• Non ci sono risultati.

La normativa del settore La normativa comunitaria

Gli altri canal

6. La normativa del settore La normativa comunitaria

Il regolamento (ce) n. 834/2007 relativo alla produzio- ne biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, in vigore dal 1° gennaio 2009, ha fornito basi giuridiche di maggiore chiarezza per la produzione biologica, sempli- ficando la materia per produttori e consumatori, divenuta

particolarmente complessa a seguito dei numerosi prov- vedimenti di adeguamento succedutisi dal 1991, anno di entrata in vigore del primo regolamento, ora abrogato (reg. cee n. 2092/91).

Il regolamento stabilisce i principi e i criteri generali dell’agricoltura biologica, fissa le norme di produzione, il funzionamento del sistema di controllo, le modalità di

Il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007

• il regolamento riguarda la produzione vegetale e animale, i prodotti agricoli e zootecnici freschi e trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, i mangimi, il materiale di propagazione vegetativa e le sementi;

• il campo di applicazione è esteso ai prodotti dell’acquacoltura, vitivinicoltura, lieviti e alghe marine;

• Il vino rientra immediatamente nel campo di applicazione del regolamento, mentre è rimandata a norme successive la de- finizione delle tecniche di vinificazione, additivi e coadiuvanti tecnologici, in mancanza delle quali vigono le attuali norme di etichettatura che ammettono solo la seguente indicazione: “vino ottenuto con uve biologiche”;

• il regolamento lascia una certa flessibilità agli Stati membri per tenere conto delle condizioni locali e dei vari stadi di svilup- po del settore; tuttavia, «gli Stati membri possono applicare nel loro territorio norme più rigorose alla produzione biologica vegetale e a quella animale, purché tali norme siano applicabili anche alla produzione non biologica, siano conformi alla normativa comunitaria e non vietino o limitino la commercializzazione di prodotti biologici prodotti al di fuori del territorio dello Stato membro interessato (art.34).

Cosa prescrive il regolamento (CE) n. 834/2007

• conferma il divieto di utilizzare OGM nella produzione biologica ma precisa che il limite generale dello 0,9% per la presenza accidentale di OGM autorizzati negli alimenti si applica anche ai prodotti biologici;

• lascia invariato l’elenco delle sostanze autorizzate in agricoltura biologica, prescrive la pubblicazione delle richieste di auto- rizzazione di nuove sostanze e sottopone a un sistema centralizzato la concessione di eccezioni;

• introduce l’obbligatorietà del logo UE per i prodotti biologici di origine comunitaria, consentendo l’uso complementare di loghi nazionali o privati;

• rende possibile etichettare come prodotti biologici soltanto gli alimenti contenenti almeno il 95% di ingredienti biologici e autorizza l’indicazione degli ingredienti biologici nella composizione dei prodotti non biologici;

• istituisce un nuovo regime permanente d’importazione, in virtù del quale i Paesi terzi possono esportare sul mercato comu- nitario a condizioni identiche o equivalenti a quelle applicabili ai produttori UE;

• rende obbligatoria l’indicazione del luogo di provenienza delle materie prime in etichetta, anche per i prodotti biologici im- portati che recano, facoltativamente, il logo UE;

• potenzia l’approccio basato sull’analisi del rischio e migliora il sistema di controllo, allineandolo a quello comunitario vigente per le derrate alimentari e i mangimi (reg. CE n. 882/04), mantenendo controlli specifici per la produzione biologica;

• basa la natura e la frequenza delle attività di controllo sulla valutazione dei rischi di infrazione delle norme previste dal re-

• sottopone a controlli, almeno una volta all’anno, tutti gli operatori della filiera, inclusi i grossisti che svolgono attività di im- magazzinaggio o che distribuiscono e immettono in commercio prodotti biologici. Rimane l’esenzione dal controllo per gli operatori al dettaglio che vendono prodotti confezionati ed etichettati direttamente al consumatore;

• obbliga gli organismi di controllo privati, autorizzati dalle autorità competenti ad accreditarsi (non è più sufficiente la confor- mità) secondo la norma tecnica europea UNI EN ISO 45011.

etichettatura e le regole per l’importazione da paesi terzi. Il regolamento lascia agli Stati membri la possibilità di applicare norme nazionali oltre che su acquacoltura (settore poi normato con il reg. (ce) n. 710/09), su talune specie animali e su vitivinicoltura (settore di forte inte- resse sul quale si sta muovendo l’Italia), in attesa di nor- me comunitarie dettagliate di produzione; intanto, fino a luglio 2012, è ammessa in etichetta la dicitura “vino da uve biologiche” (reg. ue n. 344/2011).

Restano fuori dal campo di applicazione del regolamen- to, oltre ai prodotti della ristorazione collettiva – per i quali si annuncia un riesame comunitario in materia en- tro il 2011 e si concede facoltà agli Stati membri di rego- lamentare il comparto (art. 42) -, gli alimenti per animali da compagnia (pet-food), per i quali è possibile applicare norme nazionali (art. 95, reg. ce n. 889/08), i mangimi a uso professionale, i prodotti tessili, i prodotti cosmetici e le alghe coltivate diverse dalle alghe marine.

Il successivo regolamento (ce) n. 889/2008, recante mo- dalità di applicazione, dettaglia le norme tecniche e i cri- teri di controllo per la produzione agricola, l’allevamento e la preparazione alimentare.

I regolamenti (ce) n. 834/07 e n. 889/08 disciplinano tut- te le fasi, dalla produzione, alla preparazione e distribu- zione dei prodotti biologici, compresa l’etichettatura e le altre forme di pubblicità, integrandosi con tutte le altre regole riguardanti il settore agro-alimentare. Norme specifiche sono state successivamente dettate per: • l’importazione di prodotti biologici da paesi terzi (regg.

ce nn. 1235/08, 537/09, 471/10) - la valutazione de-

gli organismi di controllo dei paesi terzi avviene sul- la base del giudizio di equivalenza oppure della piena “conformità” alla norma europea. a tutti gli enti è ri- chiesto l’accreditamento ai sensi della norma tecnica ISO 65, mente l’equivalenza dei disciplinari tecnici è valutata assumendo come livello minimo le Linee gui- da 32-199 “guidelines for the production, processing, labelling and marketing of organically produced foods” del codex alimentarius1.

• la produzione di lievito biologico e prodotti a base di lievito (reg. ce n. 1254/08), i quali saranno conside- rati ingredienti di origine agricola solo a partire dal 31/12/2013 (art. 27, reg. ce n. 889/08);

• la produzione di animali e alghe marine dell’acqua- coltura biologica (reg. ce n. 710/09), che è disciplina- ta nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, con riguardo all’ambiente e alle specie animali, con l’individuazione di sistemi di produzione e cattura che siano rispetto- si degli equilibri naturali. a tal fine, per le unità che producono oltre le 20 tonnellate è richiesta una va- lutazione ambientale. per i pesci d’acqua dolce sono vietati gli impianti a ricircolo chiuso e almeno il 5% della superficie perimetrale deve essere coperto da vegetazione naturale. L’utilizzo di novellame non bio- logico è ammesso fino al 31 dicembre 2015 in percen- tuale decrescente; gli animali devono passare almeno gli ultimi due terzi del ciclo di produzione in regime biologico;

• il logo obbligatorio di produzione biologica dell’ue (reg. ce n. 967/08 e ue n. 271/10).

1 A luglio 2011 sono stati riconosciuti in regime di equivalenza i seguenti paesi extra-UE: Argentina, Australia, Canada, Costa Rica, Giappone,