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CAPITOLO 6: LA LEGGE N 103/2017

6.3. La riforma delle impugnazioni: il giudizio in Cassazione

La stessa logica razionalizzatrice dei giudizi di impugnazione pervade con vigore la riforma del giudizio di Cassazione. Questo è l’ambito in cui probabilmente la legge n. 103 ha avuto miglior fortuna, in quanto ogni modifica appare ragionevole ed indirizzata in un senso ben preciso: ridurre il carico di lavoro gravante sul giudice di legittimità236, così risolvendo quella problematica cui aveva dato luogo la legge Pecorella.

In netta controtendenza rispetto a quest’ultima, come abbiamo visto in precedenza, è il reinserimento, in luogo del ricorso per Cassazione, dell’appellabilità della sentenza di non luogo a procedere. Viene in tal modo ristabilito il regime precedente al 2006. Sussiste, però, una differenza rispetto a quel regime: se il non luogo a procedere venisse confermato in appello, ai sensi del nuovo comma 3-bis dell’art. 428, potranno ricorrere per Cassazione il procuratore generale e l’imputato, ma solo per i motivi di cui alle lettere a, b, e c dell’art. 606 comma 1°. Questa limitazione dei motivi di ricorso in virtù dei quali è possibile dolersi della sentenza di non luogo a procedere si ripete all’interno del nuovo comma 1-bis dell’art. 608. A mente di questa disposizione, se in appello venisse confermata la sentenza di proscioglimento pronunciata in prime cure, il P.M. potrebbe ricorrere per Cassazione esclusivamente per i motivi di cui alle lettere a, b, e c dell’art. 606. Per cui, sia in caso di doppia conforme della sentenza di non luogo che

236 Per una veloce disamina degli strumenti utilizzati dal legislatore al fine di

deflazionare i ricorsi per Cassazione si veda G. SPANGHER, La riforma delle

impugnazioni: le linee guida, in Diritto penale e processo, 2017, 10, 1325

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di doppia conforme della sentenza di proscioglimento, non sarà più esperibile ricorso per Cassazione sulla base dei motivi di cui alle lettere d ed e dell’art. 606.

In entrambi i casi il provvedimento di limitazione dei motivi di ricorso è opportuno: nel primo, perché riduce il pericolo di ricorsi pretestuosi, tiene conto della fase processuale in cui viene pronunciato il non luogo e del grado di incidenza di una sentenza che resta sempre revocabile237; nel secondo, il legislatore ha ritenuto che, dopo due assoluzioni, non sia più possibile dubitare dell’esistenza di un ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell’imputato238. Perciò ha deciso di circoscrivere il potere della pubblica accusa di interporre ricorso per Cassazione in caso di doppia conforme assolutoria. Non è stata prevista un’analoga disposizione con riferimento alla ricorribilità per Cassazione della doppia conforme di condanna da parte dell’imputato, il quale, essendo tutelato dalla presunzione di non colpevolezza, ha tutto il diritto di poter usufruire a pieno del ricorso per Cassazione. Tale dissimmetria tra i poteri del P.M. e dell’imputato appare, dunque, avere solide fondamenta dal punto di vista logico, pertanto non dovrebbero sorgere problemi di costituzionalità per violazione del principio della parità delle parti. Tuttavia, l’esperienza successiva alla legge n. 46/2006 non ci permette di escludere in modo categorico una simile eventualità239.

237 M. M. MONACO, Riforma Orlando: come cambia il giudizio in Cassazione, in La riforma Orlando, a cura di G. SPANGHER, cit., p. 282.

238 M. M. MONACO, Riforma Orlando: come cambia il giudizio in Cassazione, cit., p.

284.

Inizialmente, in tema di doppia conforme di assoluzione, il d.d.l. Orlando aveva demandato al legislatore delegato l’individuazione de << i casi in cui possa affermarsi la conformità delle due decisioni di merito >>, così riservando al Governo un margine di discrezionalità molto ampio. Nel corso dei lavori parlamentari tale delega è tuttavia venuta meno ed è stato lo stesso legislatore ad intervenire, senza lo strumento della delega. Sulla delega in questione si veda M. BARGIS, Primi rilievi

sulle proposte di modifica in materia di impugnazioni nel recente d.d.l. governativo,

in Diritto penale contemporaneo, 2015, p. 13.

239 Sui possibili dubbi di costituzionalità attinenti la dissimmetria in parola, P.

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Dal punto di vista dello snellimento delle procedure è molto interessante l’aggiunta del comma 5-bis all’art. 610. Esso prevede una nuova procedura di rilevazione, da parte del giudice di legittimità, delle cause di inammissibilità dei ricorsi.

