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Reti di telecomunicazioni e comunicazioni elet- elet-troniche - occupazione di sedi stradali

Nel documento Viabilità e sicurezza stradale (pagine 47-51)

Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche

B) delimitazione dei centri abitati

3. Reti di telecomunicazioni e comunicazioni elet- elet-troniche - occupazione di sedi stradali

Le disposizioni per la realizzazione delle infrastrut-ture strategiche di telecomunicazioni stabilite dal D.Lgs. n. 198/2002, hanno avuto nuova definizione nella legge 1° agosto 2002, n. 166 e soprattutto, per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, dal “Codice delle comunicazioni elettro-niche” di cui al D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259. Sono di seguito richiamate le principali norme riferite ai Comuni ed alle Province per le strade urbane ed in-terurbane agli stessi appartenenti.

3.1. Installazione ed utilizzazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni

I lavori di costruzione e manutenzione straordi-nari di strade ed autostrade e di altri beni immo-bili appartenenti agli enti locali, la cui esecuzione comporta lavori di trincea o comunque di scavo del sottosuolo, previsti nei programmi degli enti locali proprietari, devono comprendere cavedi multiservizi o cavidotti di adeguata dimensione, conformi alle norme tecniche UNI e CEI, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni o di altre infrastrutture digitali, nel rispetto delle norme vi-genti in materia di sicurezza, tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Nelle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale devono essere previsti cavedi

multiservizi o cavidotti di adeguate dimensioni per rendere agevoli i collegamenti delle singo-le unità immobiliari. Gli obblighi così stabiliti si applicano anche nel caso di realizzazione su beni immobili appartenenti alle aziende speciali e con-sorzi di cui agli artt. 31 e 114 ed alle società di cui agli artt. 113, 115, 116 e 120 del Testo Unico degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267.

Gli organismi di telecomunicazioni, titolari di li-cenze individuali ai sensi di legge, utilizzano i ca-vedi o i cavidotti senza oneri, anche economici e finanziari, per il soggetto proprietario, sostenendo anche le spese per la loro ordinaria e straordinaria manutenzione.

I soggetti proprietari sono tenuti ad offrire l’accesso ai cavedi o ai cavidotti sino al limite della capacità di contenimento, con modalità eque e non discri-minatorie, a tutti i soggetti titolari di licenze indi-viduali rilasciate ai sensi della normativa vigente.

Il corrispettivo complessivamente richiesto ai tito-lari di licenze individuali per l’accesso ai cavedi o ai cavidotti deve essere commisurato alle spese ag-giuntive sostenute dall’ente proprietario per la rea-lizzazione dei cavidotti e deve comunque esser tale da non determinare oneri aggiuntivi a carico dello stesso soggetto proprietario.

La concessione, anche in condivisione, dei diritti di passaggio per l’installazione e l’accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni nei beni immobili sopra indicati avviene nel rispetto nella normativa vigente.

Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, comma 7 del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni.

L’art. 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che ha stabilito le disposizioni sopra indicate ha escluso, con il comma 8, la loro applicazione nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Tren-to e di Bolzano.

3.2. Reti ed impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico - disciplina

Il Codice delle comunicazioni elettroniche emana-to con il D.Lgs. 1° agosemana-to 2003, n. 259, comprende diverse disposizioni per sostenere la diffusione del-le reti ed impianti di comunicazione edel-lettronica ad uso pubblico, nelle quali sono fatti particolari riferimenti agli enti locali, per le loro funzioni di pianificazione e gestione del territorio e delle opere

di viabilità urbane ed interurbane. Sono di seguito indicate le disposizioni principali.

L’art. 14, comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 ha sta-bilito che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infra-strutture e trasporti, d’intesa con la Conferenza uni-ficata, sono definite le specifiche tecniche delle ope-razioni di scavo per le infrastrutture a banda larga e ultralarga nell’intero territorio nazionale, specifi-cando che devono prioritariamente essere utilizzati gli scavi già attualmente in uso per i sottoservizi.

Tale decreto definirà la superficie massima di manto stradale che deve essere ripristinata a seguito di una determinata opera di scavo, l’estensione del ripristi-no del manto stradale sulla base della tecnica di sca-vo utilizzata, quali trincea tradizionale, minitrincea, proporzionalmente alla superficie interessata dalle opere di scavo, le condizioni di scavo e di ripristino del manto stradale, a seguito delle operazioni di sca-vo, proporzionalmente all’area d’azione.

Il comma 5 dello stesso articolo ha stabilito che per le tecniche di scavo a limitato impatto ambientale la profondità minima può essere ridotta a condizio-ne che sia assicurata la sicurezza della circolaziocondizio-ne e garantita l’integrità del corpo stradale per tutta la sua vita utile, in base a valutazione della tipologia della strada, di traffico e pavimentazione.

