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CAPITOLO 1: LA SCISSIONE

1.8 Aspetti contabili

1.8.1 La retrodatazione degli effetti contabili

Se nei confronti di terzi gli effetti reali della scissione decorrono solo successivamente all’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione, la normativa prevede la possibilità di retrodatare e analogamente, di postdatare, i cosiddetti effetti obbligatori della scissione.

Con la retrodatazione è possibile fare decorrere alcuni effetti ad una data anteriore a quella in cui l’operazione ha avuto realmente efficacia.28

27 MANCIN M., “Operazioni straordinarie e business combination. Risvolti contabili, civilistici e

fiscali”, Torino, 2016, p. 191 ss.

28 MANCIN M., “Operazioni straordinarie e business combination. Risvolti contabili, civilistici e

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L’ambito degli effetti retrodatabili, ai sensi dell’art. 2506-quater c.c., è tuttavia limitato ad aspetti che afferiscono:

• ai sensi dell’art. 2501-ter co. 1 n. 5 c.c., a diritti dei soci delle società partecipanti alla scissione (decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni o quote della società beneficiaria);

• nonché, ai sensi dell’art. 2501-ter n. 6 c.c., ad adempimenti di carattere amministrativo-contabile (decorrenza dell’imputazione delle operazioni al bilancio della società risultante o incorporante) strettamente connessi, dal punto di vista pratico, alla scelta compiuta in ordine alla decorrenza della partecipazione agli utili.

L’unica deroga a tale principio di non retrodatabilità degli effetti che incidono anche sui rapporti con soggetti terzi è rappresentata dall’ambito fiscale, ove è espressamente consentito dall’art. 173 co. 11 del TUIR di retrodatare l’efficacia della scissione nei rapporti con l’Erario, per quel che concerne l’applicazione delle imposte sul reddito.29

Infatti, per quanto il codice civile non rilevi differenze tra fusione e scissione circa la retrodatazione degli effetti contabili, la norma tributaria all’art. 173 TUIR prevede che la retrodatazione operi limitatamente ai casi di scissione totale e a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell’ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie/scissionarie e per la fase posteriore a tale periodo.

Occorre in questo senso tenere conto della grande limitazione posta dalla norma fiscale rispetto alla libertà di effettuare la retrodatazione che viene concessa dal codice civile: la retroattività contabile non accompagnata dalla relativa retroattività fiscale, anche se teoricamente percorribile, non consente di ottenere quei benefici per i quali si fa ricorso alla retrodatazione, ossia quelli di evitare la redazione di un bilancio di chiusura della scissa compreso fra la data in cui vengono fatti retroagire gli effetti contabili e la data degli effetti reali, e di un’apposita dichiarazione dei redditi, anche al fine di poter usufruire della

29 ZANETTI E. “Manuale delle operazioni straordinarie”, IV edizione, Biblioteca Eutekne, 2018,

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compensazione delle perdite della scissa con gli utili delle beneficiarie, o viceversa.

È di fondamentale importanza rilevare che nell’operazione di scissione gli effetti contabili della retroattività, come sono previsti per la fusione, devono essere considerati per ciascuna beneficiaria e limitatamente al risultato economico dell’azienda o ramo d’azienda, assegnato tramite l’operazione.

Sorge in questo modo la necessità della tenuta di contabilità sezionali per ciascuna porzione di azienda trasferita.

Tenendo conto delle limitazioni imposte dall’art. 173 TUIR, si può sintetizzare che:

• la retrodatazione non è possibile nei casi di scissione parziale;

• in ogni caso, la retrodatazione non opera se non vi è coincidenza tra la data di chiusura dell’ultimo esercizio della società scissa e delle società beneficiarie già esistenti;

• in ipotesi di retrodatazione la data cui si devono riferire gli effetti contabili è quella di apertura dell’esercizio in cui si completa l’operazione di scissione.30

La situazione patrimoniale ex art .2501-ter è un vero e proprio bilancio straordinario, la cui straordinarietà è però limitata al momento della sua redazione (non coincidente con il termine ordinario di chiusura dell'esercizio sociale) e non ai criteri di valutazione a cui deve ispirarsi.

