APPENDICE A L’ EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO SUI RAEE
A.2.8 “IL DECRETO UNO CONTRO UNO”
A.6 L’ENTRATA IN VIGORE DELL’ “UNO CONTRO ZERO”
Il 2016 è stato un anno testimone di un importante “passo” in avanti nella corretta gestione dei RAEE, con l’entrata in vigore il 22 luglio 2016 del DM 31 maggio n. 121, ossia del “Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto”, il cosiddetto “uno contro zero”.
Tale obbligo, che discende dall’articolo 11, comma 4, del DLgs 49/2014, trova applicazione nei confronti di tre distinte categorie di soggetti:
a. distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq, obbligati ad effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni (RAEE fino a 25 cm) provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell’uno contro zero;
b. distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 mq che, pur non essendo obbligati, intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell’uno contro zero;
c. distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza (on-line) che, pur non essendo obbligati, intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell’uno contro zero.
Il decreto impone alla distribuzione, compresa quella effettuata on-line o mediante televendite, l’obbligo di informazione verso i cittadini in merito all’opportunità di lasciare in negozio gratuitamente i propri micro RAEE, tramite avvisi posti nei locali commerciali e con indicazione nel proprio sito internet
Il ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni di natura domestica deve essere effettuato all’interno dei punti vendita del distributore, ovvero in un luogo in prossimità immediata dello stesso, purché di pertinenza del punto vendita.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del Decreto i RAEE professionali, ovvero i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici e da quelli di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.
Altra eccezione all’obbligo di ritiro è il caso in cui essi rappresentino un rischio per la salute umana e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione o qualora il rifiuto in questione risulti essere privo, in maniera evidente, dei suoi componenti essenziali e se contenga rifiuti diversi dai RAEE. In tal caso il conferimento è effettuato ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del DLgs 49/2014 che prevede la consegna dal detentore finale ai CdR, che provvedono alla gestione dei RAEE
Il provvedimento definisce:
a) le procedure per il conferimento dei RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm da parte degli utilizzatori finali;
b) i requisiti tecnici per allestire il luogo di ritiro all’interno dei locali del punto vendita del distributore o in prossimità immediata di essi;
c) i requisiti tecnici e le modalità per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta dei RAEE;
d) i requisiti tecnici per il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni (inferiori a 25 cm) dal deposito preliminare alla raccolta fino ad un centro di raccolta oppure ad un impianto di trattamento.
I distributori adempiono all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, al momento dello svuotamento dei contenitori posizionati nel luogo di ritiro nel luogo in cui è allestito il deposito preliminare alla raccolta, di un modulo semplificato che, una volta compilato, sottoscritto, è conservato a cura del distributore per tre anni e allegato in copia al documento di trasporto.
I RAEE di piccolissime dimensioni, una volta ritirati, sono raggruppati presso il deposito allestito in attesa della loro raccolta. Il trasporto dal luogo di raggruppamento ai CdR deve essere accompagnato da un documento di trasporto semplificato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome, e reca in allegato il modulo di annotazione dei RAEE di piccolissime dimensioni trasportati dal luogo di ritiro al deposito preliminare.
Il trasportatore, se diverso dal distributore, provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall'addetto al centro o all’impianto destinatario dei RAEE, trattenendo per sé un'altra copia, anch'essa sottoscritta dal medesimo addetto.
Il distributore o il trasportatore, se diverso dal distributore, adempie all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relativi ai trasporti effettuati. La terza copia del documento di trasporto rimane al centro o all’impianto destinatario dei RAEE.
Il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni effettuate dal distributore o dai terzi che agiscono in nome dei distributori è subordinato alla preventiva iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali; iscrizione che non richiede prestazioni di garanzie finanziarie.
APPENDICE B
Tab. B–1:studi analizzati dal DOE [33]
Titolo della pubblicazione Organizzazione/Autore Anno Tipi di lampadine
IND CFL LED
1 Life-cycle analyses of integrated compact fluorescent lamps versus incandescent lamps
Technical University of
Denmark 1991 X X 2 Comparison between
filament lamps and compact fluorescent lamps
Rolf P. Pfeifer 1996 X X 3 The environmental impact
of compact fluorescent lamps and incandescent lamps for australin conditions University of Southern Queesland-RMIT 2006 X X 4 Comparison of life-cycle analyses of compact fluorescent and
incandescent lamps bases on rated life of compact fluorescent lamps
Rocky Mountain Institute 2008 X X
5 Energy consumption in the production of high- brightness light-emitting diodes
Carnegie Mellon University 2009 X 6 Life-cycle assessment and
policy implications of energy efficient lighting technologies
Ian Quirk 2009 X X X 7 Life-cycle assessment of
illuminants – a
comparison of light bulbs, compact fluorescent lamps and LED lamps
OSRAM, Siemens Corporate
Technology 2009 X X X 8 Life-cycle assessment of
ultra-efficient lamps Navigant Consulting Europe, Ltd. 2009 X X X 9 Reducing environmental
burdens of solid-sate lighting throught end-of- life desing
Carnegie Mellon University 2010 X
10 Life-cycle energy
consumption of solid-state lighting
Carnegie Mellon University,
Fig. B-2: stima degli impatti ambientali della IND 60 W rispetto ai quattro comparti, in funzione dell’U.F. [33]
Fig. B–3: stima degli impatti ambientali della CFL 15 W rispetto ai quattro comparti, in funzione dell’U.F. [33]
Fig. B–4: stima degli impatti ambientali della LED 2012 rispetto ai quattro comparti, in funzione dell’U.F. [33]
Fig. B–5: stima degli impatti ambientali della LED 2017 rispetto ai quattro comparti, in funzione dell’U.F. [33]
Fig. B–6: impatti ambientali relativi al comparto aria e acqua, calcolati rispetto all’U.F. [33] 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 GWP AP POCP ODP HTP IND 60W CFL 15W LED 2012 LED 2017 0 20 40 60 80 100 120 FAETP MAETP EP IND 60W CFL15W LED2012 LED2017
Fig. B–7: impatti ambientali relativi al comparto suolo e risorse, calcolati rispetto all’U.F. [33] 0 5 10 15 20 25 LU EDP TAETP IND 60 W CFL 15W LED 2012 LED 2017 0 5 10 15 20 25 30 35 40 ARD NHWL RWL HWL IND 60W CFL 15W LED 2012 LED 2017