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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (omissis)

D E L I B E R A

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2. di nominare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, il nuovo Consiglio Direttivo dell’ATC RN01, nella composizione di seguito riportata:

Rappresentanti della Regione Emilia-Romagna:

Nome e cognome Luogo e data di nascita

Comanducci Enzo Montescudo (RN), 23/04/1954

De Carli Roberto Santarcangelo di Romagna (RN), 25/10/1953 Bronzetti Enrico Rimini (RN), 24/05/1956

Bastianelli Danilo Pesaro (PU), 23/10/1949

Rappresentanti delle Associazioni Venatorie:

Nome e cognome Luogo e data di nascita

Baschetti Claudio Misano Adriatico (RN), 13/11/1950 Bernardi Mirko Rimini (RN), 19/01/1968

Grassi Michele Rimini (RN), 08/02/1982 Vagnini Giorgio Saludecio (RN), 01/03/1960 Chiodi Stefano Rimini (RN), 28/10/1964 Carboni Gianluca Cesena (FC), 09/02/1971

Rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste:

Nome e cognome Luogo e data di nascita Borghesi Niccolò Rimini (RN), 21/06/1989

Morolli Ivan Misano Adriatico (RN), 14/04/1972 Tiraferri Edoardo Rimini (RN), 24/06/1967

Palazzini

Leonello Cesena (FC), 22/04/1961

Rappresentanti delle Associazioni Agricole:

Nome e cognome Luogo e data di nascita Pintus Melchiorre Bitti (NU), 17/12/1959 Valerio Lamberto Casoli (CH), 16/04/1965

De Cesaris Emer Morciano di Romagna (FC), 28/13/1971 Belmonte Carmine

Antonio Mareeba (Australia), 12/03/1963 Mazzotti Loris Rimini (RN), 11/10/1980

Ghinelli Fabio Riccione (RN), 30/06/1976

3. di prendere atto che eventuali future sostituzioni dei membri appartenenti alle Associazioni Venatorie, Ambientaliste e Agricole saranno effettuate, come prevede la normativa regionale, sulla base degli elenchi nominativi forniti dalle varie Associazioni e conservati agli atti del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini;

4. di dare atto che il Consiglio Direttivo dell’ATC RN01, come previsto dal vigente Statuto, resta in carica cinque (5) anni;

5. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

6. di disporre infine la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 APRI-LE 2019, N. 519

Espressione del parere di conformità di cui alla deliberazio-ne n. 980/2008 relativamente al Regolamento di disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria venatoria del-la Provincia di Parma

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezio-ne della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e in particolare l’art. 27 il quale dispone:

- al comma 1, lettere a) e b) che la vigilanza venatoria è affi-data agli agenti dipendenti degli Enti locali delegati dalle Regioni aventi la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonchè alle guardie volontarie delle associazioni ve-natorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’Ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

- al comma 7 che le Province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e am-bientaliste;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimen-to di funzioni e compiti amministrativi dello Sta“Conferimen-to alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare l’art. 163 “Trasferimenti agli enti locali”, che al comma 3, lett. a), prevede il trasferimento alle Provin-ce di molteplici funzioni e compiti amministrativi, tra i quali “il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti ve-natori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazio-nali riconosciute, di cui all’art. 27 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157”;

- la L.R. 3 luglio 1989, n. 23 recante "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica";

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Dispo-sizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Parma, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Parma, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Parma in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venato-ria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni ammi-nistrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazio-ne delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle

funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Leg-ge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modi-fiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivi-tà venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e dispo-sizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio delle funzioni sopra esplicitato, ed in particolare l'art. 60 comma 6, il quale dispone che fino all'adozione da par-te della Regione di nuove direttive in applicazione della Legge Regionale n. 8/1994 sono applicabili, per quanto compatibili, le discipline attualmente vigenti;

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regiona-le n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge RegionaRegiona-le n. 1/2016:

- l’art. 58 il quale dispone che le funzioni di vigilanza vena-toria sono esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna che si avvalgono delle guardie venatorie di cui all’art.

