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Academic year: 2022

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Focus settimanale:

Corretta numerazione della fattura solo con sequenzialità

Il recupero dell’Iva indetraibile per le schede telefoniche prepagate

Il nuovo art. 36-bis della Direttiva 2006-112-CE e le cessioni intracomunitarie a catena – seconda parte

110% il punto della situazione – seconda parte

Gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate del mese di ottobre – prima parte

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Indice:

4

... 12

... 14

In breve ... 18

Corretta numerazione della fattura solo con sequenzialità ... 18

Il recupero dell’Iva indetraibile per le schede telefoniche prepagate ... 20

L’Approfondimento – 1 ... 23

Il nuovo articolo 36-bis della Direttiva 2006-112-CE e le cessioni intracomunitarie a catena – seconda parte ... 23

L’Approfondimento – 2 ... 36

110% il punto della situazione – seconda parte ... 36

L’Approfondimento – 3 ... 43

Gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate del mese di ottobre – prima parte ... 43

L’angolo Giuridico ... 48

Il contratto di agenzia e il procacciamento d’affari ... 48

... 51

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Comitato scientifico:

Bissacco Barbara Burzacchi Francesco

Cannatà Giuseppe Capodicasa

Francesco Costa Francesco

Costa Gianfranco De Stefani Alberto La Torre Giampiero

Lupi Flavio Marcolla Alessandro

Moro Nicola

Tatone Alessandro Trevisan Michele

Ziantoni Daniele Ugo Oscar

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(4)

Nuovo contributo a fondo perduto I

L SOLE 24ORE

2.11.2020

Per accedere a tale bonus è necessario verificare il proprio codice Ateco dell’attività esercitata e il calo di fatturato di almeno il 33% confrontando i corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese di aprile 2019. L’accredito sarà diretto e senza necessità di preventivi adempimenti per i soggetti che hanno già ricevuto il precedente contributo previsto dal D.L.

Rilancio. I nuovi beneficiari dovranno necessariamente presentare analoga istanza rispetto a quella prevista per il Decreto Rilancio. (non appena sarà riaperto il canale web)

Prima estrazione lotteria degli scontrini

IL SOLE 24ORE

2.11.2020

È stata fissata per il 14.1.2021 la prima estrazione settimanale della lotteria degli scontrini, per partecipare è necessario registrarsi all’area riservata del portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/ si potrà accedere al portale tramite Spid, Cns, Fisconline o Entratel.

Rifiuto fatture P.A. IL SOLE 24ORE

2.11.2020

Il 6.11.2020 entra in vigore il D.M.

132/2020 in materia di fatturazione elettronica verso la PA. In particolare la norma stabilisce un divieto generale di rifiuto della fattura P.A. con le seguenti eccezioni:

- fattura elettronica riferita a operazione che non è stata posta in essere nei confronti dell’ente destinatario;

- omessa o errata indicazione del codice identificativo di gara (Cig) o del codice unico di progetto (Cup);

- omessa o errata indicazione del numero e della data della determina dirigenziale di impegno di spesa, per le fatture emesse nei confronti di Regioni, Province, Comuni.

Il rifiuto della fatturaPA al fornitore è da effettuarsi tramite lo SdI nel termine di 15 giorni.

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Modello 770 IL SOLE 24ORE 2.11.2020

Il Decreto Ristori all’art. 10 ha prorogato il termine di presentazione del modello 770 al 10.12.2020 rispetto alla scadenza originaria fissata al 31.10.2020. tra le novità introdotte si segnala che tra i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione sono state inserite le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte previste dagli art. 23 e 24 del D.P.R.

600/1973 e che aderiscono al regime forfettario della legge 190/2014.

Certificatore privacy IL SOLE 24ORE 2.11.2020

È stata segnalata la carenza di “certificatori privacy” quindi professionisti che certificano aziende ed enti in ottica privacy ai fini del Regolamento UE 679/2016.

Autotutela per errori nella richiesta del primo contributo a fondo perduto

IL SOLE 24ORE 3.11.2020

L’Agenzia delle Entrate ha concesso la chance dell’autotutela ai contribuenti che hanno commesso qualche errore nella richiesta del primo contributo a fondo perduto. Anche se alcuni uffici stanno negando tale richiesta e invitano a presentare ricorso. Sono diversi i contribuenti che stanno ricevendo il diniego dell’ufficio e sono quindi davanti ad un’alternativa: rinunciare al contributo o impugnare il diniego entro 60 giorni.

Contributo a fondo perduto per 53 codici Ateco

IL SOLE 24ORE

3.11.2020 ITALIA OGGI

3.11.2020

Il nuovo contributo a fondo perduto del Decreto Ristori viene riconosciuto soltanto alle attività interessate dalle nuove misure restrittive, individuate attraverso i 53 codici Ateco contenuti nell’allegato 1 del Decreto Ristori. Queste sono imprese operanti nei settori del trasporto dell’alloggio, della ristorazione, dello sport, della cultura e del turismo.

Calcolo del nuovo contributo a fondo perduto del Decreto Ristori

IL SOLE 24ORE

3.11.2020

Il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Ristori sarà concesso automaticamente ai soggetti che hanno ricevuto il fondo perduto di maggio. Per i nuovi beneficiari dovranno presentare un’istanza tramite i canali telematici della stessa Agenzia. Per entrambi i casi l’ammontare del contributo sarà determinato con le medesime modalità di calcolo con questo metodo:

- la differenza tra il fatturato realizzato

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ad aprile 2019 e quello conseguito ad aprile 2020;

- un coefficiente dimensionale espresso sulla base del volume dei ricavi realizzati;

- un coefficiente settoriale, identificato facendo riferimento alle percentuali contenute nella tabella esposta all’allegato 1 del decreto.

Decreto Ristori per

lo sport I

L SOLE 24ORE

3.11.2020

Il Decreto Ristori ha previsto per il mese di novembre un’indennità aggiuntiva pari a 800 euro ai lavoratori sportivi, impiegati con rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato italiano paraolimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le società e associazioni sportive dilettantistiche. La nuova indennità sarà automatica per i soggetti già percettori dell’indennità precedente prevista dal Decreto Rilancio.

Cessione del credito e sconto in fattura con acquisto

dell’immobile

IL SOLE 24ORE

3.11.2020

Durante Telefisco, l’Agenzia delle Entrate ha anticipato che è possibile beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura come alternative alla fruizione della detrazione per il contribuente anche in caso di acquisto entro 18 mesi dalla data di fine lavori di un’unità immobiliare compresa in un fabbricato su cui l’impresa di costruzione o ristrutturazione ha eseguito interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia.

Cessione crediti d’imposta a Poste Italiane

ITALIA OGGI

3.11.2020

Poste Italiane ha lanciato il servizio

“cessione del credito d’imposta” con il quale i soggetti correntisti possono ottenere liquidità a fronte della cessione a Poste Italiane dei crediti previsti dal D.L.

34/2020 tra cui il superbonus 110%

l’ecobonus ordinario il sismabonus ordinario il bonus facciate e il bonus vacanze.

