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Le modalità di accesso.

previo affiancamento dello stesso ad altro magistrato sia esso togato od onorario), ma

3. Le modalità di accesso.

L’accesso alle scuole si consegue mediante il superamento di un concorso per titoli ed esami, aperto a tutti i laureati in Giurisprudenza anteriormente alla data fissata per la prova di esame126.

125 Per quanto riguarda l’indirizzo notarile, si veda quanto osservato supra, nt. 104.

126 Sulla previsione di un numero chiuso ha espresso perplessità il C.S.M. che con parere

reso nella seduta del 9.10.1997, cit., affermava che “la delimitazione degli accessi non può e non deve

essere attuata in modo tale da rappresentare una prima selezione positiva di coloro che sono predestinati a diventare magistrati (salvo successivi infortuni o inconvenienti): se così fosse, invero, verrebbero ad essere sostanzialmente elusi i valori di garanzia sottesi alla regola del concorso di cui all’articolo 106 e all’attribuzione al Consiglio superiore della magistratura della competenza in merito alla procedura concorsuale. Ed allora, se così fosse, diventerebbe obbligato, per rispettare il vincolo costituzionale, affidare integralmente al Csm la scuola di specializzazione ed i meccanismi di valutazione e di selezione ad essa collegati. Non è ammissibile, quindi, parlare di un vero e proprio “numero chiuso”: la programmazione numerica degli accessi alle scuole, può esservi ma deve essere aperta, ed orientata alla formazione di un’area di specializzati ben più ampia di quella che potrà confluire nell’ordine giudiziario. In definitiva, la vera e propria selezione positiva deve continuare ad avvenire in sede di concorso e non prima. È il caso di notare, da ultimo, che la magistratura - a differenza delle altre professioni - è già un numero chiuso. Il fatto è che le operazioni di chiusura debbono essere fatte esclusivamente secondo quanto

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Nel bando sono indicate le sedi e la data della prova di esame, unica a livello nazionale, ed i posti disponibili presso ciascuna scuola.

Secondo quanto disposto dal d.lgs. 398/97, il numero delle ammissioni deve essere stabilito, ogni anno, con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della Giustizia, ma non può comunque essere inferiore al 10% dei laureati in giurisprudenza dell’anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell’anno precedente aumentato del 20% del numero di posti resisi vacanti nell’organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola e, infine, delle condizioni di ricettività delle scuole. L’accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esami.

Nella prova di ammissione alle scuole di specializzazione i titoli (da intendersi, voto di laurea e media degli esami sostenuti) vengono valutati per un massimo di dieci punti su sessanta127. La prova d’esame per l’ammissione vale invece fino ad un

massimo di cinquanta punti e si articola in una prova per test su quesiti a risposta multipla (50 quesiti su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale).

Le prove devono avere un contenuto identico sul territorio nazionale. Per la predisposizione dei quesiti è nominata, con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministero della Giustizia, un’apposita commissione di nove esperti. La commissione predispone un archivio con almeno cinquemila quesiti su argomenti nelle materie giuridiche previste e provvede agli aggiornamenti annuali.

La commissione estrae a sorte dall’archivio i cinquanta quesiti per la prova e li chiude in tanti pieghi sugellati per ciascuna sede, firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione. I pieghi vengono così consegnati, nella

prevede la Costituzione e quindi non possono essere demandate all’Università. Quest’ultima ha il compito di formare la cultura dei futuri (ed anche degli attuali) magistrati, non quello di sceglierli”.

127 Cfr. sul punto, con riferimento all’anno accademico 2013-2014, l’allegato 2 al decreto

interministeriale del 16 luglio 2013 che, nel dettare i criteri per l’accesso alle S.S.P.L., fissa la distribuzione dei punti complessivi previsti per la valutazione del curriculum e del voto di laurea, tenendo in considerazione anche la durata degli studi universitari.

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data stabilita nel bando, al responsabile del procedimento concorsuale nominato in ciascuna sede. I quesiti sono naturalmente segreti e ne è vietata la divulgazione.

Durante la prova di esame non è ammessa la consultazione di testi né di codici commentati o annotati con la giurisprudenza.

Presso ogni Ateneo è costituita, con decreto rettorale, una commissione giudicatrice del concorso di ammissione composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio, presieduta dal componente avente maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età128.

Dubbi sono stati sollevati circa l’idoneità del metodo del test per selezionare l’accesso alla scuole; tuttavia, atteso che il suo utilizzo assicura tempi di correzione rapidissimi e totale trasparenza e oggettività, si ritiene che tale sistema sia comunque in grado di condurre a risultati accettabili129.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si collocano in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane di età. I candidati che non raggiungono una posizione utile possono presentare istanza di

128 Per quanto concerne la partecipazione dei magistrati all’esame di ammissione v. la

delibera del C.S.M. dell’11.05.2000, per l’individuazione di procedura e criteri per la scelta dei magistrati chiamati a partecipare alle attività delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, consultabile in www.cosmag.it. In particolare alla lett. A di tale delibera, rubricata ‘La partecipazione alla commissione giudicatrice del concorso di ammissione alle Scuole di specializzazione’, si legge che “Il decreto 21.12.99, n. 537, che adotta il relativo regolamento,

prevede infatti diverse ipotesi di presenza e partecipazione dei magistrati ordinari all’attività delle Scuole, ipotesi che devono essere tenute distinte. La disposizione di cui all’art. 4 (c. 6) prevede la costituzione di una Commissione giudicatrice del Concorso di ammissione composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio. Alla designazione si perviene in forza di un procedimento interno agli organismi di ateneo, concluso da un decreto rettorale; l’incarico così conferito è temporaneo, gratuito (almeno di norma), legato funzionalmente ai concorsi di ammissione Per tale attività, prevista per legge e di regola gratuita si ritiene che non sia necessaria la preventiva autorizzazione del C.S.M., essendo sufficiente che il magistrato dia comunicazione dell’assunzione dell’attività per la conseguente presa d’atto del C.S.M Tanto risponde peraltro all’esigenza di celerità nell’espletamento delle procedure, per la piena operatività della struttura organizzativa delle Scuole”.

129 Così PADOA SCHIOPPA A.,Le nuove scuole forensi universitarie, cit., 1. L’oggettività della

selezione viene valorizzata da ZAGREBELSKY V., Prime novità per la formazione comune dei

magistrati, degli avvocati e dei notai e per il concorso per uditore giudiziario, cit., 140 s.; RANDAZZO E.,

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ammissione alle scuole nelle quali non sono stati coperti tutti i posti messi a concorso130. Da qualche anno, peraltro, non tutti i posti messi a concorso vengono

effettivamente coperti, registrandosi tendenzialmente 5000 accessi all’anno.

L’iscrizione al corso è subordinata al pagamento di una quota che varia da scuola a scuola.