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1.4 IL MERCATO UNICO DIGITALE

2.1.4 R ISPOSTE POLITICHE

2.1.4.2. Migliore strumento politico

Per affrontare il problema dei blocchi geografici è stato chiesto ai partecipanti alla consultazione pubblichi anche quale sia il miglior strumento politico da adottare per far al problema stesso. Dal punto di vista dei consumatori le risposte pervenute sono alquanto eterogenee. Ne sono esempi l'introduzione di un'autentica libera circolazione dei prodotti digitali e non digitali nell'UE, la rimozione di ogni restrizione alla libera circolazione dei beni e un quadro giuridico dell'UE associato a un'attuazione a livello nazionale. Sono indicati altresì una migliore applicazione

delle normative e la possibilità di irrogare sanzioni44. È vista in

modo positivo l’armonizzazione del settore tramite l’introduzione di norme europee ad hoc, seppur per alcuni la risposta legislativa non sia la via da seguire poiché i trattati europei non consentirebbero un intervento che imponesse agli operatori economici di operare in specifici territori.

Anche le imprese hanno espresso opinioni eterogenee. Per alcune non è necessaria una risposta politica; per altre imprese invece è importante puntare sulla concorrenza; altre ancora invece guardano con favore all’introduzione di norme comuni che facilitino il commercio oltre frontiera. Infine per diversi rispondenti le azioni non legislative o le linee guida sono gli strumenti migliori da utilizzare.

Nel complesso, i rispondenti sono a favore di quasi tutte le modalità proposte per migliorare l'efficacia dell'attuazione. Più di sette rispondenti su dieci (72%) sostengono un ruolo di monitoraggio e di applicazione normativa della Commissione, nonché delle autorità nazionali. Un'analoga percentuale di rispondenti (70%) sostiene più efficace un meccanismo di cooperazione transfrontaliera tra autorità nazionali. Oltre la metà dei rispondenti desidera che l'attuazione sia garantita da organismi di risoluzione alternativa delle controversie. Il sostegno è maggiore tra i consumatori, tra i quali oltre sette su dieci (rispettivamente 78%, 74% e 77%) appoggiano le prime tre opzioni di controllo dell'applicazione45.

44 Sintesi delle risposte fornite nell’ambito della consultazione

pubblica della Commissione europea del 2005 “blocchi e altre

restrizioni di natura geografica che impediscono gli acquisti e l’accesso alle informazioni nell’UE”. Cit., pag. 13 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/full-report- results-public-consultation-geoblocking

45 Sintesi delle risposte fornite nell’ambito della consultazione

Le imprese invece si mostrano meno inclini ai meccanismi proposti. Nonostante ciò, la metà di esse è d’accordo con l’intervento delle autorità nazionali per monitorare e controllare l’applicazione della normativa. Anche se alcune imprese si dimostrano scettiche sulle reali capacità di controllo delle autorità nazionali, preferendo a esse il controllo sull’attuazione da parte della Commissione, considerando la dimensione paneuropea del problema. Non si riscontra invece una maggioranza per quanto riguarda le altre opzioni proposte. Con riferimento alle best-practice, tra cui l’autoregolamentazione, le imprese si suddividono tra chi è favorevole e chi è contrario, ma ciò che emerge è che dal punto di vista delle imprese queste non permettono di trovare una soluzione reale nei confronti dei consumatori.