Bonus affitti ITALIA OGGI 3.11.2020 IL SOLE 24ORE

Con l’introduzione del D.L. 137/2020, il bonus affitti sarà fruibile anche sui canoni corrisposti e di competenza dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

L’estensione però è riservata alle imprese

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3.11.2020 operanti nei settori direttamente o indirettamente colpiti dalle nuove misure emergenziali contenuti nell’allegato 1 del decreto (senza requisito dimensionale).

Regime Moss ITALIA OGGI 3.11.2020

Il regime Moss comprenderà tutte le prestazioni di servizi e di commercio elettronico indiretto verso i consumatori finali stabiliti in Paesi Ue diversi da quello del fornitore che diventano imponibili nel luogo del consumo. Verrà ridotta a 10.000 euro la soglia cumulativa dell’ulteriore semplificazione consistente nella possibilità di tassare le vendite a distanza nel paese di residenza anziché in quello del consumatore. I gestori di piattaforme elettroniche potranno utilizzare il regime speciale anche per le vendite effettuate tramite loro all’interno di uno Stato membro da fornitori stabiliti al di fuori dell’Ue. Per le imprese extra Ue che esercitano l’opzione per il regime semplificato scelgono il paese Ue presso il quale identificarsi e accentrare gli adempimenti relativi alle prestazioni di servizi resi ai consumatori residenti nell’Ue.

Bonus lavoratori del turismo e

stabilimenti balneari

ITALIA OGGI

3.11.2020

L’Inps con il messaggio n. 4005/2020 ha fornito chiarimenti sulla domanda di indennità Covid-19 pari a 600 euro relativamente ai mesi da marzo a maggio 2020 spettante ai lavoratori dei settori turismo e stabilimenti balneari. L’istituto fissa il termine per chiedere il riesame della domanda in 20 giorni dalla pubblicazione del messaggio o dalla conoscenza della reiezione se successiva per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria.

Voucher Internet e

computer I

TALIA OGGI

3.11.2020

Da 9.11.2020 le famiglie con Isee non superiore a 20.000 euro possono presentare istanza per il voucher fino a 500 euro per l’acquisto di una connessione veloce a internet e di un computer.

Bonus bici ITALIA OGGI

3.11.2020

È iniziato dal 3.11.2020 il click day per partecipare alla presentazione dell’istanza per il bonus biciclette inserendo la fattura o lo scontrino parlante relativo alla spesa sostenuta dal 4.5.2020 al 2.11.2020.

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Versamento 2° rata acconti 2020

ITALIA OGGI

4.11.2020

Scade il 30.11.2020 il termine per il versamento della 2° rata di acconto 2020 delle imposte sui redditi e dell’Irap. L’art.

98 D.L. 104/2020 consente ai soggetti con codice attività rientrante in una delle categorie in cui si applicano gli Isa di effettuare il versamento entro il 30.04.2021, nel caso abbiamo subito un calo dei ricavi del 1° semestre 2020 di almeno il 33% rispetto all’analogo periodo del 2019.

Credito d’imposta in sostituzione di

super e iper ammortamento

IL SOLE 24 ORE 5.11.2020

Mancano poche settimane alla scadenza del termine per l’acquisto di beni strumentali tramite il nuovo credito d’imposta in sostituzione di super e iper ammortamento. Sono state segnalate criticità per il trasferimento del credito d’imposta ai soci nel caso in cui la società di persone (o Srl trasparente) sia incapiente per compensare il credito.

Società non

operative e società in perdita

sistematica

IL SOLE 24 ORE

5.11.2020

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le società non operative si suddividono tra società che non superano il test di operatività e società che conseguono perdite reiterate. Quindi non esiste una distinzione tra società non operative e società in perdita sistematica.

Bonus attività nei

centri storici I

TALIA OGGI 5.11.2020

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha annunciato che è in corso di emanazione il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate attuativo del contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici, in riferimento alla perdita di fatturato previsto dal Decreto Agosto.

Piattaforma

Infocamere per la cessione di crediti fiscali

IL SOLE 24ORE

6.11.2020

Infocamere ha reso disponibile la piattaforma “SiBonus” per consentire a Pmi e titolari di crediti fiscali di cederli per ricavare liquidità immediata e ai soggetti interessati al loro acquisto di valutare le diverse opportunità e completare la transazione in modo sicuro, semplice e affidabile.

Nuovo bonus su

beni strumentali 4.0 I

L SOLE 24ORE

6.11.2020

Nella prossima legge di Bilancio dovrebbe essere prevista una nuova versione degli

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incentivi 4.0. Sarà prevista la possibilità di beneficiarne retroattivamente già dagli investimenti effettuati a partire da novembre 2020 e saranno coperte spese fino al 2022 con consegna dei beni possibile fino a giugno 2023 se si paga un acconto di almeno il 20%.

Aiuti Covid-19 per ingegneri e

architetti

ITALIA OGGI

6.11.2020

Dal 5.11.2020 gli ingegneri e gli architetti possono presentare la domanda di accesso agli aiuti previsti da Inarcassa per il sostegno del reddito dei professionisti associati in caso di contagio dal Covid-19 e ai bonus per le mensilità di marzo, aprile e maggio previsti per i titolari di pensione di invalidità e indiretta ai superstiti. Il termine di presentazione delle domande scade il 5.12.2020 per i sussidi previsti a favore dei pensionati e il 31.12.2020 per gli aiuti in caso di contagio.

Riapertura termini per bonus bici e monopattini

IL SOLE 24ORE

6.11.2020 ITALIA OGGI 6.11.2020

Si riaprono i termini per ottenere il bonus bici, ma questa volta non ci sarà un nuovo click day.

Il Ministro dell’Ambiente ha affermato che a partire dal 9.11 fino al 9.12.2020 chi non ha avuto accesso ai fondi potrà registrarsi alla piattaforma www.buonomobilita.it caricando i propri dati e la fattura utilizzando i dati di accesso Spid.

Decreto Ristori bis IL SOLE 24ORE

7.11.2020 ITALIA OGGI

7.11.2020

- Il decreto Ristori bis prevede congedi retribuiti al 50% e bonus babysitter da 1.000 euro per aiutare le famiglie delle zone rosse con i figli alle scuole medie, a casa in didattica a distanza.

- Per i soggetti Isa e forfettari rinviato al 30.4.2021 l’acconto Irap e imposte dirette del 30 novembre se le attività colpite da chiusure totali o parziali anti-Covid, superando così la precedente sospensione limitata a chi avesse dichiarato un calo di fatturato.

- Per le attività sospese in tutta Italia e per quelle chiuse in zona rossa sono sospesi anche tutti i termini di pagamento in scadenza a novembre (nella sospensione sono incluse Iva,

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addizionali e ritenute)

- C’è una sospensione per i contributi previdenziali dei dipendenti che dovrebbero fermarsi a novembre per le attività sospese in zona gialla, mentre il blocco di estenderebbe anche a dicembre nelle regioni arancioni e rosse.

