• Non ci sono risultati.

Itinerari ciclabili nelle aree urbane

Nel documento Viabilità e sicurezza stradale (pagine 57-64)

Cap. I

Definizione - Interventi finanziari - Regolamento - Tipologie

Secondo la definizione del Codice della strada (art.

3, punto 39) una pista ciclabile è una “parte longi-tudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi”. Si tratta di percorso protetto ed interdetto al traffico dei vei-coli a motore. Tutte le disposizioni del Codice della strada e del regolamento attuativo escludono che le piste ciclabili possano essere aperte, anche solo par-zialmente, al transito dei veicoli a motore (C.d.S., sez. IV, 22.3.2005, n. 1236 e TAR Trentino Alto-Adi-ge, I, 26.1.2011, n. 12).

La legge 28 giugno 1991, n. 208 (G.U. 16.7.1991, n.

165), stabilì interventi per la realizzazione di itine-rari ciclabili e ciclopedonali nelle aree urbane, pre-vedendo l’ammissione a contributo degli interventi in conto capitale a favore dei comuni che realizzano, completano, ampliano o ristrutturano itinerari ci-clabili o ciclopedonali mirati al decongestionamen-to del traffico veicolare a modecongestionamen-tore nei centri sdecongestionamen-torici, anche mediante interscambio con sistemi di tra-sporto collettivi.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabi-lità 2016, in s.o. n. 70 alla G.U. 30.12.2015, n. 302) all’art. 1, commi 640 e 644, ha destinato 89 milioni di euro (sotto forma di contributo statale) per la progettazione e la realizzazione di un sistema na-zionale di ciclovie turistiche, ciclostazioni ed in-terventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. Le risorse sono suddivise in 17 milioni di euro per il 2016, 37 milioni di euro per il 2017 e 37

milioni di euro per il 2018. Anche la progettazione e realizzazione di itinerari turistici a piedi denomi-nati “cammini” sono state finanziate con un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

I progetti e gli interventi saranno individuati con apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre quelli relativi alle ciclovie tu-ristiche di concerto anche con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabili-tà 2017 in s.o. n. 57/L alla G.U. 21.12.2016, n. 297), all’art. 1, c. 144, ha stanziato ulteriori risorse per Io sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche, di cui all’art. 1, comma 640, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, autorizzando un’ul-teriore spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2017, di 30 milioni di euro per l’anno 2018 e di 40 milio-ni di euro per ciascuno degli anmilio-ni dal 2019 al 2024, per un totale di 283 milioni di euro, che andranno a finanziare la realizzazione di quelle ciclovie che ver-ranno individuate dal MIT nel periodo 2017/2024.

Le risorse MIT messe a disposizione ammontano in totale, quindi, a 372 milioni di euro che con co-finanziamento possono arrivare a 750 milioni. È prevista anche la possibile partecipazione di investi-menti privati, oltre che pubblici.

Il regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili è stato adottato con decreto del Ministro dei Lavori pubblici 30 novembre 1999, n. 557 in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 366/1998.

Tale normativa ha stabilito le linee guida per la progettazione degli itinerari ciclabili, urbani ed extraurbani, individuandone la tipologia dal pun-to di vista realizzativo. Gli itinerari ciclabili si iden-tificano quindi con i percorsi stradali utilizzati dai ciclisti sia su di una strada riservata (pista ciclabile in sede propria o corsia riservata), sia in sede ad uso promiscuo con pedoni (percorso pedonale e ciclabile), o con veicoli a motore (su carreggiata stradale).

Cap. II

Legge Quadro sulla mobilità ciclistica

1. La mobilità sostenibile

La legge quadro 11 gennaio 2018, n. 2 (in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2018), entrata in vigore il 15 febbraio 2018, persegue l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le

esigen-ze quotidiane, sia per le attività turistiche e ricre-ative, al fine di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l’attività turistica, in coerenza con il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia.

Questo provvedimento si inserisce in un quadro normativo nazionale e comunitario che individua nella mobilità sostenibile, non solo uno strumen-to di tutela dell’ambiente, ma anche un mezzo di valorizzazione dei territori e di promozione delle bellezze paesaggistiche, culturali e turistiche del no-stro Paese.