3.2.1. Diritti di passaggio

L’art. 86 stabilisce che le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio le decisioni occorrenti e rispettano procedure tra-sparenti, pubbliche e non discriminatorie, nell’esa-minare le domande per la concessione di installare infrastrutture:

a) su proprietà pubbliche o private, ovvero al di so-pra o al di sotto di esse, per reti pubbliche;

b) su proprietà pubbliche, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, per reti diverse da quelle pubbliche.

Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli enti locali e gli operatori per la localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.

Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni am-bientali e culturali e quelle a tutela delle servitù mi-litari.

Le opere relative alle infrastrutture in oggetto sono assimilate ad ogni effetto di legge alle opere di urba-nizzazione primaria di cui al D.P.R. n. 380/2001, art.

16, comma 7. Le infrastrutture di reti pubbliche di

comunicazione, nonché le opere di infrastruttura-zione per la realizzainfrastruttura-zione delle reti di comunicazio-ne elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effet-tuate anche all’interno di edifici, da chiunque pos-seduti, non costituiscono unità immobiliari e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale (art. 12, c. 2, D.Lgs. n. 33/2016).

Anche la giurisprudenza ha considerato pacifico che nella localizzazione di infrastrutture di teleco-muncazioni è possibile prescindere dalla destina-zione urbanistica del sito individuato per la loro installazione in quanto le stesse, assimilabili alle opere di urbanizzazione primaria, hanno come conseguenza di renderne compatibile la realizza-zione con qualsiasi destinarealizza-zione urbanistica delle aree comunali sulle quali devono essere collocate;

gli impianti di telefonia mobile non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie in quanto normalmente non sviluppano volumetrie o cubatu-ra, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello degli edifici in cemento o muratura (TAR Sicilia, sez. II, 1.4.2014, n. 951 e TAR Puglia, sez. I, 8.4.2015, n. 1120).

Conseguentemente sono illegittimi i regolamenti comunali per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per radiotelecomuni-cazioni nelle parti in cui limitano, in modo gene-ralizzato, l’installazione degli impianti di telefonia mobile, tale da non consentire una diffusa localiz-zazione sul territorio del relativo servizio pubblico;

le discipline locali di individuazione di specifiche aree ritenute idonee per gli insediamenti delle in-frastrutture di reti pubbliche di comunicazione de-vono essere coerenti con le finalità e con gli obbiet-tivi della legge statale e non devono essere tali da ostacolare l’insediamento ed il funzionamento delle infrastrutture stesse (TAR Lazio, I, 30.1.2015, n. 114 e TAR Sicilia, I, 12.3.2015, n. 764).

3.2.2. Opere civili, scavi ed occupazioni di suolo pubblico L’art. 88 dispone che quando l’installazione di infra-strutture di comunicazione elettronica presuppon-ga la realizzazione di opere civili o l’effettuazione di scavi e l’occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare istanza all’ente locale od alla figura soggettiva pubblica proprietaria dell’area.

L’articolo prevede il modello per la presentazione dell’istanza, il termine per la richiesta di chiari-menti e docuchiari-menti integrativi, per l’indizione di una conferenza di servizi, il tempo alla stessa

as-segnato per pronunciarsi, l’eventuale rinvio alla decisione del Consiglio dei Ministri nel caso di dissenso in conferenza di una amministrazione preposta alla tutela dell’ ambiente, dei beni cultu-rali o della salute.

Trascorso il termine di trenta giorni dalla presenta-zione della domanda senza che l’Amministrapresenta-zione abbia concluso il procedimento con un provvedi-mento espresso o abbia indetto un’apposita confe-renza di servizi, la medesima s’intende accolta.

Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore a 200 metri, trascorsi dieci giorni dalla domanda senza provve-dimenti l’operatore è legittimato a dar corso ai la-vori.

Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per in filtraggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti, il ter-mine è ridotto a otto giorni.

I termini in precedenza previsti dall’art. 88, comma 7 del D.Lgs. n. 259/2003 sono stati ridotti, come è indicato nei tre periodi precedenti, dall’art. 7, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2016 a decorrere dal 1° luglio 2016.

Il rilascio dell’autorizzazione comporta quella per effettuare gli scavi indicati nel progetto e la conces-sione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all’installazione delle infrastrutture.

Per le condutture aeree e sotterranee di energia elet-trica di classe zero, I e II di cui all’art. 95, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 259/2003, realizzate in cavi cordati ad elica, il nulla osta dell’ispettorato statale è sostituito da una attestazione di conformità del gestore.

Ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari ovvero concessionari di aree pubbliche per gli scavi ed occupazioni del sottosuolo pubblico o privato ef-fettuati per la installazione delle infrastrutture, non competono indennità oltre quelle previste dall’art.

93, successivamente esaminato.

I soggetti ai quali è affidata la cura di interessi pub-blici devono render noti, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordi-naria e straordiordi-naria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianifica-zione delle rispettive attività strumentali e, in spe-cie, di quelle relative alla installazione di infrastrut-ture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione devono essere notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro ente all’uopo delegato, per consentirne l’inserimen-to nell’archivio telematico consultabile dai til’inserimen-tolari dell’autorizzazione generale.

