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Le invenzioni delle università e degli enti pubblici di ricerca ricerca

ENTI PUBBLICI DI RICERCA

L’AUTONOMIA CONTRATTUALE NEL SISTEMA DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

3. Profili pubblicistici

4.4. Le invenzioni delle università e degli enti pubblici di ricerca ricerca

Nello svolgimento delle attività di ricerca il ricercatore, oltre a raggiungere nuove conoscenze, può dar vita a dei prodotti crea-tivi e, principalmente, ad invenzioni industriali. In generale, a chi realizzi questi beni la legge assegna vari diritti e, in particolare, il diritto ad esserne riconosciuto autore nonché la facoltà di utiliz-zarli e sfruttarli in esclusiva, ma non chiarisce a chi essi spettino qualora vengano creati nell’esecuzione di contratti di ricerca o negozi analoghi. Con specifico riguardo alle invenzioni compiute nel corso di alcune ipotesi di commesse, il legislatore è intervenu-to a colmare la lacuna; inoltre, nella pratica, a far luce sulla que-stione della titolarità vi provvedono gli stessi contraenti.

L’articolo 65 CPI, in special modo, presenta una disciplina peculiare per le invenzioni dei ricercatori delle università e degli

EPR stabilendo al comma 1 che, in deroga all’articolo 64 CPI, quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti deri-vanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore.

La norma riprende il testo dell’articolo 24-bis del regio decre-to n. 1127/1939, inseridecre-to dalla c.d. legge Tremonti-bis (legge n. 383/2001), con la quale il legislatore italiano ha introdotto il c.d.

professor’s privilege nella convinzione che la regola della

“titola-rità individuale”, ovvero della titola“titola-rità delle invenzioni in capo ai professori e ai ricercatori universitari, avrebbe apportato maggio-re innovazione rispetto alla tradizionale maggio-regola della c.d. “titolari-tà istituzionale”, nella quale la titolari“titolari-tà delle invenzioni è dell’istituzione di appartenenza del ricercatore (37). La riforma è stata sollecitata anche dalla constatazione che in passato si è assi-stito ad un tendenziale inutilizzo del brevetto da parte dell’ente pubblico. È parso pertanto opportuno attribuire al ricercatore la titolarità dei diritti di esclusiva derivanti dalle proprie invenzioni, ritenendo quest’ultimo più motivato allo sfruttamento degli stessi di quanto in passato si fossero dimostrate le università (38).

In base all’articolo 65, comma 1, CPI, quindi, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione e potrà pre-sentare personalmente la domanda di brevetto a proprio nome, con il solo onere di darne comunicazione all’amministrazione di appartenenza (39).

(37) G.CONTI, M.GRANIERI, A.PICCALUGA, La gestione del trasferimento

tecnologico. Strategie, modelli e strumenti, Springer, 2011, 17. L’attuale art.

65 CPI deriva dall’art. 7 della l. n. 383/2001 che fu attuativa del c.d. “pacchet-to dei 100 giorni”. All’interno di tale pacchet“pacchet-to, all’insegna dello slogan “in-venzioni agli inventori”, il legislatore italiano ritenne che una regola di titolari-tà individuale sarebbe stata maggiormente foriera di innovazione rispetto alla tradizionale regola di titolarità istituzionale. Gli AA. ricordano, tuttavia, che quella della titolarità istituzionale è la norma largamente condivisa dalla mag-gior parte degli ordinamenti occidentali civilizzati.

(38) V.PICCARRETA, F.TERRANO, Il nuovo diritto industriale, Il Sole 24 Ore, 2005, 202. La Tremonti-bis, in particolare, si è prefissata due finalità: quella di creare un sistema che evitasse l’insorgere di conflitti sull’accer-tamento della proprietà dell’invenzione e quella di rendere più efficiente e di-namica la trasmissione diretta dei brevetti fra mercato e docenti o ricercatori universitari.

Pro-Il comma 2 precisa che le università e le pubbliche ammini-strazioni, in caso di licenza a terzi dell’invenzione, stabiliscono nell’ambito della loro autonomia regolamentare l’importo massi-mo del canone spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, non-ché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci. Se il regolamento non determina la quota di spettanza dell’università o degli EPR a questi compete il 30% dei proventi. All’inventore spetta comun-que almeno il 50% dei proventi.

La dottrina prevalente, tuttavia, ritiene che la disposizione in commento sia incoerente per ciò che riguarda il rapporto tra l’attribuzione della titolarità esclusiva del brevetto all’inventore e l’attribuzione del potere di determinare i canoni dei contratti di licenza stipulati fra il ricercatore e terzi in capo all’università: in-fatti, si osserva che l’attribuzione della titolarità dell’invenzione dovrebbe comportare, quale naturale conseguenza, il pieno diritto dell’inventore di negoziare con terzi l’invenzione.

Il comma 4 prevede un tipo speciale di licenza obbligatoria, gratuita non esclusiva, a favore delle università o degli EPR per il caso in cui l’inventore o i suoi aventi causa, trascorsi almeno 5 anni dalla data di rilascio del brevetto, non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indi-pendenti dalla loro volontà.

