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L’ordinamento spagnolo: le norme sull’interruzione volontaria di gravidanza

gravidanza secondo le leggi del 1985 e del 2010

Mentre in Italia è stata la Corte costituzionale a spianare la strada alle riforme, in Spagna è stata l’agenda politica di eguaglianza di genere intrapresa in occasione dell’entrata nell’allora Comunità europea a calamitare il tema dell’aborto e portare un progetto di legge che lo liberalizzasse all’attenzione del Parlamento. 165 Inoltre, mentre

nell’ordinamento italiano il regime giuridico sull’interruzione di gravidanza è rimasto immutato, in Spagna ha vissuto un momento di sostanziale riforma nel 2010: la legislazione anteriore (Ley Orgánica 9/1985), quindi, verrà trattata solo per sommi capi, per dedicare maggiore spazio a quella attuale (Ley Orgánica 2/2010).166

La Ley Orgánica 9/1985167 seguiva il modello exceptions-based, depenalizzando

l’interruzione di gravidanza in specifiche circostanze, se condotta in centri o stabilimenti pubblici o privati accreditati, col consenso espresso della donna e di un medico.168 Le

cause di depenalizzazione, operando sotto diversi limiti temporali e requisiti procedimentali, erano suddivise in tre gruppi: la presenza di un grave pericolo per la vita o la salute della gestante (aborto c.d. terapeutico);169 l’antecedente azione criminosa di cui

165 Emanuela Lombardo, «La europeización de la política española de igualdad de género»,

Revista española de ciencia política 9 (2003): 65-82. Anche in Spagna, fino a metà degli anni ’80 del

Novecento i codici penali franchisti sanzionavano qualsiasi forma di aborto volontario, con la reclusione da sei mesi e sei anni e riduzione della pena in caso di aborto finalizzato a “occultare il disonore”.

166 Una proposta di riforma si è registrata nel 2012, durante il governo di Mariano Rajoy, infine

ritirata: si rimanda a infra nota 185. Si v. anche Consejo Fiscal (España), «Dictamen sobre el anteproyecto de Ley de Salud sexual y reproductiva y de la Interrupción del embarazo», 23 giugno 2009.

167

«Ley Orgánica 9/1985 de reforma del artículo 417 bis del Código Penal», BOE-A-1985- 14138 (1985).

168 In casi non regolati dalla legge, il codice penale spagnolo manteneva la pena della reclusione. 169

Ovvero, quando la collisione tra la vita del nascituro e la vita o la salute della madre non può essere risolta altrimenti: Sentencia 53/1985 (Tribunal Constitucional (Pleno)(España), FJ 10–11. Era necessaria un’opinione rilasciata da un medico specialista differente da chi avrebbe effettuato nel proseguo l’intervento: «Ley Orgánica 9/1985», Art. 1, lett. a). In caso di urgenza, era possibile prescindere dal consulto dello specialista e procedere immediatamente.

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la gravidanza era risultato (aborto c.d. etico);170 la presenza di probabili e gravi

malformazioni fetali (aborto c.d. eugenetico).171 Il progetto di Ley Orgánica era stato

impugnato con recurso previo de inconstitucionalidad innanzi al Tribunal Costitucional,172 non

superandone il vaglio solamente nella parte in cui non prevedeva, anche in caso di aborto terapeutico e non soltanto in caso di aborto eugenetico, il rilascio di un certificato da parte di un medico diverso da colui che avrebbe effettuato l’intervento. Il Tribunal, così, ha analizzato i delicati equilibri che caratterizzano il bilanciamento dei diritti in questione, sul presupposto che “le leggi umane contengono modelli di condotta che, in generale, si adattano a casi ordinari; tuttavia esistono situazioni uniche o eccezionali in cui punire penalmente l’inosservanza della legge sarebbe totalmente inadeguato”.173 Appurato ciò, il

metodo utilizzato fu verificare caso per caso che ciascuna delle circostanze in cui l’aborto risultava depenalizzato non celasse un’irragionevole prevalenza di uno dei due poli del bilanciamento:174 i diritti della donna (la vita, l’integrità psico-fisica, la dignità)175 e

170 L’intervento poteva essere eseguito se la gravidanza fosse conseguenza di un fatto

costituente reato di violenza sessuale, entro la dodicesima settimana di gestazione e purché fosse stata sporta denuncia. In questo caso, il Tribunale ritiene che costringere la donna a sopportare le conseguenze di un atto criminoso, che viola la loro volontà, dignità, libero sviluppo della personalità, integrità fisica e morale, l’onore, l’immagine di sé e la privacy sarebbe “manifestamente inesigibile”:

Sentencia 53/1985, cit., FJ 11, b).