- Prorogati al 15.11.2020 i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso alla Cig Covid e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo che in applicazione della disciplina ordinaria si collocano tra il 1 e il 30.9.2020.

- Prorogato l’esonero del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle filiere agricole della pesca e dell’acquacoltura.

- Inseriti nel decreto anche la replica del credito d’imposta sugli affitti commerciali.

- Per le attività sospese è cancellato il saldo Imu in scadenza il 16 dicembre .

- Ristori aumentati per le zone rosse con un incremento del 50% rispetto ai coefficienti già riconosciuti.

- È stato istituito un “Fondo Unico per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Dilettantistiche” con una dotazione di 80 milioni di euro per l’anno 2020.

- Viene introdotta una nuova forma procedurale per lo svolgimento dei giudizi penali di appello senza la necessaria presenza del pubblico ministero o degli avvocati difensori.

Vengono sospesi i termini di prescrizione di custodia cautelare quando l’udienza è stata rinviata a causa dell’emergenza sanitaria.

Spese sanitarie e Sistema TS

ITALIA OGGI

7.11.2020

Dal 2021 le comunicazioni al sistema tessera sanitaria saranno mensili e comprensive anche dei dati dei contribuenti che hanno esercitato l’opposizione. Inoltre per le spese

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sostenute a partire dal 1.1.2020 i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema TS dovranno anche indicare le modalità di pagamento delle spese sanitarie contenute nella comunicazione.

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Iva guanti in lattice INTERPELLO N.507/2020

DEL 30.10.2020

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che alle cessione di guanti in lattice, vinile e nitrile che sono considerati Dpi o dispositivo medico si applica il regime di esenzione Iva se effettuate fino al 31.12.2020 e l’aliquota Iva al 5% se effettuate dal 1.1.2021.

Credito d’imposta locazione per

attività mai iniziata

INTERPELLO N.509/2020

DEL 03.11.2020

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito d’imposta sulle locazioni spetta anche al soggetto che non ha mai iniziato l’attività nella fattispecie di ristorazione a causa della pandemia. La fruizione del credito è rinviata al momento in cui sarà dimostrabile la destinazione dell’immobile anche se posteriore a giugno 2020.

Bonus

sanificazione e test sierologici

INTERPELLO

N.510/2020

DEL 02.11.2020

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che non sono agevolabili mediante il bonus sanificazione i costi sostenuti per i test sierologici sul personale dipendente, non essendo riferibili all’attività di sanificazione né all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale.

Cessione credito

110% per forfettari I

NTERPELLO N.514/2020

DEL 02.11.2020

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i soggetti forfettari possono avvalersi dalla facoltà di cedere il credito derivante dalla detrazione maggiorata al 110% ai sensi dell’art. 121 D.L. 34/2020 se risultano privi di capienza per la detrazione dall’Irpef.

Le vetrate non valgono come pareti nel superbonus

INTERPELLO N.521/2020

DEL 03.11.2020

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’intervento con il quale si sostituiscono zone vetrate (non rimuovibili) con pareti tradizionali in muratura non rientra nel perimetro dei lavorati trainati del superbonus al 110%.

Superbonus e loft accesso autonomo anche da cortili terreni e strade private

INTERPELLO N.524/2020

DEL 04.11.2020

L’Agenzia delle Entrate conferma che la definizione di accesso autonomo si allarga in maniera definitiva e arriva a comprendere strade private e in multiproprietà terreni, aree condominiali e cortili che in qualche modo consentono di

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raggiugere l’immobile.

Bonus facciate immobili

patrimonio e facciate

parzialmente visibili

INTERPELLO

N.517/2020

DEL 2.11.2020

E N. 522/2020

DEL 4.11.2020

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione del bonus facciate. In particolare ha precisato che sono ammessi al beneficio anche gli interventi realizzati sulle facciate dell’edificio costituenti il suo perimetro esterno sebbene solo parzialmente visibili dalla strada.

Esenzione Iva per gel per mani

INTERPELLO N.530/2020

DEL 5.11.2020

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione Iva per beni anti Covid-19 si applica solamente ai gel per mani classificati e venduti come presidi medico-chirurgici o come biocidi che hanno superato l’iter di autorizzazione.

Detrazione Iva per le note di

variazione in aumento

INTERPELLO N.531/2020

DEL 5.11.2020

L’Agenzia delle Entrate ha consentito la detrazione dell’Iva risultante dalle note di variazione in aumento emesse dal fornitore per regolarizzare operazioni senza l’addebito dell’imposta effettuate in anni precedenti in misura eccedente il plafond

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Irregolarità formale per agevolazioni ed esenzioni tributarie

C.T.P.PROV. DI TRIESTE SENTENZA N.108/2020

La C.T.P. provinciale di Trieste ha chiarito che alle agevolazioni ed esenzioni tributarie è possibile applicare il principio di proporzionalità e prevalenza della sostanza sulla forma.

Quindi una sola irregolarità di carattere formale non può condurre al disconoscimento della sostanza giuridica della fattispecie impositiva laddove i requisiti di effettività e certezza siano soddisfatti.

Termini di

accertamento dei crediti non spettanti

CASSAZIONE

ORDINANZA N.24093/2020

DEL 30.10.2020

La Cassazione ha stabilito che anche per i crediti non spettanti il termine di decadenza del potere di accertamento è di 8 anni a prescindere dal fatto che la norma espressamente si riferisca solo ai crediti inesistenti.

Nullità della notifica dell’appello

CASSAZIONE ORDINANZA N.22909/2020

DEL 21.10.2020

La Cassazione ha affermato che l’appello deve essere notificato nel domicilio eletto dalla controparte oppure nella residenza o nella sede dichiarata.

Quindi è nullo il giudizio se l’appello è stato notificato presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado ma che non era stato indicato come domiciliatario.

Dati sul reddito dell’ex coniuge

CONSIGLIO DI

STATO SENTENZA N.19/2020

Il Consiglio di Stato ha affermato che le informazioni sul reddito e sul patrimonio dell’ex coniuge possono essere acquisite presso l’Amministrazione finanziaria se servono a difendersi nelle cause di separazione o divorzio.

Opponibile ai creditori il sequestro preventivo

CASSAZIONE SENTENZA N.24326/2020

La Cassazione ha respinto il ricorso di una Srl contro la dichiarazione di fallimento e contestuale inammissibilità della domanda di concordato preventivo scattata malgrado l’impegno della società a pagare l’Iva evasa e l’approvazione del piano della maggior parte dei creditori.

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Reato per imposta di soggiorno

CASSAZIONE

SENTENZA N.30227/2020

La Cassazione ha affermato che non è previsto nessun effetto penale retroattivo a causa del nuovo quadro normativo sulle modalità di riscossione dell’imposta di soggiorno. La Corte così afferma che dopo l’entrata in vigore dell’art. 180 del D.L. 19.05.2020 n. 34 convertito nella legge . 77 del 20.07.2020 non si configura il delitto di peculato nella condotta del gestore della struttura ricettiva che non versa al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno. Rimane in ogni caso la rilevanza penale a titolo di peculato per le condotte antecedenti.