Si tratta di un valore culturale non di poco conto; si pone la valorizzazione dell’uso ordinario e straordi-nario della bicicletta al centro della quotidianità e di un sistema di valorizzazione turistica del territorio.

A conferma di ciò si rileva anche che con l’art. 9, c.

1 della legge n. 2/2018 è stata introdotta una mo-difica all’art. 1 “Principi generali” del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) inserendo un ulteriore principio: quello della “mobilità sostenibile” ed ag-giungendo alla fine dell’articolo una ulteriore fina-lità della normativa: quella di “promuovere l’uso dei velocipedi”.

La “mobilità sostenibile” è la parafrasi della defini-zione di sostenibilità del Rapporto Brundtland delle United Nations “Our Common Future” (1987) ov-vero “un sistema di mobilità in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza arrecare danno alle generazioni future, nelle tre componen-ti: sociale, economico e ambientale” e la “mobilità dolce” un equivalente, intendendola come “un siste-ma che consente di spostarsi con soluzioni ecocom-patibili nel pieno rispetto dell’ambiente, spostarsi senz’auto e senza stress”.

Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 285/1992, Codice della strada, “i velocipedi sono i veicoli con due ruo-te o più ruoruo-te funzionanti a propulsione esclusiva-mente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le bici-clette a pedalata assistita, dotate di un motore au-siliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progres-sivamente ridotta ed infine interrotta quando il vei-colo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”.

2. Piano generale della mobilità ciclistica

L’art. 3 della legge n. 2/2018 in particolare, prescrive che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, si provveda con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti all’approvazione di un Piano Generale della Mobilità Ciclistica che farà parte integrante del PGT - Piano generale dei trasporti e della logistica - attraverso il coinvolgi-mento di vari Ministeri, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Il Piano generale della mobilità ciclistica è artico-lato su una programmazione triennale, basata su due differenti settori di intervento: da una parte, lo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano e metropolitano, e dall’altra, lo sviluppo della stessa su percorsi definiti a livello regionale, nazionale ed europeo.

Il Piano generale della mobilità ciclistica si riferisce a un periodo di tre anni e reca:

- la definizione, per ciascuno dei tre anni del perio-do di riferimento, degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilità ciclistica, da perseguire in relazione ai due distinti settori di intervento, avendo riguardo alla domanda complessiva di mobilità;

- l’individuazione delle ciclovie di interesse nazio-nale che costituiscono la Rete ciclabile nazionazio-nale

«Bicitalia» e gli indirizzi per la definizione e l’attua-zione dei progetti di competenza regionale finaliz-zati alla realizzazione della Rete stessa;

- l’indicazione, in ordine di priorità, con relativa motivazione, degli interventi da realizzare per il conseguimento degli obiettivi;

- l’individuazione degli interventi prioritari per as-sicurare le connessioni della Rete ciclabile nazionale

«Bicitalia» con le altre modalità di trasporto;

- la definizione del quadro, per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, delle risorse finanziarie pubbliche e private da ripartire per il finanziamento degli interventi previsti nel medesimo Piano gene-rale, nonché di quelli indicati nei piani della mo-bilità ciclistica delle regioni, dei comuni, delle città metropolitane e delle province;

- gli indirizzi volti ad assicurare un efficace coordi-namento dell’azione amministrativa delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei co-muni concernente la mobilità ciclistica e le relative infrastrutture, nonché a promuovere la partecipa-zione degli utenti alla programmapartecipa-zione, realizzazio-ne e gestiorealizzazio-ne della rete cicloviaria;

- l’individuazione degli atti amministrativi, com-presi quelli di natura regolamentare e gli atti di in-dirizzo, che dovranno essere adottati per conseguire gli obiettivi stabiliti dal medesimo Piano generale;

- la definizione delle azioni necessarie a sostene-re lo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano, con particolare riferimento alla sicurezza dei ciclisti e all’interscambio modale tra la mobi-lità ciclistica, il trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale.

