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L’azione delle Autorità di vigilanza nel contesto nazionale

INDUSTRIA FINANZIARIA Intermediari, Mercati e

RISCHI PER LA CLIENTELA

4 Riflessioni sull’opportunità di una rivisitazione della normativa ispirata al bilanciamento degli interess

4.3 L’azione delle Autorità di vigilanza nel contesto nazionale

In attesa delle prospettate azioni sul piano legislativo a livello europeo e, si auspica in prospettiva breve, a livello internazionale, le Autorità di vigilanza si adoperano in diverse direzioni.

Con specifico riferimento al caso italiano, nel corso del lavoro abbiamo già rilevato, da un lato,le attività di controllo effettuate su base nazionale e le modalità con cui sono intervenute nel gestire le problematiche poste dall’evoluzione del FinTech, muovendosi nella vigente cornice regolamentare; dall’altro, l’impegno profuso dalle Autorità di vigilanza per contribuire alla discussione in corso sul

119 A puro titolo esemplificativo si rimanda ad alcune delle più recenti posizioni espresse in materia di servizi di pagamento elettronici (Commissione Europea, 2017) e di protezione dei dati personali (Commissione Europea, 2018a).

FinTech, tanto a livello nazionale (tra cui le citate audizioni presso la Camera dei Deputati), quanto a livello europeo e internazionale.

Sono certamente numerose le altre iniziative sviluppate dalle singole Autorità, anche istituendo tavoli di riflessione su tematiche di specifico interesse120 e avviando nuove modalità di confronto con gli studiosi e gli operatori FinTech121.

Inoltre, le Autorità di vigilanza italiane hanno valutato l’opportunità di avviare anche forme più strutturate di dialogo con gli operatori FinTech, seguendo soluzioni già sperimentate all’estero e suggerite dalle istituzioni sovranazionali e comunitarie (OICV-IOSCO, 2017; FSB, 2017; European Commission, 2017a), che contemplano un differente grado di coinvolgimento delle Autorità nel sostegno all’innovazione. Queste modalità, che includono regulatory sandbox, innovation hub e

incubators, consentono un confronto con gli operatori, utile anche alle Autorità di

controllo per uno scambio di conoscenze e per guidare le FinTech a svilupparsi in coerenza con il contesto normativo122.

A tale proposito, vale la pena evidenziare che il recente documento del Comitato di Basilea (BIS-BCBS, 2018) riporta una mappatura aggiornata delle iniziative attivate dalle Autorità di Vigilanza a livello internazionale con riferimento al FinTech, che consente di cogliere, da un lato, i diversi orientamenti ad oggi esistenti e, dall’altro, la crescente attenzione riservata a questa tematica anche sul piano applicativo.

Come è possibile osservare dalla figura 4, laddove sia stata intrapresa una iniziativa, le Autorità di tutti i Paesi censiti hanno attivato almeno un innovation hub, un numero più limitato ha optato per il sandbox, mentre cinque paesi hanno istituito anche un incubatore (o acceleratore). Il Comitato di Basilea ha, peraltro, sottolineato come sia prematuro formulare una valutazione del grado di successo di tali iniziative, che sono tutte molto recenti, ed anche individuare best practice.

Tornando alle posizioni espresse dalla Autorità di vigilanza italiane, possiamo ricordare che la CONSOB ha affermato che, in attesa di un regime regolamentare omogeneo a livello europeo, sia da ritenere preferibile una regolamentazione meno pervasiva delle FinTech in fase di start-up (CONSOB, 2017d) e, quindi, sia opportuno permettere di sperimentare, sotto il controllo della vigilanza, l’applicazione graduale di norme specifiche, via via più stringenti al crescere della dimensione di queste realtà (CONSOB, 2017b); a tal fine la CONSOB ha anche avviato

120 Si pensi, ad esempio, alla conferenza congiunta della BCE e della Banca d’Italia svolta a dicembre 2017 sul tema dell’innovazione nell’ambito dei servizi di pagamento digitali, tra cui il bonifico istantaneo, che costituisce una interessante risposta degli incumbent alla concorrenza del FinTech sul fronte dei servizi di pagamento.

121 La CONSOB ha costituito nel 2016 un tavolo di confronto con un significativo numero di Università italiane, dando vita ad iniziative di ricerca, che si sono arricchite anche grazie ad incontri diretti con le FinTech e gli incumbent. I primi risultati di questa iniziativa sono stati presentati a dicembre del 2017 (CONSOB, 2017f). Nell’ambito di questo percorso di confronto collaborativo rientra anche il presente lavoro.

122 In tal senso si veda, ad esempio, quanto indicato da ESMA (2017a): “Fintech start-ups might need more advice or help from supervisors to navigate the applicable legal framework. In that sense, innovation hubs or other dedicated structures recently created in some national competent authorities and that are aimed at guiding and advising Fintech start-ups are interesting and should be encouraged”.

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il potenziamento del proprio organico per arricchirlo di profili con competenze specifiche in ambito digitale123.

Figura 4: Azioni intraprese dalle Autorità di vigilanza nel mondo

Fonte: BIS-BCBS (2018).

