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Pur mancando nella legislazione francese una definizione tipizzata dei minori stranieri non accompagnati, essi sono identificati nell'art. 2 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 Luglio 200184 che descrive quei cittadini di paesi terzi o apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano in uno stato membro senza essere accompagnati da una persona adulta per essi responsabile o fino a quando una persona effettivamente adulta non ne assuma la custodia in base alle leggi o agli usi, o quei minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta che siano entrati nel territorio degli Stati membri.

La regolamentazione della materia relativa ai minori stranieri non accompagnati si atteggia diversamente

84 La direttiva reca norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di

afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

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nei vari codici (cod.civ.,cod.a.s.f. e cod.e.s.e.d.a.)a seconda se essi si trovino alla frontiera o se abbiano fatto già ingresso nel territorio.

Al minore presente alla frontiera, si osserva, è applicabile la medesima disciplina alla quale sono vincolati coloro che si presentano alla frontiera così come prevede il Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quindi, non è presunta alcuna deroga rispetto a quanto statuito per gli stranieri anche se per i minori non accompagnati potrebbero essere ipotizzati provvedimenti particolari.

L'iter per l'ingresso alla frontiera dei minori non accompagnati è uniformato anche per quelle aeree, ferroviarie e marittime85.

I minori stranieri che si presentino senza rappresentante legale sono sottoposti a trattamenti differenti in quanto potrebbero essere destinatari di respingimento(ed essere rinviati nel paese di origine o di provenienza su decisione del giudice dei

85 Infatti i minori che entrano attraverso le frontiere terrestri sul territorio nazionale sono

suscettibili di applicazione dello stesso regime di protezione dei minori disciplinati dal code civil e dal cod.a.s.f.

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bambini, se la misura da adottare sia valutata nell'interesse del minore), o essere riammessi verso un altro Stato membro dell'Unione Europa, o ammessi nel territorio francese come minori non accompagnati e/o in pendenza di una procedura di asilo, di riconoscimento dello status di rifugiati o della protezione sussidiaria.

Nel momento in cui i Msna giungono nell'aeroporto o nella stazione ferroviaria o molto piu' frequentemente, al porto, le autorità giudiziarie o amministrative decidono sulla loro condizione e, come accade per gli adulti, sono sistemati in una zona di attesa o in albergo se infratredicenni.

Il minore non accompagnato prospetta molteplici problematiche e tra le tante quelle che riguardano la difesa dei suoi interessi e dell'incapacità giuridica, non ultimi, quelli che sono correlati alla determinazione dell'età86, soprattutto in assenza di documenti o quando gli stessi sono facilmente contestabili quanto a validità.

Il minore che si trovi in zone di attesa puo' rimanervi fino a quattro giorni, su decisione delle

86 In questo caso, il riferimento è al test sulle ossa che contiene un margine di errore che

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autorità amministrative, ma la durata puo' anche variare ed essere prolungata sino a venti giorni. La legge n.2002-305 del 4 marzo 2002 che disciplina la materia della potestà genitoriale,ha istituito anche la nomina da parte del Procuratore della Repubblica di un tutore che debba essere di nomina immediata e che rappresenti il minore in zona di attesa e per svolgere le pratiche che riguardano l'ingresso sul territorio francese (ex L.221-5 cod.e.s.e.d.a.).

E' significativo osservare che fino al 2002 la Corte di Cassazione ammetteva i minori sul territorio francese dopo quattro giorni trascorsi in zona di attesa, considerando sensatamente che non si potesse chiedere loro un ulteriore sacrificio87; ma tale disposizione ha creato effetti ulteriormente deteriori in considerazione del fatto che il minore senza rappresentante legale non poteva essere destinatario dei normali iter previsti per il suo ingresso sul territorio.

E' proprio la permanenza nella cosiddetta "zona di attesa" a lasciare spazio alla figura del tutore, il quale, avendo compiti e funzioni decisamente

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circoscritti, non concorre alla risoluzione della problematica piu' ampia della potestà genitoriale88. A cio' si aggiunge che l'incarico di tutore è mal retribuito, circostanza che va a discapito della necessaria selezione che, invece, in un contesto così delicato, avrebbe dovuto assurgere a regola.