L’ultimo comma, infine, introduce un correttivo alla regola della titolarità individuale per il quale le disposizioni dell’articolo 65 non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell’ambito di speci-fici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università, ente o amministrazione di appartenenza del ricer-catore. Presupposto di non applicabilità dell’articolo 65, dunque, è che l’attività di ricerca sia finanziata in tutto o in parte da terzi

prietà intellettuale e concorrenza, Giappichelli, 2009, 242. La ratio di questa

disposizione, secondo l’A., risiede nell’incentivazione che si reputa derivi dall’attribuzione dei diritti nascenti dall’invenzione a chi l’abbia realizzata. La disposizione, in particolare, conferma che l’università è la sede della ricerca scientifica e tecnologica ma non è organizzata per produrre invenzioni brevet-tabili; ciò spiegherebbe la ragione per la quale, conseguita l’invenzione, il ri-cercatore universitario presenta la domanda di brevetto a suo nome avendo so-lo il dovere di darne comunicazione alla sua università.

(40). In particolare, può trattarsi di ricerca finanziata da privati ovvero realizzata nell’ambito di specifici progetti di ricerca fi-nanziati da soggetti pubblici diversi dal datore di lavoro del ricer-catore. La prima ipotesi fa riferimento alla “ricerca su commes-sa”, che nella maggior parte dei casi trova la sua disciplina in un contratto di ricerca ove il committente, tipicamente un’impresa privata, paga in tutto o in parte i costi della ricerca stessa; la se-conda fa riferimento ai casi di progetti di ricerca quali quelli fi-nanziati da bandi, come il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB), i progetti di ricerca di rilevante interesse naziona-le (PRIN), i programmi operativi nazionali (PON) e i programmi operativi regionali (POR), oppure come progetti di ricerca nell’ambito dei programmi-quadro dell’Unione europea.

Alcuni Autori osservano come la norma abbia carattere san-zionatorio nei confronti degli EPR, in quanto la regola della tito-larità istituzionale sembra trovare applicazione in tutti i casi tran-ne quelli in cui la ricerca è finanziata proprio dall’ente di cui l’inventore è dipendente (41). Fanno notare, inoltre, come questa norma, che nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto porre un rimedio alle difficoltà incontrate dagli EPR in sede di negozia-zione degli accordi di ricerca e sviluppo, rischia in realtà di creare più inconvenienti di quanti ambisca a risolverne. La prima ragio-ne deriva dal fatto che la formulazioragio-ne del comma 5 nulla dice con riferimento a quale altra regola debba trovare applicazione,

(40) Ibidem. Tali ipotesi, secondo l’A., sono quelle nelle quali l’attività di ricerca, anche se effettuata nel contesto universitario, è svolta su commissione ed è finanziata dall’ente committente così da assumere la configurazione di una ricerca vincolata, nella quale il ricercatore svolge attività di prestazione. L’ultima ipotesi considerata dalla norma si differenzia, dunque, da quella de-scritta nel primo comma nella quale i ricercatori non hanno alcun dovere di prestazione nello svolgimento della loro attività di ricerca che, per tale motivo, è da qualificare come ricerca libera. La dottrina però, non è unanime nel rico-noscere il modello dualistico sostenuto dall’A.

(41) G.CONTI, M.GRANIERI, A.PICCALUGA, op. cit., 23. Occorre conside-rare, infatti, che il ricercatore consegue un’invenzione che è sì il frutto dell’attività individuale da lui svolta, ma che risente dell’ecosistema intellet-tuale all’interno del quale il ricercatore è inserito. Sarebbe corretto allora con-sentire a chi ha sostenuto gli investimenti, ovvero all’ente datore di lavoro, di internalizzare anche i benefici generati. Del resto – osservano gli AA. – è pro-prio questa la logica sottesa all’art. 64 CPI e al regime dei lavoratori dipenden-ti di imprese private.

lasciando l’interprete di fronte all’alternativa tra il ricorso alla di-sciplina tipica delle invenzioni prodotte dal lavoratore dipendente (articolo 64) e la prospettiva del ricorso ai principi generali dell’attribuzione dei diritti derivanti dall’invenzione al suo autore (articolo 63, comma 2). Tuttavia, la dottrina è concorde nel prefe-rire il ricorso all’articolo 64, pur segnalando che resta aperto il problema se debba applicarsi la disciplina delle invenzioni di ser-vizio di cui al comma 1, o quella delle invenzioni di azienda di cui al comma 2 con connesso diritto all’equo premio, ma quest’ultima sembra essere la soluzione più immediata e coeren-te.

La norma, secondo autorevole dottrina, si espone a gravi dub-bi di legittimità costituzionale, in quanto non è comprensidub-bile la ragione per la quale il ricercatore pubblico debba beneficiare di un trattamento più favorevole rispetto a quello riservato ad altre tipologie di dipendenti. Al riguardo, una delle ragioni ipotizzate dalla dottrina si basa sulla considerazione che la retribuzione de-rivante dal rapporto di pubblico impiego appare meno negoziabile e ricca rispetto a quella accordabile ai dipendenti privati (42).

