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La legittimità democratica e il tribunale costituzionale tedesco

2. Sovranità nazionale – Costituzione economica

2.3. Costituzionalità e principi democratici nell‘UE

2.3.2. La legittimità democratica e il tribunale costituzionale tedesco

Il 7 settembre 2011 L‘Unione europea decise di erogare aiuti alla Grecia. Immediata fu la reazione del Tribunale costituzionale tedesco, che vide in tale decisione una violazione del principio di democrazia secondo il quale le scelte principali in materia di bilancio debbano rimanere di competenza del Parlamento tedesco. Si crea così una situazione di conflitto tra diritto dell‘Unione interno, poiché dal punto di vista della legislazione tedesca sono considerati illegittimi i meccanismi di aiuto agli Stati in crisi, poiché si va ad onerare il bilancio dello Stato stesso senza averne chiesto l‘approvazione del Bundestag.

215 DELLA MORTE M.- GLIATTA M.A., cit., p. 79.

216 MOLA L., Profili di compatibilità delle misure di austerità con la Carta dei diritti fondamentali

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Dopo diverse controversie tra le istituzioni della Germania e quelle europee venne riconosciuta la compatibilità del MES con il principio di democrazia, in seguito alla decisione presa il 12 settembre 2012217; nella stessa occasione vennero accettati anche: il Fiscal Compact e la modifica dell‘art. 136 TFUE. La Germania sembra aver accettato queste direzioni europee, ma continua ad orientare il proprio operato e l‘attenzione in difesa della legittimità democratica della popolazione tedesca e dello sviluppo del processo di integrazione, a tal fine si preserva il diritto, in capo ad una Commissione della Bundestag, ad approvare garanzie finanziarie che la Germania a livello europeo si troverà a dover assumere.

Due anni dopo, con decisione del 18 marzo 2014, la Germania decise di porre un limite massimo all‘impegno finanziario che il MES avrebbe potuto richiederle: 190 miliardi di euro; riconoscendo, quindi, per importi minori o uguali a tale cifra l‘infondatezza di dubbi costituzionali ma limitando tutte le richieste superiori in modo da disincentivare l‘adozione di decisioni che potessero incidere sulle sue finanze pubbliche.

Un altro aspetto che il Tribunale costituzionale federale tedesco ha contestato dal punto di vista di legittimità democratica è il programma OMT della BCE che prevede l‘acquisto di titoli di Stato di Paesi in difficoltà, effettuando un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE; tuttavia la Corte ha dovuto capitolare e riconoscere, il 16 giugno 2015, la piena competenza della Corte di giustizia in materia essendo gli strumenti comunitari gli unici a poter utilizzare «uno strumento essenziale per la ―solidarietà interstatale‖ in Europa contro le speculazioni dei mercati finanziari»218 e, quindi, l‘assenza di violazione del diritto dell‘Unione europea.

Il deficit democratico dell‘UE219 può essere analizzato sotto il punto di vista strutturale o funzionale. Nel primo caso ci si riferisce al funzionamento del quadro costituzionale,

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«il Tribunale, pronunciatosi sulla compatibilità con la Legge Fondamentale del Meccanismo Europeo d Stabilità (MES- ESM), ha affermato che tale organismo è compatibile con il principio di democrazia solo perché non esorbita dalla quota di sottoscrizione liberamente approvata dal Bundestag (190 miliardi di euro) e quindi non lede gli interessi dei cittadini tedeschi». MELICA L., cit., p.172.

218 MAURO M.R., L'Europa tra sfide economiche e garanzie dei diritti dei cittadini, Annali Università

del Molise, Agrigento, n. 43, 2015, p. 20.

219 Giovanni Guzzetta riferendosi a tale problematica, la sintetizza così: «l‘infinito dibattito sul deficit

democratico dell‘Unione europea è diventato ormai una specie di buco nero o capro espiatorio per addebitare all‘Unione tutto ciò che non va. In particolare vengono rubricati sotto tale etichetta non solo i problemi relativi alla legittimizzazione strettamente democratico-rappresentativa, ma, più in generale quelli della sua legittimizzazione tout court». GUZZETTA G., cit., p. 97.

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mentre nel secondo si definisce deficit la carenza degli obiettivi e degli esiti delle politiche europee.

Trattati e protocolli annessi hanno cercato di sopperire alla carenza di democrazia valorizzando il ruolo di parlamenti europeo e nazionali, ma con il triste esito di dare una valorizzazione asimmetrica dei Parlamenti nazionali; rendendo in tale maniera il deficit democratico come violazione del principio di eguale posizione degli Stati partecipanti. A tal proposito, infatti, si sono scoperti dei profili problematici, poiché in seguito alla sentenza del 12 settembre 2012 sono stati rafforzati i poteri del Parlamento tedesco senza che venissero al contempo apportate le stesse modifiche anche ai Parlamenti nazionali degli Stati membri, portando alla scontata conclusione che esista una sorta di supremazia del Parlamento tedesco, e che ciò comporti un attacco al principio cardine dell‘uguaglianza di un ordinamento che poteva ambire ad assomigliare ad uno Stato federale. È anche vero, però, che non si può giungere a conclusioni affrettate senza tenere presente che l‘Unione europea si basa sul rispetto delle previsioni costituzionali interne agli ordinamenti degli Stati membri, per questo se solo il Parlamento tedesco ha affrontato tale problematica chiedendone garanzia e tutela, la non azione degli altri Stati membri non può intaccare quanto legittimamente richiesto da un singolo Paese.

È vero anche che il timore espresso dallo Stato tedesco in riferimento a questi strumenti di salvataggio finanziario di Stati membri in difficoltà potrebbe essere dettato dall‘aver constatato «la riluttanza dei governi a chiedere il sostegno finanziario delle istituzioni internazionali, fino a quando non vi sono praticamente obbligati, può essere spiegata in due modi. La prima è di natura politica. Chiedendo aiuto esterno, un governo riconosce di fatto, davanti al Parlamento e all‘opinione pubblica, la sua incapacità di risolvere autonomamente i problemi cui deve far fronte il paese. […] La seconda ragione per cui i paesi tendono ad evitare il ricorso agli aiuti esterni è che i mercati finanziari non sempre reagiscono in modo favorevole a tale richiesta».220 Quindi, l‘unica alternativa valida possibile sarebbe «ridurre l‘incentivo dei governi a ritardare la richiesta di aiuti, che comporta costi rilevanti per il sistema e rischi di contagio per gli altri paesi in difficoltà. Un modo potrebbe essere quello di rendere automatico il ricorso agli aiuti, facendoli scattare quando il differenziale dei tassi d‘interesse (spread) supera una certa soglia».221

220 BINI SMAGHI L., Morire di Austerità, pp. 100-102. 221

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