3. Rete ciclabile nazionale “Bicitalia”

All’art. 4 della legge n. 2/2018 si afferma che la Rete ciclabile nazionale denominata «Bicitalia» costi-tuisce la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeu-ropea «EuroVelo». Essa è composta dalle ciclovie di interesse nazionale, compresi i relativi accessori e pertinenze, dedicate ai ciclisti e, in generale, agli utenti non motorizzati. Le infrastrutture della Rete ciclabile nazionale costituiscono infrastrutture di interesse strategico nazionale.

La legge qualifica la Rete Bicitalia fra le infrastruttu-re di inteinfrastruttu-resse strategico nazionale proseguendo nel percorso, iniziato negli anni novanta, per la creazio-ne di una rete ciclabile transeuropea chiamata «Eu-roVelo», ancora oggi non definitivamente realizzata, che si proponeva di collegare ben quarantadue pa-esi, con oltre 70.000 chilometri di percorsi ciclistici.

La Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» è individuata nell’ambito del Piano generale della mobilità cicli-stica con una previsione di sviluppo non inferiore a 20.000 chilometri in base a una struttura a rete, articolata in una serie di itinerari da nord a sud, attraversati da itinerari da est ad ovest, che interes-sano tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento anche ai seguenti criteri:

- sviluppo complessivo non inferiore a 20.000 chi-lometri in base a una struttura a rete, articolata in una serie di itinerari da nord a sud, attraversati da itinerari da est ad ovest, che interessano tutto il ter-ritorio nazionale;

- integrazione e interconnessione con le reti infra-strutturali a supporto delle altre modalità di tra-sporto e con le altre reti ciclabili presenti nel ter-ritorio;

- collegamento con le aree naturali protette e con le zone a elevata naturalità e di rilevante interesse escursionistico, paesaggistico, storico, culturale e architettonico;

- integrazione con altre reti di percorrenza turistica di interesse nazionale e locale, con particolare atten-zione alla rete dei cammini e sentieri, alle ippovie, alle ferrovie turistiche e ai percorsi fluviali, lacustri e costieri;

- sviluppo di piste ciclabili e vie verdi ciclabili o greenway;

- utilizzo eventuale della viabilità minore esistente;

- recupero a fini ciclabili, per destinazione a uso pubblico, di strade arginali di fiumi, torrenti, laghi e canali; tratturi; viabilità dismessa o declassata;

sedimi di strade ferrate dismesse e comunque non recuperabili all’esercizio ferroviario; viabilità fore-stale e viabilità militare radiata; strade di servizio;

altre opere infrastrutturali lineari, comprese opere di bonifica, acquedotti, reti energetiche, condotte fognarie, cablaggi, ponti dismessi e altri manufatti stradali;

- collegamento ciclabile tra comuni limitrofi, at-traversamento di ogni capoluogo regionale e pene-trazione nelle principali città di interesse turistico-culturale con il raggiungimento dei rispettivi centri storici;

- continuità e interconnessione con le reti ciclabi-li urbane, anche attraverso la reaciclabi-lizzazione di aree pedonali e zone a traffico limitato, nonché attraver-so l’adozione di provvedimenti di moderazione del traffico;

- attribuzione agli itinerari promiscui che compon-gono la Rete ciclabile stessa della qualifica di itine-rario ciclopedonale prevista dall’art. 2, comma 2, lett. F-bis, del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ove ricorrano le caratteristiche ivi richieste, e loro assoggettamento in ogni caso a pubblico passaggio.

Le regioni provvedono, sentiti gli enti locali inte-ressati, a predisporre i progetti necessari alla rea-lizzazione della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia»

entro dodici mesi dall’approvazione del Piano ge-nerale della mobilità ciclistica; le regioni approva-no i progetti e provvedoapprova-no a inviarli entro un mese dall’approvazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

I progetti per la realizzazione della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro due mesi dalla ricezione.

4. Piano regionale della mobilità ciclistica Altro punto trattato dalla legge n. 2/2018 è quel-lo degli interventi in materia di programmazione della mobilità ciclistica da parte degli enti territo-riali: le regioni, le città metropolitane, le province i comuni (artt. 5 e segg.). Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto del qua-dro finanziario del piano generale della mobilità a livello nazionale predispongono e approvano con cadenza triennale, in coerenza con il Piano regio-nale dei trasporti e della logistica e con il Piano na-zionale della mobilità ciclistica, il piano regionale della mobilità ciclistica.

