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L’art 7 del Codice del processo amministrativo

LA SITUAZIONE SUCCESSIVA AL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

4.2. L’art 7 del Codice del processo amministrativo

L’esame riguardo alla situazione della giurisdizione esclusiva, in seguito all’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, deve iniziare dall’art. 7239, il quale fissa i criteri di riparto tra la giurisdizione

ordinaria e la giurisdizione amministrativa.

Il comma 1 di codesto articolo240, stabilisce che “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni. Non sono impugnabili gli atti o i provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio di tale potere politico”.

Il criterio di riparto della giurisdizione è basato sul canone della causa

petendi, ovvero della situazione giuridica azionata in giudizio,

attribuendo alla cognizione del giudice amministrativo le questioni relative agli interessi legittimi; mentre al giudice ordinario le questioni relative ai diritti soggettivi241.

Accanto al criterio della causa petendi viene poi confermato il riparto per materie nel campo della giurisdizione esclusiva del giudice

239 Art. 07, d.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, in Libro I - Disposizioni generali, Titolo I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa, Capo III – Giurisdizione amministrativa, in c.p.a. D.lgs. pubblicato in G.U. 07 luglio 2010, n. 156 e aggiornato

con le modifiche apportate dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208 e dal d.lgs. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla l. 25 febbraio 2016, n. 21.

240 Art. 07, co. 1, d.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, in, c.p.a.

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amministrativo, essendo stato sancito che il giudice amministrativo conosca anche i diritti soggettivi, nelle particolari materie indicate dalla legge242.

Il fatto che le questioni devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, debbano afferire all’esercizio od al mancato esercizio del potere amministrativo riafferma, in armonia con quanto statuito dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 204 del 2004243 e n. 191 del

2006244, che il giudice amministrativo non è un “mero giudice” della

pubblica amministrazione, bensì è il “giudice del pubblico potere”. Oltre a ciò, viene definito il confine della giurisdizione del giudice amministrativo anche relativamente all’oggetto della controversia, la quale deve riguardare provvedimenti, atti, accordi e comportamenti che siano ricollegabili all’esercizio del pubblico potere.

Importante è la precisazione, contenuta nel comma 2 della disposizione in esame245, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del codice del

processo amministrativo.

Per la prima volta si fa riferimento infatti non soltanto alle pubbliche amministrazioni ordinariamente intese, ma anche ai soggetti ad esse equiparati, confermando quanto appena detto riguardo alla circostanza

242 Come si vedrà di seguito, c’è l’esistenza, a fianco di un criterio generale di riparto,

che tiene conto delle situazioni giuridiche soggettive; di un criterio di riparto per materia che devolve alla cognizione del giudice amministrativo oltre che agli interessi legittimi, anche dei diritti soggettivi nelle particolari materie: confermato dai co. 3 e 5 dell’art. 7. c.p.a.

243 C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204. 244 C. Cost. 11 maggio 2006, n. 191.

245 Art. 07, co. 2, d.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, in Libro I - Disposizioni generali,

Titolo I -Principi e organi della giurisdizione amministrativa, Capo III –

Giurisdizione amministrativa, in c.p.a. D.lgs. pubblicato in G.U. 07 luglio 2010, n.

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che il giudice amministrativo deve porsi quale giudice del pubblico potere246.

Al comma 3, art. 7247, viene poi ribadita la tripartizione della giurisdizione amministrativa in giurisdizione di legittimità, esclusiva e di merito, ponendosi anche questa disposizione in linea con la tradizione, che questo codice248 non intende mai abbandonare.

Il comma 5, art. 7249, poi, stabilisce che “nelle materie di giurisdizione

esclusiva, indicate dalla legge e dall’art. 133250, il giudice

amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche le controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi”.

Ai sensi del comma 7 art. 7251, infine, viene affermato il principio di

effettività252.

246 V. CAIANIELLO, op. cit., p. 139 ss.

247 Art. 07, co. 3, d.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, in Libro I - Disposizioni generali,

Titolo I -Principi e organi della giurisdizione amministrativa, Capo III –

Giurisdizione amministrativa, in c.p.a. D.lgs. pubblicato in G.U. 07 luglio 2010, n.

156.

248 Codice del processo amministrativo: c.p.a., è stato approvato con d.lgs. 2 luglio

2010, n. 104, pubblicato in G.U. 07 luglio 2010, n. 104, aggiornato con le modifiche apportate, da l. 28 dicembre 2015, n. 208e dal d.l.30 dicembre 2015, n. 210, convertito poi, con modificazioni, dalla l. 25 febbraio 2016, n. 21.

249 Art. 07, co. 5, d.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, c.p.a.

250 Art. 133, d.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, in Libro IV –Ottemperanza e riti speciali,

Titolo VI – Contezioso sulle operazioni elettorali, Capo III – Rito relativo alle

operazioni elettorali di comuni, province, regioni e parlamento europeo in c.p.a.

D.lgs. pubblicato in G.U. 07 luglio 2010, n. 156.

251 Art. 07, co. 7, d.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, c.p.a.

252 P. PIVA, Il principio di effettività della tutela giurisdizionale nel diritto dell’unione europea, in riv. dir. proc., 2012.

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Tale principio è stato ricavato dalla giurisprudenza dall’analisi degli artt. 24 ed 111 della Costituzione253 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione

Europea dei Diritti dell’Uomo254 e delle libertà fondamentali, i quali risultano oggi pienamente applicabili nell’ordinamento italiano in base all’art. 11 della Costituzione255, visto che l’art. 6 del Trattato

dell’Unione Europea256, in seguito alle modifiche apportate nel 2009 dal Trattato di Lisbona, stabilisce che i diritti fondamentali previsti dalla CEDU appartengono all’Unione Europea in qualità di principi generali. La previsione del principio di effettività delle diverse forme di tutela, unitamente alla possibilità di conseguire il risarcimento del danno a prescindere dalla previa impugnazione del provvedimento amministrativo contestato, permette di considerare la giurisdizione del giudice amministrativo come una giurisdizione piena, perfettamente capace ed idonea ad assicurare la tutela dovuta sia alle questioni concernenti gli interessi legittimi, sia a quelle dei diritti soggettivi sottoposti alla sua cognizione257.

253 Art. 24, Parte I – Diritti e doveri dei cittadini, Titolo I – Rapporti civili e art. 111,

Parte II – Ordinamento della Repubblica, Titolo IV– La magistratura, Sezione II –

Norme sulla giurisdizione, Cost.

254 Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 255 Art. 11, Principi fondamentali, Cost.

256 Art. 6, trattato di Lisbona, 01 dicembre 2009, in http://presidenza.governo.it,il

Trattato è stato firmato il 13 dicembre 2007, è composto dal Trattato dell’Unione europea (TUE) e dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

257 R. ORIANI, Il principio di effettività della tutela giurisdizionale, Napoli, 2009, p.

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