APPENDICE A L’ EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO SUI RAEE
A.1 L’ORIGINE DELLA DISCIPLINA
I rifiuti e i materiali che vengono incessantemente prodotti ogni giorno dalle attività umane in quantità colossali, hanno dato vita ad una disciplina normativa espressamente dedicata alla gestione dei rifiuti spesso complessa e ricca di adempimenti.
Considerando ciò e anche alla luce del delicato momento di crisi economica e sociale globale che si sta attraversando, appare importantissimo che vengano rispettate le norme dettate per disciplinare tale materia senza però far si che esse comportino oneri eccessivi e passaggi burocratici “inutili” che complichino gli adempimenti richieste ad aziende ed operatori di settore.
Nel nostro Paese per quasi dieci anni il principale punto di riferimento normativo per i soggetti del settore è rappresentato dal “Decreto Ronchi”, ossia dal DLgs 5 febbraio 1997, che fu” mandato in pensione” dall’entrata in vigore il 29 aprile del 2006 della Quarta Parte del DLgs 152/2006 recante”norme in materia ambientale “(cd “Testo Unico Ambientale,o TUA) nella quale gran parte è stato”trasfuso”.
Il Decreto Ronchi ossia il Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997 n.22, formalmente in vigore dal 2 marzo 1997, ha recepito tre Direttive comunitarie: 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e ha ridettato nuove regole sui rifiuti. Composto di 58 articoli divisi in 5 Titoli e di 9 Allegati,
esso si poneva come un vero e proprio testo unico con l’obiettivo di ridisegnare l’intero quadro normativo.
Il DLgs 22/1997 di fronte all’emergenza rifiuti e alla necessità di proteggere maggiormente l’ambiente, innovò profondamente tutto ciò che erano le norme sui rifiuti solidi introducendo principi di gestione dei rifiuti che comportassero il superamento dell’uso esclusivo della discarica quale forma di smaltimento, per promuovere politiche di riuso, riciclaggio e recupero energetico con l’utilizzo di apposite tecnologie.
Al “decreto Ronchi” deve essere certamente riconosciuto il merito di aver dato origine ad un sistema normativo che precedentemente risultava frammentato e disomogeneo.
Una delle novità principale del “Ronchi” era stata proprio quella di trattare la materia dei rifiuti quale elemento di gestione complesso e quindi di regolamentare con un unico provvedimento gli obblighi previsti per tutti i soggetti coinvolti, cioè i produttori,i trasportatori,gli smaltitori e i recuperatori di rifiuti.
Anche la nozione di rifiuto era cambiata; essa non si riferiva solo alle sostanze destinate allo smaltimento, ma anche a quelle destinate al recupero.
Pertanto rientrarono nella definizione di rifiuto anche“ i rifiuti recuperabili”:”qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi”.
A tale criterio soggettivo che si concretizza nell’azione, nell’intenzione o nell’obbligo di disfarsi della sostanza da parte del detentore, se ne aggiunge uno oggettivo che consiste nell’appartenenza del materiale ad una delle categorie riportate nell’Allegato A del Decreto stesso.
Il DLgs n.22/1997 presenta alcune importanti novità nella classificazione dei rifiuti.
Resta confermato il criterio di classificazione in base alla loro provenienza, in rifiuti urbani e speciali ed inoltre viene introdotta una nuova categoria, ossia quella dei rifiuti pericolosi, al posto della categoria dei rifiuti tossico- nocivi.
Nel dettaglio l’art.7 riportava la nuova classificazione dei rifiuti in urbani e speciali (secondo l’origine) e in pericolosi e non pericolosi (da tabella D allegata al decreto).
Nell’elenco dei rifiuti pericolosi presenti nell’Allegato D rientrano pure i cosiddetti RAEE, ossia i Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, in quanto considerati rifiuti meritevoli di attenzione sia per la loro diffusione che per la loro entità.
Il “Ronchi” li inserì infatti nel III Titolo del Decreto che riguardava la gestione di particolari categorie di rifiuti, specificatamente nell’articolo 44, nel quale venivano definiti come beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa.
Essi vennero identificati in prima fase di applicazione, in 5 classi di elettrodomestici, ovvero: frigoriferi, surgelatori e congelatori; televisori; computer; lavatrici e lavastoviglie e condizionatori d’aria.
L’art. 44 del Decreto Ronchi sostanzialmente decreta che tali apparecchi al termine della loro vita operativa dovessero essere consegnati ad un rivenditore (all’atto dell’acquisto di un nuovo apparecchio) o conferiti ad imprese pubbliche e private dedite alla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta dal detentore stesso.
La norma promuoveva la stipulazione di accordi e contratti di programma tra i Ministeri competenti, a partire dai produttori e dagli importatori, al fine di favorire una gestione ottimizzata di tali rifiuti.
In questo quadro venne considerata la possibilità di inserire l’imposizione di una cauzione quale strumento economico per la sensibilizzazione dei consumatori. Il regime proposto dalla norma doveva essere transitorio, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del DLgs 22, all’esito di una valutazione circa l’esistenza di particolari necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, poteva essere introdotto un sistema più rigoroso impostato sul cauzionamento obbligatorio.
L’Attuazione dell’art. 44 è il risultato di lunghi ed articolati lavori delle parti interessate riunitesi intorno ad un tavolo di lavoro promosso dal Ministero dell’ambiente e coordinato dall’ex Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente , oggi confluito nell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
Vennero affrontate diverse problematiche per la definizione di un sistema gestionale che doveva di fatto anticipare alcune delle condizioni e prescrizioni previste dalla direttiva RAEE, riguardanti in particolar modo la responsabilità finanziaria del produttore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Inoltre in tale sede emerse la questione inerente l’applicazione della disciplina al ritiro del bene durevole domestico dismesso: nella corretta interpretazione della normativa comunitaria in materia era stata individuata una procedura semplificata che riconosceva al rivenditore agevolazioni amministrative per la raccolta ed il trasporto, mediante la sottoscrizione di accordi di programma.
Di fatto l’articolo novellato non fu mai attuato venendo superato dal DLgs 151/2005 che ha recepito la direttiva RAEE. Fu poi il DLgs 152/2006, (il cosiddetto “testo ambientale”) che lo abrogò definitivamente, tranne che per le categorie di beni durevoli non rientranti nel campo di applicazione del DLgs 151/2005, per le quali rimane ancora vigente, anche se non attuato.