Il contratto di agenzia e il procacciamento d’affari
di avv. Oscar Ugo
Il contratto tipico di agenzia e il contratto atipico di procacciamento d’affari sono due modelli negoziali distinti, che tuttavia presentano diverse affinità: come noto, infatti, al procacciamento di affari, qualora compatibili, si applicano le disposizioni relative al contratto di agenzia.
Il procacciamento d’affari, infatti, non trova positiva disciplina nel Codice Civile, non potendosi ivi rinvenire alcuna norma che individui gli elementi essenziali o i caratteri distintivi di tale tipologia negoziale.
La corretta qualificazione di un rapporto quale agenzia o quale procacciamento d’affari rappresenta, pertanto, una problematica di non semplice soluzione, in particolare, per le rilevanti conseguenze che su assume sul piano pratico, in primis relativamente al trattamento economico del collaboratore.
In secundis, tale qualificazione presenta un’ulteriore ricaduta sul piano concreto:
non di rado, infatti, la Fondazione Enasarco6 promuove contenziosi nei confronti delle imprese che si avvalgano, nella propria attività, di procacciatori di affari. Ciò per ottenere il pagamento di contributi previdenziali non corrisposti in relazione ai collaboratori ivi occupati e ritenuti, da tale ente, non procacciatori di affari, bensì agenti di commercio.
Tutto ciò premesso, si evidenzieranno ora alcune delle più significative pronunce di legittimità intervenute sul tema, con la finalità di offrire una serie di indicazioni utili per tentare di addivenire, concretamente, alla corretta individuazione della disciplina applicabile agli specifici rapporti negoziali in essere nelle imprese.
In primo luogo, si sottolinea che un’ormai risalente sentenza della Corte di Cassazione7 ha stabilito che:
(i) l’agente assume stabilmente e continuativamente 8 l’incarico di promuovere stabilmente, per conto del preponente (o mandante) la conclusione di contratti in una zona determinata;
6 Ovvero l’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio.
7 Cfr. Cass. Civ. n. 1078/1999, nello stesso senso, ex multis, Cass. Civ. n. 9327/2001, Cass. 5322/1989.
(ii) il procacciatore riceve l’incarico di raccogliere le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’impresa da cui ha ricevuto l'incarico di procacciare tali commissioni, in via del tutto occasionale; ciononostante, al fine di individuare la disciplina applicabile al procacciamento d’affari, può farsi ricorso analogico alla normativa concernente il contratto di agenzia.
In secondo luogo, proprio con riferimento all’applicabilità al rapporto di procacciamento d’affari delle disposizioni codicistiche relative al contratto di agenzia di cui agli artt. 1742 ss., la Corte di Cassazione ha successivamente stabilito9 che al primo possono applicarsi in via analogica soltanto le disposizioni che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto (come le provvigioni) e non anche quelle che, invece, lo presuppongono (quali l'indennità di mancato preavviso, l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità di cessazione del rapporto.
Inoltre, la giurisprudenza si è concentrata sull’identificazione degli elementi che potevano essere valorizzati quali indici rilevatori del contratto di agenzia, anziché del procacciamento d’affari: in particolare, con la sentenza n. 9686/2009, si è consolidato l’orientamento della Suprema Corte sul tema mediante l’individuazione dei seguenti elementi caratterizzanti il rapporto tipico di agenzia:
(i) la continuità e la stabilità dell’agente di promuovere la conclusione dei contratti per conto del preponente;
(ii) la circostanza che la provvigione dell’agente sarà conteggiata soltanto sull’importo netto delle vendite andate a buon fine;
(iii) la circostanza che l’incarico è stato conferito all’agente a tempo indeterminato, con espressa previsione della risoluzione dell’accordo nell’ipotesi di mancato raggiungimento di un importo minimo di vendite, clausola che peraltro conferma l’esistenza dell’obbligazione dell’agente di promuovere le vendite;
(iv) la circostanza che le provvigioni vengono erogate soltanto alla fine di ogni trimestre solare, con facoltà di corresponsione periodica di acconti sulle provvigioni maturate;
8 Ai fini della verifica della continuità del rapporto, sono considerati ragionevolmente indicativi il numero e la periodicità delle fatture emesse dal singolo collaboratore, oltreché i loro importi (cfr. Trib. Roma, sent.
n.13527/08 del 21.07.2008, Trib. Roma, sent. n.15442/08 dell’8.10.2008).
9 Cfr. Cass. Civ. n. 13629/2005, nello stesso senso ex multis, Cass. Civ. n. 19828/2013.
(v) la circostanza che l’incarico si riferisce a tutti i possibili affari perseguiti dall’impresa e non ad uno specifico e determinato affare.
Infatti, secondo una più recente pronuncia di legittimità, “il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento d’affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l’attività promozionale di conclusione di contratti”10.
Le brevi considerazioni che precedono evidenziano come la qualificazione di uno specifico rapporto quale agenzia o procacciamento d’affari sia una problematica tutt’altro che di semplice soluzione: conseguentemente, si ritiene opportuno che le imprese che si avvalgano, nell’esercizio della propria attività, di agenti e procacciatori d’affari, vengano assistite da legali esperti della materia, al fine di prevenire futuri contenziosi sia con Enasarco che con gli agenti e i procacciatori stessi.
10 Cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 1974/2016.
15 novembre 2020 MINISTERO DEL LAVORO – ACCESSO AI SERVIZI
Dal 15.11.2020 l’accesso ai servizi digitali del Ministero del Lavoro dovrà essere effettuato esclusivamente mediante SPID, non saranno ammessi sistemi di autenticazione diversi (User Id e password e PinInps) - C.M. Lavoro 2721/2020.
16 novembre 2020 IMPOSTE DIRETTE –VERSAMENTO RITENUTE
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IMPOSTE DIRETTE – VERSAMENTO IMPOSTE RATEIZZATE DA
REDDITI 2020
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INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
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INPS – GESTIONE SEPARATA
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20 novembre 2020 ENASARCO
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25 novembre 2020 INTRASTAT
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