• Non ci sono risultati.

I. - DIRITTO FINANZIARIO GENERALE E COSTITUZIONALE

101. - Imposte in genere - Commissioni tributarie - Provinciali - Composizione - Presenza di un funzionario degli uffici tecnici erariali - Decreto n. 514 del 1948, art. 6 - Questione di legittimità costituzionale.

Non è manifestamente infondata — sotto il profilo della violazione^ degli artt. 3 e 24, commi 1 e 2, Cosi. — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 d.l.C.p.S. 8 aprile 1948 n. 514, nella parte in cui dispone che fra i membri delle commissioni provinciali delle imposte dirette e delle imposte in­ dirette sugli affari deve essere compreso, quale membro effettivo, un funzio­ nario degli uffici tecnici erariali.

Comm.. Prov. La Spezia 9 novembre 1962 - Giust. civ. 1963, 72.

Cfr. : Comm. prov. La Spezia, 10 ottobre 1962, in questa Rivista, 1963, n. 2.

102. - Registro - Compravendita - Prezzo pagato - Non equivale a valore con­ cordato - Liquidazione beni degli italiani in Tunisia - Indennizzo - Reim­ piego - Imposta fissa - Limite - Solve et repete.

Dall’attribuzione ad un immobile, oggetto di compravendita, d’un maggior valore ai fini della imposta di registro, non può trarsi alcuna illazione sull en­ tità del prezzo pagato diversa da quella che figura nel contratto. Il beneficio dell’imposta fissa di registro di cui all’art. 9, comma 2°, del D.L. 6 aprile 1948, n. 521, (concesso per gli atti relativi agli investimenti delle somme ottenute dai cittadini italiani a titolo di indennizzo per la liquidazione dei loro beni, diritti ed interessi, situati nel territorio della reggenza di Tunisi) è applicabile nei limiti di reimpiego dell’indennizzo, e non può quindi estendersi alla differenza, fra il prezzo di acquisto di un immobile indicato nel rogito ed il valore del medesimo assunto come base imponibile agli effetti del registro. La dichiara­ zione di incostituzionalità del precetto del solve et repete (di cui all art. b della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e all’art. 149 legge registro 30 dicem­ bre 1923, n. 3269) rende inapplicabile il precetto stesso a tutti i giudizi ancora in corso.

Cass., Sez. I, n. 145, 30 gennaio 1963 - Iiiv. leg. fise., 1963, 1096.

103. - I.G.E. - Opposizione giudiziaria - Solve et rep ete - Incostituzionalità.

Cass., Sez. I. n. 131 e n. 132, 5 dicembre 1962 - 28 gennaio 1963 - Ri\. leg. fise. 1963, 1079.

Cfr. : Cass., Sez. I, n, Cass., Sez. Un., n. 146'

I, n. 194, 1 febbraio 1962, in questa Rivista, 1962, n. 101 .. 1467, 13 giugno 1962, ivi, 1962, n. 207.

104. - Registro - « Solve et rep ete » - Dichiarazione d’incostituzionalità - Ef­ fetti del giudizio sospeso - Fattispecie.

Dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 149 della legge del registro, la Corte di Cassazione, avanti la quale è riassunta la causa sospesa per la inver­ sione della questione alla Corte Costituzionale, deve annullare la sentenza della corte d’appello e rimettere le parti al tribunale, se ambo i giudici di merito avevano dichiarato improponibile l’opposizione ad ingiunzione per inos­ servanza del precetto del solve et repete.

Casa., Sez. Un., n. 395, 19 febbraio 1963 - Mass. Foro lt„ 1963, 115.

Cfr., in genere per gli effetti dell’istituto nei giudizi in corso: Cass., Sez. I, n. 158, 30 gennaio 1963, Penazzi c. Finanze, in Dir. e prat. trib., 1963, n. 86.

105. - Registro - « Solve et rep ete » - Dichiarazione di illegittimità costitu­ zionale - Cassazione della sentenza e x art. 382 primo comma, cod. proc. civ. - Determinazione della giurisdizione negata.

La pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma (nella specie del precetto del solve et repete portato dall’art. 149 della legge di registro) spiega efficacia su tutti i rapporti controversi e non ancora definiti con sentenza pas­ sata in giudicato, anche di essa il giudice deve tener conto anche d’ufficio ed in ogni stato e grado del procedimento. In conseguenza se il processo è pendente in Cassazione, la Corte deve affermare la giurisdizione del giudice ordinario, che sia stata negata in sede di merito, in applicazione del predetto principio, e deve rimettere la causa al giudice di primo grado, qualora, sia il primo giu­ dice sia quello d’appello abbiano declinato di conoscere per difetto temporaneo di giurisdizione.

Cass., Sez. I civ., n. 759, 27 marzo 1963 - Boll, tribut. inforni., 1963. 693. Cfr.: Cass., Sez. I, n. 194, 1 febbraio 1962, in questa Rivista, 1962, n. 101. Vedi pure massime precedenti.