E' evidente che si ripercuotano negativamente sui minori stessi le conseguenze della situazione descritta i quali piuttosto che essere tutelati si allontanano verso i loro paesi di origine.89

Infatti, i dati restituiscono un risultato non felice considerato che dei minori non accompagnati fermati alle frontiere, solo un terzo è ammesso sul territorio e tra questi, una buona parte ha ottenuto lo status di rifugiato. L'ammissione dei minori sul territorio francese implica il loro affidamento ai servizi dell'ASE (Aide sociale à 'Enfance), Servizi Dipartimentali dell'Assistenza Sociale, individuati in istituti, associazioni, alberghi sociali, famiglie

88 Scelto all'interno di una lista depositata in tribunale, il tutore deve avere un'età compresa tra

i 30 e 65 anni,deve essere esperto d'infanzia ma non deve avere necessariamente cognizioni giuridiche e la quale cosa, si comprende facilmente, sarebbe stata invece opportuna affinchè seguisse procedure complesse, come è certamente l'ammissione dello straniero.

89 Si parla infatti di una protezione di facciata alla luce del fatto che,ad ogni modo i minori, non

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o in centri specializzati per l'accoglienza di minori isolati.

Tali centri tuttavia, sono generalmente preparati al ritorno dei minori nelle loro famiglie o a riattivare collegamenti tra genitori e bambini, procedura evidentemente piu' difficilmente attuabile con i Msna attesa la difficoltà di reperimento della famiglia d'origine.

E' per tale motivo che i servizi sociali preferiscono che la prima accoglienza del Msna venga svolta da specifiche strutture e dove la condizione del minore possa essere seguita da personale specializzato, cio' in quanto le ASE tenderebbero a prendersi cura dei minori non accompagnati quando già sia deciso che il minore possa rimanere in Francia.

E' importante sottolineare una pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Civ. I 25 marzo del 2009 n. 8- 14.125) poiché essa sarebbe idonea a mettere in discussione la situazione esistente tra il minore alla frontiera e quella invece del minore presente sul territorio.

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La pronuncia ha evidenziato che il minore che si trovi in una zona di attesa e dunque sul territorio nazionale, possa essere destinatario della protezione ex art.375 c.c. apportando una modifica significativa rispetto alla giurisprudenza anteriore e che attribuiva alle zone di attesa uno statuto extra- territoriale.

Come sembra ovvio, se tale orientamento fosse confermato, l'intervento del giudice dei bambini verrebbe considerato come una garanzia volta all'applicazione di una misura educativa tale da porre fine alla detenzione nella zona di attesa; infatti, nella fattispecie evocata, il minore era stato tenuto per circa otto giorni nella zona di attesa, e la detenzione eccessiva non è mai una soluzione auspicabile.

I minori non accompagnati, entrati oppur no regolarmente sul territorio nazionale, beneficiano della protezione dell'infanzia che deve essere garantita dai servizi dell'ASE che hanno competenze sia nell'accogliere i minori in centri e prenderli in carico che nel tutelare la loro salute ed educazione, che per rappresentarli giuridicamente tutelandoli qualora non abbiano una famiglia in Francia.

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Fino a quando il minore non compia i sedici anni,è agevolato nell'accesso alla formazione professionale mentre oltre tale età sono richiesti un'autorizzazione amministrativa o un titolo di soggiorno valido, e questa è la motivazione per la quale appare complicato per i minori ultrasedicenni entrati irregolarmente, accedere ad un percorso di formazione professionale.

E' ricorrente il ricorso al contratto "giovane maggiorenne" che è differente da provincia a provincia ed è stipulato da questo ente con il minore per consentirgli un'integrazione nella società francese.

Il minore non accompagnato affidato all'ASE puo' in virtu' della circolare del 2 maggio 2005 vedersi accordare il rilascio di un permesso di soggiorno qualora risulti inserito in un percorso di formazione che gli consente di chiedere in prefettura una carta di soggiorno temporaneo con la menzione "lavoratore dipendente" qualora abbia concluso un contratto di lavoro superiore ai dodici mesi o avente la menzione "lavoratore temporaneo" per i contratti di lavoro di durata inferiore a dodici mesi.

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