27 della Legge n. 157/1992. Ai sensi dell’articolo 163, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 112/1998 le Province e la Città Metropolitana di Bologna provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all’art. 27, comma 1, lettere a) e b), della Legge n. 157/1992. Le Province e la Città Metropo-litana di Bologna si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi della Legge Re-gionale n. 23/1989, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 59;

- l’art. 59, il quale dispone:

- al comma 2 che la Provincia o la Città Metropolitana di Bologna coordina l’attività di vigilanza faunistico-venatoria e it-tica svolta dal personale degli ATC e dei parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle aziende forestali, al fine di ottenere il più razionale ed eco-nomico impiego degli addetti;

- ai commi 3 e 3bis che la Regione, con apposita direttiva, individua modalità omogenee per l’impiego delle guardie volon-tarie al fine di uniformarne l’espletamento dei relativi compiti e che, sulla base delle indicazioni contenute nella predetta diret-tiva, le Province adottano un regolamento per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza venatoria, contenente anche i criteri e le modalità di partecipazione all’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 27 del-la Legge n. 157/1992;

Vista la soprarichiamata L.R. n. 23/1989 che in particolare all’art. 2, comma 2, prevede che le Guardie Ecologiche Volon-tarie svolgono la propria attività nell’ambito dei programmi predisposti dalle Province e di apposite convenzioni e defini-sce, all’art. 3, i compiti delle Guardie Ecologiche Volontarie che collaborano con enti e organismi pubblici competenti alla vigi-lanza in materia di esercizio della caccia e della pesca, stabilendo che nello svolgimento di tali compiti le stesse operano secondo

le direttive emanate dai suddetti enti e organismi;

Viste inoltre le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2122/1990, n. 5291/1991, n. 4055/1995 e n. 266/2000, con cui sono state approvate rispettivamente la prima, la secon-da, la terza e la quarta direttiva in applicazione della sopracitata L.R. n. 23/1989 che definiscono, tra l’altro, i requisiti operativi dei Raggruppamenti provinciali GEV e la programmazione delle attività da attuarsi a livello provinciale, nonché le norme su cui conferire il potere di accertamento in materia di pesca e di atti-vità venatoria;

- n. 980 del 30 giugno 2008, recante "Direttiva alle Ammi-nistrazioni Provinciali per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza faunistico-venatoria in attuazione degli artt. 58 e 59 della L.R. 8/94 come modificati dalla L.R. 16/07", e in particolare:

- il punto 2 il quale stabilisce che le Province provvedono all’adozione di un apposito “Regolamento di disciplina del coor-dinamento della vigilanza volontaria venatoria”, conformemente alle indicazioni contenute nella presente direttiva e nel rispetto delle procedure di cui al comma 2 dell’art. 10 della L.R. n. 8/1994;

- il punto 5 che individua i contenuti del predetto Regola-mento provinciale, meglio precisati nelle lettere dalla a) alla l);

- il punto 8 in base al quale le Province predispongono - con la partecipazione delle Associazioni con le quali hanno stipulato apposite convenzioni per l’effettuazione della vigilanza venato-ria alle condizioni previste dal regolamento - un Piano annuale di attività che individua le esigenze prioritarie connesse all’eser-cizio delle funzioni di vigilanza venatoria;

- il punto 12, a norma del quale le Province sono tenute ad adottare il Regolamento, o ad adeguare quello già vigente, pre-vio parere di conformità della Regione;

- n. 2291 del 22 dicembre 2008, "Quinta direttiva in attua-zione della L.R. 3 luglio 1989, n. 23 ‘Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica’" e in particolare il punto 3 sub f), a norma del quale le Province regolamentano, per quan-to attiene l’esercizio dell’attività venaquan-toria, l’attività di vigilanza condotta dalle GEV integrandola, nel rispetto della L.R. n. 23/89, con quella svolta dalle altre associazioni di volontariato ricono-sciute competenti ai sensi della L. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994 e successive modifiche e coordinandola con l’attività della polizia provinciale come previsto dalla citata deliberazione n. 980/2008;

Richiamata inoltre la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, e in particolare il comma 55 dell’art. 1 il quale dispo-ne, tra l’altro, che il consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sotto-posto dal presidente della provincia;

Preso atto:

- che la Provincia di Parma, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 91 del 16 dicembre 2009 ha adottato il “Regola-mento di disciplina del coordina“Regola-mento della vigilanza volontaria venatoria ed ittica” il quale disciplina l’attività delle guardie giu-rate volontarie ittiche e venatorie nell’ambito del territorio della Provincia di Parma;

- che il predetto Regolamento è stato preventivamente sotto-posto al parere di conformità della Regione che lo ha espresso con deliberazione di Giunta regionale n. 1710 del 9 novembre 2009;