106. - Registro - « Solve et rep ete » - Dichiarazione di illegittimità costitu­ zionale - Cassazione della sentenza e x art. 382, primo comma, cod. proc.

civ. - Determinazione della giurisdizione negata.

Intervenute le sentenze della Corte Costituzionale 31 marzo 1961, n. 21, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma secondo, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (che pone il principio generale del solve et repete), e 30 dicembre 1981, n. 79, che ha dichiarato, tra l’altro, costituzionalmente il­ legittimo l’art. 149 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269 (che pone lo stesso principio in materia di imposta di registro), la sentenza del giudice ordinario, che abbia dichiarato il difetto temporaneo di giurisdizione per inos­ servanza del principio del solve et repete in tema- di imposta di registro, deve essere cassata a norma dell’art. 382, comma primo, c.p.c. con la determinazione della giurisdizione negata.

Cass., Sez. Un. civ., n. 390, 18 febbraio 1963 - Boll, tribut. inforna., 1963, 693. Vedi massime precedenti.

107. - Registro - « Solve et rep ete » - Dichiarazione di illegittimità costituzio­ nale - Cassazione della sentenza ex art. 382 primo comma, cod. proc. civ. - Determinazione della giurisdizione negata.

A seguito della dichiarata illegittimità costituzionale (Sentenza della Corte Costituzionale 31 marzo 1961, n. 21) della norma di cui all’art. 6 legge

20 marzo 1865, n. 2248, all. E, il precetto del solve et repete non può più essere applicato, onde il preventivo pagamento dell’imposta non rappresenta una condizione perchè possa riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario. Cass., Sez. Un,, civ., n. 881, 5 aprile 1963 - Boli, tribut. inform., 1963, 693. Cfr., per la illegittimità costituzionale del principio contenuto in leggi tributa­ rie speciali: Corte Cost., 30 dicembre 1981, n. 79, in questa Rivista, 1962, n. 3. Cfr. inoltre : Cass., Sez. Un., n. 1332, 8 giugno 1961, ivi, 1962, n. 2 ; Cass., Sez. Un., n. 267. 18 maggio 1961, ivi, 1962. n. 4 ; Cass., Sez. I, 13 giugno 1962, n. 1467, ivi, 1962, n. 207.

108. - Imposta di successione - Tassa di fabbricazione - Solve et rep ete - Inco­ stituzionalità.

Sia il 2» comma dell’art. 18 del R.II.L. 28 febbraio 1939, n. 334 (concer­ nente il precetto del solve et repete in tema di imposta di fabbricazione sugli olii minerali) sia l’art. 97 del T.U. 30 dicembre 1923. n. 3270 (che sancisce lo stesso precetto in materia di imposta sulle successioni) sono illegittimi in ri­ ferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113 della Costituzione.

Corte Cosi,, n. 89, 14-22 novembre 1962 - Riv. leg. fise., 1962, 1062.

109. - Registro - « Solve et rep ete » - Dichiarazione di illegittimità costitu­ zionale - Cassazione della sentenza ex art. 382, primo comma, cod. proc. civ. - Determinazione della giurisdizione negata.

La pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma rende inappli­ cabile la norma stessa a tutti i rapporti non ancora definiti con sentenza pas­ sata in giudicato, con la conseguenza che in ogni stato e grado del giudizio, ed anche d’ufficio, il giudice deve tener conto della intervenuta dichiarazione di illegittimità della norma stessa.

Cass., Se«. Un, civ., n. 882, 5 aprile 1963 - Boll, tribut. inforni., 1963, 693. Cfr. : Cass.. Sez. I, n. 194, 1 febbraio 1962, in questa Rivista, 1962, n. 101 ; Corte Cost., 7 luglio 1962, n. 77, ivi, 1962, n. 313.

II. - DIRITTO PROCESSUALE FINANZIARIO

110. - Arricchimento senza causa - Ripetizione d’indebito - Differenza - Pro­ cedimento civile - Sospensione facoltativa - Discrezionalità - Tasse co­ munali - Imposta di famiglia iscritta a carico del defunto - Mancata ret­ tifica - Condizioni economiche dell’usufruttuario - Riduzione dell’imposta - Inopponibilità dell’erede che abbia pagato l’imposta.

Mentre l’azione di ripetizione d’indebito ha luogo tra il solvens e 1 acci- piens, lineila per ingiusto arricchimento attiene, invece, ai rapporti tra chiun­ que si arricchirebbe a danno altrui ed il soggetto che tale danno subirebbe, qualora non si facesse luogo al richiesto indennizzo.

La sospensione facoltativa del processo è rimessa all apprezzamento discre­ zionale del giudice di merito, la cui decisione al riguardo non è sindacabile in cassazione.

L’usufruttuario di una quota ereditaria, che non abbia chiesto la rettifica dell’imposta di famìglia iscritta a carico del defunto, non può far valere le ragioni di riduzioni della imposta in relazione alle sue condizioni economiche,

Documenti correlati