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La comunicazione sulla corporate governance in Italia

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA (pagine 117-124)

CAPITOLO 3 – L’EVOLUZIONE DELLA CORPORATE GOVERNANCE

4.2 La comunicazione sulla corporate governance in Italia

economico-aziendale, secondo la quale la comunicazione istituzionale d’impresa (sui risultati di governance e sulla corporate governance) si configura a tutti gli effetti quale presupposto strategico per lo sviluppo di una corporate governance trasparente ed efficace.

Il processo di ridefinizione del sistema di corporate governance italiano si è operativamente tradotto sia in interventi normativi, sia in interventi regolamentativi e raccomandativi. Con riferimento ai primi, il legislatore si è concentrato prevalentemente sull’aspetto strutturale e sui sistemi di corporate governance6, coinvolgendo nella maggior parte dei casi tutte le imprese italiane, le quali si sono dovute obbligatoriamente conformare alle prescrizioni legislative. Gli interventi di regolamentazione e raccomandativi hanno sviluppato anche la tematica della comunicazione sulla corporate governance e, pur rivolgendosi in linea generale a tutte le imprese, hanno quali principali interlocutori le società quotate.

Attualmente l’Italia si colloca, nello scenario internazionale, tra i paesi più attivi nella diffusione di specifiche raccomandazioni in materia di comunicazione sulla corporate governance, con riferimento sia ai contenuti sia agli aspetti formali-espositivi. Tali raccomandazioni, si ricorda, rappresentano standard ed esempi di best practice dai quali le imprese che intendono diffondere una comunicazione efficace e trasparente possono ottenere validi elementi di riferimento.

Nel 1999 Borsa Italiana Spa, organismo di regolamentazione del mercato dei capitali italiano, ha pubblicato il “Rapporto sulla corporate governance delle società quotate e codice di autodisciplina”, meglio conosciuto come “Codice Preda”, dal

6 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, noto come

“Legge Draghi” (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, entrato in vigore nel luglio del 1998). Riforma del diritto societario, nota come “Riforma Vietti” (Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.5-6, entrato in vigore il 1° gennaio 2004).

nome dell’allora Presidente del Comitato di Autodisciplina sulla Corporate Governance prof. Stefano Preda7.

Il Codice, rivisitato nel 2002 e profondamente revisionato nel 2006, sin dalle origini è stato proposto quale strumento destinato alle aziende e finalizzato a contribuire allo sviluppo di sistemi di corporate governance chiari, trasparenti ed efficaci. Ciò con l’obiettivo di:

• fornire alle aziende quotate linee guida ed esempi di best practice internazionale ai quali conformarsi, anche al fine di potersi meglio confrontare con gli operatori della comunità finanziaria ed economica internazionale;

• contribuire al miglioramento qualitativo del mercato azionario, considerando che una corporate governance efficace e trasparente è uno dei presupposti per il consolidamento della fiducia da parte degli operatori del mercato azionario.

Il Codice ha per oggetto alcuni degli aspetti maggiormente rilevanti con riferimento alle strutture ed ai processi di corporate governance aziendale8, affrontati mediante l’esposizione di principi, di criteri generali e di commenti. Al fine di meglio adattarsi a tutte le realtà che possono essere interessate a sviluppare una corretta corporate governance, il Codice propone diverse alternative da adottare in

7Il Codice Preda si inserisce nell’ambito del processo europeo di autoregolamentazione societaria che ha avuto inizio nel 1992 con la pubblicazione nel Regno Unito del Cadbury Report, seguito dal Rapporto Vienot in Francia nel 1995, dal Rapporto Peters in Olanda nel 1997, da quello Cardon in Belgio e da quello Olivencia in Spagna nel 1998.

8 Il Codice di Autodisciplina è composto da dodici capitoli, ciascuno dedicato ad uno specifico aspetto della corporate governance aziendale: 1. Ruolo del consiglio di amministrazione; 2. Composizione del consiglio di amministrazione; 3. Amministratori indipendenti; 4. Trattamento delle informazioni societarie; 5. Istituzione e funzionamento dei comitati interni al consiglio di amministrazione; 6. Nomina degli amministratori; 7.

Remunerazione degli amministratori; 8. Sistemi di controllo interno; 9. Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate; 10. Sindaci; 11. Rapporti con gli azionisti;

12. Sistemi di amministrazione e controllo dualistico e monastico.

funzione delle caratteristiche intrinseche di ciascuna azienda (dimensioni della società, composizione della compagine sociale, settore economico di appartenenza), anche per evitare eccessivi appesantimenti della realtà operativa e amministrativa delle singole società.

Il Codice non ha carattere vincolante, essendo improntato al principio di “comply or explain”. Il documento in oggetto, pertanto, si configura quale adempimento raccomandato dagli organismi di regolamentazione e vigilanza dei mercati dei capitali, dipendente esclusivamente dalla discrezionalità delle singole aziende, atteso che non sono previste sanzioni in caso di mancata adesione.

L’impostazione volontaristica adottata trova primaria motivazione nell’ormai consolidata convinzione che debba essere il mercato a premiare o sanzionare le società, anche in base al sistema di corporate governance da queste sviluppato.