Essa dovrà pertanto rilevare, relativamente alla data di riferimento, le operazioni in corso secondo gli stessi principi che informano la redazione del bilancio di esercizio. Ciò è chiaramente stabilito dal comma 2 dell'art. 2501-ter. Occorrerà pertanto integrare e rettificare i dati rilevati in contabilità tramite ratei, risconti, ammortamenti, rilevazione delle rimanenze, ecc. Si pone al riguardo il problema se dette rettifiche debbano transitare in contabilità o debbano, invece, essere effettuate extra-contabilmente. Di nessun aiuto sono le disposizioni normative. Tenuto conto del fatto che la data di riferimento della situazione patrimoniale non

30 MANCIN M., “Operazioni straordinarie e business combination. Risvolti contabili, civilistici e

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ha nessun altro rilievo sostanziale, poiché la gestione continua ininterrottamente e non vi è la necessità di rilevare, a quella data, alcun reddito di esercizio da attribuire ai soci, si ritiene che non esista alcun obbligo di effettuare in contabilità le rettifiche necessarie e di procedere, conseguentemente, alla chiusura e alla riapertura dei conti. Ciò, anzi, inquinerebbe i dati contabili di elementi di valutazione estranei alla gestione corrente complicando le rilevazioni di chiusura, queste sì necessarie, da farsi con riferimento alla data di effetto della scissione (in caso di scissione totale) o al normale scadere dell'esercizio (in caso di scissione parziale). Si ritiene, pertanto, non necessario rilevare contabilmente le operazioni di integrazione e di rettifica relative alla situazione patrimoniale di scissione. Dette operazioni potranno essere effettuate anche in via extracontabile.

La problematica relativa alla redazione del bilancio di chiusura della società scissa ha rilievo solo nel caso di scissione totale, quando

la società scissa, in seguito all'apporto dell’intero suo patrimonio alle società beneficiarie, si estingue.

Nel caso di scissione parziale quando la società scissa trasferisce solo una parte del proprio patrimonio e continua a rimanere in vita, il problema non si pone, poiché essa redigerà, successivamente alla scissione, il bilancio d’esercizio alla sua scadenza naturale. In detto bilancio, naturalmente, non saranno compresi i cespiti, attivi e passivi, apportati alle società beneficiarie sorti dalla contabilità alla data di effetto dell’operazione. Ma non sorgerà la necessità di rilevare, prima della ordinaria chiusura dell’esercizio, il reddito di periodo.

Nel caso di scissione totale, invece, appare evidente la necessità pratica di redigere, alla data di effetto della scissione stessa, un apposito bilancio che rilevi gli utili conseguiti o le perdite subite.

La redazione di tale bilancio è richiesta anche dalla legislazione fiscale, la quale al comma 3bis dell’art. 11 del D.P.R. 600/73, introdotto dall'art. 12 del decreto legislativo 30/12/92, n. 543, prevede l'obbligo di una rilevazione del reddito maturato fra l’inizio del normale periodo di imposta e la data in cui la scissione ha effetto mediante la compilazione di un apposito conto economico che dovrà essere allegato alla dichiarazione dei redditi della società scissa stessa.

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La redazione del bilancio in parola non è invece prescritta da nessuna disposizione del codice civile.

La dottrina giuridica che si è espressa con riferimento alla fusione ritiene però che esso vada comunque redatto.

A tale adempimento dovranno provvedere gli amministratori delle società beneficiarie.

A tutela del diritto d’informazione dei terzi, il legislatore ha previsto la pubblicazione della situazione patrimoniale di scissione, che deve essere redatta seguendo le norme prescritte per il bilancio di esercizio.

Il bilancio di chiusura dovrà essere trascritto poi nel libro degli inventari.

Relativamente alla destinazione del reddito rilevato con il bilancio chiusura in esame, tale rilevazione può essere concettualmente divisa in due parti: una che va dall’inizio dell’esercizio alla data in cui viene redatta la situazione patrimoniale e l’altra che va da tale data a quella in cui si verifica l’effetto estintivo della scissa. L’utile o la perdita del primo periodo è evidentemente già stato considerato in sede di valutazione del patrimonio della società scissa al fine della determinazione del rapporto di cambio.