Escluso il riciclaggio per somme

restituite per fatture false

CASSAZIONE SENTENZA N.30206/2020

DEL 30.10.2020

La Cassazione ha affermato che per la

restituzione delle somme

precedentemente pagate da parte di coloro che hanno ricevuto fatture false non configura il reato di riciclaggi. Tali importi non rappresentano il profitto del reato fiscale e non possono considerarsi di provenienza delittuosa.

Illegittimità dell’iscrizione ipotecaria

C.T.P. DI PISA SENTENZA N.99/2020

La C.T.P. di Pisa ha affermato l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria esattoriale se il contribuente riduce il debito entro il minimo legale in seguito alla notifica della misura cautelare.

Appropriazione indebita

dell’amministratore condominiale

CASSAZIONE

SENTENZA N.30188/2020

La Corte di Cassazione conferma che

l’appropriazione indebita

dell’amministratore a danno del condominio nel caso di nomina di nuovo amministratore si consuma nel momento di cessazione della carica:

rileva la mancata consegna delle somme al nuovo amministratore mentre il reato si consuma nel momento dei passaggio della consegna contabile poiché si è realizzata l’inversione del possesso delle somme.

Compensi amministratori

CASSAZIONE SENTENZA N.22479/2020

La Cassazione ha affermato che gli emolumenti agli amministratori per l’attività svolta afferente all’oggetto sociale, ma estranea al rapporto di gestione sono da ritenersi costi per prestazioni di servizi, deducibili

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nell’esercizio di competenza.

Autonoma

organizzazione ai fini Irap

CASSAZIONE ORDINANZA N.20615/2020

La Cassazione ha affermato che ai fini dell’imponibilità Irap dell’avvocato che esercita attività di revisione non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione il valore assoluto dei compensi e dei costi e il loro reciproco rapporto percentuale.

Saldo e stralcio e procedura di

sovraindebitamento

C.T.P. DI CHIETI SENTENZE N.202-203

DEL 16.10.2020

La C.T.P. di Chieti ha affermato che la decadenza dalla definizione agevolata a saldo e stralcio dei ruoli non può trovare applicazione laddove il mancato rispetto delle scadenze non sia imputabile alla volontà del contribuente ma a una impossibilità giuridica di provvedervi nelle more della procedura della crisi da sovraindebitamento che lo coinvolga.

Prelievi ingiustificati lavoratori autonomi

CASSAZIONE

SENTENZE N.90841/2020

La Cassazione ha ritenuto che i prelievi ingiustificati dei lavoratori autonomi non costituiscono reddito imponibile.

Trasferimento somme da omesse fatturazioni

CASSAZIONE SENTENZA N.30889/2020

DEL 5.11.2020

La Corte di Cassazione ha affermato che il trasferimento di somme provenienti da omesse fatturazioni non integra il reato di riciclaggio ove non sia già stata presentata la dichiarazione fraudolenta o infedele

Accertamento analitico induttivo basato su un solo elemento

CASSAZIONE ORDINANZA N.22148/2020

La Cassazione ha affermato che l’accertamento analitico induttivo può essere eseguito anche sulla scorta di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Gli elementi assunti a fronte di prova non devono necessariamente essere più di uno potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento.

Inerenza interessi passivi

CASSAZIONE SENTENZA N.23519/2020

DEL 27.10.2020

La Cassazione ha affermato che il principio di inerenza di cui all’art. 109 Tuir non stabilisce una presunzione legale assoluta di inerenza degli interessi passivi, ma si limita ad affrancarli da una correlazione diretta con i componenti attivi del reddito

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d’impresa richiedendone solo un nesso con l’attività d’impresa nel suo complesso.

Studi di settore applicabili anche nei periodi di crisi

conclamata

CASSAZIONE ORDINANZA N.24870/2020

DEL 6.11.2020

Gli studi di settore sono applicabili anche nei periodi di crisi aziendale conclamata con uno svolgimento anomalo dell’attività: in assenza di una norma specifica, gli standard dell’Agenzia delle Entrate (ISA) non tengono conto di problemi generalizzati.

Termini per

accertare crediti non spettanti o

inesistenti

CASSAZIONE

ORDINANZA N.24093/2020

DEL 30.10.2020

L’Agenzia delle Entrate può esercitare il proprio potere accertativo entro 8 anni in luogo dei termini ordinari decorrenti dalla data di utilizzo in compensazione sia per i crediti non spettanti sia inesistenti.

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In breve

Corretta numerazione della fattura solo con sequenzialità

di Francesco Costa

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 505 pubblicata il 29.10.2020, è giunta alla seguente conclusione sul tema della numerazione della fattura scrivendo che in un sistema che preveda l’istituzione di un numero di fattura composta da otto cifre rappresentanti il giorno di emissione es. 20200601 o 20200602 e da un ulteriore codice progressivo esadecimale es. 0001, 0002, non risulta compatibile con il requisito della sequenzialità richiesto dalla direttiva comunitaria e dalla normativa nazionale.

Tale questione è stata sottoposta da un soggetto passivo che al fine di evitare di esporre a clienti collaboratori informazioni relative al quantitativo di documenti emessi, aveva creato la soluzione sopra citata che avrebbe garantito comunque univocità e progressività ai numeri attribuiti.

La generazione di un numero contenente data di emissione e un codice ottenuto in base al sistema numerico esadecimale non costituirebbe un problema a giudizio dell’istante in considerazione che l’ordinamento di tale sistema è comunque universalmente riconosciuto ed accettato.

L’Agenzia delle Entrate nella risposta fornita ha ricordato che a partire dal 1 gennaio 2013 (disposizioni contenute nell’art. 21 comma 2 lett. b) del DPR 633/72 così come sostituito dall’art. 1 comma 325 lett. d) della L. 228/2012) la fattura deve contenere un numero progressivo che la identifichi in modo univoco. Quindi sono ammissibili anche sistemi di numerazione diversi da quelli progressivi per anno solare, l’importante è che siano rispettate le condizioni richieste dalla norma. L’Amministrazione ha precisato che nella risoluzione 10 gennaio 2013 n. 1 si potrebbe anche far riferimento nella numerazione alla data della fattura stessa.

È doveroso sottolineare come risulti difficilmente praticabile la scelta di indicare all’interno del numero di una e-fattura la data della sua emissione. In quanto nell’ambito della fatturazione elettronica tale data coincide con quella di trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio il quale ne attesta inequivocabilmente la data e l’orario. Nella maggior parte dei casi si tratta di un giorno differente e successivo rispetto a quello riportato nel campo “Data” della fattura elettronica, di conseguenza l’adozione di un

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numero di fattura contenente la data di emissione, risulta praticamente inattuabile qualora il documento venga trasmesso entro i dodici giorni successivi a quello di effettuazione dell’operazione.

