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– INVARIABILITÀ DEI PREZZI

Nel documento RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA (pagine 32-37)

Elaborati costituenti il progetto:

ARTICOLO 4 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI

Per le prestazioni previste nel presente appalto non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi.

Tutti i prezzi contenuti nell'Elenco Prezzi di cui all’articolo 3 si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all’articolo 1664 del c.c., rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi, per tutta la durata dell’appalto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile .

Art. 5 - DURATA E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori si svolgeranno nell’arco temporale massimo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi dalla consegna formale dei lavori.

L'atto di consegna formale dei lavori potrà avvenire anche prima della stipulazione del contratto e comunque non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto. L’ultimazione definitiva potrà avvenire anche prima del termine suddetto sulla base dell'andamento dei lavori scaturito dagli ordinativi di cui all'art.5 e comunque al momento in cui venisse esaurito il finanziamento.

Art. 6 - PAGAMENTI E RITARDI

Il pagamento delle prestazioni eseguite avverrà, in unica soluzione, al termine dei lavori, al netto della trattenuta del 10% a garanzia per le opere a verde, da svincolarsi con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Gli importi saranno contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della eventuale quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al successivo punto e detratte le eventuali rate di acconto precedenti.

La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dei prezzi di contratto, in contraddittorio con l’impresa appaltatrice dei lavori, compilando i documenti contabili previsti dalla vigente normativa. Il costo degli oneri della sicurezza sarà contabilizzato in ciascuno stato di avanzamento lavori emesso

Ai sensi dell’articolo 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata dalla stazione appaltante una ritenuta pari allo 0,50 per cento.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva rilevata a carico dell'affidatario o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del D. Lgs 50/2016, operanti nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento attiverà la procedura così come prevista dall'art.30 comma 6 D. Lgs 50/2016.

Per il ritardo dei pagamenti sia delle rate in acconto che di quella a saldo, dovute alla necessità di sanare irregolarità risultanti dal DURC, non saranno corrisposti all'appaltatore interessi di sorta.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs 50/2016, è prevista la corresponsione, a favore dell'appaltatore, di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale secondo le modalità fissate dall' art. 35, comma 18 del Codice.

In caso di rilascio del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.

Per quanto concerne l'eventuale debito del subappaltatore /subcontraente il trasferimento diretto agli Enti creditori non potrà eccedere il valore del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del durc irregolare ( circolare n.3/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del

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contratto, il soggetto inadempiente e, in ogni caso l’esecutore, sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l' Amm.ne Com.le potrà pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ove l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico.

L’Affidatario è tenuto inoltre a trasmettere , indipendentemente dalla richiesta dell’Amm.ne Com.le, le fatture quietanzate del sub-appaltatore ,cottimista o sub-contraente di fornitura con posa in opera, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti.

Qualora l’Affidatario non provveda a trasmettere le fatture entro il termine predetto, la Stazione Ap-paltante sospenderà il successivo pagamento fino a che quest’ultimo non fornisca la prova dell’avvenuto regolare pagamento, ovvero giustifichi il proprio comportamento ,comprovando un eventuale inadempimento dell’impresa sub-appaltatrice, nei modi e termini di cui all'art. 170 c.7 D.P.R.207/10.

La Stazione Appaltante ,corrisponde direttamente al subappaltatore , al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto nei seguenti casi:

A) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

B) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore

C) su richiesta del subappaltatore se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitati-vi e prestazionali prequalitati-visti nel contratto di appalto.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il diretto-re dei lavori, il coordinatodiretto-re della sicudiretto-rezza in fase di esecuzione, ovvero il didiretto-rettodiretto-re dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art.4, c.6 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012 e della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e Trasporti, prot. n.0001293 del 23/01/2013, gli stati di avanzamento dei lavori ed i relativi certificati di pagamento verranno emessi entro 45 giorni dalla maturazione del diritto.

Il pagamento degli acconti è disposto entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento. Detto termine viene interrotto in attesa dell'acquisizione del/i DURC.

Il certificato di regolare esecuzione verrà emesso nel rispetto del termine di mesi tre dalla data di ultimazione dei lavori come previsto dall'art. 237 del Dpr 207/10 .

Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre 30 giorni (trenta) dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero dall'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva nei confronti dell'affidatario e di eventuali subappaltatori/ subcontraenti di forniture con posa in opera.

Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente appalto è indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara. Il Codice Unico di Progetto, CUP ,del presente progetto, se previsto, verrà comunicato all’interno del verbale di consegna dei lavori.

Il CIG e il CUP, quando comunicato, dovranno essere indicati nelle singole fatture relative ad ogni certificato di pagamento.

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I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex articolo 3, legge n. 136/2010 e s.m. L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, con subfornitori o con subcontraenti che non contengano la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi.

Ferme le clausole risolutive espresse di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e del d.P.R. n. 207/2010, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. anche l’effettuazione delle transazioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

L’appaltatore è obbligato a comunicare alla Stazione appaltante il Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, alle commesse di cui al presente appalto.

Il committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG e CUP di riferimento.

L’appaltatore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della legge n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

L’appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all’articolo 4 e all’articolo 5 della legge n. 136/2010.

Art. 7 - ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI -PREZZI APPLICATI

I lavori saranno quantificati, a misura, mediante verifica delle quantità eseguite mediante misurazione in cantiere.

L’impresa dovrà adempiere alle indicazioni del Direttore dei lavori, che ha la facoltà di imporre diverse e differenti fasi durante l’esecuzione dei lavori, anche modificando la programmazione iniziale, per motivi legati all’operatività delle opere interessate.

Gli oneri della sicurezza saranno compensati a misura utilizzando i prezzi unitari derivati dai prezzari di riferimento e non saranno soggetti a ribasso.

Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l’utile per l’Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d’arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l’Appaltatore; opere provvisionali e di protezione, eventuale stoccaggio, posa in opera e/o montaggio, assistenze murarie di ogni tipo e natura, messa in esercizio, sgombero detriti e smaltimento rifiuti nelle forme di legge, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione necessaria per realizzare i lavori a perfetta regola d’arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle interferenze generate dall’operatività degli immobili interessati e dall’esecuzione da parte di terzi, nelle stesse aree interessate dai lavori, di opere non oggetto di affidamento sulla base del presente appalto.

I prezzi unitari, così come risultanti dall’applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili ad opere eseguite in modo completo, siano esse di estesa entità oppure di limitata entità ovvero eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità esse si trovino rispetto al piano di campagna, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi oscuri richiedenti l’uso di illuminazione artificiale od in presenza d’acqua con l’onere dell’esaurimento, utilizzando materiali di ottima qualità, con mezzi ed attrezzature efficienti a norma di legge, impiegando mano d'opera qualificata per le lavorazioni da svolgere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa, dotati di tutti i DPI necessari alla tipologia di lavorazione svolta, adeguatamente formati ai sensi del D.LGS 81/08, coordinati dalla direzione tecnica dell'appaltatore.

Inoltre per le liste in economie costituenti la MANO D’OPERA, verranno corrisposte in base ad ore e frazioni effettivamente impiegate, risultanti dalle schede giornaliere.

L’Assuntore dovrà preoccuparsi di acquisire la sottoscrizione delle predette schede giornaliere da parte del D.L. entro la giornata successiva, pena il disconoscimento delle prestazioni.

Per le prestazioni da contabilizzarsi attraverso liste di manodopera l'Appaltatore sarà compensato sulla base dell’effettivo tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori secondo i costi orari della manodopera come desunti dal prezzario di riferimento assunto a base di offerta.

Il corrispettivo orario corrisposto sarà pari al prezzo orario del prezzario assunto al netto di spese

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generali e utile di impresa la cui relativa quota (del 26.5%) sarà poi aggiunta, previa applicazione del ribasso percentuale oggetto di offerta.

Per i MATERIALI E MANUFATTI A PIE' D'OPERA: In base alle sole quantità impiegate con rilevazioni effettuate seguendo procedimenti geometrici.

I materiali, i manufatti e gli apparecchi non utilizzati non verranno contabilizzati e l’Assuntore è obbligato a ritirarli a propria cura e spese e senza compenso alcuno.

Tutti i materiali impiegati dovranno essere di prima scelta, rispondenti alle normative vigenti ed alle norme UNI, ove esistenti.

Dovranno comunque essere campionati ed espressamente accettati dalla Direzione lavori che si riserva, in caso contrario, il diritto di farli sostituire a suo insindacabile giudizio, senza che per questo spetti all’Assuntore compenso di alcun genere.

Resta comunque a carico dell’Assuntore la garanzia decennale sui materiali forniti e messi in opera.

