• Non ci sono risultati.

LA PORTABILITÀ TRANSFRONTALIERA DEI SERVIZI D

Il secondo esempio in cui si è avuta la rimozione dei blocchi geografici riguarda il recente accordo tra Presidenza UE e Parlamento in relazione alla proposta di Regolamento concernente la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online91. L’accordo, raggiunto il 7 febbraio 2017 e che ancora

deve essere confermato dal Consiglio e dal Parlamento europeo, consentirà ai consumatori temporaneamente presenti in un altro Stato membro dell'UE di accedere ai servizi di contenuti online che hanno acquistato o per i quali hanno sottoscritto un abbonamento nel loro paese di origine92.

L’importanza di questo accordo è riassumibile in quanto affermato dal Ministro maltese dell’Economia, degli Investimenti e delle Piccole Imprese, Christian Cardona, il quale a margine della firma dell’accordo ha dichiarato: “I cittadini europei che

viaggiano all'interno dell'UE non saranno più esclusi da servizi

90 http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-02-

01/roaming-trovato-l-accordo-ue-tariffe-pagate-societa- 084457.shtml?uuid=AEwRMuL

91 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E

DEL CONSIGLIO che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuto online nel mercato interno, (COM) 2015 627

92 http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-

online quali film, trasmissioni sportive, musica, e-book o giochi per accedere ai quali hanno pagato nel proprio paese. Si tratta, assieme all'abolizione delle tariffe di roaming, di un importante passo avanti nella creazione di un mercato unico digitale a beneficio di tutti93.”

Nel 2014 il 49% degli utenti europei d’internet ha avuto accesso a musica, video e giochi online94 e si pensa che questa percentuale

sia destinata a crescere. Il 51% dei cittadini dell’UE utilizza un dispositivo mobile, come smartphone e tablet per connettersi ad internet95. Come logica conseguenza, i cittadini europei si

aspettano di poter usufruire dei servizi di contenuti online ovunque si localizzino all’interno del territorio dell’Unione. La portabilità dei contenuti online rientra i punti strategici della strategia per il Mercato Unico Digitale.

La portabilità̀ transfrontaliera riguarda i servizi di contenuti online cui i consumatori hanno legalmente accesso, o i contenuti acquistati o noleggiati online dai consumatori nel proprio paese di residenza, a cui essi vogliono continuare ad accedere anche quando viaggiano nell'UE. La domanda di portabilità̀ transfrontaliera dei servizi di contenuti online da parte dei consumatori è rilevante e si ritiene sia destinata a crescere96.

93 http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-

releases/2017/02/07-portability-digital-content-services/

94 Eurostat, "Indagine comunitaria del 2014 sull'utilizzo delle TIC

nelle famiglie e da parte degli individui", 2014.

95 Eurostat, "Statistiche della società dell'informazione - Famiglie

e singole persone".

96 In un recente sondaggio ("Flash Eurobarometro 411 — Accesso

transfrontaliero ai contenuti online", agosto 2015), il 33% degli intervistati (percentuale che sale al 65% nella fascia d'età 15-24 anni) che non dispongono di un abbonamento a pagamento per accedere ai contenuti ha dichiarato che se dovesse sottoscrivere un abbonamento di questo tipo riterrebbe importante poterne usufruire durante un viaggio o un soggiorno temporaneo in un altro Stato membro.

Quando viaggiano nell'UE, gli utenti spesso non possono tuttavia fruire di tale portabilità̀ transfrontaliera o possono farlo solo in misura limitata. L'impossibilità di fruire della portabilità̀ transfrontaliera per i servizi di contenuti online nell'UE è una conseguenza, così come i problemi ad essa relativi, delle prassi dei titolari dei diritti in materia di concessione in licenza e/o delle pratiche commerciali dei fornitori dei servizi97.