2.1.5 L’impatto sul mercato

Dal punto di vista dell’incidenza delle misure proposte sul mercato abbiamo un generale ottimismo da parte dei consumatori e delle imprese. Per la maggior parte dei consumatori, il 94%, l’impatto generale sarebbe positivo e solo una piccola minoranza ritiene il contrario. I consumatori stimano che grazie all’aumento delle possibilità di scelta, a prezzi più competitivi, a una maggiore offerta e un miglioramento all’accesso ai diversi mercati, si genererebbe un incremento degli acquisti. Più diffidenti invece restano le associazioni di consumatori, le quali seppur trovandosi d’accordo nel ritenere

restrizioni di natura geografica che impediscono gli acquisti e l’accesso alle informazioni nell’UE”. Cit., pag. 13 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/full-report- results-public-consultation-geoblocking

l’aumento della trasparenza un fattore positivo, ritengono che alcune misure possano influire in modo negativo sulle opportunità di mercato. Anche dal lato delle imprese si può osservare una tendenziale positività; soltanto meno di un quarto delle imprese prevedono un impatto negativo questo perché vietare i blocchi geografici produrrebbe una riduzione della concorrenza. Questa riduzione sarebbe dovuta all’obbligo di vendita de facto, la quale, come già incontrato precedentemente, se applicata anche alle PMI rischierebbe di farle sparire dal mercato a causa della loro incapacità di soddisfare le richieste del mercato a prezzi concorrenziali con le imprese più grandi. Imprese più grandi che si ritroverebbero poi uniche operatrici economiche sul mercato UE.

Se l’impatto delle singole misure sia positivo o meno è di più difficile analisi. Infatti la suddivisione delle domande in base allo status del rispondente non porta a poter far un confronto tra consumatori e imprese.

2.1.6 Conclusioni

Al termine della presentazione del questionario proposto dalla Commissione ritengo opportuno trarre da esso alcune conclusioni.

Come abbiamo potuto constatare la divisione tra imprese, in senso lato, e consumatori, anch’essi intesi in senso lato, risulta essere fondamentale nell’approccio alla materia in esame. Di fatto i consumatori tendenzialmente sono più aperti alle proposte individuate dal questionario e la loro volontà è diretta ad una modifica sostanziale della disciplina in vigore. Si chiede una maggior trasparenza e maggior rigore nell’applicare la libera circolazione dei beni e servizi all’interno del territorio UE.

Sul versante opposto, seppur viene riconosciuto il problema, si cerca di tutelare maggiormente la libertà di impresa rinvenendo nei blocchi geografici uno degli strumenti atti a questa libertà. È importante ed auspicabile lavorare sui punti di contatto che sono emersi dalle risposte del questionario, limando le differenze ed agendo tramite pesi e contrappesi (a titolo esemplificativo possiamo riprendere il tema della spedizione: i maggiori costi derivanti dagli oneri amministrativi e/o fiscali possono essere addebitati al consumatore se questi ha interesse in quel determinato bene e/o servizio).

Dal punto di vista di chi scrive si ritiene importante far coincidere le esigenze di entrambe le parti affinché si possa ottenere un cambiamento che vada verso un mercato unico, governato da regole certe e puntualmente applicate. Tutto questo deve essere ottenuto senza snaturare l’essenza del tessuto economico degli Stati membri rappresentato soprattutto da piccole e medie imprese.

Nel paragrafo successivo verrà presentata e analizzata la proposta di riforma legislativa proposta dalla Commissione e vedremo se quanto auspicato precedentemente sarà stato applicato o meno.

2.2 La proposta legislativa

A seguito della strategia per il mercato unico digitale adottata nel maggio 2015 in cui veniva lanciata un’iniziativa legislativa volta a combattere i blocchi geografici ingiustificati e le discriminazioni basate su un criterio prettamente geografici46. Precisamente un

anno dopo, il 25 maggio 2016, era adottata la proposta di Regolamento oggetto del paragrafo. Tale proposta sarà adottata seguendo la procedura ordinaria dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea su proposta della Commissione. Nel paragrafo precedente avevamo visto che per alcuni dei rispondenti, in particolare le associazioni d’imprese, la normativa in vigore era considerata sufficiente. Ci si riferisce alla Direttiva servizi, la quale era stata presa anche all’inizio del presente lavoro come base giuridica su cui sviluppare il progetto riguardante i blocchi geografici. Con richiamo a essa e allo specifico al già citato articolo 20 all’interno della proposta di Regolamento si riconosce che quanto finora applicato a livello europeo non ha completamente funzionato. Infatti, al considerando numero 3 possiamo leggere “tale disposizione non è stata pienamente efficace nella lotta alla discriminazione e non ha sufficientemente ridotto l’incertezza giuridica, soprattutto a causa della possibilità di giustificare le differenze di trattamento che consente e delle conseguenti difficoltà di applicazione