L’Agenzia ricorda che le disposizioni relative alla numerazione in vigore dal 2013 furono introdotte al fine di adeguare la normativa interna a quella comunitaria. L’art. 226 della direttiva 2006/112/CE richiede che fra gli elementi obbligatori della fattura sia presente

“un numero sequenziale con una o più serie che identifichi la fattura in modo univoco”.

Il sistema di numerazione suggerito dall’istante pur essendo in grado di garantire univocità e progressività delle fatture non risulta idoneo a rispettare la sequenzialità richiesta dalle disposizioni comunitarie.

Nel documento viene sottolineato come l’assenza di un ordine sequenziale non consentirebbe all’Agenzia delle Entrate neppure la corretta predisposizione, prevista dall’art. 4 del DLgs. 127/2015 a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021, delle bozze: delle liquidazioni periodiche IVA, dei registri di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72 e della dichiarazione annuale IVA.

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Il recupero dell’Iva indetraibile per le schede telefoniche prepagate

di Alberto De Stefani

L’Agenzia delle Entrate su suggerimento del Ministero delle Finanze, ha fatto sapere che è possibile detrarre l’Iva per le spese di ricarica dei telefoni mobili fatturate dagli operatori telefonici direttamente ai soggetti passivi, dove l’imposta è distintamente indicata. Tale affermazione è contenuta nella Risoluzione 69/E/2020 e va a contrastare con quanto sostenuto in passato dalle Direzioni Regionali della stessa Agenzia e avvallata dalla dottrina in modo unanime.

Il regime monofase è quel particolare regime che trova applicazione nella vendita di traffico telefonico mediante schede ricaricabili e mezzi similari e dove nella fattura emessa l’Iva non è indicata separatamente dal corrispettivo. Questo regime è applicabile nei casi in cui si conosce già il prezzo che il cliente andrà a riconoscere al momento dell’acquisto di quel determinato bene, come può esserlo una rivista quotidiana.

L’imposta viene quindi sostenuta dal soggetto produttore del bene, a nulla rilevando ai fini Iva tutti i passaggi successivi.

Considerando che l’Iva ha lo scopo di gravare, in modo proporzionale al prezzo d’acquisto del bene, sul consumatore finale, il regime monofase permette di raggiungere questo scopo senza coinvolgere i soggetti distributori dei beni.

Per poter applicare questo particolare regime, l’Italia ha dovuto ricevere una deroga autorizzata dalla Commissione Europea la quale precisa sul proprio sito che il regime della telefonia, approvato tacitamente ai sensi dell’articolo 27, paragrafo IV, della Direttiva 388/1977, non è altro che una deroga all’articolo 21 della predetta direttiva, ossia alla determinazione del soggetto debitore dell’imposta.

Sempre a livello comunitario è stato stabilito il diritto fondamentale a detrarre l’imposta sostenuta per acquistare beni e servizi durante l’esercizio della propria attività, in quanto è possibile limitare tale principio solo dopo un’espressa autorizzazione comunitaria.

Per quanto riguarda l’Italia, non è mai esistito questo tipo di deroga nell’ambito della telefonia. In sostanza la deroga riguardava solo il meccanismo ma non il diritto alla detrazione dell’Iva per colui che acquista la ricarica.

Ci si chiede quindi come è possibile detrarre l’Iva in un acquisto sostenuto in regime monofase, considerando che come detto all’inizio, l’imposta non è specificatamente individuata.

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Tale perplessità sembra sia sorta anche il Ministero delle Finanze in quanto, nell’articolo 4 del D.M. 366/2000, stabilisce che per le cessioni effettuate “dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni, utilizzatori del servizio, l’Iva deve essere separatamente esposta in fattura”. È per questo motivo che gli operatori di telefonia indicano in fattura anche l’articolo 74 del Decreto Iva.

A vent’anni dalla pubblicazione del Decreto, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto un parere al suo redattore (Ministero delle Finanze) e come ci si poteva immaginare, il Ministero ha fatto sapere che è corretto quanto stabilito nella Risoluzione 69/2020, confermando quindi un principio generale di detraibilità.

Per la precisione, nella risoluzione viene riconosciuto ad un’azienda che concede il telefonino ai propri dipendenti, la possibilità di detrarre l’Iva corrisposta per l’acquisto delle ricariche in regime monofase.

Considerando però che il telefonico concesso dall’azienda può essere usato dal dipendente anche per fini privati, sorge un problema in merito alla detraibilità dell’Iva considerando il principio dell’inerenza. L’azienda può optare per due comportamenti:

portare in detrazione l’imposta in modo proporzionale a quello che è l’uso aziendale rispetto a quello privato, oppure, come stabilito dall’articolo 13, comma 3, lettera d) del Decreto Iva, assoggettare ad Iva il “valore normale” della messa a disposizione del telefono e del relativo credito al lavoratore, dopo essersi detratta integralmente l’imposta.

Per questo motivo, le aziende che si avvalgono del credito in abbonamento, possono ricorrere alla prima alternativa, detraendo quindi solamente il 50% dell’Iva. Considerando che la percentuale non è fissata dalla legge, è tuttavia necessario precisare che, nel caso in cui si detrae in misura superiore al 50%, occorre compilare il rigo VA5 del modello dichiarativo. Il rigo infatti serve proprio per indicare una lista di contribuenti da sottoporre a controlli più accurati, visto la maggiore percentuale detratta.

Ovviamente occorre valutare la corretta percentuale da portare in detrazione sia per la telefonia addebitata con abbonamento sia per quella addebitata su prepagate, dove l’Iva è distintamente indicata in fattura.

Alla fine di questo approfondimento sorge spontanea un’ulteriore domanda: come ci si deve comportare per le fatture ricevute negli anni scorsi?

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Alcuni professionisti del settore consigliano, con riguardo alle fatture ricevute nel 2020, di portarsi tutta l’Iva in detrazione nella prossima liquidazione mentre per le fatture ricevute negli scorsi anni, sarà possibile recuperare l’Iva non detratta dopo la presentazione di una dichiarazione integrativa o di un’istanza di rimborso.

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L’Approfondimento – 1

Il nuovo articolo 36-bis della Direttiva 2006-112-CE e le cessioni intracomunitarie a catena – seconda parte

di Alessandro Marcolla

PREMESSA

Riprendiamo l’analisi della nuova disciplina sulle operazioni a catena, di cui all’art.

36-bis della Direttiva n. 2006/112/CE in vigore dal 1.1.2020.

Come abbiamo visto la scorsa settimana la nuova normativa deriva dal consolidato orientamento della Corte di Giustizia europea e obbliga tutti i Paesi membri ad adottare e pubblicare entro il 31.12.2019 tutte le disposizioni legislative, regolamentari, ed amministrative necessarie per adeguarsi alla Direttiva.

Al fine di agevolarne la comprensione la Commissione europea ha rilasciato, inoltre, una serie di note esplicative, cosiddette “expanatory notes”, disponibili dallo scorso aprile anche in lingua italiana.

Ebbene dopo aver analizzato in termini generali l’ambito applicativo del nuovo art.