Ad integrazione di quanto indicato nella figura 4, segnaliamo che un progetto di sandbox ha preso avvio in Italia in ambito assicurativo, grazie alla collaborazione tra l’Autorità di vigilanza (IVASS) e l’associazione di settore (ANIA). Come chiarito da ANIA (2017) il progetto mira a promuovere l’innovazione finanziaria, assicurando che l’esistente quadro regolamentare sia “digital-friendly”, ovvero tecnologicamente neutrale e sufficientemente flessibile in modo da essere facilmente adattabile all’era digitale. In questo quadro, si ritiene opportuno non creare barriere all’ingresso di start-up attive nell’InsurTech, ma anzi poter creare strumenti a supporto dell’innovazione a beneficio dei consumatori, che dovrebbero

123 In CONSOB (2017b) si legge che l’Autorità ha assunto cinque ingegneri le cui competenze saranno utili per decriptare il contenuto degli algoritmi sottostanti ai servizi offerti dal FinTech e, quindi, per comprendere se i processi di intermediazione realizzati da queste società siano effettivamente funzionali alle esigenze della clientela (risparmiatori e imprese).

essere messe a disposizione sia delle InsurTech, sia degli assicuratori tradizionali che stanno sviluppando prodotti e servizi innovativi124.

La Banca d’Italia (2017a) ha recentemente costituito un innovation hub, lanciando sul suo sito internet il FinTech Channel (https://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/fintech/index.html), che consente agli operatori di seguire gli aggiornamenti forniti sul tema e dialogare con

l’Autorità, anche ponendo quesiti. Come chiarito dalla stessa Banca d’Italia (2017a), questo strumento è stato ritenuto il più adeguato per favorire il dialogo con gli operatori FinTech, dare impulso al sistema finanziario, senza comprometterne la sicurezza e la stabilità e nell’ottica della tutela della clientela. In particolare, la Banca d’Italia ritiene che questa soluzione possa essere utile sia alle Autorità, per comprendere i fenomeni in atto e le esigenze del mercato, sia agli operatori, per avere informazioni certe e affidabili; inoltre, consente di fornire alle imprese indicazioni sugli aspetti di compliance e di interpretazione delle norme e può svolgere un ruolo propositivo in vista di modifiche del quadro regolamentare.

Riteniamo importante segnalare che la Banca d’Italia (2017a) ha anche sottolineato l’opportunità di un intervento legislativo per disciplinare queste forme di interazione e supporto del FinTech, affinché il dialogo con gli operatori “possa

avvenire in una cornice normativa chiara e certa, anche in presenza di servizi che non ricadono nel perimetro delle attività regolamentate”.

A tale riguardo possiamo ricordare che la stessa Commissione Europea (2017) aveva annunciato che uno degli aspetti su cui sarebbero state fornite indicazioni specifiche era, appunto, quello relativo agli “strumenti e dispositivi nazionali di innovazione tecnologica, quali i poli di innovazione o i perimetri di sperimentazione predisposti dalle Autorità di vigilanza nazionali”. A ciò hanno fatto seguito le specifiche indicazioni contenute nella già richiamata Comunicazione relativa al piano di azione dell'UE per la creazione del mercato integrato dei servizi finanziari digitali della Commissione Europea (2018b), specie in relazione alla definizione di un programma con le migliori prassi sugli spazi di sperimentazione normativa, sulla base degli orientamenti forniti dalle Autorità europee di vigilanza125.

124 E’ opportuno indicare la definizione fornita da ANIA (2017) dei sandbox regolamentari, poiché chiarisce il tipo di iniziativa intrapresa in collaborazione con l’IVASS. In particolare viene indicato che questa soluzione individua un

“ambiente controllato per testare innovazioni finanziarie che rispondono a criteri predefiniti. Tipicamente, le sandbox riducono le barriere per fare prove all’interno di un quadro regolamentare esistente, assicurando a tutti i partecipanti (imprese e clienti) una protezione adeguata. Se, dopo il periodo di prova, l’impresa vuole offrire i propri servizi a un mercato più ampio, deve conformarsi al quadro regolamentare esistente applicabile a quel tipo di attività”. Pertanto, il sandbox si distingue significativamente sia dall’innovation hub, mediante il quale “i regolatori offrono assistenza ad hoc alle imprese che non sono abituate alla regolamentazione finanziaria e/o che hanno dubbi sull’applicazione della normativa alla loro attività”, sia da altre soluzioni, quali gli incubators e le partnership pubblico-privato, nel cui

ambito “le Autorità pubbliche aiutano le entità private, creando un forum per gli operatori tradizionali e le start-up,

finalizzato allo scambio di risorse, know-how e esperienze, e cooperando nel finanziamento e nello sviluppo di soluzioni innovative”. L’ANIA sottolinea, inoltre, che tutte queste tipologie di iniziative devono rispettare i principi

chiave della vigilanza: neutralità tecnologica, proporzionalità, integrità del mercato e, soprattutto, protezione del consumatore.

125 Si noti, inoltre, che la Commissione, nell’ambito della proposta di regolamentazione dei Crowdfunding Service

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