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La condizione del minore nell'ordinamento costituzionale francese.

I Mena nel sistema Francese

1) La condizione del minore nell'ordinamento costituzionale francese.

Sia l'ordinamento spagnolo che quello francese non hanno elaborato una definizione di minore straniero non accompagnato e l'unico riferimento esistente per quest'ultimo sistema è contenuto nel Preambolo della Costituzione del 1946, nel quale solo due

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disposizioni si riferiscono al fanciullo e sono precisamente i commi 11° e 13°.78

La dottrina di sovente, individua come fondamento dei diritti del fanciullo l'art.1 della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, avente valore costituzionale ed in virtu' della quale "gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti"; dall'assunto ne discende che se i fanciulli nascono liberi ed uguali nei diritti evidentemente sono soggetti di diritto da dover tutelare.

In questo senso era orientata anche la riforma della famiglia del 1792 improntata all'uguaglianza nei rapporti familiari,con l'introduzione del divorzio consensuale e l'abolizione della figura del pater familias, inteso sino ad allora come titolare di un potere incontestato. Nonostante l'evoluzione contenutistica, il codice civile del 1804 non ne ha sacralizzato i principi, ritornando alla concezione aristotelica della famiglia e sostenendo che solo i genitori naturali siano i migliori rappresentanti

78 Il primo comma ha riconosciuto esigenze e garanzie costituzionali sociali in materia di

salute, di riposo, di prestazioni sociali e di alloggio; il secondo invece ha garantito l'accesso alla formazione ed alla cultura in uno al principi in virtu' del quale l'insegnamento deve essere pubblico e laico.

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degli interessi dei fanciulli ed ad essi pertanto va attribuita la titolarità della potestà genitoriale. Ancora una volta dunque, sono le norme internazionali a delineare le linee guida dello statuto per i minori e soprattutto la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo.

V'è da evidenziare tuttavia che nell'ordinamento quest'ultima non ha trovato immediata applicazione in quanto destinata solo agli Stati membri. Senza dubbio l'evoluzione giurisprudenziale non ha portato ad un ribaltamento di prospettiva, ma ha circoscritto le conseguenze negative del principio sostenuto.

Il Consiglio di Stato(CE 10 Luglio 1996 Aghane) e la Corte di Cassazione (Cass. 18 maggio 2005 n. 20613)hanno tuttavia affermato l'immediata applicabilità di alcuni articoli soprattutto dell'art.3 par.1 e che rappresenta la disposizione in materia piu' significativa, nella sua parte precettiva dove impone sia alle autorità amministrative che giudiziarie di considerare primariamente l'interesse superiore del fanciullo. Le norme a tutela della protezione dell'infanzia sono scolpite nel codice civile e in quello dell'azione sociale e delle famiglie; la disciplina sulla

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protezione dell'infanzia contenuta nella L.593/2007 sostituendo ed introducendo gli articoli dal 375 al 375-9 ha sottolineato che i minori se privati della protezione della loro famiglia sono considerati potenzialmente in pericolo.

In tal modo dunque, vengono istituite figure predisposte per l'assistenza educativa che sono di competenza del giudice dei bambini i quali si fanno garanti dell'applicazione d'istituti come l'affidamento o la tutela da parte di terzi, di familiari o di centri specializzati.79

Le misure di protezione dei minori sono di competenza delle province e dell'Aide sociale à l'ènfance, le cui funzioni sono contenute e definite nel codice dell'azione sociale e delle famiglie e dall'art. L.221-1 che disciplina le misure di prevenzione e protezione dei minori, dall'art.223-2 che segnala i minori in pericolo e dagli artt. L.222-5 e L 223-1 per le attività da svolgere.

79 Si pensi al Ministère de l'immigration de l'identitè et du dèveloppement solidaire, Les

politiques relatives à l'accueil,l'intègration et le retour des mineurs non accompagnès.In base all'art. 375 c.c. se la salute o la sicurezze o la moralità d un minore sono in pericolo o se le condizioni della sua educazione sono compromesse gravemente, misure di assistenza educativa possono essere richieste dal padre, dalla madre o da uno dei due o alla persona o al servizio a cui il minore è stato affidato, dal tutore, dal minore stesso o dal p.m.

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Qualora l'ASE non abbia i mezzi per fronteggiare la situazione di un minore, sarà il Procuratore della Repubblica ad adottare misure destinate a tutelarlo, infatti il codice francese prevede due ipotesi al verificarsi delle quali in assenza o in caso d'incapacità dei genitori possa essere riconosciuta una rappresentanza legale al minore, funzionalizzata alla sua protezione come la tutela e la delega di potestà genitoriale.80

Il minore che sia privo di qualunque referente familiare, è affidato in tutela ai servizi di protezione dell'infanzia (cosiddetta tutela di Stato) che è spesso delegata all'ASE allorquando esista una segnalazione di minore isolato; in tal modo il giudice dei bambini che sia stato adito in prima istanza,trasmette il caso al giudice tutelare affinchè possa adottare i provvedimenti preordinati alla sua tutela.81

80 La delega della potestà genitoriale deve risultare da una sentenza che sia pronunciata dal

giudice degli affari familiari (ex art 377-1 c.c.).Essa pero' è adottata al verificarsi di particolari situazioni, ovvero:< quando il padre e la madre siano deceduti o siano stati entrambi privati dell'esercizio della potestà genitoriale o quando la filiazione di un bambino non sia legalmente stabilita>.

81 Situazione differente invece, si verifica quando esistono i familiari del minore sul territorio

francese potendosi instaurare così una forma di tutela che sia a beneficio di un consiglio di famiglia (composta da quattro a sei persone, tra membri della famiglia, persone care, amici, vicini o qualunque altra persona che s'interessi al minore).

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Partendo dalla considerazione che, evidentemente, la disciplina evocata riguardi tutti i fanciulli senza alcuna distinzione di cittadinanza, praticamente puo' accadere che i giudici rifiutino di accordare tutela se lo stato civile del minore straniero non sia definito o se i suoi genitori non siano deceduti o scomparsi o se ancora esistano contatti con gli stessi.

Al ricorrere di tali ipotesi il giudice instaurerà una delega di potestà genitoriale o comunque non potrà procederà a nominare un rappresentante legale, privando così il minore per un certo periodo di tempo o fino al compimento della maggiore età.

Cio' porta ad ad una considerazione conclusiva sul punto, infatti, la designazione di un rappresentante legale, seppure prevista giuridicamente non appare affatto scontata.

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