36-bis, la figura del soggetto intermedio, la prova dell’organizzazione del trasporto e il rischio di perdita della detrazione nel caso di doppia cessione franco partenza, ci occuperemo di seguito:

• del trasporto frazionato e della eventuale interruzione della catena;

• della triangolazione comunitaria;

• della cessione a catena ex art. 36 con acquirente finale privato;

• della triangolazione nazionale;

• della quadrangolare comunitaria.

IL TRASPORTO FRAZIONATO E LINTERRUZIONE DELLA CATENA

Una operazione a catena può essere interessata anche da più di tre soggetti e diventare in tal modo particolarmente complessa.

Ad ogni modo, indipendentemente dal numero degli operatori coinvolti i principi rimangono sempre gli stessi e la prima cosa da verificare è se ci sono state interruzioni nella catena a causa di trasporti frazionati.

A tal riguardo le note esplicative al paragrafo §3.6.8. hanno chiarito che quando in un trasporto sono coinvolti più mezzi, si pensi ad esempio al caso del trasporto effettuato

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con una nave e con un camion o con più camion, non necessariamente viene ad escludersi l’esistenza di un “trasporto unitario” per l’intera operazione.

Diversamente, la catena si considera interrotta quando si registrano più movimenti di beni tra diversi Paesi membri, organizzati da operatori diversi (si pensi se addirittura tra i diversi soggetti cambia la resa Incoterms).

Al fine di una migliore comprensione presentiamo il caso 3, estrapolato dalle note esplicative.

Caso 3 - Cessione a catena complessa con più di 3 soggetti

Nell’esempio sono coinvolti sei operatori di sei diversi Stati membri e vengono effettuati tre diversi trasporti.

Ordunque, la catena che deve seguire le regole dell’art. 36-bis della Direttiva è quella tra i soggetti B, C, D ed E, ovvero quella che riguarda il trasporto dallo Stato membro 2 (MS 2) allo Stato membro 5 (MS 5) .

Le cessioni tra i soggetti A e B e tra E ed F non rientrano, invece, nella disciplina delle operazioni a catena, perché non soddisfano i requisiti ex art. 36-bis, §1. In virtù di questa regola il trasporto diretto dal primo cedente all’ultimo acquirente in una catena deve riguardare, infatti, cessioni successive degli stessi beni. Di conseguenza, le cessioni tra A e B e tra E ed F sono qualificate “normali” e non

“intracomunitarie”.

A

F

Catena ex art. 36-bis

MS 1

MS 6

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Caso Modalità Regola

A

Il trasporto è effettuato da B (primo fornitore della catena ex art. 36-bis)

L’operatore B dello Stato Membro 2 (MS 2) effettua una cessione intracomunitaria verso C nello Stato membro 5 (MS 5).

C appartenente allo Stato membro 3 (MS 3) gestisce un acquisto intracomunitario nello Stato membro 5 (MS 5) ed effettua una cessione interna nello Stato membro 5 verso D.

D dello Stato membro (MS 4) effettua una cessione interna nello Stato membro 5 (MS 5) verso E.

C e D hanno l’obbligo di identificarsi nello Stato membro 5 (MS 5).

§1

B1

Il trasporto è organizzato da C, soggetto intermedio, che non si identifica nello Stato membro 2 (MS 2)

Quando l’operatore C dello Stato membro 3 (MS 3) non si identifica nello Stato membro 2 (MS 2):

• B deve fatturare a C una cessione intracomunitaria verso lo Stato membro 5 (MS 5);

• C deve gestire un acquisto intracomunitario nello Stato membro 5 (MS 5) ed effettuare una cessione interna in D nello Stato membro 5 (MS 5);

• D deve fatturare ad E con IVA nello Stato membro 5 (MS 5)

• C e D devono identificarsi ai fini IVA nello Stato membro 5 (MS 5).

§1

B2

Il trasporto è organizzato da C, soggetto intermedio, che si identifica nello Stato membro 2 (MS 2)

Quando l’operatore C dello Stato membro 3 (MS 3) si identifica nello Stato membro 2 (MS 2):

• B dello Stato membro (MS 2) deve fatturare a C con IVA nello Stato membro 2 (MS 2);

• C fattura a D una cessione intracomunitaria vero lo Stato membro 5 (MS 5);

• D deve gestire l’acquisto intracomunitario nello Stato membro 5 (MS 5), ed effettuare una cessione interna ad E nello Stato Membro 6 (MS 6);

• D deve identificarsi ai fini IVA nello Stato membro 5 (MS 5).

§2

D Il trasporto è organizzato da E, ultimo soggetto della catena

Essendo E l’ultimo soggetto della catena non può sicuramente essere un soggetto intermedio. Pertanto, la cessione intracomunitaria non può che essere quella che va dallo Stato membro 2 (MS 2) allo Stato Membro 5 (MS 5), per intenderci quella che va da D a E.

Di conseguenza:

• B dello Stato membro 2 (MS 2) effettua una cessione interna nello Stato membro 2 (MS 2) a C;

• C dello Stato membro 3 (MS 3) effettua una cessione interna nello Stato membro 2 (MS 2)

(26)

a D;

• D dello Stato membro 4 (MS 4) effettua una cessione intracomunitaria verso lo Stato membro 5 (MS 5) a E;

• C e D devono identificarsi ai fini IVA nello Stato membro 2 (MS 2).

LE SEMPLIFICAZIONI NEL CASO DELLA TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA

Sulla base di quanto precisato al paragrafo §3.6.17 delle note esplicative, i dettami dell’art. 36-bis della Direttiva n. 2006/112/CE non devono essere presi in considerazione in presenza di una triangolazione comunitaria, che soddisfa le condizioni ex art. 141 della stessa Direttiva.

La triangolazione comunitaria di cui all’art. 141 della Direttiva IVA, cosiddetta

“triangolare comunitaria semplificata”:

• è stata introdotta dalla Direttiva n. 92/113/CEE;

• coinvolge tre soggetti A, B e C, appartenenti a tre diversi Paesi membri;

• esclude l’obbligo per il soggetto intermedio B, che opera nella veste di promotore della triangolazione, di doversi identificare ai fini IVA sia nel Paese di destinazione (Stato Membro 3 – MS 3), che nel Paese di partenza (Stato membro 1 – MS 1).

Per porre in essere una triangolazione comunitaria semplificata è, inoltre, necessario che:

• il soggetto B, promotore della triangolazione non sia stabilito nello Stato membro di destino (MS 3) e che il cessionario finale C sia identificato nello Stato di destino (MS 3);

• il promotore della triangolazione dia incarico al proprio cessionario, soggetto C, di assolvere l’imposta nello Stato di arrivo (MS 3), seguendo le prescrizioni dell’art.

197 della Direttiva IVA;

• che sia presentato l’elenco riepilogativo con le modalità di cui all’art. 265 della Direttiva n. 2006/112/CE. In buona sostanza serve la distinta di evidenza1.

Seguendo queste regole:

• il soggetto A realizza una prima cessione intracomunitaria, esente ai sensi dell’art.

