Art. 10
(Sistema informativo e di relazioni industriali - Formazione professionale - Imprese a dimensione europea) All'art. 10, nel titolo, aggiungere dopo le parole "dimensione europea" le parole "o internazionale".
Al paragrafo "Imprese a dimensione europea", nel titolo, aggiungere dopo le parole "dimensione europea" le parole
"o internazionale".
Aggiungere in fondo al paragrafo il seguente nuovo comma: "Almeno una volta l'anno, le aziende con processi di internazionalizzazione extra UE avviati, svolgeranno con le R.S.U./OO.SS. un incontro informativo specifico".
N.d.R.:
L'accordo 5 gennaio 2021 prevede quanto segue:
Art. 11
(Sistema informativo e di relazioni industriali - Formazione professionale - imprese a dimensione europea e internazionale)
Al quinto comma, dopo le parole "Le parti si impegnano a", inserire le seguenti parole "definire linee condivise e".
Dopo il quinto comma, inserire nuovo comma "Le parti si incontreranno annualmente al fine di individuare gli obiettivi condivisi di politica industriale. Entro tale ambito, le Parti promuoveranno analisi di contesto ed evidenzieranno le proposte condivise in relazione allo sviluppo economico e alla coesione sociale".
Le aziende sottoposte all’obbligo previsto dal decreto legislativo del 30 dicembre 2016, n. 254, in materia di rendicontazione non finanziaria, forniranno annualmente alle R.S.U./RSA e alle organizzazioni sindacali territoriali competenti il documento di rendicontazione.
Art. 11 (Responsabilità sociale delle imprese)
Le Parti sostengono lo sviluppo di imprese socialmente responsabili, per tali intendendosi tutte quelle che,
volontariamente, definiscono le proprie strategie valutandone i possibili impatti sul territorio di riferimento, sia in termini di occupazione ed equità sociale che in termini ambientali, in conformità alle linee guida Ocse ed agli indirizzi di cui al Libro Verde del 2001.
Al fine di promuovere, dunque, una cultura della responsabilità sociale e di far emergere i vantaggi in termini economici e di immagine che ne possono derivare, le parti convengono la stesura del Protocollo su “Sviluppo sostenibile e
responsabilità sociale” in allegato ed affidano all’Ente Bilaterale Nazionale compiti di promozione di iniziative di
formazione sul tema.
Art. 12 (Codice di condotta)
Assosistema e FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL considerano la lotta al lavoro nero, allo sfruttamento del lavoro dei bambini, dei lavoratori e delle persone, obiettivo delle parti.
Le parti ritengono necessario, e Assosistema si impegna in tal senso, che le aziende associate ed eventualmente coinvolte in processi di produzione di beni e dei servizi garantiscano il rispetto delle norme ed in particolare delle Convenzioni dell'OIL n. 29, n. 105, n. 87, n. 98, n. 100, n. 111, n. 138.
Qualora si verifichino violazioni delle disposizioni indicate dai precedenti articoli, l'impresa provvederà a far cessare immediatamente o a rimuovere le situazioni di non conformità.
Per queste ragioni le parti convengono sulla necessità di far recepire alle aziende un "Codice di condotta" stabilendo che, per essere efficace, lo stesso deve essere accompagnato da disposizioni concrete e certe relative alla sua attuazione ed alle procedure di verifica indipendente, in particolare per il controllo del rispetto delle disposizioni del Codice.
Le parti concordano infine sulla opportunità della definizione di un marchio del rispetto dell'ambiente e dei diritti (la cui adozione avverrà su base volontaria) che certifichi che la produzione e la commercializzazione del prodotto è avvenuta senza ricorrere al lavoro minorile e nel rispetto dei diritti della persona e dell'ambiente, così come previsto dalle
Convenzioni internazionali.
Al fine di combattere le aree di lavoro illegale che producono fenomeni di concorrenza sleale nei confronti delle aziende regolari e di negazioni dei diritti fondamentali dei lavoratori, le parti richiedono alle istituzioni ed in particolare al
Ministero della salute e alle regioni di subordinare affidamenti in appalto di commessa di lavoro solo ed esclusivamente ad aziende che applicano leggi e contratti e gli accordi sul Codice di condotta stante anche il regime di solidarietà nei contratti di appalto e subappalto definito dal Protocollo sul sistema di qualificazione citato.
L'impresa italiana si riserva di regolare i rapporti con i propri fornitori - partner diretti - prevedendo la possibilità di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni qualora tali fornitori-partner si rendessero responsabili direttamente o indirettamente dell'inosservanza della garanzia dagli stessi fornita a riguardo del non rispetto delle convenzioni O.I.L. e delle normative nazionali vigenti.
Allo scopo di facilitare tale percorso, si istituisce una Commissione paritetica composta da 6 componenti (3 designati dalle OO.SS. e 3 dalle imprese) che dovrà, entro dicembre 2013, redigere un codice di condotta e gestire la sua attuazione su mandato delle aziende aderenti e delle parti sociali.
Ulteriore compito della Commissione sarà quello di monitorare il lavoro del settore nonché di essere parte referente ad eventuali segnalazioni di infrazione del Codice di condotta.
Per le aziende che si sottoporranno volontariamente alle verifiche del soprarichiamato Codice di condotta sarà sperimentato un marchio definito "etichetta/marchio sociale e ambientale" di cui potranno fregiarsi solo le imprese che recepiscono, attraverso un accordo aziendale, l'accordo nazionale e il Codice di condotta.
Le parti firmatarie del presente Protocollo si attiveranno presso i competenti Ministeri, per discutere e concordare forme di collaborazione e di sostegno anche finanziario alle attività di controllo e monitoraggio.
Art. 13 (Regime di solidarietà nei contratti di appalto e subappalto)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti sociali, nel ribadire la condivisione dell'obiettivo di accrescere la tutela dei lavoratori e di lotta ai fenomeni di illegalità, concorrenza sleale e lavoro sottocosto, concordano di introdurre un differente regime di solidarietà, di cui al Protocollo sulla "qualificazione delle imprese di sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico", in allegato, esclusivamente per i contratti di appalto e subappalto stipulati con aziende virtuose del settore che applicano le leggi vigenti in materia di lavoro ed il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
N.d.R.:
L'accordo 13 luglio 2016 prevede quanto segue:
Parte II APPALTI Nuovo articolo
(Clausola sociale di garanzia occupazionale negli appalti)
Le parti intendono tenere conto, per la quota parte di applicazione del contratto collettivo nazionale, caratterizzata dalla fornitura di servizi presso le singole stazioni appaltanti, sia delle caratteristiche strutturali del settore
medesimo e delle attività delle imprese sia dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi dell'occupazione.
Pertanto, si impegnano, entro la data di sottoscrizione definitiva della presente ipotesi di accordo di sottoscrivere una clausola sociale di regolazione dei passaggi di appalto al fine di salvaguardare i livelli occupazionali presenti nelle singole realtà di appalto.
Art. 13
(Regime di solidarietà nei contratti di appalto e subappalto)
Aggiungere alla fine del paragrafo, i seguenti periodi: "Le aziende che intendono dare applicazione al suddetto Protocollo ne daranno comunicazione preventiva alla R.S.U./OO.SS. e si impegnano a fornire alle stesse gli aggiornamenti sulla evoluzione della procedura. "Inoltre, le aziende si impegnano a svolgere un confronto a livello aziendale qualora insorgessero problematiche inerenti l'applicazione del Protocollo sopra citato".