritto processuale

civile, cit., 133. Contra PALOMBI E., Magistrati: reclutamento e formazione, cit., IV, secondo cui la scuola avrebbe dovuto essere gestita attraverso il ministero della Giustizia e SACCHETTINI E., Per

magistrati, avvocati e notai si ricomincia dai banchi di scuola, 77, per il rischio del ripetersi dei vizi

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di Perugia; Università degli Studi Di Pisa; Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria; Università degli Studi di Roma “Sapienza”; Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Università degli Studi “Roma Tre”; Università degli Studi di Salerno; Università degli Studi di Sassari; Università degli Studi di Siena; Università degli Studi Suor Orsola Benincasa; Università degli Studi di Teramo; Università degli Studi di Torino; Università degli Studi Trento; Università degli Studi di Verona e Università degli Studi di Urbino.

Essendo tutte strutture didattiche dell’Università, alla loro organizzazione contribuiscono in via primaria le Facoltà e i Dipartimenti interessati. In particolare, l’Università, o le Università convenzionate, garantiscono il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.

Ciascuna scuola di specializzazione si deve comporre di un Consiglio direttivo, i cui compiti consistono nella gestione organizzativa della struttura e nella programmazione dell’attività didattica.

La struttura di ogni Consiglio direttivo è aperta, nel senso che vi possono partecipare non solo personale docente dell’Università, ma anche esponenti dell’avvocatura, della magistratura e del notariato132. In particolare il Consiglio

direttivo, presieduto da un Direttore, consta di 12 membri, di cui: 6 professori universitari in discipline giuridiche ed economiche, designati dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, 2 magistrati ordinari, 2 avvocati e due notai, anch’essi scelti dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza nell’ambito di tre rose di quattro nominativi, formulate rispettivamente dal Consiglio Superiore della Magistratura, dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Nazionale del Notariato133.

132 Esprime un giudizio positivo sull’estensione della partecipazione nell’ambito del

consiglio direttivo a favore di avvocati e magistrati CARPI F., Verso le scuole di formazione alle

professioni giuridiche, cit., 233.

133 Per quanto concerne la disciplina della predisposizione della rosa dei magistrati da cui

attingere per gli incarichi direttivi v. la delibera del C.S.M. dell’11.05.2000 su l’individuazione di procedura e criteri per la scelta dei magistrati chiamati a partecipare alle attività delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, citata. In particolare il paragrafo b), rubricato ‘La composizione del Consiglio direttivo delle Scuole di specializzazione’, prevede che “La

disposizione di cui all’art. 5 (comma 3) istituisce per ciascuna Scuola, definita “struttura didattica dell’università”, un Consiglio Direttivo con compiti di indirizzo e programmazione didattica (c. 6). Di esso fanno parte dodici membri, di cui due magistrati scelti dall’Università nell’ambito di una rosa di quattro nominativi indicati dal C.S.M. Tale previsione è materia inedita per il Consiglio

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Il Consiglio direttivo è nominato con decreto rettorale ed è validamente costituito con almeno nove dei suoi componenti. Esso dura in carica quattro anni.

Il Direttore è eletto dal Consiglio stesso nel proprio seno tra i professori universitari di ruolo, rimane in carica tre anni e può essere rieletto una volta sola.

È poi prevista la creazione di tutors, con compiti integrativi delle attività didattiche, di collegamento fra i corsi, di assistenza e di orientamento degli iscritti. Tale attività viene svolta secondo un orario di ricevimento approvato dal Direttore e può