L’accordo firmato riguarda la proposta di Regolamento che si pone come obbiettivo quello di eliminare gli ostacoli alla portabilità̀ transfrontaliera in modo che le esigenze degli utenti possano essere soddisfatte in modo più̀ efficace, nonché́ a promuovere l'innovazione a vantaggio dei consumatori, dei fornitori dei servizi e dei titolari dei diritti. La proposta introduce un approccio comune nell'Unione pur mantenendo elevato il livello di protezione dei titolari dei diritti. In tal modo essa contribuisce al buon funzionamento del mercato interno come spazio senza frontiere interne, in cui è assicurata la libertà di prestare servizi nonché́ di usufruirne98. I motivi che impediscono

ai consumatori di usufruire dei servizi, di cui hanno sottoscritto un abbonamento, mentre si trovano transitoriamente in uno stato diverso dal proprio sono sostanzialmente ricollegati al diritto d’autore. In particolare, gli ostacoli alla portabilità̀ transfrontaliera dei servizi di contenuti online derivano dal fatto che i diritti per la trasmissione di contenuti protetti dal diritto d'autore e/o da diritti connessi, come le opere audiovisive, sono

97 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E

DEL CONSIGLIO che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno n°2015/0284, Bruxelles 9.12.2015, cit. pag. 2

98 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E

DEL CONSIGLIO che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno n°2015/0284, Bruxelles 9.12.2015, cit. pag. 2

spesso concessi in licenza su base territoriale nonché́ dal fatto che i fornitori di servizi online possono scegliere di essere presenti soltanto in determinati mercati99.

Lo stesso vale per altri contenuti come gli eventi sportivi che non sono protetti dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'Unione ma che possono essere protetti dal diritto d'autore, dai diritti connessi o in virtù̀ di altre norme specifiche della legislazione nazionale e che spesso sono concessi in licenza dagli organizzatori di tali eventi o offerti da fornitori di servizi online su base territoriale100.

Si sottolinea, inoltre, che il Regolamento in questione si può applicare soltanto nel caso in cui gli abbonati possano effettivamente usufruire dei contenuti online nel proprio Stato membro e non nel caso in cui i prestatori di servizi non offrano tali prestazioni nello Stato membro del cliente.

La portabilità dei servizi deve essere assicurata sia nel caso in cui i servizi online siano prestati dietro pagamento di un corrispettivo, sia nel caso in cui i servizi in questione siano prestati gratuitamente. Questo significa che la gratuità della prestazione non è una scriminante per la mancata applicazione del presente Regolamento.

Inoltre, non devono sussistere differenze tra quanto sia possibile usufruire nello Stato di residenza e quanto sia possibile usufruire nello Stato in cui transitoriamente l’abbonato si trovi. Al considerando n° 18 infatti si afferma che “al fine di garantire la

99 Considerando n° 4 Proposta di REGOLAMENTO DEL

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno n°2015/0284, Bruxelles 9.12.2015.

100 Considerando n° 5 Proposta di REGOLAMENTO DEL

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno n°2015/0284, Bruxelles 9.12.2015.

portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online è necessario prescrivere che i fornitori di servizi online mettano i loro abbonati in condizione di fruire del servizio nello Stato membro in cui sono temporaneamente presenti assicurando loro l'accesso agli stessi contenuti su dispositivi identici per numero e categoria, per lo stesso numero di utenti e con la medesima gamma di funzionalità del servizio offerto nel loro Stato membro di residenza. Tale obbligo è vincolante e le parti non possono pertanto prescindervi, derogarvi o modificarne gli effetti. Qualsiasi azione da parte di un fornitore di servizi che impedisca l'accesso al servizio o la sua fruizione a un abbonato temporaneamente presente in uno Stato membro, per esempio restrizioni alle funzionalità del servizio o alla qualità della sua prestazione, equivarrebbe ad eludere l'obbligo di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online e sarebbe pertanto in contrasto con il presente regolamento101”.

Per quanto riguarda la qualità, poi, si specifica che essa è quella disponibile in base all’accesso effettuato dall’abbonato e non può essere considerato un obbligo per il prestatore del servizio di garantire una prestazione di qualità superiore, almeno che, non sia il prestatore stesso a garantire, in maniera espressa, una specifica qualità del servizio.

L’articolo 1 del Regolamento in questione si occupa di definire l’ambito di applicazione e l’obbiettivo ricercato: “Il presente regolamento introduce un approccio comune al fine di garantire che gli abbonati a servizi di contenuti online nell'Unione, allorché

101 Considerando n° 18 Proposta di REGOLAMENTO DEL

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno n°2015/0284, Bruxelles 9.12.2015.

temporaneamente presenti in uno Stato membro, abbiano accesso a tali servizi e possano fruirne”102.