46 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E

DEL CONSIGLIO recante misure volte a impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell’ambito del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE, in GUUE 52016PC0289

pratica47.” Nel considerando numero 11 del Regolamento si fa

riferimento alle modalità con cui le discriminazioni vengono messe in atto, ovvero tramite le condizioni generali di accesso. Così nel considerando numero 7 si afferma che in una serie di casi specifici, eventuali differenze nel trattamento dei clienti attraverso l’applicazione di condizioni generali di accesso, compreso il puro e semplice rifiuto di vendere beni o prestare servizi, per motivi connessi con la nazionalità o il luogo di residenza o di stabilimento dei clienti non possono essere oggettivamente giustificate48. Anche in questo caso la volontà

espressa nel questionario da parte delle imprese non è stata rispettata: infatti esse basandosi sul principio della libertà economica avrebbero voluto mantenere intatta la possibilità di decidere a chi vendere e a quali condizioni. In più si fa riferimento all’oggettività di ragioni giustificative, escludendole e appoggiando quindi quanto affermato dai consumatori nella consultazione pubblica. Tuttavia, si fa salva la possibilità, nei confronti delle imprese, si proporre offerte mirate a determinati target di clienti o di Stati membri senza incorrere nel divieto. Nei tre considerando successivi si fa una più precisa esplicitazione delle situazioni in cui l’atto discriminatorio debba essere vietato.

47 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E

DEL CONSIGLIO recante misure volte a impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell’ambito del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE, in GUUE 52016PC0289. Cit., pag. 11

48 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E

DEL CONSIGLIO recante misure volte a impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell’ambito del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE, in GUUE 52016PC0289. Cit., pag. 14

La prima delle tre situazioni è legata alla consegna e si afferma che nel caso in cui la consegna oltre frontiera del bene non viene effettuata dal venditore o per suo conto, l’acquirente deve poter acquistare quel bene alle stesse condizioni di un cliente ubicato nel paese del venditore; la seconda riguarda l’erogazione di servizi a mezzo elettronico, però in questo caso si escludono tutta una serie di servizi protetti dal diritto d’autore; la terza ed ultima situazione esplicitata fa riferimento a quei casi in cui il cliente riceve i servizi erogati dal fornitore nello stato di provenienza di quest’ultimo o in luogo da lui scelto e diverso dalla sede del cliente.

Si afferma inoltre, per quanto riguarda il controllo sull’applicazione della normativa inserita all’interno del presente Regolamento, che siano gli Stati membri a dover vigilare sul rispetto delle regole incaricando uno o più organismi affinché questi approntino gli strumenti maggiormente adatti. Sempre agli Stati membri si affida l’incarico di erogare sanzioni che siano efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di questi soggetti che violano le norme.

L’obiettivo del regolamento è indicato in modo analitico all’interno dell’articolo 1, comma 1 del Regolamento “Il presente regolamento intende contribuire al buon funzionamento del mercato interno, evitando le discriminazioni fondate, direttamente o indirettamente, sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti49”. L’obiettivo del

49 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E

DEL CONSIGLIO recante misure volte a impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell’ambito del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE, in GUUE 52016PC0289. Cit., pag. 18

Regolamento è chiaro e si conforma a quanto visto fino a questo punto.