superiore della magistratura, il cui regolamento infatti non contempla nel riparto delle competenze tra le varie Commissioni referenti l’attribuzione di siffatti compiti che da taluni si auspica possano essere in futuro svolti dal CSM attraverso un’apposita articolazione che offra all’Università una proficua collaborazione. Allo stato dell’assetto regolamentare, la Seconda Commissione referente risulta l’articolazione consiliare a cui guardare per l’attivazione della fase di avvio del procedimento, perché tra le sue attuali attribuzioni è annoverato il “conferimento di incarichi speciali”, nozione quest’ultima in cui sembra potere rientrare, per genericità espressiva, la materia ora in esame. Alla Seconda Commissione referente spetta dunque il compito di predisporre l’atto di interpello, da rivolgere a tutti i magistrati, con l’espressa previsione della gratuità, - almeno di regola e salva diversa determinazione di ciascuna Scuola - , dell’incarico, con la specificazione della durata quadriennale dello stesso e l’indicazione dell’assenza di esonero, anche parziale, dall’attività giudiziaria. Si indicano i seguenti criteri per la nomina, che dovranno essere contenuti nell’atto di interpello: 1) alla data dell’interpello occorre che il magistrato abbia almeno otto anni di esercizio di effettive funzioni giudiziarie; 2) è richiesto il possesso di specifiche attitudini tecniche, culturali ed organizzative, nonché della comprovata sensibilità alle esigenze della didattici; 3) restano esclusi dall’interpello i magistrati collocati fuori ruolo, atteso che il principale contributo della partecipazione del magistrato al consiglio direttivo delle Scuole risiede appunto nell’attualità dell’esercizio delle funzioni giudiziarie, condizione necessaria a che si abbia un arricchimento di esperienze professionali a beneficio del momento della programmazione didattica e scientifica dell’attività delle Scuole. L’interpello mira alla formazione di un unico elenco nazionale di magistrati, all’interno del quale dovranno formarsi elenchi su base regionale e/o pluridistrettuale. Tanto giova a che una o più rose di magistrati, tratte dall’indicato elenco, possano essere utilizzate da Scuole di formazione istituite presso Università degli Studi situate in distretti giudiziari diversi da quelli di appartenenza dei magistrati componenti quello specifico raggruppamento, nel caso in cui il distretto giudiziario di immediato riferimento territoriale di una Scuola non annoveri magistrati interessati all’incarico o la Scuola sia istituita da più Università degli Studi, a tal fine consorziate, situate in più distretti giudiziari. In caso di risposta positiva all’interpello, il magistrato dovrà quindi specificare la eventuale disponibilità a far parte del consiglio direttivo della Scuola istituita nei distretti giudiziari limitrofi. In ragione, poi, della necessità di soddisfare le richieste di più Scuole operanti sulla stesso territorio, per la presenza di più Università nello stesso distretto giudiziario, le rose di magistrati dovranno essere formate dal C.S.M. con un numero adeguatamente maggiore di quello, pari a quattro, indicato dalla disposizione regolamentare per la scelta da operarsi a cura del consiglio della facoltà di giurisprudenza. I magistrati componenti il Consiglio direttivo delle Scuole di specializzazione non saranno tenuti a richiedere al C.S.M. l’autorizzazione all’assunzione dell’incarico extragiudiziario, dovendo ritenersi che l’inserzione nella rosa di nominativi da sottoporre alle valutazioni dei consigli di facoltà valga come inequivoca autorizzazione implicita e preventiva”. Va rilevato che in questa delibera il C.S.M. aveva

auspicato che la materia venisse poi affidata ai Consigli giudiziari, ma ancora tale attribuzione non è avvenuta. A favore del decentramento v. DIOTALLEVI G., Formazione

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essere affidata dal Consiglio direttivo a docenti della scuola, ricercatori, assistenti, titolari di assegno di ricerca, dottori di ricerca, dottorandi di ricerca, cultori delle materie, magistrati, avvocati e notai.

Chiaramente, ciascuna scuola di specializzazione si deve dotare di un efficiente servizio di segreteria, che si occupi della gestione delle aule per lezioni ed esercitazioni, oltre ad organizzare i tirocini pratici ed altro ancora.

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La partecipazione paritetica di professori universitari, magistrati,