L’articolo 2, invece, ci definisce alcuni termini che sono presenti nel regolamento stesso. Importante è la lettera “e” che definisce cosa si intenda per “servizio di contenuto online”: n servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che un fornitore di servizi presta legalmente online nello Stato membro di residenza su base portabile e che è un servizio di media audiovisivo ai sensi della direttiva 2010/13/UE o un servizio la cui caratteristica principale è costituita dalla fornitura di accesso - e dalla relativa fruizione - a opere, altri materiali protetti o trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva, in modo lineare o su richiesta, che è prestato a un abbonato a condizioni prestabilite:

1. contro pagamento di un corrispettivo in denaro oppure 2. (2) senza esigere il pagamento di un corrispettivo in

denaro, a condizione che lo Stato membro di residenza dell'abbonato sia verificato dal fornitore di servizi.103

L’articolo 3 è l’elemento portante del Regolamento stesso, infatti contiene l’obbligo di garantire la portabilità transfrontaliera dei contenuti online e recita così: “Il fornitore di un servizio di contenuti online garantisce a un abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro di accedere al servizio di contenuti online e di fruirne.

L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si estende alle prescrizioni in materia di qualità applicabili alla prestazione di un servizio di contenuti online cui deve ottemperare il fornitore allorché presta

102 Art. 1 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO

EUROPEO E DEL CONSIGLIO che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno n°2015/0284, Bruxelles 9.12.2015.

tale servizio nello Stato membro di residenza, salvo quanto diversamente ed espressamente pattuito dal fornitore.

Il fornitore di un servizio di contenuti online informa l'abbonato circa la qualità della prestazione del servizio in questione fornito conformemente al paragrafo 1104.”

Gli articoli 5 e 6 si occupano di regolare, rispettivamente, le disposizioni contrattuali e la protezione dei dati personali. Essi recitano: “Sono inapplicabili le disposizioni contrattuali, comprese quelle pattuite tra i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi, i soggetti titolari di altri diritti pertinenti all'uso dei contenuti dei servizi di contenuti online e i fornitori dei servizi, nonché tra i fornitori dei servizi e gli abbonati, che sono in contrasto con l'articolo3, paragrafo 1, e l'articolo 4.

In deroga al paragrafo 1, i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi o i soggetti titolari di altri diritti pertinenti ai contenuti dei servizi di contenuti online possono chiedere che i fornitori dei servizi si avvalgano di strumenti efficaci per verificare che i servizi di contenuti online siano prestati conformemente all'articolo3, paragrafo 1, a condizione che gli strumenti occorrenti siano ragionevoli e non vadano al di là di quanto è necessario per conseguire tale scopo105”.

“Il trattamento di dati personali effettuato nel quadro del presente regolamento, in particolare ai fini della verifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, è conforme a quanto stabilito nelle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE106.”

L’articolo 7 si occupa dell’applicazione del Regolamento ai contratti esistenti e ai diritti acquisiti affermandone la sua applicabilità.

104 Art. 3 proposta di Regolamento n° 2015/0284 105 Art. 5 proposta di Regolamento n° 2015/0284 106 Art. 6 proposta di Regolamento n° 2015/0284

Infine l’articolo 8 si occupa delle disposizioni finali affermando l’entrata in vigore del Regolamento venti giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione e la sua applicabilità trascorsi sei mesi dopo la pubblicazione.

A questo punto non resta che attendere il via libera definitivo del Parlamento e del Consiglio per permettere a tutti gli utenti europei di utilizzare i propri abbonamenti ai servizi online in qualsiasi paese dell’Unioni essi si trovano. Una vera e propria rivoluzione.

Conclusioni finali

L’Europa non sta attraversando uno dei periodi più felici della sua storia, a sessant’anni dalla storica firma del Trattato di Roma che ha dato il via alla nascita dell’Unione europea esistono ancora punti di criticità. La questione “Brexit”, che dopo il referendum del giugno 2016, sta entrando nel vivo della sua attuazione; la questione del terrorismo internazionale che vede l’Europa al centro di una serie di attacchi terroristici; ed, infine, il tema di un’Europa a due velocità.

Nella presente trattazione, però, abbiamo visto l’imponente sforzo operato dalla Commissione nel corso degli ultimi tre anni nel tentativo di armonizzare il settore dei beni e servizi all’interno del territorio dell’Unione europea. L’obiettivo dichiarato di voler creare un mercato unico digitale attraverso l’introduzione di Regolamenti, volti, per lo più, a semplificare gli scambi transfrontalieri sta a significare la fondamentale volontà di voler reagire alle difficoltà che l’Europa sta affrontando. Il mercato unico digitale pienamente funzionante, una volta completato, secondo la Commissione, potrebbe apportare fino a 415 miliardi di EUR all'anno all'economia dell'UE107. Un notevole

balzo in avanti per l’economia e la crescita dell’UE, ma i passaggi da compiere sono ancora molti. Infatti, oltre a quanto già presentato in questo lavoro, la Commissione ha previsto di intervenire in ulteriori settori come, ad esempio, quello dei diritti di autore che si lega specificatamente al tema dei blocchi geografici. Abbiamo potuto osservare come, oltre alla tematica dell’IVA qua affrontata, i settori in cui sono presenti blocchi geografici ingiustificati sono altri, molti di questi presentano una

107 http://www.consilium.europa.eu/it/policies/digital-single-

stretta connessione con la protezione del diritto d’autore. Si richiede quindi un ulteriore sforzo per il completamento di quanto già proposto.

Il tema dei blocchi geografici richiede la definitiva approvazione del Regolamento qua presentato e a mio avviso richiederà, nel futuro, uno stretto controllo sui risultati ottenuti dal momento in cui esso entrerà in vigore. È di fondamentale importanza che si monitori, nel corso del tempo, i benefici in termini economici e di semplificazione che il Regolamento stesso apporterà. Abbiamo osservato le stime di aumento del giro di affari che sono state presentate, basate su modelli economici, e risultano essere intorno ai 630 milioni di euro nel solo settore dei prodotti economici. Inoltre, le proiezioni realizzate indicano un ribassamento dei prezzi nei confronti dei consumatori, al contempo si prevede un aumento dei ricavi dal lato dei produttori. Tutto questo confido che sarà possibile e ritengo altresì che le stime siano state realizzate al ribasso, senza tenere conto che viviamo in un’Europa che vede Stati membri, tra cui figura l’Italia, che ancora lottano per uscire dalla crisi economica. Le stime di crescita del Pil italiano nel biennio 2017-2018, secondo il Fondo Monetario Internazionale (FMI), si attestano tra lo 0.7% e lo 0.8% al ribasso, rispetto a quanto stimato precedentemente108. Di conseguenza, se i Paesi che attraversano

ancora una condizione di crisi economica riusciranno ad uscire da questa situazione ritengo che la crescita dei vantaggi apportati dall’eliminazione dei blocchi geografici ingiustificati possa essere superiore rispetto a quanto stimato.

108 http://www.lastampa.it/2017/01/16/economia/il-fmi-taglia-

le-stime-della-crescita-italiana-ma-le-previsioni-per-il-mondo- possono-migliorare-tlmHSHOs7QMJcwwhc7x7kN/pagina.html

Le migliorie apportate nel campo dell’IVA, in più, saranno basilari per il superamento concreto dei blocchi geografici, facilitando gli scambi commerciali transfrontalieri. Una semplificazione in tema di riscossione dell’imposta sul valore aggiunto era auspicabile, ma ritengo che si possa andare oltre a quanto già prodotto. Abbiamo visto come la Commissione stia portando avanti un progetto di ammodernamento delle aliquote, ma, personalmente ritengo che quanto abbia prodotto non sia sufficiente. Riterrei maggiormente opportunità una vasta riforma della fiscalità a livello europeo, con importanti cessioni di sovranità da parte degli Stati membri al fine di realizzare quell’Unione europea da molti propugnata, ma ancora da nessuno realizzata.

A breve, nel giugno 2017, entrerà in vigore la nuova disciplina riguardante il roaming telefonico e avremo così la possibilità di osservare da vicino gli effetti che la rimozione di un blocco geografico comporta. Quanto stabilito in seno agli organi europei comporterà uno vero e proprio cambiamento. Infatti, chiunque si sposterà all’interno del territorio dell’UE potrà continuare ad utilizzare la propria tariffa nazionale per chiamate, sms e traffico dati. Sono stati previsti, al contrario, dei meccanismi per evitare un uso abusivo di questo nuovo sistema introdotto: si può, infatti, immaginare che molti utenti potrebbero voler approfittare di offerte maggiormente vantaggiose provenienti da Stati diversi rispetto al proprio di residenza e questo non è ammesso. Interessante, in questo campo, sarà capire quale potrà essere il reale risparmio nelle tasche dei consumatori poiché è possibile che gli operatori telefonici apporteranno degli aumenti di prezzo alle tariffe domestiche. D’altro canto l’eliminazione del roaming è un passaggio importante all’interno dell’UE che permette di avvicinarsi al modello statunitense dove era già possibile spostarsi tra uno stato e l’altro senza pagare costi aggiuntivi.