L’utile del periodo successivo, non considerato nella valutazione, dovrebbe essere ripartito fra i soci della società scissa e le beneficiarie preesistenti.

Se invece di un utile dovesse emergere una perdita, sarebbe necessario ripristinare il rapporto di cambio in base al quale la scissione è stata deliberata mediante riduzione del patrimonio delle società beneficiarie e la corresponsione di conguagli in denaro ai soci delle stesse.

Per quanto riguarda le società beneficiarie, esse non dovranno redigere un vero e proprio bilancio di apertura, ma bensì dovranno solo rilevare e valutare i cespiti attivi e passivi ricevuti dalla società scissa e ci si ritroverà di fronte a problematiche che riguardano il consolidamento dei bilanci di gruppo, con conseguenti elisioni e compensazioni di poste reciproche.

Un bilancio di apertura ed un investimento iniziale si avranno invece, nel caso in cui le società beneficiarie siano di nuova costituzione.

Per le beneficiarie di nuova costituzione, l’art. 2217, comma 1, c.c. prevede la redazione di un inventario iniziale e di un conseguente bilancio di apertura per

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procedere al recepimento della quota di patrimonio riveniente dalla società scissa e di procedere alla valutazione dei beni che lo compongono.

La corretta determinazione del capitale di funzionamento iniziale dovrebbe basarsi esclusivamente al fine di poter essere assunto a riferimento di corrette determinazioni dei redditi per gli esercizi futuri.

Dal punto di vista civilistico la società beneficiaria deve assumere in carico i beni provenienti dalla scissa agli stessi valori a cui erano iscritti nella contabilità della scissa stessa. Eventuali rivalutazioni dovranno essere effettuate seguendo le norme generali previste dall’ordinamento per le valutazioni di bilancio.

In occasione dell’operazione di scissione la società scissa dovrà rilevare il trasferimento del proprio patrimonio alle società beneficiarie.

L’analitica indicazione dei beni da trasferire a ciascuna delle beneficiarie è compresa nel progetto di scissione e, in caso di sua insufficienza, la legge detta criteri suppletivi di riparto.

Prima del trasferimento dei beni la società scissa dovrà effettuare, nella propria contabilità, le scritture di rettifica, relative ai beni e ai diritti trasferiti, necessarie all’esatta determinazione della competenza economica sia in capo a se stessa che alle società beneficiarie.

Tipiche strutture della specie sono:

• la rilevazione degli ammortamenti proporzionalmente al periodo di possesso;

• la rilevazione di ratei e risconti;

• la rilevazione di accantonamenti a fondi rischi o debiti futuri.

Nel caso di trasferimento di tutto il proprio patrimonio alle società beneficiarie e di sua conseguente estinzione, la società scissa dovrà altresì procedere alla rilevazione del reddito maturato sino alla data di effetto dell’operazione e alla chiusura di tutti i conti in seguito alla sua estinzione.

Qualora si volessero riallineare i valori contabili dei cespiti trasferiti ai valori correnti utilizzati per le valutazioni del capitale economico della società scissa o al valore effettivo del patrimonio netto trasferito, indicato nella relazione degli amministratori, occorrerà altresì procedere alle necessarie rivalutazioni e/o

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svalutazioni utilizzando, quale contropartita, un conto denominato rettifiche di scissione, avente natura contabile di conto del netto e natura fiscale di conto reddituale.

Le società beneficiarie dovranno rilevare il recepimento delle attività e delle passività provenienti dalla scissa imputando a capitale il saldo dell’apporto. Identiche scritture avvengono per le beneficiarie di nuova costituzione con la sola differenza che, mentre nel primo caso si rileverà il capitale iniziale della società, nel secondo si rileverà un aumento del capitale sociale già esistente.

Mentre nel caso di società beneficiarie di nuova costituzione la quota di patrimonio netto contabile ricevuto coinciderà con il capitale sociale iniziale delle beneficiarie stesse, nel caso di società preesistenti l’aumento di capitale sarà, nella maggioranza dei casi, diverso dal saldo del valore contabile del patrimonio netto ricevuto. Emergerà pertanto la necessità di utilizzare poste di pareggio contabile fra le due grandezze, denominate avanzi o disavanzi di scissione.31