Per quanto concerne invece il campo di applicazione del presente Regolamento questo si collega alla Direttiva servizi escludendo alcuni settori di attività quali servizi finanziari, audiovisivi, di trasporto, i servizi sanitari e sociali. Il secondo comma dell’articolo 1 indica i campi di applicazione:

1) quando l’operatore economico vende beni o servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui il cliente ha la sua residenza o il luogo di stabilimento;

2) quando l’operatore economico vende beni o servizi nello Stato membro in cui il cliente ha la sua residenza o luogo di stabilimento, ma è cittadino di uno Stato membro diverso;

3) quando l’operatore economico vende beni o servizi in uno Stato membro in cui il cliente si trovi in modo temporaneo senza che questi vi abbia la residenza o il luogo di stabilimento.

L’articolo 2 del Regolamento si occupa invece di elencare le definizioni da applicare in questo contesto. Da un lato si fa riferimento a Regolamenti e Direttive precedentemente emanate; dall’altro invece si applicano altre definizioni come nel caso della definizione di “consumatore”, “cliente”, “condizioni generali di accesso” e altre.

Gli articoli da 3 a 5 rappresentano il corpo principale del Regolamento.

L’articolo 3 regola l’accesso alle interfacce online e in base all’art. 2 lettera f per interfaccia online si intende “qualsiasi software, compresi siti web e applicazioni, gestiti da o per conto di un commerciante che serve a fornire ai clienti l’accesso a prodotti o

servizi dell’operatore al fine di effettuare una transazione commerciale riguardo a tali beni o servizi50.

In base all’articolo in oggetto gli operatori economici non possono, per ragioni connesse con nazionalità, residenza o luogo di stabilimento, bloccare o anche solo limitare l’accesso alle loro interfacce online. Sempre per le ragioni di cui sopra, gli operatori economici non possono reindirizzare i clienti verso una differente interfaccia online che non sia quella desiderata al cliente, a causa della sua struttura, lingua usata o altre caratteristiche che la rendano idonea ai clienti di un determinato Stato membro, almeno che non sia intervenuto il consenso del cliente. Intervenuto il consenso, la versione originale dell’interfaccia online deve restare ugualmente a disposizione del cliente. Questi due divieti non si applicano nel caso in cui blocchi, limitazioni o reindirizzamenti siano necessari per rispettare un requisito giuridico derivante dal diritto dell’Unione o da atti degli Stati membri adottati in conformità ad esso. In questo caso è necessario, da parte dell’operatore economico, di fornire, nei confronti del cliente, un’adeguata giustificazione. Questa deve essere data nella lingua dell’interfaccia online da cui il cliente ha inizialmente acceduto.

Per quanto riguarda l’accesso a beni o servizi in base all’articolo 4, primo paragrafo, gli operatori non devono applicare condizioni generali differenti, basate su motivazioni di carattere geografico, ai clienti in tre diverse situazioni:

50 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E

DEL CONSIGLIO recante misure volte a impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell’ambito del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE, in GUUE 52016PC0289. Cit., pag. 19

1. Nel caso in cui la consegna del bene, da effettuarsi oltre frontiera rispetto al luogo in cui l’operatore economico ha la sua sede non viene effettuata da o per conto di quest’ultimo;

2. Nel caso in cui l’operatore fornisca i propri servizi tramite mezzo elettronico, con esclusione di quei servizi che sono protetti da norme sul diritto d’autore o altri servizi protetti;

3. Nel caso in cui l’operatore fornisca servizi diversi rispetto a quelli di cui sopra e questi siano prestati presso la sede dell’operatore stesso o in altro luogo in cui questi svolge la propria attività, in uno Stato membro differente rispetto a quello di residenza o stabilimento del cliente.

In base al Regolamento ai paragrafi 2 e 3 si prevedono delle esenzioni.

In primo luogo non si applica il punto n°2 nei confronti degli operatori economici che siano esentati dall’IVA in base al titolo XII, capo 1, della Direttiva 2006/112/CE.

In secondo luogo viene meno il divieto del primo paragrafo quando esistono norme di derivazione comunitaria o nazionale, conforme al diritto UE, impediscono all’operatore economico di vendere determinati beni o servizi a determinati clienti o a clienti residenti in determinati territori.