138 della Direttiva IVA, verso il soggetto B;

1 Nella compilazione del modello Intrastat il promotore IT utilizza a tal fine la natura transazione alfabetica (A) anziché numerica.

(27)

• il soggetto B pone in essere un acquisto intracomunitario esente da imposta e una cessione esente verso il soggetto C;

• si realizzano due cessioni esenti dall’imposta, quindi non solo una come per le altre cessioni a catena, con un unico versamento di IVA in reverse charge nello Stato di destinazione dei beni.

Caso 4 – cessione comunitaria semplificata

TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA NELLAMBITO DI UNA CATENA COMPLESSA

Particolarmente significative sono le indicazioni fornite dalle note esplicative ai paragrafi §3.6.17.1 e §3.6.17.2 dove è stato precisato che la triangolazione comunitaria semplificata, di cui all’art. 141 della Direttiva IVA, potrebbe essere impiegata anche in una catena complessa a condizione che detta semplificazione venga utilizzata solo se

“per le operazioni che coinvolgono tre parti di quella catena sono soddisfatte tutte le condizioni per tale semplificazione triangolare”. Con la diretta conseguenza che

“solo uno dei soggetti passivi coinvolti nella catena di operazioni, ossia quello che effettua l’acquisto intracomunitario, può potenzialmente beneficiare della semplificazione delle operazioni triangolari”.

In buona sostanza, potrebbe beneficiare della semplificazione il promotore della triangolazione, ovvero il soggetto B.

Proviamo ad argomentare. In assenza della semplificazione il soggetto B realizzerebbe un acquisto intracomunitario nello Stato di destinazione 3 (MS 3), sia nel caso del trasporto organizzato dal primo cedente A, che in ipotesi di trasporto curato da C, (senza l’uso di identificazione in partenza).

A ben vedere anche il soggetto C (e a maggior ragione nel caso in cui organizza il trasporto) realizzerebbe un acquisto intracomunitario, ma non potrebbe beneficiare della semplificazione, perché non avrebbe nessun altro operatore con cui porre in essere la triangolazione. Non verrebbero soddisfatte, in altri termini, tutte le condizioni richieste dalla norma.

MS 1 Soggetto A

MS 2 Soggetto B

MS 3 Soggetto C

(28)

Appurato ciò e fermo restando che della semplificazione può beneficiarne solo l’operatore B, parrebbe logico che chi di dovere chiarisse una volta per tutte se la normativa, ex art. 141 della Direttiva IVA, possa essere usufruita dal soggetto B anche quando ad organizzare il trasporto è l’operatore C.

In tal senso al paragrafo §3.6.6. delle note esplicative viene specificato che il trasporto dei beni per conto dell’operatore intermedio non deve necessariamente essere effettuato da un terzo al di fuori della catena (o una società specializzata) ma “potrebbe essere uno qualsiasi degli altri cedenti coinvolti nell’operazione a catena o anche l’ultimo acquirente”.

Per queste ragioni, in una siffatta situazione diventa fondamentale individuare qual è il soggetto intermedio che si assume il rischio del trasporto.

A parere di autorevole dottrina, che condivido pienamente, non è per nulla chiaro se questa posizione possa essere estesa o meno alla triangolazione comunitaria semplificata ex art. 141 della Direttiva IVA.

Ricordando, inoltre, che le note esplicative non sono vincolanti per le Autorità fiscali degli Stati membri, sarebbe interessante conoscere il parere dell’Agenzia delle Entrate sulla questione in oggetto.

Di seguito un esempio.

Individuazione di una triangolazione comunitaria nell’abito di una catena complessa

Il trasporto è organizzato da C, che si identifica nello Stato membro 2 (MS 2)

Se l’operatore C comunica al soggetto B il proprio numero di identificazione nello Stato membro 2 (MS 2):

• la prima cessione tra B e C diventa interna nello Stato membro 2 (MS 2);

• dalla triangolazione esce A, se D dello Stato membro 4 (MS 4) non è stabilito nello Stato membro 5 (MS 5);

• Se D, dello Stato membro 4 (MS 4), a sua volta non è stabilito nello Stato membro 5 (MS 5) può promuovere la triangolazione comunitaria semplificata, ex art. 141 della Direttiva n. 2006/112/CE, designando E quale debitore d’imposta in reverse charge.

MS 2 Soggetto C

MS 4 Soggetto D

MS 5 Soggetto E

(29)

Il trasporto è organizzato da C, che non si identifica nello Stato membro 2 (MS 2)

Se l’operatore C comunica al soggetto B il proprio numero identificativo nello Stato membro 3 (MS 3) e non l’eventuale identificazione nello Stato membro 2 (MS 2)

e

se il soggetto D è identificato non solo nello Stato membro 4 (MS 4) ma anche nello Stato membro 5 (MS 5) allora:

• il promotore C può realizzare una triangolazione comunitaria semplificata, ex art. 141 della Direttiva n. 2006/112/CE, designando il proprio cliente D, che deve essere identificato nello Stato membro 5 (MS 5) quale debitore IVA in reverse charge.

CESSIONE A CATENA EX ART.36-BIS CON ACQUIRENTE PRIVATO

In presenza di una operazione B2C, ovvero quando il cessionario finale è un soggetto privato, le semplificazioni previste dall’art. 141 della Direttiva n. 2006/112/CE non trovano applicazione.

Diversamente, per le operazioni B2C trova applicazione la disciplina ex art. 36-bis della Direttiva IVA, perché per questa tipologia di operazioni:

• è richiesta la presenza di almeno tre soggetti;

• non necessariamente tutti i soggetti coinvolti devono avere una posizione IVA aperta2.

In buona sostanza, quindi, nelle cessioni ex art. 36-bis l’ultimo soggetto della catena può non essere un soggetto passivo. Di seguito un esempio.

Caso 5 - Cessione a catena con consumatore privato

2 Si veda in tal senso quanto precisato dalle note esplicative al paragrafo § 3.6.18.

MS 2 Soggetto B

MS 3 Soggetto C

MS 5 Soggetto D

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Caso Modalità Regola

A

Si applica la norma generale dell’art. 36-bis, §1 della Direttiva n. 2006/112/CE.

Pertanto, il trasporto viene imputato alla cessione effettuata verso l’intermediario B.

Il trasporto può essere organizzato indifferentemente dal soggetto A, o dal soggetto B, che non ha alcun obbligo di identificazione nello Stato membro 1 (MS 1).

Il soggetto A effettua una cessione esente ai sensi dell’art. 138 della Direttiva IVA.

Il soggetto B effettua un acquisto intracomunitario imponibile, ed ha l’obbligo di identificarsi nello Stato membro 3 (MS 3).

L’operazione tra il soggetto B e il privato C è una cessione interna nello Stato membro 3 (MS 3).

§1

B

Il soggetto B organizza il trasporto e comunica al soggetto A il proprio numero di identificazione nello Stato membro 1 (MS 1).

L’operazione tra il soggetto A ed il soggetto B è una cessione interna imponibile nello Stato membro 1 (MS 1).

