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CAPITOLO I - LE FATTISPECIE DI RICICLAGGIO E

1.2 Il delitto di autoriciclaggio

1.2.3 La condotta

ipotesi in questione è infatti il legislatore che in modo chiaro e inequivoco ha tipizzato autonomamente una condotta di partecipazione — il procurare l’evasione nel caso di cui all’art. 386 c.p. — assoggettandola a un più grave trattamento sanzionatorio, oppure, ad esempio, ha espressamente, nel corpo dell’art. 578 c.p., preso in considerazione, sotto il profilo del quantum di pena, la posizione dei concorrenti nell’infanticidio, sottoponendoli alle pene previste per l’omicidio — salva la possibilità, qualora abbiano agito al solo scopo di aiutare la madre, di una riduzione della pena da un terzo a due terzi»170.

Difatti, sempre in dottrina, c’è chi evidenzia che «[…] non vi è alcuna previsione specifica — né in funzione incriminatrice né di disciplina — circa il concorso del terzo nel delitto di autoriciclaggio, a differenza di quanto avviene in altri casi, talvolta richiamati dalla dottrina (così, l’art. 578, co. 2, c.p. o l’art. 386 c.p.)»171.

1.2.3 La condotta

Nell’introdurre all’interno dell’ordinamento italiano l’incriminazione dell’autoriciclaggio, il legislatore non si è limitato ad intervenire sull’art. 648-bis e ad eliminare il “privilegio di autoriciclaggio”, ma ha proceduto alla tipizzazione di una ulteriore fattispecie articolata su condotte che, «a suo giudizio, sono espressive di un disvalore aggiunto rispetto al delitto presupposto»172.

Il comma 1 dell’art. 648-ter.1 c.p. prevede la punibilità di «chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità [...] in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa». Si può notare, comparando le fattispecie, che le condotte ivi tipizzate non sono altro che una sintesi dei comportamenti già presenti negli artt. 648-bis e 648-ter c.p., tranne per quel che

170 GULLO, Realizzazione plurisoggettiva dell’autoriciclaggio, cit.

171 DELL’OSSO, Riciclaggio, cit., 217.

172 Testualmente, GULLO, Autoriciclaggio, cit., 6.

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concerne le “altre operazioni” previste nel delitto di riciclaggio. La fattispecie di autoriciclaggio, sembra contraddistinguersi per maggiore determinatezza, considerata la scelta di eliminare tale ultima locuzione.

Tale impostazione è stata accolta con favore da una parte della dottrina173, mentre altra parte174, di contro, ritiene che abbia comportato una disarmonia punitiva, non essendo pienamente corrispondenti le due fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio.

Per quel che riguarda le condotte punibili175, si riprendono le considerazioni svolte in merito al delitto di riciclaggio per la sostituzione e il trasferimento.

Sinteticamente, si può dunque dedurre che, per “sostituzione” si intendano lo scambio e il trasformazione di denaro sporco in denaro pulito, mentre per

“trasferimento” una traslazione fisica e giuridica del medesimo bene. L’ “impiego”, invece, allude a «tutte le attività e transazioni volte ad introdurre nel circuito economico capitali di provenienza delittuosa»176, senza una necessaria modifica sulla titolarità dei medesimi.

Le condotte in esame177 sono finalizzate alla destinazione verso attività economiche, imprenditoriali, finanziarie o speculative con la condizione modale della determinazione di un ostacolo all’identificazione dell’origine dei proventi. La giurisprudenza chiarisce ed evidenzia il fatto che, con tale locuzione, il legislatore mirava a circoscrivere l’ambito applicativo della fattispecie, specificando che la stessa non è volta a incriminare generiche condotte che non abbiano la finalità di un’effettiva immissione nel circuito economico-finanziario di proventi delittuosi178. L’introduzione della norma era finalizzata, infatti, a evitare l’inquinamento dell’economia legale, e a escludere l’autonoma incriminazione dei comportamenti per cui è già sufficiente la risposta punitiva della fattispecie di reato a monte179. Alla luce di tale ricostruzione interpretativa, l’art. 648-ter.1 c.p. troverebbe applicazione

173 TROYER,CAVALLINI, Apocalittici o integrati?, cit., 98.

174 DELL’OSSO, Il reato di autoriciclaggio, cit. 809.

175 SEMINARA, Spunti interpretativi, cit., 1640.

176 VALENTE,IANNI,CARACCIOLI,VIDONI, Riciclaggio e criminalità. Idra per gli Stati, Sisifo per la Società, Nesso per gli organismi sovranazionali, Milano, 2017, 98.

177 Cass. Pen. Sez. II, 14 luglio 2016, n. 33074, dep. 28 luglio 2016, in www.iusexplorer.it.

178 SEMINARA, Spunti interpretativi, cit., 1641.

179 GULLO, Il delitto di autoriciclaggio al banco di prova della prassi, cit., 489.

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solo nei casi in cui la sostituzione, il trasferimento e l’impiego si realizzino in attività imprenditoriali, finanziarie o speculative180, così sgretolando l’interpretazione di chi aveva ravvisato nella norma un «bis in idem tiranno»181. La differenza con la fattispecie di impiego, all’art. 648-ter c.p., è data dall’aggiunta delle attività imprenditoriali e speculative, oltre che a economiche e finanziarie.

Questa previsione non è stata unanimemente apprezzata, alla luce anche dell’interpretazione fornita dalla Suprema Corte182, secondo cui per “economica” si intende l’attività finalizzata alla produzione di beni o alla fornitura di servizi, mentre, per “finanziaria”, l’attività di gestione del risparmio183. Deve sempre tenersi a mente, per comprendere al meglio la fattispecie, che essa è caratterizzata dalla condizione modale del concreto ostacolo all’individuazione dell’origine dei proventi, ragion per cui tutti i comportamenti privi di una siffatta efficacia dissimulatoria sono esenti da pene, essendo l’avverbio “concretamente” un rigido filtro per la selezione delle condotte punibili184.

La Suprema Corte ha chiarito come, pertanto, il mero versamento di proventi di origine illecita su un conto corrente non rilevi ai fini dell’incriminazione ex art 648-ter.1 c.p., non costituendo il deposito un concreto ostacolo all’individuazione della provenienza dei beni. La locuzione modale è infatti letta in senso maggiormente restrittivo rispetto a quella prevista nel delitto di riciclaggio, ragion per cui la capacità dissimulatoria non si può ritenere accertata sulla base di un semplice rallentamento dell’operato delle Autorità, ma deve palesarsi come un effettivo intralcio a causa del quale non sia possibile ricostruire il paper trail185.

Dando una lettura sistematica delle due norme, sarebbe opportuno, nonostante l’art. 648-bis c.p. non contenga esplicitamente l’avverbio

“concretamente”, accertare l’idoneità delle condotte a dissimulare l’origine

180 SEMINARA, Spunti interpretativi, cit., 1641.

181 SGUBBI, Il nuovo delitto di “autoriciclaggio, cit., 139.

182 Cass. Pen. Sez. II, 14 luglio 2016, n. 33074, dep. 28 luglio 2016, in www.iusexplorer.it.

183 TROYER,CAVALLINI, Apocalittici o integrati?, cit., 100; MUCCIARELLI, Qualche nota, cit., 116.

184 MUCCIARELLI, Qualche nota, cit., 110, sottolinea che: «l’aggiunta dell’avverbio concretamente oltre ad esigere l’accertamento in termini oggettivi [...] richiama l’interprete ad un’esegesi rigorosa, che impone di attribuire al termine ostacolare la pienezza del suo valore semantico».

185 SEMINARA, Spunti interpretativi, cit., 1644, evidenza come: «la trasparenza della traccia impedisca di ravvisare un pericolo concreto»; GULLO, voce Autoriciclaggio, cit., 9.

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delittuosa dei proventi186, onde evitare di interpretare il riciclaggio come un reato di pericolo astratto e l’autoriciclaggio di pericolo concreto187.

Quanto alla consumazione, il delitto è a consumazione istantanea188: ai fini della sua integrazione è quindi necessario porre in essere le condotte di sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche, imprenditoriali, finanziarie o speculative dei proventi da reato, purchè siano in concreto idonee a ostacolare l’identificazione dell’origine dei capitali.

1.2.4 L’elemento soggettivo

Il delitto di autoriciclaggio è configurabile a solo titolo di dolo, in quanto il legislatore, seguendo l’esperienza di altri ordinamenti189, non ha previsto l’ipotesi di rilevanza colposa delle condotte. Nel caso dell’autoriciclaggio è senz’altro più agevole l’accertamento della conoscenza, in capo al soggetto, della provenienza illecita dei beni, in quanto, essendo il soggetto attivo anche l’autore o il concorrente del delitto presupposto, costui sarà di regola consapevole dell’origine illecita delle utilità190. La questione sarà senz’altro più complessa in rapporto al concorrente estraneo, essendo il difficoltoso accertamento dell’elemento psicologico strettamente connesso al fatto che egli non abbia preso parte alla commissione del delitto presupposto, così come per i delitti di riciclaggio e reimpiego ex artt. 648-bis e 648-ter c.p. È stata prospettata l’ipotesi di configurabilità di un dolo specifico implicito191, sulla base della condizione modale.

188 BRICCHETTI, Art. 648-ter.1, cit., 1356; SEMINARA, Spunti interpretativi, cit., 1645; MUCCIARELLI, Qualche nota, cit., 116.

188 BRICCHETTI, Art. 648-ter.1, cit., 1356; SEMINARA, Spunti interpretativi, cit., 1645; MUCCIARELLI, Qualche nota, cit., 116.

188 BRICCHETTI, Art. 648-ter.1, cit., 1356; SEMINARA, Spunti interpretativi, cit., 1645; MUCCIARELLI, Qualche nota, cit., 116.

189 Il riferimento è al codice penale tedesco.

190 GULLO, voce Autoriciclaggio, cit., 9.

191 La tesi in esame è stata prospettata da SEMINARA, Spunti interpretativi, cit., 1644, il quale sostiene che: «il requisito modale della condotta esprime un finalismo oggettivo che si proietta pure sull’elemento psicologico, assumendo le sembianze di un dolo specifico».

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Per quel che concerne il dolo eventuale, è esclusa dalla ratio stessa della norma la possibilità che dinanzi a chi commetta il reato presupposto si possa rappresentare un dubbio sulla natura dei proventi.