Per quanto riguarda la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuto online l’accordo raggiunto ha segnato un punto importante verso la definitiva approvazione della proposta di Regolamento. Dal momento in cui esso entrerà in vigore sarà possibile sfruttare tutti quei servizi online, come ad esempio quelli collegati alle pay-tv, che oggi possiamo utilizzare solo all’interno del territorio di residenza. Un tassello che si aggiunge all’eliminazione dei geoblocchi e che porterà nei confronti dei consumatori soltanto dei vantaggi, senza spese aggiuntive e soprattutto con la possibilità di sfruttare quanto pagato con i propri abbonamenti anche nel momento in cui per motivi di lavoro, studio o svago si trovino a viaggiare in uno Stato diverso dal proprio di residenza e nel quale hanno sottoscritto un abbonamento.

Bibliografia

BESTAGNO F., RADICATI DI BRONZOLO L. G., Il mercato unico dei

servizi, Giuffrè, Milano, 2007

BLUNDEL R., MATYAS L., CANTILLON E., IVALDI M., CHIZZOLINI B., LEININGER W., MARIMON R., STEEN F., Economics without

borders, Cambridge university press, Cambridge, 2017, p. 208-

209

BOLLINO C., CERIANI V., VIOLI R., Il mercato unico europeo e

l'armonizzazione dell'IVA e delle accise, Banca d’Italia, Roma, 1988

CALBOLI I., LEE E., Research handbook on intellectual property

exhaustion and parallel imports, Edward Elgar Publishing,

Chelteham (UK) – Northampton (MA – USA), 2016

CENTORE P., Iva europea e nazionale. L’evoluzione normativa dal

2015 al 2017, , Wolters Kluwer, Assago, 2015

CITTADINAZATTIVA, Sulla strada del consumatore: da spettatore

a protagonista, FrancoAngeli, Milano, 2015

CORVI E., Nuovo cinema web Netflix Hulu, Amazon: la rivoluzioni

COSTA P. COSTA G., L’iva nelle operazioni con l’estero 2016, Maggioli editore, Milano, 2016, p. 21-22

D’ACUNTO S., Direttiva servizi (2006/123/CE): genesi, obiettivi e

contenuto, Giuffrè, Milano, 2009, p. 3-46

DANIELE L., Diritto del mercato unico europeo cittadinanza –

libertà di circolazione – concorrenza – aiuti di stato, Giuffrè,

Milano, 2012

DE CATA M., La responsabilità civile dell’internet service provider, Giuffrè, Milano, 2010, p. 185-189

DE FRANCESCHI A., European contract law and the digital single

market: the implication of the digital revolution, Intersentia,

Cambride, 2016

FALCH M., TADAYONI R., Regulation of international roaming data

services within the EU, International Economics and Economic

policy, 2014, vol. 11, p. 81-95

INFANTE J., VALLEJO I., Regulation of international roaming in the

European Union – Lessons learned, Telecommunications policy,

LEVY D. A. L., Europe’s digital revolution – broadcasting

regulation, the ue and the national state, Routldge, Londra, 1999

LUCCHI N., I contenuti digitali: tecnologie, diritti e libertà, Springer – Verlag, Milano, 2010, p. 200-208

MASTROIANNI R., La direttiva sui servizi di media audiovisivi, G. Giappichelli Editore, Torino, 2009

MATTERA RICIGLIANO A., Il mercato unico europeo: norme e

funzionamento, UTET, Torino, 1990

MC diritto ed economia dei mezzi di comunicazione, CCC editore,

Napoli n° 1 2015-2016, p. 16-19

MICCOLI G, Digitale economy: le Multinazionali digitali e i nuovi

modelli di business, Pm edizioni, Varazze, 2016, p. 92-94

MONTAGNANI M. L., Il diritto d’autore nell’era digitale – La

distribuzione online delle opere dell’ingegno, Giuffrè, Milano, 2012

PARISI A. G., E-contract e privacy, G. Giappichelli Editore, Torino, 2015, p. 69-132

PORTALE R., Imposta sul valore aggiunto: Iva comunitaria tutte le

novità in vigore dal 2006, Il sole 24 ore, Milano, 2006

ROSSELLO C., Commercio elettronico – La governance di internet

tra diritto statuale, autodisciplina, soft law e lex mercatoria,

Documenti correlati