La cessione tra il soggetto B e il privato C si configura come una vendita a distanza B2C, imponibile ai sensi dell’art. 33 della Direttiva IVA nello Stato membro 3 (MS 3), salvo che non siano soddisfatte le condizioni del “sotto soglia”, di cui all’art. 34 della stessa Direttiva. Se si verificano le condizioni del “sotto soglia”, infatti, l’operazione è tassata nello Stato membro 1 (MS 1).

§1

LA TRIANGOLAZIONE NAZIONALE

In ipotesi di triangolazione nazionale (IT1, IT,2 UEX) si applica la disciplina delle operazioni a catena, di cui all’art. 36-bis della Direttiva IVA.

Dando per scontato, inoltre, che il trasporto non venga curato dal cessionario finale ci si chiede se l’art. 58 del DL n. 331/1993 sia ancora la norma da seguire, nella parte in cui prevede la non imponibilità:

• della cessione interna tra IT1 e IT2 (art. 58 del DL n. 331(1993);

• della cessione intracomunitaria tra IT2 e UEX (art. 41 del DL n. 331/1993).

MS 1 Soggetto A

MS 2 Soggetto B

MS 3 Privato C

(31)

Ebbene, fatto salve eventuali modifiche in sede di recepimento della Direttiva n.

2018/1910/UE (direttiva sulla quale l’Italia è in forte ritardo), più di qualche autore sostiene che non vi dovrebbero essere dubbi circa l’applicazione dell’art. 58 del DL n.

331/1993 anche dal 1.1.2020.

Ad una attenta analisi, infatti, l’art. 36-bis della Direttiva IVA:

• è stato collocato nel Titolo V “Luogo delle operazioni imponibili”. Un titolo dedicato alla territorialità dell’imposta;

• si limita a stabilire le regole per individuare qual è la cessione interna e a quale cessione deve essere imputato il trasporto comunitario;

• non si occupa del trattamento fiscale (esenzione o imponibilità) da riservare alla prima cessione3.

Per queste ragioni, ad eccezione del caso relativo al trasporto/ritiro organizzato dal cliente estero UEX, l’applicazione dell’art. 58 del DL n. 331/1993 sembra certa per l’ipotesi del trasporto organizzato dal primo cedente, ovvero al caso del trasporto curato dal promotore. Situazione quest’ultima confermata in più occasioni anche dalla giurisprudenza di legittimità4.

Per la fattispecie del trasporto organizzato dal promotore precisiamo ulteriormente che, se non vi è alcun dubbio circa l’applicazione della norma in ipotesi di trasporto gestito da un terzo vettore, altrettanto non può dirsi (qui sarebbe interessante conoscere il parere dell’Amministrazione Finanziaria) della possibilità di estendere l’applicazione della disciplina anche al caso del trasporto all’estero, organizzato direttamente dal promotore IT2 con mezzi propri. A ben vedere, in questa situazione il promotore

3 Fin dal 1993 in Italia le norme deputate a stabilire il regime di esenzione o meglio di “non imponibilità” della cessione interna sono l’art. 58 del DL n. 331/133, ovvero l’art. 8 del DPR n.

633/1972 per le triangolazioni nazionali extra UE.

4 Depongono in tal senso le sentenze di Cassazione n. 14405/2014, n. 16328/2014, n. 11253/2015, n.

2460/2017, n. 606/2018, n. 4408/2018, n. 22332/2018 e n. 1826/2019. Per le sentenze in questione l’espressione letterale “a cura” o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari (indicata nell’art. 58 del DL n. 331/1993 e nell’art. 8, comma 1, lett. a) del DPR n. 633/1972) va interpretata in relazione allo scopo della norma, che è quello di evitare operazioni fraudolente.

Operazioni fraudolente che, a parere dei giudici di Cassazione, potrebbero verificarsi laddove il cessionario (IT2) potesse autonomamente decidere di inviare i beni in altro Stato unionale o terzo,

“al di fuori di un preventivo regolamento contrattuale con il cedente” (IT1). Nelle sentenze richiamate è stato anche precisato (si veda in particolare Cassazione n. 14405/2014, n. 606/2018 e n.

1826/2019) che “non è necessario che la spedizione o il trasporto avvengano in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente o in rappresentanza di quest'ultimo, essendo essenziale solo che vi sia la prova (il cui onere grava sul contribuente) che l'operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta, secondo la comune volontà degli originali contraenti, come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all'estero”.

(32)

entrerebbe fisicamente in possesso dei beni. Peccato che questa possibilità sia stata scartata dall’Ufficio con la Risoluzione n. 35/E/2010 e con la Circolare n. 43/E/2010.

Ricordiamo, infine, che al §3 del nuovo art. 36-bis della Direttiva IVA viene espressamente prevista l’ipotesi del trasporto diretto, ovvero senza vettore terzo, da parte del soggetto intermedio (promotore).

Per queste ragioni, sicuramente per IT2 è confermata l’applicazione dell’art. 41 del DL 331/1993, ma altrettanto ovvia non è l’estensione della disciplina al trattamento del rapporto interno tra IT1 e IT2, disciplinato dall’art. 58 del DL n. 331/1993.

Pertanto, in assenza di indicazioni è fortemente consigliato al soggetto IT1 di utilizzare la linea prudente. Più precisamente, quando IT1 o un suo vettore incaricato non cura il trasporto all’estero occorre farsi confermare dal promotore IT2:

• che IT2 sta realizzando una cessione (con effetto traslativo immediato) verso il proprio cliente UE con una resa oltre confine. In tal modo si esclude che il trasporto fuori confine sia organizzato dal cliente finale. Se ad organizzare il trasporto fosse il cliente finale non si potrebbe, infatti, applicare l’art. 58 del DL n.

331/1993;

• che il trasporto venga realizzato tramite un vettore terzo con trasporto diretto a destino. In questo modo si esclude che i beni entrino nella disponibilità fisica in IT da parte di IT2.

LA QUADRANGOLARE COMUNITARIA

Con il documento di prassi n. 145/1998 l’Amministrazione Finanziaria ha esaminato il caso della quadrangolare comunitaria.

Prima di analizzare la tematica, ricordiamo che in base alle regole del nuovo art.

36-bis della Direttiva n. 2006/112/CE le operazioni effettuate all’interno di una catena, diverse da una triangolazione comunitaria semplificata, vengono qualificate anche sulla base del soggetto che organizza il trasporto.

Ci si chiede, pertanto, se le indicazioni rese a suo tempo dall’Ufficio, dove non fu espressamente trattata la questione del soggetto che cura il trasporto5 siano da ritenersi o meno ancora valide alla luce della nuova normativa.

A parere di parte della dottrina la risposta dovrebbe essere affermativa per le prime due soluzioni ipotizzate dalla citata circolare (si veda il caso 6).

5 La circolare n. 145/1998 si è limitata solo a precisare che i beni dalla Francia vengono inviati direttamente in Spagna, senza precisare il soggetto che cura il trasporto.

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