DECENTRAMENTO PRODUTTIVO IN SPAGNA
4.7 La riforma del 2006
La riforma del lavoro del 2006 ha preso le mosse dal dialogo sociale instauratosi nel maggio del 2004 tra i sindacati ed associazioni rappresentative delle imprese. Oggetto del dialogo consistito nel tracciare le linee guida di una
331 L. M.Camps Ruiz, La transmisión de empresa, in AA.VV., Derecho del Trabajo, (Valencia 2001) e
relativo riferimento a STS 25.4.1988, RJ, 3021, 71. Il decimo comma dell’art. 44 E.T., infatti, così recita: “Las obligaciones de información y consulta establecidas en el presente artículo se aplicarán con
independencia de que la decisión relativa a la transmisión haya sido adoptada por los empresarios cedente y cesionario o por las empresas que ejerzan el control sobre ellos. Cualquier justificación de aquéllos basada en el hecho de que la empresa que tomó la decisión no les ha facilitado la información necesaria no podrá ser tomada en consideración a tal efecto”.
riforma del lavoro che avesse come fini il miglioramento della competitività e lʹoccupazione332.
Una delle questioni all’ordine del giorno era costituita proprio dalla necessità di addivenire ad una chiara definizione di “appalti e subappalti” di opere o servizi e di definire l’ambito di applicazione dell’art. 42 E.T., che sul punto era alquanto laconico, atteso che non vi era una definizione di tali figure contrattuali che permettesse all’interprete di distinguerle da altre analoghe nella funzione.
Il confronto tra sindacati e rappresentanti degli imprenditori ha preso forma con la sottoscrizione dell’“Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y el Empleo
(AMCE, en adelante) en mayo de 2006”333. Lʹaccordo in questione contiene misure
volte a promuovere e sostenere lʹoccupazione, la conversione dei rapporti di lavoro da temporanei a permanenti, a stimolare la sottoscrizione di nuovi contratti a tempo indeterminato, il rafforzamento della partecipazione delle parti sociali nella definizione dei loro obiettivi e programmi, migliorare lʹefficienza delle politiche per lʹoccupazione e la protezione dei lavoratori disoccupati, sia in termini di prestazioni di disoccupazione, che tramite il ricorso al Fondo de Garantía
Salarial.
In sostanza, il legislatore spagnolo ha approntato una serie di interventi volti alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, all’introduzione di incentivi, in termini di de‐fiscalizzazione degli oneri contributivi e anche di diretto
332 Mª Luisa Pérez Guerrero ‐ Miguel Rodríguez‐Piñero Royo, Contratas y cesión de trabajadores en
la reforma laboral de 2006, in Temas Laborales, 85, 103 s.
333 Analistas de Relaciones Industriales, Paso a paso, Relaciones Laborales, 12, 2006; T. Sala Franco
‐ A. Pedrajas, La reforma del mercado de trabajo: a propósito del Acuerdo para la mejora de la
Competitividad y el Empleo suscrito por los agentes sociales y el gobierno el día 9 demayo de 2006,
(Madrid 2006); F. Valdés Dal‐Ré, Concertación social y mercado de trabajo, in Relaciones Laborales, 12 ‐ 13, 2006; A. De La Puebla Pinilla ‐ R. Pérez Yáñez, El Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y del
Empleo: ¿una mínima reforma o una reforma de mínimos, in Relaciones Laborales, 12, 2006; O. Molina, Nueva reforma laboral para la mejora del crecimiento económico y la calidad del empleo: ¿mucho ruido, pocas nueces?, in Revista de Trabajo y Seguridad Social, 280, 2006.
finanziamento alle imprese che assumono lavoratori con contratti a tempo indeterminato ovvero convertono rapporti a termine in rapporti stabili334. La riforma, dunque, è intervenuta, tra gli altri, sui seguenti punti: a) programa di promozione dell’occupazione. b) contratto a tempo determinato. c) contratto di formazione d) contratto di inserimento e) appalto e subappalto di opera e servizi f) cessione illegale di lavortaori g) agenzie di lavoro temporaneo Ora, per ovvie ragioni, non è possibile, in questa sede soffermarsi su tutti i punti salienti della riforma, tuttavia appare necessario dar atto di talune innovazioni che si connettono al fenomeno del decentramento produttivo.
Proprio in considerazione del fenomeno testè citato, l’accordo mira da una parte, in via preventiva, ad introdurre una maggiore trasparenza in tema collegamenti tra imprese attuati per mezzo di appalti di opere e servizi e, dall’altra, in via di rimedio e dunque ex post, ad approntare soluzioni volte ad assicurare che l’organizzazione imprenditoriale attuata tramite forme di decentramento non vada ad intaccare la posizione dei lavoratori.
In particolare, la riforma del regime giuridico del decentramento produttivo viene regolata dal capitolo II del Real Decreto Ley 5/2006, intitolato “Modificación de la legislación laboral para mejorar la utilización de la contratación
temporal, las prestaciones del fondo de garantía salarial y la transparencia en la
334 Basti pensare che viene introdotta la regola per cui se un contratto di lavoro temporaneo è stato
reiterato per più di 24 mesi entro 30 mesi con la stessa impresa e per lo stesso posto di lavoro, quel contratto viene obbligatoriamente trasformato in un contratto a tempo indeterminato.
subcontratación de obras y servicios y su delimitación respecto de la cesión ilegal de trabajadores”.
In relazione all’appalto di opere o servizi vengono modificate alcune disposizioni nell’intento di rendere compatibili forme di decentramento produttivo con la tutela dei lavoratori. Viene, poi, tracciata una più netta linea di confine tra l’appalto d’opera o servizi e tutte quelle prassi che vengono attratte nella sfera di operatività dell’art. 42 E.T., in tema di trasferimento illecito di lavoratori.
A tal fine, viene inserita, nel corpo dello Statuto dei lavoratori, la definizione di cesión ilegal de trabajadores che di tale fenomeno aveva fornito la giurisprudenza. All’interno di essa assume particolare rilievo l’art. 12 del RDL, rubricato “Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo”.
Vengono previste, poi, per contrastare le politiche di esternalizzazione fraudolenta, oltre ad una serie di previsioni in materia di diritti sindacali nelle unità produttive coinvolte nella catena dei subappalti, modifiche all’art. 43.2 E.T. che, nella sua nuova formulazione prevede espressamente che “En todo caso, se
entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores contemplada en el presente artículo cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario”.
Vengono, ancora, incrementati i diritti di informazione dei lavoratori che prestano servizio presso un’impresa appaltatrice di modo che i soggetti impiegati presso quest’ultima che non hanno alcuna rappresentanza all’interno
dell’impresa appaltatrice, possano aver diritto a rivolgersi alle organizzazioni dei lavoratori dipendenti dall’appaltatrice, a condizione che condividano lo stesso luogo di lavoro.
Alla luce degli interventi della riforma del 2006, ciò che balza immediatamente all’occhio, e che merita una riflessione anche de jure condendo, è che gli interventi del legislatore spagnolo sono quasi tutti volti a tutelare il lavoro subordinato come una sorta di “categoria in via d’estinzione”, che merita di essere presidiata e resa “attrattiva” nel mutato contesto economico – imprenditoriale.