3.2.3. Coubicazione e condivisione di infrastrutture L’art. 89 prevede che l’operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica deve incoraggiare la coubicazione e le condivisione delle relative infra-strutture o della loro proprietà.

Fermo restando quanto stabilito dalla legge n.

166/2002, quando gli operatori non dispongono di valide alternative a causa di esigenze di tutela dell’am-biente, della salute pubblica, della sicurezza ovvero concernenti la realizzazione di obiettivi di pianifica-zione urbana o rurale, l’Autorità può richiedere ed eventualmente imporre la condivisione di strutture o proprietà, compresa la coubicazione fisica, ad un operatore che gestisce una rete di comunicazione elettronica, ovvero adottare ulteriori misure volte a facilitare il coordinamento dei lavori, stabilendo i cri-teri di ripartizione dei costi della condivisione.

Qualora l’installazione comporti l’effettuazione di scavi all’interno dei centri abitati, gli opera-tori interessati devono comunicare il progetto in formato elettronico al Ministero od altro ente delegato, per consentire il suo inserimento in ap-posito archivio telematico, per agevolare la con-divisione con altri operatori e la coubicazione dei cavi. La comunicazione elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio dell’au-torizzazione. Entro 30 giorni dalla pubblicizza-zione del progetto gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi possono concordare con l’operatore che ha presentato la propria istanza, un piano comune degli scavi e delle opere. L’ente proprietario rila-scia i provvedimenti abilitativi in base al criterio della priorità delle domande.

3.2.4. Pubblica utilità - espropriazione

L’art. 90 stabilisce che gli impianti di reti di comuni-cazione elettronica ad uso pubblico o esercitati dal-lo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la dal-loro funzionalità, hanno carattere di pubblica utilità ai sensi della legge n. 327/2001. Quelli di uso esclusiva-mente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità, ove concorrano motivi d’interesse pubblico, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

Per l’acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere connesse, dopo che siano andati falliti i tenta-tivi di bonario accordo con i proprietari, può essere esperita la procedura di esproprio ai sensi del D.P.R.

8 giugno 2001, n. 327.

3.2.5. Servitù

L’art. 92 stabilisce che le servitù occorrenti al pas-saggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti con-nessi alle opere in esame, sul suolo, nel sottosuolo o sull’area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali.

Le servitù possono essere imposte ex art. 92 del Codice solo per il passaggio di cavi, fili ed impianti connessi alle opere di comunicazione elettronica ad uso pubblico (art. 90) ma non certo per consentire il transito pedonale o veicolare su fondi di terzi estra-nei agli impianti, per accedere a questi, in ordine ai quali l’esercente non può che pattuire le modalità di accesso comunque di natura personale e non reale (Trib. Sanremo, 23.6.2010, n. 303).

Se trattasi di demanio statale il passaggio deve essere consentito dall’autorità competente, alle condizioni stabilite in apposita convenzione. La procedura da esperire nei confronti dell’autorità competente è definita dall’articolo in esame, insieme con le nor-me che regolano i diritti di rimozione della servitù da parte del proprietario alla stessa assoggettato.

3.2.6 Divieto di imporre altri oneri

Ai sensi dell’art. 93 le regioni, le province, i comuni e le pubbliche amministrazioni in genere non pos-sono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o ca-noni che non siano stabiliti per legge.

La legge stabilisce che il soggetto che presenta l’i-stanza di autorizzazione per l’installazione di nuo-ve infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell’art. 87 è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell’organismo competente a effettuare i controlli (comma 1-bis dell’art. 93 del D.Lgs. n.

259/2003, introdotto dall’art. 64, c. 1, della legge n.

221/2015).

Il soggetto che presenta la segnalazione certifica-ta di inizio attività di cui all’art. 87-bis è tenuto, all’atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell’organismo competente a ef-fettuare i controlli, al versamento di un contributo per le spese calcolato in base a un tariffario nazio-nale di riferimento adottato con decreto del Mini-stro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (comma 1-ter dell’art. 93 del D.Lgs. n.

259/2003, introdotto dall’art. 64, c. 1, della legge n. 221/2015).

Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell’esecuzione delle opere di cui al Codice o per l’esercizio dei ser-vizi di comunicazione elettronica, fatta salva l’appli-cazione della tassa o del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Gli operatori che fornisco-no reti di comunicazione elettronica hanfornisco-no l’obbli-go di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l’Ente locale, ovvero l’Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ri-pristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall’Ente locale.

Chi esercita servizi di comunicazione elettronica non è tenuto al pagamento del canone concesso-rio, dovuto ex art. 27 del Codice della strada, da chi fa uso della sede stradale (TAR Pescara-Abruzzo) 13.6.2016, n. 216).

4. Reti e impianti di comunicazione elettronica in

Nel documento Viabilità e sicurezza stradale (pagine 47-51)

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