L’approccio fortemente orientato al mercato può efficacemente funzionare solo a condizione che gli operatori del mercato stesso siano in possesso di strumenti valutativi e abbiano a disposizione le informazioni necessarie per poter effettivamente esprimere un giudizio sui sistemi di corporate governance delle singole aziende. In tal senso, il Codice di Autodisciplina non si rivolge esclusivamente alle aziende quale “linea guida” per lo sviluppo di un sistema di corporate governance, ma è destinato anche agli operatori del mercato per: la migliore focalizzazione degli elementi conoscitivi rilevanti; lo sviluppo di attese in relazione alla comunicazione periodica; l’apprezzamento del grado di trasparenza effettiva sui sistemi di corporate governance delle imprese, anche in ottica comparata.

Il Codice, inoltre, proprio per permettere il funzionamento del meccanismo in base al quale le aziende devono essere valutate dal mercato, attribuisce assoluta rilevanza alla comunicazione d’impresa, atteso che la diffusione di un’adeguata informativa in materia di corporate governance è un elemento essenziale affinché gli operatori dei mercati dei capitali possiedano un’adeguata base conoscitiva per poter valutare le aziende e i loro sistemi di governo. Per tale ragione, il principio

predispongano e mettano a disposizione del mercato una “relazione sul governo societario” con la quale si dia adeguata informativa su:

• quali raccomandazioni siano state effettivamente applicate e quali siano state le modalità scelte dall’azienda per tradurre operativamente le raccomandazioni stesse;

• gli specifici chiarimenti talvolta esplicitamente richiesti dal Codice di Autodisciplina;

• l’opzione adottata dall’azienda nei casi in cui i singoli principi e criteri applicativi prevedono comportamenti opzionali.

Quanto sopra rimarca come, in linea generale, l’orientamento del Codice di Autodisciplina presupponga un’informativa ispirata al principio “comply or explain”.

In proposito, il Codice esplicita che, per i principi e i criteri applicativi che abbiano contenuto definitorio, si presume che l’azienda vi si sia attenuta (comply) in mancanza di una diversa comunicazione al riguardo. Qualora invece l’azienda dovesse aver deciso di non conformarsi parzialmente o globalmente al Codice, è previsto che la stessa motivi (explain) con un’adeguata informativa le ragioni di tale mancata applicazione.

Sebbene il Codice si configuri di per sé quale strumento volontario di best practice e di raccomandazione, lo stesso ha acquisito maggiore importanza in seguito all’adozione da parte di Borsa Italiana Spa di una specifica norma nell’ambito delle

“Istruzioni al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana Spa”.

Specificamente, la Sezione IA.2.69 impone a tutte le società quotate di informare il mercato sull’adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato e una corretta informativa societaria.

9Sezione IA.2.6 “Informazioni sull’adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate”.

In dettaglio, il primo comma della citata sezione prevede che gli organismi di amministrazione delle società quotate diffondano annualmente un’adeguata informativa circa il proprio sistema di corporate governance ed il grado di adesione al Codice di Autodisciplina. Inoltre, in ottemperanza al principio di “comply or explain”, le società devono informare il mercato anche sulle motivazioni che hanno indotto le stesse all’eventuale non applicazione delle raccomandazioni del Codice.

In sintesi, dall’osservazione congiunta delle indicazioni del Codice di Autodisciplina e delle Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana Spa, è possibile affermare che la comunicazione sulla corporate governance si configura quale informativa: volontaria per tutte le azienda che non si rivolgono al mercato dei capitali; raccomandata per tutte le realtà quotate.

Dal punto di vista normativo, il legislatore è intervenuto in merito alla comunicazione d’impresa nel 2005 con la legge n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”. Nel complesso la norma tende a diffondere strumenti utili per proteggere gli investitori, intervenendo a tal fine in numerosi ambiti, tra i quali: le modalità di elezione e la composizione degli organi di governo aziendale; l’istituzione di un dirigente aziendale preposto alla redazione dei documenti contabili societari; la disciplina in materia di revisione dei conti; l’informativa societaria e le sanzioni penali e amministrative connesse alle false comunicazioni sociali.

Sotto il profilo informativo, in particolare, merita di essere segnalata la previsione del “reato di false comunicazioni sociali” realizzate tramite la diffusione di bilanci, relazioni e altri documenti previsti dalla legge, i cui contenuti siano stati manipolati al fine di ingannare l’azionariato e gli altri stakeholder10.

10Oltre al “reato di false comunicazioni sociali” sono stati introdotti anche: il “reato di attentato al risparmio collettivo” nei casi in cui le società quotate dovessero essere responsabili di ingenti abbattimenti del valore del titolo azionario e il “reato di mancata comunicazione dei conflitti di interessi” da parte dei componenti degli organi di amministrazione a danno della società o di terzi.

Il descritto scenario italiano si caratterizza per i notevoli progressi intervenuti negli ultimi anni nel nostro paese in materia di corporate governance e di comunicazione sulla corporate governance. Sempre più frequentemente, inoltre, l’ormai consolidato approccio volontaristico adottato è affiancato da interventi regolamentativi e normativi finalizzati a responsabilizzare le aziende e gli organi di governo delle stesse verso una maggiore chiarezza e trasparenza della comunicazione d’impresa in generale e della comunicazione sulla corporate governance in particolare.

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA (pagine 117-124)