Il Piano regionale della mobilità ciclistica individua gli interventi da adottare per promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigen-ze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative nel territorio regionale.

Il Piano regionale della mobilità ciclistica discipli-na l’intero sistema ciclabile regiodiscipli-nale ed è redatto sulla base dei piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) e dei relativi programmi e progetti presen-tati dai comuni e dalle città metropolitane e defi-nisce:

- la rete ciclabile regionale;

- le ciclovie del territorio regionale incluse nella Rete Bicitalia;

- il sistema di interscambio tra bicicletta e altri mez-zi di trasporto lungo le infrastrutture provinciali, regionali e nazionali;

- gli indirizzi per l’organizzazione delle reti ciclabi-li urbane ed extraurbane e delle aree di sosta delle biciclette;

- l’iter di recepimento dei suddetti atti di indirizzo negli strumenti di pianificazione territoriale e urba-nistica, nei regolamenti edilizi e negli interventi di costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici, tra i quali, in particolare, quelli scolastici.

5. Piani urbani della mobilità ciclistica “Biciplan”

I comuni non facenti parte di città metropolitane e le città metropolitane predispongono e adottano i piani urbani della mobilità ciclistica, denominati

«Biciplan», quali piani di settore dei piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), finalizzati a de-finire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessari a promuovere e intensificare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quo-tidiane sia per le attività turistiche e ricreative e a

migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni (cfr.

art. 6).

I Biciplan, pubblicati in formato di tipo aperto nei siti internet istituzionali dei rispettivi enti, defini-scono in particolare:

- la rete degli itinerari ciclabili prioritari o delle ci-clovie del territorio comunale destinata all’attraver-samento ed al collegamento tra le varie parti della città lungo le principali direttrici di traffico;

- la rete secondaria dei percorsi ciclabili all’interno dei quartieri e dei centri abitati;

- la rete delle vie verdi ciclabili, destinata a connet-tere le aree verdi e i parchi della città, le aree rurali e le aste fluviali del territorio comunale;

- gli interventi volti alla realizzazione degli itinerari ciclabili prioritari o delle ciclovie del territorio munale e della rete delle vie verdi ciclabili, in co-erenza con le previsioni dei piani di settore sovra-ordinati;

- gli interventi che possono essere realizzati sui principali nodi di interferenza con il traffico auto-veicolare, sui punti della rete stradale più pericolosi per i pedoni e i ciclisti e sui punti di attraversamen-to di infrastrutture ferroviarie o auattraversamen-tostradali;

- gli obiettivi da conseguire nel territorio del comu-ne o della città metropolitana, comu-nel triennio di rife-rimento, relativamente all’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, alla sicurezza della mobilità ci-clistica e alla ripartizione modale;

- eventuali azioni per incentivare l’uso della bici-cletta negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro;

- gli interventi finalizzati a favorire l’integrazione della mobilità ciclistica con i servizi di trasporto pubblico urbano, regionale e nazionale;

- le azioni finalizzate a migliorare la sicurezza dei ci-clisti e eventuali azioni utili a estendere gli spazi de-stinati alla sosta delle biciclette prioritariamente in prossimità degli edifici scolastici e di quelli adibiti a pubbliche funzioni, nonché in prossimità dei prin-cipali nodi di interscambio modale e a diffondere l’utilizzo di servizi di condivisione delle biciclette (bike-sharing).

I comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e at-trezzati per il deposito di biciclette negli edifici adi-biti a residenza e ad attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche (art. 8, c. 4).

Le città metropolitane e le province, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 1, comma

85, lett. a) e b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, de-finiscono gli interventi di pianificazione finalizzati a promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, in coerenza con il piano regionale della mobilità ciclistica (art. 7, c. 2).

Cap. III

Le ciclovie turistiche

1. Le reti di ciclo-itinerari: EuroVelo e Bicitalia Le ciclovie turistiche sono infrastrutture dedicate ai ciclisti con diversi livelli di protezione dal traffico, dotate di segnaletica specifica e cartografate.