Il divieto presente al primo paragrafo, nel caso specifico di vendita di libri, non ostacola l’applicazione di prezzi diversi nei confronti di clienti provenienti da determinati territori se questi sono applicati in virtù di norme nazionali conformi al diritto UE. L’articolo 5 prevede il divieto di discriminazione ingiustificata nei confronti dei clienti in relazione al mezzo di pagamento. Gli operatori non saranno autorizzati ad applicare condizioni di

pagamento diverse ai clienti per motivi di nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento51 in tre diversi casi:

1. I pagamenti vengono effettuati tramite transazioni elettroniche mediante bonifico, addebito diretto o uno strumento di pagamento basato su carta all’interno dello stesso marchio di pagamento;

2. Il beneficiario può richiedere l’autenticazione forte del cliente da parte del pagatore a norma della Direttiva (UE) 2015/2366;

3. I pagamenti sono effettuati in una valuta accettata dal beneficiario52.

Il divieto in oggetto non impedisce agli operatori economici di applicare addebitamenti di spese per l’utilizzo degli strumenti di pagamento basati su carta le cui commissioni bancarie non siano oggetto del capo II del Regolamento (UE) 2015/751 e per gli altri servizi di pagamento che non rientrano nel Regolamento (UE) 260/2012. Queste spese non dovrebbero eccedere i costi sostenuto dall’operatore per utilizzare tali strumenti di pagamento.

Per quanto riguarda le vendite passive si prevede all’articolo 6 che gli accordi che comportino la violazione, da parte degli operatori economici, delle regole imposte nel presente Regolamento sono nulli.

51 http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-

releases/2016/11/28-geo-blocking/

52 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E

DEL CONSIGLIO recante misure volte a impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell’ambito del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE, in GUUE 52016PC0289. Cit., art. 5, pag. 21

Come già affermato, precedentemente, si prevede, all’interno dell’articolo 8, che siano gli Stati membri, tramite appositi organismi, a vigilare sull’applicazione del presente Regolamento stabilendo anche sanzioni ad hoc. Gli Stati membri devono garantire che gli organismi preposti a questa funzione dispongano di strumenti adeguati ed efficaci.

Infine, si prevede, all’articolo 9, che gli Stati membri conferiscano a uno o più organismi la responsabilità di far avere assistenza pratica a favore dei consumatori in caso di controversia derivante dall’applicazione del presente Regolamento. Agli organismi designati è affidato altresì il compito di predisporre un modello uniforme per presentare, agli stessi, reclami. Affinché si abbia una maggiore uniformità, la Commissione dovrà assistere tali organismi nella redazione del modello.

L’articolo 9 prevede invece la clausola di revisione:

1. Entro il [data: due anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riferisce sulla valutazione del presente regolamento al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Tale relazione, ove necessario, è accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento, alla luce degli sviluppi giuridici, tecnici ed economici.

2. La prima valutazione di cui al paragrafo 1 viene effettuata, in particolare, allo scopo di stabilire se il divieto di discriminazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), vada applicato anche ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso e permettere l’uso di opere tutelate dal diritto d’autore o di altri materiali

protetti, a condizione che il commerciante abbia i necessari diritti per i territori interessati53.

Per quanto riguarda l’entrata in vigore del Regolamento, l’articolo 11 stabilisce che essa si ha a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applica a decorrere dal sesto mese dopo la data di pubblicazione. Invece, si prevede che l’articolo 4, paragrafo 1, punto n° 2 si applicherà a partire dal 1° luglio 2018.

2.3 L’impatto economico della rimozione dei

blocchi geografici ingiustificati

Il documento in questione si occupa di valutare l’impatto economico derivante dalla rimozione dei blocchi geografici nell’UE54.

Il sondaggio del 2015 denominato Mistery Shopping ha fornito prove e misurazioni sulla presenza dei blocchi geografici nelle diverse fasi di acquisto di beni e servizi nel commercio oltre

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