CAPITOLO III – L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE: IL D.LGS. N
3.2 I soggetti obbligati
l’esecuzione»21. È considerata azione di riciclaggio rilevante anche quella avente ad oggetto beni derivanti da attività svolta nel territorio degli Stati membri dell’Unione Europea o di un altro Stato estero.
La definizione di cui all’art. 2, comma 1 del decreto ha funzione descrittiva, essendo volta a identificare i comportamenti rispetto ai quali i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono intervenire mediante segnalazioni alle autorità indicate nel decreto stesso ed eventualmente astenersi dallo svolgere l’operazione richiesta. La conseguenza giuridica per i soggetti che vengano meno ai loro obblighi di vigilanza e controllo è l’applicazione delle sanzioni contenute nell’ultimo titolo del decreto.
Tale definizione dell’art. 2, però, a differenza della disciplina contenuta nel codice penale, non contiene una clausola di riserva analoga a quella di cui all’art.
648-bis c.p.. Da ciò se ne deduce che, ai fini del d.lgs. 231/2007, l’attività di riciclaggio che assume rilevanza sia anche quella autoriciclatoria, commessa da chi sia colpevole del reato presupposto. La motivazione di tale scelta si rinviene nella volontà di evitare, in ogni modo, danni al sistema economico e finanziario nazionale, comunitario ed internazionale. Così, il comportamento scorretto, rileva ai fini della punibilità per chi sia sottoposto agli obblighi di controllo e vigilanza e non abbia segnalato le operazioni sospette.
3.2 I soggetti obbligati
I soggetti obbligati sono i destinatari degli obblighi di cui al d.lgs. 231/2007, tali soggetti possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche.
È l’art. 3 del d.lgs. 231/2007, al Capo I, che identifica i soggetti la cui attività è potenzialmente idonea ad integrare la fattispecie di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.
21 Dispositivo dell’art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. 231/20.
119
La disciplina ante riforma del 2017 identificava i «soggetti obbligati», chiamati a svolgere funzioni di controllo e collaborazione attiva ovvero ad adempiere a determinati obblighi disciplinati dalla stessa normativa, al Titolo I, Capo III, artt. 10-1422.
La riforma del 2017, con il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, in attuazione della IV direttiva antiriciclaggio 2015/849/UE, ha apportato rilevanti modifiche per quel che concerne i soggetti obbligati.
Innanzitutto, l’art. 3 racchiude oggi, in un unico articolo, tutti i soggetti obbligati alla luce della normativa antiriciclaggio. Al momento, il legislatore suddivide i destinatari della normativa in cinque categorie di soggetti, che comprendono: gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari, i professionisti, gli altri operatori non finanziari, i prestatori di servizi da gioco.
Si rileva che con il d.lgs. n. 125/2019, di recepimento della V direttiva antiriciclaggio, n. 2018/843/UE, sono state apportate ulteriori modifiche al novero dei soggetti destinatari della disciplina, in particolare, affiancando ai prestatori di servizi di cambiavalute (già inseriti nell’art. 3 dall’intervento di riforma del 2017) i prestatori di servizi di portafoglio digitali.
La categoria degli intermediari finanziari, ora disciplinata dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. 231/2007, coincide parzialmente con quella di cui alla disciplina ante riforma contenuta nell’art. 11. Tuttavia, a seguito della riforma, alla categoria in esame sono stati ricondotti anche soggetti diversi da quelli di cui all’art. 11 previgente, come, ad esempio, le SICAF23.
Nella categoria di soggetti in esame è oggi ricompreso un ampio novero di soggetti, tra i quali si possono citare: le banche, Poste Italiane S.p.A, SIM24, SGR25, SICAV26, SICAF, gli agenti di cambio.
22 Tra i quali, per esempio, obblighi di adeguata verifica e segnalazioni di operazioni sospette.
23 Società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, definite dal d.lgs. 24/02/98, n.
58 (TUF), introdotte dal d.lgs. n. 44/2014.
24 Le società di intermediazione mobiliare.
25 Le società di gestione del risparmio.
26 Le società di investimento a capitale variabile.
120
La seconda categoria di soggetti, che ricomprende gli «altri operatori finanziari», ricomprende tutti i soggetti che svolgono attività, seppur non esclusiva o principale, attinente all’ambito finanziario.
Tra questi sono da menzionare, a titolo esemplificativo, le società fiduciarie diverse da quelle iscritte nell’albo di cui all’art. 106 TUB, ma anche i mediatori creditizi.
La terza categoria ricomprende tutti i professionisti che siano, secondo il requisito della territorialità, abilitati ad operare in Italia. In tale categoria sono ricompresi, a seguito del recepimento della IV Direttiva, tra gli altri: i soggetti che svolgono attività di revisione (categoria precedentemente contenuta nell’art. 13 del d.lgs. 231/2007); i dottori commercialisti; i notai e gli avvocati; revisori legali e società di revisione.
Il legislatore, con l’inserimento della quarta categoria, ha ritenuto opportuno assoggettare alla normativa antiriciclaggio anche «operatori non finanziari», in ragione del tipo di attività che esercitano27. L’unica vera innovazione, rispetto a tale categoria di soggetti, a seguito del recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio, è stato l’introduzione nella stessa dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, con ambito di applicazione limitato alle sole attività di conversione di valute virtuali in valute aventi corso forzoso28.
Tra i soggetti destinatari della normativa possiamo individuare, tra i tanti: i soggetti che esercitano attività di case d’asta o galleria d’arte; gli operatori professionali in oro; i già menzionati prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (categoria originariamente comprensiva dei soli cambiavalute e oggi estesa ai prestatori di servizi di portafoglio digitale). Per valuta virtuale, specifica il legislatore, si intende «la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e traferita, archiviata e negoziata elettronicamente»29.
27 GALMARINI, cit., 72.
28 GALMARINI, cit., ivi.
29 Art. 1, comma 2, lett. qq, d.lgs. 231/2007.
121
La quinta e ultima categoria di soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio, di cui all’art. 3 del decreto, era originariamente disciplinata dall’art.
14 del decreto stesso, sotto la voce «altri soggetti».
Tale categoria ricomprende oggi gli operatori di gioco online, gli operatori di gioco su rete fisica, i soggetti che gestiscono case da gioco.
L’art. 3 del d.lgs. 231/2007 specifica che il trattamento dei dati acquisiti da parte dei soggetti obbligati avvenga per i soli scopi e per le attività previste dalla legge, nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie sancite dalla normativa sulla privacy. A tal proposito, nel 2017, il Garante per la protezione dei dati personali, con il Provvedimento n. 125, espresse il proprio parere favorevole sullo schema del d.lgs. 90/2017, in recepimento della IV Direttiva, affermando che «si ritiene opportuno precisare che la direttiva 2015/849 - pur sottolineando che la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo è riconosciuta di interesse pubblico rilevante da parte di tutti gli Stati membri (cfr. art. 43) - espressamente cita la necessità di assicurare la protezione dei dati, in ossequio alla direttiva 95/46 (cfr.
art. 41, considerando 41 e 42), e stabilisce che la raccolta e il successivo trattamento di dati personali da parte dei soggetti obbligati devono essere limitati a quanto necessario per conformarsi alle prescrizioni della direttiva antiriciclaggio, senza un ulteriore trattamento dei dati personali che sia incompatibile con gli scopi suddetti (art. 41; considerando 43). Inoltre, prevede il categorico divieto di ulteriore trattamento dei dati personali a fini commerciali (considerando 43)»30.