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Le vertenze in materia di atti, di provvedimenti, di accordi e i comportamenti riconducibili all’esercizio di un

LA SITUAZIONE SUCCESSIVA AL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

4.8. Le vertenze in materia di atti, di provvedimenti, di accordi e i comportamenti riconducibili all’esercizio di un

pubblico potere, in materia di espropriazioni della pubblica

utilità

Alla lett. g) dell’art. 133 del Codice del processo amministrativo313 viene

riprodotta la disposizione di cui all’art. 53 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327314, in base alla quale, come precedentemente accennato, sono affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie afferenti agli atti, ai provvedimenti, agli accordi ed ai comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti all’applicazione delle disposizioni del testo unico.

L’espropriazione per pubblica utilità, in particolare, rappresenta un comportamento della pubblica amministrazione.

Anche l’art. 53, comma 2, d.p.r. n. 327 del 2001315, statuisce che

permane in capo al giudice ordinario la cognizione in merito alle controversie attinenti alla determinazione ed alla corresponsione delle indennità conseguenti all’adozione di atti di natura espropriativa.

313 Art. 133, lett. g), d.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, in Libro IV - Ottemperanza e riti speciali, Titolo VI – Contenzioso sulle operazioni elettorali, c.p.a., pubblicato in G.U.

07 luglio 2010, n.156.

314 Art. 53, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, t.u. delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di espropriazione per pubblica utilità, pubblicato in G.U. 16

agosto 2001, n. 189.

315 Art. 53, co. 2, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, t.u. delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di espropriazione per pubblica utilità, pubblicato in G.U. 16

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L’indirizzo giurisprudenziale prevalente, sostiene che deve essere negata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a favore della giurisdizione del giudice ordinario, nel caso in cui la richiesta avanzata in giudizio consista nella retrocessione totale di un bene privato; questo poiché le opere pianificate non sono poi state effettivamente compiute, nemmeno in via parziale.

Risulta evidente il diritto soggettivo del privato, finalizzato ad ottenere la riconsegna dei beni inutilmente consegnati alla pubblica amministrazione in vista della realizzazione dell’opera pubblica progettata.

Interessante a tal riguardo risulta essere la sentenza del Tar Veneto Sez. I del 24 aprile 2009, n. 1254316, in ordine all’accertamento del diritto del

ricorrente alla retrocessione totale di alcuni terreni ceduti all’amministrazione comunale di Montecchio Maggiore in seguito alla dichiarazione di pubblica utilità, sui quali poi non sono stati mai iniziati i lavori in vista dei quali era stata avviata la procedura espropriativa. Il Collegio ha stabilito, in aderenza a quanto affermato poco sopra, che il ricorrente è titolare di un diritto soggettivo perfetto volto ad ottenere la restituzione del bene.

Le controversie in materia di diritto alla retrocessione totale, ai sensi dell’art. 63 della l. n. 2359 del 1865317, oggi sostituito dall’art. 46 del

d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, già pacificamente devolute alla giurisdizione ordinaria, devono oggi ritenersi nuovamente aliene dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

316 Tar Veneto, Sez. I, 24 aprile 2009, n. 1254.

317 Art. 63, l. 25 giugno 1865, n. 2359, Espropriazione per causa di pubblica utilità,

pubblicato in G.U. 8 luglio 1865, n. 158, poi sostituito dall’art. 46, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, t.u. delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di

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La retrocessione parziale, invece, si differenzia dalla retrocessione totale non solo poichè nella prima l’opera pubblica prevista dalla dichiarazione di pubblica utilità è stata eseguita attraverso l’utilizzo di taluni dei beni espropriati ad hoc, sebbene non di tutti, ma anche soprattutto in quanto, circa i beni non ancora impiegati può ancora essere compiuta una valutazione riguardo alla convenienza di utilizzarli in funzione dell’opera realizzata; tali beni, quindi, possono essere restituiti unicamente se la pubblica amministrazione abbia dichiarato che essi non risultano più utili ai fini della realizzazione dell’opera nel suo complesso.

Per distinguere tra retrocessione totale e parziale è necessario guardare la ragione del mancato impiego del bene.

Ricorre la prima allorquando l’inutilizzazione del bene derivi dalla mancata realizzazione dell’opera programmata, mentre si verifica la seconda nel caso in cui l’opera stessa sia stata compiuta, anche se in termini quantitativamente inferiori rispetto a quelli previsti.

La giurisprudenza amministrativa attuale, inoltre, ha dichiarato che nel caso in cui la domanda di retrocessione totale del bene espropriato (riguardo alla quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario) sia proposta al giudice amministrativo unitamente ed alternativamente a quella di retrocessione parziale, la giurisdizione non passa al giudice ordinario, ma rimane in capo al giudice amministrativo.

Una tesi opposta afferma, al contrario, che la cognizione concernente la retrocessione, essendo quest’ultima un istituto giuridico contemplato nel testo unico sulle espropriazioni, in ogni caso spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a condizione che si tratti di vertenze ricollegabili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere da parte della pubblica amministrazione.

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La sentenza Tar Puglia, Lecce, Sezione III, n. 169318 ha affermato che con l’art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998319 il legislatore ha voluto restringere la

materia al solo profilo della disciplina dell’uso del territorio, ovverosia all’esercizio della potestà di pianificazione territoriale, ma vi ha fatto rientrare inoltre ulteriori aspetti gestionali dati dall’attuazione dei piani tramite la realizzazione delle scelte urbanistiche e dunque anche gli atti espropriativi, nonché gli istituti ad essi legati, quali ad esempio la retrocessione.

Anche nel caso, poi, di acquisto del bene attraverso una cessione volontaria, trovano applicazione le disposizioni degli artt. 13, 60 e 63 della legge n. 2359 del 1865320 (ora artt. 46 e ss. del d.p.r. n. 327 del

2001), in relazione all’insorgere, in capo all’espropriato, del diritto soggettivo perfetto alla retrocessione dei beni espropriati.

318 Tar Puglia, Lecce, Sez. III, 15 gennaio 2010, n. 169.

319 Art. 34, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato in G.U. 8 aprile 1998, n. 82. 320 Artt. 13, 60, 63, l. 25 giugno 1865, n. 2359, Espropriazione per causa di pubblica utilità, pubblicato in G.U. 8 luglio 1865, n. 158, poi sostituito dall’art. 46, d.p.r. 8

giugno 2001, n. 327, t.u. delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di

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4.9. Le controversie aventi per oggetto tutti i provvedimenti