- che il Dirigente Comandante della Polizia provinciale di

Parma, con nota prot. n. 8522/2019 trasmessa con Pec n. 9965269 il 25 marzo 2019, acquisita agli atti del competente Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca e registrata al protocollo PG/2019/0293144 del 26 marzo 2019, ha trasmesso alla Regione la proposta di un nuovo Regolamento di disciplina del coordina-mento della vigilanza volontaria venatoria ed ittica, sottoposta dal Presidente della Provincia al Consiglio;

Verificata, sulla base dell’analisi tecnico-amministrativa compiuta dal competente Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, la conformità della citata proposta di Regolamento della Provincia di Parma alle linee d’indirizzo espresse dalla direttiva regionale di cui alla più volte citata deliberazione n. 980/2008;

Ritenuto, anche alla luce della L.R. n. 13/2015 e dei prov-vedimenti di riordino sopra richiamati che hanno determinato l’esigenza di dotarsi di uno strumento più coerente con il nuovo contesto legislativo, di poter esprimere relativamente alla proposta di "Regolamento di disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria venatoria ed ittica" della Provincia di Parma, pervenuta nella formulazione di cui alla nota protocollo PG/2019/0293144 del 26 marzo 2019, parere di conformità alle linee d’indirizzo contenute nella deliberazione regionale n. 980/2008;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministra-zioni” e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 concernente “Approvazione del Piano triennale di preven-zione della corrupreven-zione 2019-2021” ed in particolare l’allegato D

“Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obbli-ghi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in ma-teria di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art.

37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’e-sercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibe-ra 450/2007" e successive modifiche ed integdelibe-razioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli inca-richi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.

43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della ri-organizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declarato-rie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante” “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Di-rezioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT),

del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichia-rato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi delibera:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostan-ziale del presente atto;

2. di esprimere, relativamente alla proposta di "Regolamento di disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria

venatoria ed ittica" della Provincia di Parma, nella formulazio-ne acquisita agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca il 26 marzo 2019 al protocollo n. PG/2019/0293144 e da sottoporre all’approvazione del competente Consiglio provinciale, parere di conformità alle linee d’indirizzo con-tenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 980/2008;

3. di stabilire che la Provincia di Parma dovrà provvedere alla trasmissione al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca del Regolamento di disciplina del coordinamento della vigi-lanza volontaria venatoria di che trattasi una volta adottato dal Consiglio provinciale;

4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblici-tà, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richia-mate in parte in narrativa;

5. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 APRI-LE 2019, N. 520

Approvazione graduatoria e definizione della percentuale di contribuzione ai progetti presentati a valere sul "Bando per l'assegnazione di contributi per il sostegno dei progetti pro-mozionali a favore dell'artigianato, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 1/2010 e ss.mm.i.. Annualità 2019-2020" - Delibera di Giunta regionale n. 2136/2018

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Vista la Legge Regionale 9 febbraio 2010 n. 1 “Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell’ar-tigianato” e successive modifiche, e in particolare l’articolo 13

“Progetti promozionali a favore dell’artigianato”, al cui com-ma primo si stabilisce che la Regione, in coerenza con quanto previsto nella programmazione regionale in materia di attività produttive, contribuisce al finanziamento di progetti di partico-lare interesse per la salvaguardia e la promozione delle attività e della cultura artigiane, con particolare riferimento allo sviluppo dell’associazionismo economico, alla valorizzazione dei prodotti e servizi artigiani, nonché dell’artigianato artistico, tradiziona-le e di qualità;

Il comma terzo del sopra citato articolo 13 stabilisce che la Giunta regionale provvede ad approvare i criteri e le modalità di concessione dei contributi a tali progetti, le categorie di spe-sa ammissibili, le modalità di presentazione delle domande e le misure dei contributi;

Vista la propria deliberazione n. 2136 del 10/12/2018

“BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER PROGETTI PROMOZIONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL-LA L.R. 1/2010 – ANNUALITA’ 2019/2020”;

Richiamato il punto 7 dell’allegato A) parte integrante e so-stanziale della suddetta propria deliberazione n. 2136/2018 che stabilisce: “La graduatoria dei soggetti beneficiari e la percen-tuale di contribuzione, sarà definita con apposita Delibera della Giunta regionale, a cui saranno proposti gli esiti dell’istruttoria

affidata alla responsabilità del Dirigente regionale competente per materia che opererà avvalendosi di un Nucleo di valutazione appositamente nominato”;

