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Legislazione penale complementare: ipotesi di non

risarcimento del danno - Premessa.

Come già rilevato, nel codice penale sono contenute molteplici ipotesi di non punibilità sopravvenuta, che, però, non esauriscono l'intera categoria delle cause sopravvenute di non punibilità, in quanto, queste sono previste anche all'interno delle leggi complementari.

Si pensi, ad esempio, alla causa di non punibilità sopravvenuta prevista in materia edilizia (D.p.r. 6.6.2001, n. 380 "Testo Unico delle disposizioni edilizie e regolamentari in materia edilizia", artt. 36 e 45.), dove, ai sensi dell'art. 36 del D.p.r., in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in

assenza di denuncia di inizio attività, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente; ai fini del rilascio del permesso, è necessario, inoltre, il pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia. Analogamente, in materia di illeciti ambientali (D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale, art. 257) è punito chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede al risanamento dei siti inquinati in conformità ai progetti approvati ai sensi degli artt. 242 ss. dello stesso Dlgs. Anche in questo caso, è prevista la non punibilità a seguito di una contro-condotta da parte dell'autore del reato.

Ancora, in materia di responsabilità amministrativa degli enti collettivi (D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", art. 17) si prevede la non applicazione delle sanzioni interdittive quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in

tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Ancora, in materia di illeciti penali di competenza del giudice di pace (D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 "Disposizioni sulla competenza del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468", art. 35) è prevista la possibilità di estinguere il reato attraverso condotte successive e riparatorie.

Allo stesso modo anche nell'ambito dei reari societari, sono previste ipotesi di non punibilità fondate su una condotta successiva da parte dell'autore del reato: art. 2627 c.c., art. 2628 c.c., art. 2629 c.c., art. 2633 c.c.

Concludendo l'elencazione delle ipotesi di non punibilità previste nella legislazione complementare, è necessario tenere conto di quelle previste nel diritto penale del lavoro e, in particolare, delle ipotesi presenti in materia di previdenza e assistenza sociale (Legge 24.11.1981, n. 689, art. 37 "Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria", e d.l. 12.9.1983, n. 463, art. 2 comma 1 " Omesso veramento di ritenute previdenziali e assistenziali eccedenti le somme anticipate o denunciate") e, soprattutto, quelle previste in materia di salute e sicurezza del lavoro – oggetto del presente capitolo - ai sensi dei d.lgs. 19.12.1994, n. 758 "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia

di lavoro: artt. 20-24 (Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro)"; d.lgs 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro: art. 302."; infine, l'art. 15 del D.lgs. 23.4.2004, n. 124.

1.1 Diritto penale del lavoro - Generalità.

« Sono lontani quei giorni in cui si poteva parlare del diritto penale del lavoro come di una "provincia" dimenticata228 »:

«un vivace vento di riforma soffia ora su di essa229 ». Vi sono

tre linee lungo le quali si sono sviluppati gli interventi legislativi che hanno disegnato una nuova dimensione del diritto penale del lavoro: depenalizzazione, attuazione di direttive comunitarie, e infine – quello che più interessa ai fini della presente analisi – l'introduzione di un meccanismo estintivo delle contravvenzioni.

Il gruppo di contravvenzioni che delineano il "dover essere" delle attività lavorative230 ha al proprio interno un complesso

meccanismo di definizione degli illeciti che caratterizza in modo peculiare questo settore del diritto penale. Siffatto

228Romagnoli, Illeciti in materia di lavoro e nuove prospettive sanzionatorie, in

Riv. giur. Lav., 1977, IV, pag. 351 ss.

229 Padovani, Il nuovo volto del diritto penale del lavoro, in Riv trim dir pen ec.

1996-I, pag. 1157.

230 Salvatore Dovere, I procedimenti definitori nella tutela penale della salute e

sicurezza sul lavoro, in Trattato di procedura penale, vol. VII, Tomo II, pag. 761.

"congegno"231 è stato creato con il Dlgs. 758/1994 ed è stato

poi confermato con il Dlgs. 81/2008. L'istituto introdotto nel 1994 fa sì che il procedimento penale risulti scandito attraverso sequenze del tutto caratteristiche, in quanto non fluisce secondo i normali snodi e termini ma, al suo interno si registra una sospensione232. In pendenza della quale, come

vedremo nel proseguio, l'organismo di vigilanza compie una corposa attività.

Questo meccanismo consente, attraverso la previsione di ipotesi di impunità, di incentivare il reo a tenere una condotta contraria a quella illecita, così eliminando l'offesa precedentemente arrecata al bene giuridico.

Si nota, inoltre, una funzione di deflazione del carico giudiziario, in quanto tale meccanismo riesce a precludere l'esercizio dell'azione penale che, infatti, rimane sospesa, e il procedimento può arrivare, addirittura, all'archiviazione disposta dal G.I.P.

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