Attualmente esistono un progetto europeo di svi-luppo di un’unica rete di ciclo-itinerari denominato

“EuroVelo” ed una rete nazionale italiana di percor-ribilità ciclistica denominata “Bicitalia”:

- EuroVelo - Il tracciato della rete ciclabile tran-seuropea (European Cycle Route Network) è un progetto dell’E.C.F. (European Cyclists Fede-ration) teso a sviluppare una rete di 14 itinerari ciclabili di lunga percorrenza attraverso tutto il continente europeo. Tale progetto incorpora in un’unica rete europea anche percorsi esistenti e pianificati di carattere nazionale. Il progetto pre-vede oltre 70.000 km di rete ciclabile di cui più di 40.000 km già in essere a partire dall’anno 2007, quando a livello europeo si sono resi disponibili i primi finanziamenti. Si prevede che la rete sarà sostanzialmente completa nel 2020. Lo scopo del progetto è quello di assicurare che tutte le nazioni europee siano attraversate almeno da un itinerario ciclabile di qualità.

- Bicitalia - È un progetto nazionale di rete ci-clabile composto di infrastrutture viarie e di servizi dedicato ai ciclisti, pianificato dalla F.I.A.B.(Federazione Italiana Amici della Bici-cletta) per l’Italia, integrato nel sistema della rete ciclabile transeuropea EuroVelo. La necessità di una rete nazionale di percorribilità ciclistica venne individuata con la deliberazione Cipe n. 1 del 1° febbraio 2001 pubblicata sulla G.U. n. 54 del 6.3.2001. Il progetto prevede uno sviluppo in base ad una struttura a rete di 18 ciclovie, di cui tre ciclovie Eurovelo, per complessivi 18.000 km, articolata in una serie di itinerari, da nord a sud attraversati da itinerari da est a ovest, che interes-sano tutto il territorio nazionale e costituita da una serie di infrastrutture viarie per utenze non motorizzate.

Il progetto Bicitalia può rappresentare la base di lavoro più evoluta per la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica a disposizione degli enti locali, delle istituzioni nazionali e locali, delle organizzazioni sociali, culturali e ambientali che vorranno realizzare interventi per lo sviluppo della mobilità ciclistica.

2. Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche In data 27 luglio 2016, a Roma, tra il Ministero del-le infrastrutture e dei Trasporti (MIT), il Ministero dei Beni ed Attività Culturali e Turismo (MIBACT) ed i rappresentanti di 8 regioni (Lombardia, Vene-to, Emilia Romgna, Toscana, Campania, Basilica-ta, Puglia) sono stati firmati 3 protocolli d’intesa che danno il via al percorso amministrativo per la progettazione e la realizzazione delle prime ciclo-vie turistiche, in attuazione della legge di stabilità 2016. Si tratta di linee guida per la progettazione e realizzazione di un sistema nazionale delle ciclovie turistiche integrato con le altre reti di trasporto e coerente con EuroVelo, per l’innalzamento dei li-velli di sicurezza, di comfort e di qualità, nonché per la definizione di una segnaletica omogenea nazionale.

I protocolli prevedono che queste vie di comunica-zione siano riservate esclusivamente per viaggi non motorizzati, sviluppati in modo integrato, con l’in-tento di salvaguardare sia l’ambiente che la qualità della vita del territorio circostante. Le rotte devono rispettare standard soddisfacenti in quanto a lar-ghezza e pendenza per garantire che siano itinerari user-friendly e per gli utenti di tutte le abilità.

Gli atti firmati rappresentano una“road map” in cui si descrivono le azioni in capo a ogni ente, MIT, MI-BACT e Regioni, e contengono anche un dettagliato cronoprogramma:

• nel 2016 la sottoscrizione dei protocolli e lo stan-ziamento dei fondi per la progettazione;

• nel 2017 la progettazione dei tracciati, gli accordi di programma con gli enti locali interessati dai per-corsi, le prime gare per la realizzazione delle ciclovie e l’apertura dei primi cantieri;

• nel 2018 la chiusura dei primi cantieri e le altre gare per la realizzazione delle ciclovie con l’apertura

• nel 2018 la chiusura dei primi cantieri e le altre gare per la realizzazione delle ciclovie con l’apertura

Nel documento Viabilità e sicurezza stradale (pagine 57-64)

Documenti correlati