Considerato che con Determina del Direttore Generale Eco-nomia della conoscenza del lavoro e dell’impresa n. 3269 del 22/2/2019 è stato istituito il Nucleo di valutazione dei progetti;

Premesso che i progetti presentati sono stati 3, come di se-guito elencati:

- “Atelier 4.0: integrazione di saperi e innovazione per la competitività delle imprese artigiane”, presentato da CNA Emi-lia-Romagna;

- “Artigeniale. L’innovazione nell’artigianato artistico e tradi-zionale”, presentato da Confartigianato Imprese Emilia -Romagna;

- “L’artigianato e l’arte nella ceramica, fra tradizione e inno-vazione”, presentato dalla Fondazione MIC Museo internazionale delle ceramiche in Faenza Onlus;

Tutti i progetti sono risultati ammissibili a valutazione di merito, come da schede di valutazione del gruppo del Servizio Qualificazione delle Imprese che ha effettuato l’istruttoria di am-missibilità formale, presentate al Nucleo valutativo e conservate agli atti del Servizio Qualificazione delle imprese;

Preso atto che il Nucleo di valutazione, come si evince dai verbali di seduta del 1/3/2019 e 12/3/2019, conservati agli atti del Servizio Qualificazione delle imprese prot. NP/2019/7898 e NP/2019/7899:

- ha provveduto a chiarire le modalità con cui sono stati ap-plicati i criteri previsti dal bando;

- ha provveduto a richiedere a tutti i proponenti i progetti ul-teriori elementi istruttori in ordine alle voci di spesa, che sono stati tempestivamente forniti;

- ha effettuato la valutazione di merito dei progetti che han-no superato positivamente l’istruttoria di ammissibilità formale, secondo i criteri indicati nel bando;

- ha ritenuto congrue e totalmente ammissibili le spese previste per la realizzazione dei progetti per un ammontare com-plessivo pari a 738.000 euro;

-ha attribuito i seguenti punteggi: 90 punti al progetto “Ar-tigeniale. L’innovazione nell’artigianato artistico e tradizionale”

presentato da Confartigianato Imprese Emilia -Romagna, 85 punti al progetto “Atelier 4.0: integrazione di saperi e innova-zione per la competitività delle imprese artigiane” presentato da CNA Emilia-Romagna, 80 punti al progetto “L’artigianato e l’arte nella ceramica, fra tradizione e innovazione”, presenta-to dalla Fondazione MIC Museo internazionale delle ceramiche in Faenza Onlus, e ha quindi stilato la proposta di graduatoria dei progetti ammissibili come da Allegato 1 “Graduatoria fina-le delfina-le domande ammissibili”, parte integrante e sostanziafina-le del presente atto;

Considerato che:

- l’ammontare comprensivo dei costi dei progetti è pari a 738.000 euro da dividere al 50% su due annualità 2019 e 2020, così come previsto dal bando;

- come disposto al paragrafo 4 del bando, alle proposte pro-gettuali può riconoscersi un contributo in misura minima del 50%

fino a un massimo del 70% delle spese ritenute ammissibili;

Dato atto che:

- l’ammontare delle risorse destinate al finanziamento dei pro-getti promozionali sono stanziati sul capitolo di spesa n. U22280

“Contributi ad associazioni e fondazioni per il finanziamento di progetti promozionali per la salvaguardia e la promozione del-le attività e deldel-le culture artigiane (art.13 L.R. 9 febbraio 2010, n.1) così ripartito:

- 200.000 euro a valere sul bilancio finanziario gestionale 2018-2020 anno di previsione 2019;

- 200.000 euro a valere sul bilancio finanziario 2018-2020 anno di previsione 2020;

Ritenuto pertanto di poter procedere all’approvazione dell’Al-legato 1 “Graduatoria finale delle domande ammissibili”;

Ritenuto di fissare al 54,2% la percentuale di contribuzio-ne per ciascuno dei tre progetti ritenuti ammissibili, stante la sostanziale validità degli stessi minimamente differenziati in

Ritenuto di fissare al 54,2% la percentuale di contribuzio-ne per ciascuno dei tre progetti ritenuti ammissibili, stante la sostanziale validità degli stessi minimamente differenziati in

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