171 Anche in questo caso il Tribunal considera la categoria giuridica dell’inesigibilità morale,

statuendo che il ricorso alla sanzione penale sarebbe imposta ad una condotta che eccede quello che è ordinariamente moralmente esigibile. Aggiungendo, tuttavia, in maniera importante che va tenuta in considerazione “la situazione eccezionale in cui si ritrovano i padri, e soprattutto le madri, aggravata in molti casi dalla insufficienza delle prestazioni sociali e statali”: Sentencia 53/1985, cit., FJ 11, c). Era necessario un consulto, espresso anteriormente da due medici specialisti, di un ospedale pubblico o privato accreditato: «Ley Orgánica 9/1985», cit., Art. 1, lett. c).

172 Sentencia 53/1985, cit., Si rimanda alle spiegazioni di cui alle note precedenti. L’anno

precedente, il Tribunal si era pronunciato in un caso di cittadina spagnola che aveva praticato l’interruzione di gravidanza all’estero, piantando i semi della successiva giurisprudenza della vita prenatale: Sentencia 75/1984, Recurso de amparo 765-1983 (Tribunal Constitucional (Sala Segunda)(España) 1984).

173

Sentencia 53/1985, cit., par. 9.

174 Ibidem, par. 12. 175

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l’interesse costituzionale alla protezione del nascituro.176

Il dibattito acquista un nuovo impulso a cavallo tra il 2007 e il 2008, in concomitanza del secondo governo socialista Zapatero, e sfocia nell’emanazione della

Ley Orgánica 2/2010. La legge costituisce un netto cambio di prospettiva sotto molti punti

di vista, primo fra tutti il transito dal modello exceptions-based a quello time-based. L’interruzione volontaria di gravidanza, inoltre, non è più eccezione alla legge penale ma diventa un “derecho a la prestación sanitaria”, inclusa nei servizi del Sistema Nazionale di Salute177 ed è considerata in connessione ad altri diritti fondamentali della donna: il diritto

“al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la

libertad ideológica y a la no discriminación”.178 La legge ramifica l’IVG in due categorie, quella

a petición”, entro le prime 14 settimane di gestazione e quella “por causas médicas”, entro le

22 settimane di gestazione.

La interruzione c.d. “a richiesta” è regolata dall’Art. 14 della Ley Orgánica. A differenza del regime precedente non sussistono cause tipizzate per l’accesso al servizio ma soltanto requisiti di natura procedurale: l’intervento deve essere praticato da un medico, in un ospedale pubblico o privato accreditato, con il consenso espresso e informato della donna.179

La gestante deve sostenere un colloquio informativo ma non espressamente dissuasivo180 e, trascorsi tre giorni, può richiedere l’intervento.181 Dopo le

14 settimane ed entro la ventiduesima settimana di gestazione, invece, l’IVG può essere effettuata esclusivamente per cause mediche, definite dall’Art. 15 della legge: i requisiti

176

Ibidem, par. 7. Il Tribunal ritiene che la vita del nascituro, che incarna il valore fondamentale della vita umana trova fondamento nell’Art. 15 della Costituzione spagnola. Sentencia. 53/1985, cit., par. 7.

177

«Ley Orgánica 2/2010», Art. 18.

178

«Ley Orgánica 2/2010», cit., Art. 12.

179 Ibidem, Art. 13.

180 Precedentemente, essendo la «Ley Orgánica 9/1985» formulata secondo lo schema delle

scusanti, la gestante era tenuta a dichiarare e comprovare le circostanze che agivano come giustificazioni per l’IVG. Secondo la nuova formulazione, invece, è sufficiente il mero rispetto dell’arco temporale.

181

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procedimentali sono diversi per ogni tipo di motivazione e si fanno più complessi in presenza di anomali fetali. La sussistenza di un grave pericolo per la vita o la salute della donna deve essere accertata con un parere emesso precedentemente all’intervento e da un medico differente rispetto a quello che lo effettuerà;182 il rischio di gravi anomalie del

feto da due medici differenti rispetto a quello che effettuerà l’intervento;183 la “malattia

fetale incompatibile con la vita” da un medico specialista con la conferma di un comitato clinico formato da una equipe184 multidisciplinare.185