ELEMENTI CHIAVE PER LA CREAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURAL
ITER DI COSTRUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE
I soci fondatori determinano lo SCOPO dell’associazione e l’OGGETTO dell’attività
I soci manifestano la loro VOLONTÀ ad aderire all’associazione
L’associazione è effettivamente COSTITUITA
Viene predisposto il CONTRATTO di associazione con la forma ritenuta più idonea agli scopi
Schema: Elaborazione personale – riassunto costituzione di un’assiciazione
In base ai passaggi attuati è possibile classificare le associazioni distinguendole tra: associazioni non riconosciute e associazioni riconosciute.
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La maggior parte delle associazioni sono del genere non riconosciute; queste infatti sono le organizzazioni meno costose e meno complesse da gestire in quanto non obbligate ad avere un patrimonio - come succede invece per quelle riconosciute – e poiché sono solamente gli amministratori o gli associati che contraggono le obbligazioni a doverne in seguito rispondere.
Tali associazioni non riconosciute sono disciplinate dagli articoli 3693, 3794 e 3895 del Codice Civile nei quali viene indicata l’esclusione di queste associazioni dal controllo amministrativo – purché rispettino le varie normative di ordine pubblico, del buon costume e dell’articolo 18 della Costituzione Italiana – sia in fase di creazione sia durante la loro esistenza.
Le associazioni non riconosciute nascono, come quelle riconosciute, attraverso un accordo degli associati sancito da un atto costitutivo che può essere un atto pubblico96 ossia per mezzo un documento redatto con la supervisione di un notaio.
In alternativa questo può avvenire attraverso una scrittura privata97 – vale a dire un documento redatto dai soci in carta semplice le cui firme eventualmente possono essere autenticate dal notaio – che devono poi essere depositi presso l’Ufficio Locale delle Entrate.
La differenza sostanziale tra i due atti consiste nel fatto che solamente con un atto pubblico è possibile, in un futuro, richiedere il riconoscimento del capo dello stato e diventare in questo modo persona giuridica98.
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Riguarda l’ordinamento e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute
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Riguarda il fondo comune delle associazioni non riconosciute e dei comitati
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Riguarda le obbligazioni delle associazioni non riconosciute e dei comitati
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In questo caso l’associazione, in base all’articolo 14 ss. del Codice Civile, può richiedere il riconoscimento della personalità giuridica.
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Le associazioni create attraverso scrittura privata possono comunque registrare l’atto costitutivo e lo statuto presso l’Ufficio Locale delle Entrate e venire ad esistenza però non avranno la possibilità di ottenere la personalità giuridica.
98 La definizione di persone giuridica ha diverse concessioni tra le quali: Autonomia patrimoniale (ossia il patrimonio dell'associazione è distinto e autonomo rispetto a quello degli amministratori e degli associati) e limitazione della responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell'associazione.
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In ogni caso il contratto deve contenere alcuni requisiti essenziali contenuti all’interno dell’articolo 16 comma 1 del Codice Civile, senza i quali altrimenti il contratto sarebbe considerato nullo, ossia:
“L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione.
Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazione, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.”
Ogni associazione è poi caratterizzata da una sua struttura organizzativa composta obbligatoriamente di due organi: assemblea e organo di amministrazione.
Assemblea
Costituita dagli associati che partecipano con pieni diritti alla vita dell’associazione; è l'organo che si occupa della volontà del gruppo infatti le scelte d’iniziativa dell'associazione vengono prese in base alla maggioranza dei voti dei soci.
Questa inoltre elegge gli amministratori, approva il bilancio e il programma delle attività annuale e in caso di necessità può modificare l’ atto costitutivo o lo statuto e perfino decretare lo scioglimento dell'associazione.
Organo di amministrazione
È il consiglio direttivo che si occupa di fare eseguire le delibere dell'assemblea, di prendere le decisioni operative e di organizzare in concreto l'attività.
Questo è composto dal Presidente dell'associazione e solitamente assistito da un tesoriere ed un segretario.
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Per alcuni organi associativi è poi consigliabile inserire all’interno dello statuto degli enti come:
Collegio dei Garanti
Organo che si occupa di controllare la vita interna dell'associazione
Collegio dei Revisori dei Conti
Detto anche sindacale che controlla il corretto andamento della vita amministrativa dell'associazione
3.3.2 FONDAZIONI: FONDAZIONE, CLASSIFICAZIONE E SCOPO
La fondazione può essere definita come un’organizzazione predisposta per la destinazione di un patrimonio di un privato per adempiere a uno scopo di pubblica utilità per questo anch’essa, come le associazioni, più essere inserita tra le istituzioni.
L’atto costitutivo con cui viene formata è un atto unilaterale, ossia una dichiarazione di volontà99 fatta solamente da una parte e che genera effetti giuridici in virtù della sola dichiarazione di volontà del fondatore.
Questo atto può essere anche un testamento – che diventerà efficace solo nel momento in cui avverrà la successione - nel caso in cui sia una disposizione del patrimonio del fondatore con cui egli decide di “spogliarsi” definitivamente e irrevocabilmente dei suoi beni e delle sue proprietà che destina a scopi di pubblica utilità.
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Un atto di volontà è un atto giuridico, ossia una “sottocategoria” del fatto giuridico. Con fatto giuridico si intende ogni accadimento al verificarsi del quale viene ricollegato un qualsiasi effetto giudico, costitutivo, modificativo o estensivo dei rapporti giuridici dall’ordinamento giuridico.
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Tale atto deve comunque contenere tutti i requisiti essenziali indicati dall’articolo 16 comma 1 del Codice Civile, ossia: denominazione, scopo, patrimonio, sede, ordinamento e amministrazione, criteri e modalità di erogazione delle rendite.
Nelle fondazioni il fondatore non partecipa alla creazione dell’atto di fondazione ma questa viene affidata agli amministratori che sono in ogni caso vincolati al perseguimento dello scopo indicato dal fondatore e che può essere modificato sollo dalla pubblica autorità.
Nonostante la limitazione nella decisione dello scopo, gli amministratori possono comunque scegliere i criteri con cui intendono disporre il patrimonio per il raggiungimento del fine stabilito.
SCHEMA RIASSUNTIVO: