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CAPITOLO III – L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE: IL D.LGS. N

3.4 Il sistema sanzionatorio

È fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto»51.

Infine, gli obblighi di comunicazione sono sanciti al Titolo II, Capo VI, del d.lgs. 231/200752.

In particolare, l’art. 46 del decreto prevede che i componenti degli organi di controllo interni presso i soggetti obbligati, quali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione, sono tenuti a comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o al suo delegato le operazioni ritenute sospette di cui abbiano avuto conoscenza nell’esercizio della propria funzione. Tali soggetti devono, inoltre, informare senza ritardo anche le autorità competenti, le amministrazioni e gli organismi interessati dei fatti che possano integrare gravi, ripetute e plurime violazioni degli obblighi antiriciclaggio.

L’art. 47 d.lgs. 231/2007 prevede che i soggetti obbligati debbano trasmettere alla UIF, secondo modalità e tempistiche previste in apposite disposizioni attuative, e fermi gli obblighi di segnalazione, delle comunicazioni oggettive riguardanti le operazioni considerate a rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

3.4 Il sistema sanzionatorio

Il Considerando n. 59 della IV Direttiva antiriciclaggio poneva in evidenza l’importanza di prevedere sanzioni e misure amministrative che siano effettive, proporzionate e dissuasive, al fine di prevenire e combattere efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

La IV Direttiva prevedeva una gamma di sanzioni e misure amministrative applicabili quale conseguenza del mancato adempimento degli obblighi di:

51 Art 42 d.lgs. 231/2007.

52 GALMARINI, cit., 674.

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adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, segnalazione delle operazioni sospette e controlli interni.

L’art. 5 del d.lgs. 90/2017 ha sostituito il Titolo V del d.lgs. 231/2007, modificando l’intero impianto delle sanzioni. La novella prevede un sistema a doppio binario sanzionatorio, suddiviso in due Capi, che a loro volta prevedono sanzioni penali (Capo I) e sanzioni amministrative (Capo II).

L’attuale disciplina penale consta di un’unica norma, l’art. 55 d.lgs.

231/2007, che prevede le sanzioni penali, distinguendo nettamente le fattispecie che costituiscono delitto e quelle che costituiscono contravvenzione.

Le restanti ipotesi, di cui agli artt. 56 ss., concernono invece sanzioni amministrative pecuniarie, le quali sono applicate sulla base della gravità della condotta e della capacità patrimoniale della persona fisica o giuridica autrice della violazione53.

Per quel che concerne la ripartizione del potere sanzionatorio amministrativo, la norma attribuisce ordinariamente il potere di applicare le sanzioni alle Autorità di vigilanza di settore nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati. L’art. 65 d.lgs. 231/2007 affida poi la titolarità del potere di irrogare le sanzioni nei confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza di Autorità di vigilanza di settore al Ministero dell’economia e delle finanze.54

Una norma di particolare rilevanza, introdotta dal d.lgs. 90/2017, è l’art. 68 del d.lgs. 231/2007, che «prevede ipotesi di applicazione di sanzioni in misura ridotta, allo scopo di favorire l’adempimento spontaneo delle obbligazioni derivanti dall’irrogazione delle sanzioni. La norma prevede, altresì, la possibilità agevolata del procedimento sanzionatorio, che si pone come alternativo rispetto alla devoluzione della controversia all’Autorità giudiziaria»55. Secondo l’art. 68, la richiesta deve essere presentata dall’interessato all’amministrazione competente prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione. Il beneficio previsto

53 GALMARINI, cit., 870.

54 Tuttavia, in taluni casi, come, per esempio, nel caso di inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti di moneta elettronica, è competente a emettere le sanzioni l’OAM.

55 GALMARINI, cit., 942.

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è pari a un terzo della sanzione irrogata e consente uno spontaneo adempimento dell’obbligazione pur senza stravolgere la funzione preventiva della sanzione.

Quanto alla disciplina sanzionatoria penalistica, di cui all’art. 55, essa consta di delitti e di contravvenzioni. In particolare, quanto ai delitti, il primo comma dell’art. 55 prevede che sia punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro chiunque «essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione».

Secondo la seconda parte del medesimo comma, la stessa pena si applica a

«chiunque, essendo soggetto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione».

Il secondo comma prevede poi che «Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro».

Il terzo comma prevede come delitto anche il fatto di «chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Il quarto comma, invece, disciplina una contravvenzione, consistente nel fatto di chi essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli artt. 39,

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co. 1, e 41, co. 3, e punita con l’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.

A chiudere la norma sono poi sesto e settimo comma, secondo il quali: «6.

Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 131-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è ordinata, nei confronti degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato.»;

«7. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 6 nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall’Autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta».

I soggetti destinatari delle sanzioni penali ex art. 55 d.lgs. 231/2007, sono, in conformità con l’art. 27 della Costituzione, secondo il quale la responsabilità penale è personale, solo persone fisiche. A differenza delle sanzioni amministrative, che hanno come destinatario qualsiasi soggetto obbligato (che può essere spesso una persona giuridica), le sanzioni penali si applicano quindi unicamente all’autore che abbia posto in essere, in maniera diretta, la condotta tipica. Nonostante il legislatore utilizzi l’inciso «chiunque», tali reati sono da considerare però propri, in quanto possono essere commessi soltanto dai soggetti indicati all’art. 3 del d.lgs.

231/2007.

Le sanzioni amministrative, previste dagli artt. 56 ss., d.lgs. 231/2007, come si è accennato, hanno quali destinatari tutti i soggetti obbligati, siano essi persone fisiche o giuridiche.

L’art. 56, d.lgs. 231/2007, prevede che si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro «Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale». Allo stesso modo, gli artt. 57-58-59 e seguenti prevedono sanzioni amministrative pecuniarie per l’inosservanza degli obblighi di conservazione, di segnalazione delle operazioni sospette e di comunicazione, qualora la violazione consista in una mera inosservanza o nell’aver

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sottovalutato la portata dell’operazione e non sia grave a tal punto da rientrare nella disciplina penale prevista dall’art. 55 del medesimo decreto.

3.5. L’ente al centro di un sistema composito nel contrasto al crimine