I prezzi relativi a “ materiali a piè d’opera” sono riferiti a materiali forniti nel cantiere di esecuzione degli interventi e si intendono comprensivi di tutti gli oneri relativi a carico, trasporto, scarico, accantonamento, spese generali ed utili .

NOLI: i prezzi indicati si intendono comprensivi di tutte le spese per dare i macchinari in cantiere pronti all’uso, inclusi trasporto, consumi, manutenzione, assicurazioni e quant’altro necessario.

Il corrispettivo sarà pari al prezzo indicato in elenco al netto di spese generali e utile di impresa, la cui quota sarà aggiunta, previa applicazione del ribasso percentuale oggetto di offerta.

Per le norme generali di contabilità delle prestazioni in oggetto si farà riferimento a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.P.R. 207/10 e s.m. Per le parti in vigore alla data del presente appalto.

Art. 8 - PENALI - RISOLUZIONE DI CONTRATTO

In caso di ritardo sul termine assegnato per l’inizio e per la fine dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera, determinata nella misura percentuale del 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.

la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in danno, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

L’ammontare delle eventuali penalità (comunque complessivamente non superiore al 10%

dell’importo di contratto) sarà addebitato sui crediti dell’Affidatario derivanti dal contratto cui fanno riferimento le prestazioni oggetto del presente foglio di condizioni.

Mancando tali crediti o risultando insufficienti, verranno addebitate sulla cauzione definitiva.

L’applicazione delle penalità sarà comunicata all’Assuntore in via amministrativa mediante lettera raccomandata AR dall’Amministrazione Comunale.

Entro quindici giorni dalla data della nota predetta l’Assuntore potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Costituiranno motivo di spostamento dei termini finali delle prestazioni cause di forza maggiore debitamente comprovate dall’Assuntore ed accettate dall’Amministrazione, purché la specifica comunicazione venga inoltrata entro ventiquattro ore dal verificarsi dell’evento.

Art. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI È vietata la cessione del presente contratto quadro oltre che dei contratti attuativi.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

La cessione in violazione di dette norme dà diritto alla stazione appaltante di risolvere il rapporto con conseguente diritto al risarcimento dei danni.

Art. 10 - GARANZIE

Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, da prestarsi negli importi e con le modalità ivi previsti, basata sul valore complessivo del contratto in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. 12 marzo 2004, n.

123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto

7/18 opportunamente adeguata alle disposizioni del Codice .

La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia fideiussoria deve permanere, ai sensi dell'articolo 103 comma 5 del codice, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque, almeno per la durata di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Riguardo alle obbligazioni garantite, allo svincolo progressivo ed alla sua reintegrazione si fa espresso rinvio ai disposti di cui all'articolo 103, comma 5, del “Codice”.

L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno 10 giorni prima dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, come previsto dall'art. 103 comma 7, pari all'importo del contratto affidato.

La medesima polizza deve assicurare la stazione appaltante anche contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di € 500.000.

La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in alcun modo la responsabilità dell’Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge.

Pertanto l’Appaltatore risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.

ARTICOLO 11 – DIRETTORE TECNICO E RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M.LL.PP. n.

145/200 di seguito indicato come “Capitolato Generale di Appalto”; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto, fermo restando l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione.

Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del C.G.A., il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L’Appaltatore, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere, tramite il direttore di cantiere, che dovrà essere formalmente incaricato con atto idoneo comunicato alla Direzione dei Lavori prima della consegna del primo ordinativo.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

I soggetti indicati dall’Impresa ai quali viene affidato l’incarico di direttore tecnico sono dotati di titolo di studio tecnico, ovvero di idoneo requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere.

Al direttore tecnico di cantiere nominato dall’Appaltatore, come definito al precedente comma 3, competono le seguenti responsabilità:

a. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

b. garantire la sua presenza sul luogo di lavoro per tutta la durata dell’appalto;

c. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei piani di sicurezza;

d. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizione psicofisiche non idonee e che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;

e. vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.

L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall’inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Il Direttore dei Lavori può rifiutare per giustificati motivi il Direttore Tecnico e/o il/i Direttore/i di

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cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall’Appaltatore a gestire per proprio conto i rapporti relativi al presente appalto, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all’Appaltatore alcun

cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall’Appaltatore a gestire per proprio conto i rapporti relativi al presente appalto, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all’Appaltatore alcun

Nel documento RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA (pagine 32-37)

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