Per le ragioni sopra accennate, e per le altre che si diranno, la disciplina dell’articolo 65 presenta dubbi interpretativi notevoli in ordine a non poche delle sue previsioni soprattutto rispetto alla più ampia materia dei diritti di proprietà industriale che sono pro-dotti all’interno degli EPR e che possono formare oggetto di atti-vità di trasferimento tecnologico, ovvero di trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite in ambito istituzionale verso il mondo dell’impresa.

Da un punto di vista soggettivo, la norma fa esclusivo riferi-mento al ricercatore dipendente e, pertanto, si pone il problema di capire quali siano le sorti dell’invenzione di coloro che, pur svol-gendo attività di ricerca, non sono dipendenti o non sono lavora-tori subordinati, ovvero del personale non strutturato come ad esempio il dottorando, l’assegnista o il tesista. Secondo alcuni Autori, a questa categoria di ricercatori non si dovrebbe applicare la disciplina della riforma, ma quella dei contratti d’opera intellet-tuale, per cui le parti possono liberamente determinare l’appartenenza dei diritti relativi alle invenzioni, fermo restando che, in mancanza di accordi, i diritti spettano all’università nei

limiti dello scopo del contratto siglato da questa e il ricercatore (43).

L’odierna attività di ricerca e sviluppo, come abbiamo visto, è un’attività complessa, lontana dall’ideale di ricerca al quale sem-bra far riferimento il legislatore. Spesso, infatti, ad una attività di ricerca partecipano numerosi inventori, appartenenti a diversi enti di ricerca, spesso appartenenti anche a diversi Stati, e a ciò si ag-giunge anche una pluralità di fonti di finanziamento e, per conse-guenza, una pluralità di fonti normative relative al finanziamento della ricerca stessa. In tale contesto, pertanto, le sorti della pro-prietà industriale vengono definite sul solo piano della negozia-zione dei contratti di ricerca, ma l’aver attribuito la titolarità delle invenzioni accademiche all’inventore, anziché all’ente che è auto-rizzato alla sottoscrizione del contratto, ha fatto sì che le istitu-zioni si trovassero a dover disporre di una proprietà industriale della quale non erano più titolari (44). E proprio per ovviare a queste difficoltà il legislatore ha introdotto l’ultimo comma dell’articolo 65 (45).

In questa prospettiva, ben si comprende allora la ragione per la quale, in sede di contrattazione, la clausola relativa all’attribuzione dei diritti di proprietà industriale sia quella che crea maggiori punti di scontro tra le parti contraenti, soprattutto in quelle ipotesi dove tale aspetto non sia stabilito, neppure in via

(43) M.SCUFFI, M.FRANZOSI, A.FITTANTE, Il Codice della proprietà

in-dustriale. Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali, Cedam, 2005,

354. Il problema nasce in quanto all’interno delle università è presente un con-sistente numero di ricercatori non dipendenti che svolgono attività di ricerca e rappresentano un punto di forza per il mondo universitario.

(44) G.CONTI, M.GRANIERI, A.PICCALUGA, op. cit., 23-24. Gli AA. os-servano che, quale che sia la regola di fondo sulla titolarità, ed anche in pre-senza di regolamenti interni all’ente che disciplinino la situazione relativa al personale non strutturato, è buona pratica quella di ottenere dai ricercatori che hanno realizzato un’invenzione la cessione dei diritti patrimoniali da essa deri-vanti, compreso il diritto di brevettare.

(45) M.SCUFFI, M.FRANZOSI, A.FITTANTE, op. cit., 354. Al riguardo, tut-tavia, osservano alcuni AA. che il disposto del comma 5 risulta comunque in-coerente con quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo, il quale stabili-sce che alle università e alle pubbliche amministrazioni compete determinare l’importo massimo del canone relativo allo sfruttamento dell’invenzione da parte di terzi, anche nel caso in cui l’invenzione sia il risultato di una ricerca sovvenzionata da finanziatori privati.

generale, all’interno dei regolamenti degli enti di ricerca coinvol-ti. Al riguardo, occorre osservare che i modelli contrattuali utiliz-zati dagli EPR presuppongono l’esistenza di una disciplina che regola a monte i rapporti tra il personale ricercatore coinvolto nel-le attività e l’ente di appartenenza, la quanel-le prevede la titolarità istituzionale dei risultati delle attività di ricerca.

Vedremo ora, nei capitoli che seguono, come in concreto tali enti utilizzano l’autonomia negoziale ad essi riconosciuta, guar-dando soprattutto a quelle che sono le policies e, più in generale, gli orientamenti programmatici degli EPR nella negoziazione di quei contratti di collaborazione con le imprese che, soprattutto in questi anni, assumono un ruolo centrale nel processo di innova-zione: i contratti di ricerca.

Capitolo 2