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L'apparato sanzionatorio: evoluzione storica

Tra il 1955 e il 1956 vennero ideati numerosi provvedimenti normativi che, mediante una dettagliata definizione delle regole cautelari relative alle attività lavorative, diedero corso ad una "penalizzazione" completa del settore, questo comportò una "processualizzazione" delle violazioni delle norme prevenzionistiche. Le misure cautelari

231 Salvatore Dovere, cit.

stabilite con questi decreti, sono state concepite come forme di protezione della sicurezza e dell'igiene del lavoro destinate ad eliminare il pericolo, al punto che, in caso di rischio ineliminabile, venne postulato il dovere di cessare l'operazione che lo implica, fino ad arrivare, se necessario, alla chiusura del reparto o dell'azienda233. La sicurezza è,

dunque, concepita come un interesse assoluto, sempre prevalente su ogni interesse contrapposto.

La maggior parte dei reati venne punita con la sola pena dell'ammenda, la sanzione dell'arresto fu prevista solo nei casi di maggiore gravità (ad esempio l'art. 389 lett. a) del d.p.r 547/1955).

Inoltre, se l'estensione della pena poteva dare l'impressione di una disciplina eccessivamente onerosa per il datore di lavoro, in realtà l'opzione per la forma comtravvenzionale e quella che predilige la sola ammenda si tradusse nella "amministrativizzazione" in concreto dell'illecito. Infatti, in virtù dell'applicabilità dell'art.162234

c.p., i reati potevano essere estinti con il pagamento di una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda. L'effetto estintivo conseguiva peraltro ad una scelta del contravventore, il quale vantava un diritto soggettivo

233 Padovani, Il nuovo volto cit., pag. 1161.

234 Art. 162 c.p.: "Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola

pena dell’ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato".

all'estinzione del reato (oblazione c.d. obbligatoria)235. In

forza di questa, il datore di lavoro aveva la possibilità di programmare le ricadute economiche del rischio penale, trattandolo, quindi, alla stregua di un qualunque costo di impresa. Tali implicazioni hanno portato alla introduzione, con l'art. 126 della legge 689/1981, dell'art 162 bis236 c.p., e

cioè del meccanismo estintivo legato alle contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'ammenda o dell'arresto, la c.d. oblazione discrezionale. L'art. 127 della stessa legge ha stabilito l'estensione di tale meccanismo anche ai reati previsti dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene sul lavoro, l'effetto di questa previsione è stato quello di estromettere l'oblazione obbligatoria dall'ambito prevenzionistico.

Si deve sottolineare come il legislatore, nell'intento di affinare lo strumento penale, non intervenne lì dove si

235 Salvatore Dovere, cit., pag. 765.

236 Art. 162 bis c.p.: "Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena

alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda.

L’oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell’articolo 99, dall’articolo 104 o dall’articolo 105, nè quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

La domanda può essere riproposta fino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato."

muovono i congegni della penalizzazione237 ma piuttosto

utilizzò il piano della degradazione dell'illecito in concreto, innovando il meccanismo in grado di assicurare l'estinzione del reato e la definizione del procedimento penale.

Il legislatore intervenne di nuovo in materia con il Dlgs. 758/1994, il quale, da un lato, trasformò tutte le pene previste per i reati in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro in quella alternativa dell'arresto o dell'ammenda (art. 26), dall'altro lato, agli artt. 19 ss. definì un complesso meccanismo, fondato sull'intervento di un organismo di vigilanza (O.d.V.), con il fine di ottenere la regolarizzazione delle condizioni di lavoro e il pagamento di una somma di denaro pari al quarto del massimo dell'ammenda prevista, e così facendo arrivare all'estinzione del reato. Ancora una volta, quindi, si rinnovò il legame tra contravvenzioni prevenzionistiche e istituti di degradazione dell'illecito in concreto238 (c.d. oblazione condizionata).

Come rilevato poc'anzi, l'istituto è stato confermato con l'art. 301 del Dlgs. n. 81/2008 che ne ha ribadita la centralità.

Nella versione originaria del Dlgs. 81/2008, l'attuazione della delega aveva trovato espressione in tre disposizioni – gli artt. 301, 302, 303 – che prevedevano rispettivamente: a) un meccanismo di estinzione delle contravvenzioni sanzionate con la pena alternativa, ricalcato sulla disciplina

237 Salvatore Dovere, I procedimenti definitori nella tutela penale della salute e

sicurezza sul lavoro, in Trattato di procedura penale, vol. VII, Tomo II, pag. 766.

prevista agli artt. 20 ss. Dlgs. 758/1994; b) la previsione della commutazione della pena detentiva in pecuniaria (art. 302 dlgs. 81/2008); c) una fattispecie accessoria attenuante speciale e ad effetto comune, a favore di chi si fosse concretamente attivato per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli O.d.V. e delle eventuali conseguenze dannose del reato239 (art. 303 dlgs. 81/2008).

Con il dlgs. 3 agosto 2009, n. 106, sono state apportate rilevanti correzioni che sono in perfetta linea con il dlgs. 81/2008 e con il precedente sistema. Il nuovo Dlgs. è andato ad incidere sui livelli sanzionatori e sulla disciplina dei meccanismi di definizione degli illeciti. Anzitutto, per quanto riguarda le modifiche delle cornici edittali, queste non toccano « nè gli equilibri del sistema nè le condizioni del suo funzionamento240 ».

In secondo luogo, il decreto del 2009 ha risolto alcuni problemi originali, estendendo l'area di operatività di alcuni istituti e introducendo nuovi strumenti di definizione di illeciti amministrativi. Difatti vediamo che, da un lato con l'art. 142 comma 1 del dlgs. 106/2009 è stato ampliato il campo di applicazione del meccanismo previsto ai sensi dell'art. 301 dlgs. 81/2008, estendendolo alle contravvenzioni per le quali è prevista la sola pena dell'ammenda, dall'altro, con l'art. 144 comma 1 del dlgs.

239 Gargani, Criteri di definizione degli illeciti in materia di sicurezza e salute sul

lavoro, in Reati contro la salute e la dignità del lavoratore, Torino, 2012, pag. 376.

240 Pulitanò, Sicurezza del lavoro: le novità di un decreto poco correttivo, in Dir.

106/2009, è stato riformulato il testo dell'art. 302 del dlgs. 81/2008, in tema di contravvenzioni sanzionate con la sola pena dell'arresto. Infine, è stato abrogato l'art. 303 del dlgs. 81/2008, il quale creava molte perplessità in ordine alla sua possibile sovrapposizione con l'art. 62, n. 5 del c.p.

3. La definizione degli illeciti contravvenzionali sanzionati

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