La norma recita che << la Corte dichiara senza formalità di procedura l’inammissibilità del ricorso >>. Ciò avverrà non per ogni ipotesi di inammissibilità, ma solo nei casi di più immediata percepibilità del vizio. Così, ad esempio, nei casi di difetto di legittimazione del soggetto impugnante e di ricorso avverso un provvedimento non impugnabile.

Tutto starà nel capire in che modo si svolgerà questo procedimento “senza formalità”. In dottrina sono state avanzate alcune previsioni: si può immaginare, è stato detto, che verranno fissate camere di consiglio interne, delle quali non saranno avvisati i difensori, in cui il collegio verificherà la decisione del consigliere addetto allo spoglio preliminare dei ricorsi240.

Sono molti altri gli adattamenti tesi a deflazionare il carico di lavoro della Corte241; ma la legge n. 103, con riguardo al giudizio in Cassazione, non ha battuto solo questa strada. Infatti, essa ha altresì provveduto a rafforzare la funzione nomofilattica della Suprema Corte.

Sul punto non è possibile fare a meno di notare la volontà legislativa di imitare quanto prevede, relativamente alla funzione nomofilattica della Corte in sede civile, l’art. 374 c.p.c.242. Si viene a realizzare

un’uniformità che si sarebbe potuta creare ben prima, ossia in

riforma della giustizia penale, Guida operativa alla L. 23 giugno 2017, n. 103, E.

CARADONNA- R. F. IANNONE- P. SCHIATTONE, cit. pp. 84-85.

240 M. M. MONACO, Riforma Orlando: come cambia il giudizio in Cassazione, in La riforma Orlando, cit., p. 289.

241 Per un’analisi completa di tutte le novità che hanno riguardato il giudizio in

Cassazione vedasi M. M. MONACO, Riforma Orlando: come cambia il giudizio in

Cassazione, in La riforma Orlando, cit., p. 279 ss.

242 M. GIALUZ- A. CABIALE- J. DELLA TORRE, Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni, in Diritto penale contemporaneo, 2017, p. 24.

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occasione delle già ricordate riforme che nel 2006 hanno riguardato il giudice di legittimità sia in ambito civile che in ambito penale.

In particolare, il nuovo comma 1-bis dell’art. 618 c.p.p. ricalca pressoché alla lettera l’art. 374 comma 3° c.p.c.: entrambi dispongono che se una Sezione della Corte ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, deve rimettere la questione a quest’ultime. In realtà nessuna delle due disposizioni utilizza il verbo “dovere”, ma l’utilizzo dell’indicativo presente “rimette” induce a ritenere che di obbligo si debba parlare243.

Trattasi di disposizioni davvero molto importanti sia per il processo civile che per quello penale, perché, rafforzando il ruolo di garante dell’uniformità dell’interpretazione ed applicazione del diritto della Corte di cassazione, evitano contrasti giurisprudenziali e possibili ribellioni della Sezione semplice di turno al principio di diritto pronunciato dalle Sezioni Unite. Allo stesso tempo, peraltro, questo sistema di norme assicura l’evoluzione della giurisprudenza stessa, in quanto viene data la possibilità alle Sezioni Unite di “aggiustare il tiro” rispetto ad un precedente orientamento244.

Il venir meno di qualsiasi spazio di discrezionalità per la Sezione semplice nel decidere se investire o meno di una certa questione le Sezioni Unite, laddove la prima dissenta da un principio di diritto pronunciato anteriormente dalle seconde, è da salutare con favore. Sicuramente tale novità avrà un peso notevole anche in tema di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

La legge n. 103 ha poi aggiunto il comma 1-ter all’art. 618, che a sua volta ricalca un’altra norma del codice di procedura civile (l’art. 363 comma 3°). Tali disposizioni dotano le Sezioni Unite del potere di pronunciare d’ufficio il principio di diritto quand’anche il ricorso sia

243 M. M. MONACO, Riforma Orlando: come cambia il giudizio in Cassazione, in La riforma Orlando, cit., p. 291.

244 F. P. LUISO, Diritto processuale civile, vol. II, Giuffré editore, Milano, 2015, p.

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dichiarato inammissibile, purché ovviamente la Corte reputi la questione di particolare importanza.

In definitiva, la riforma del giudizio in Cassazione merita una valutazione assolutamente positiva: sia gli accorgimenti adottati per sgravare la Corte di parte del lavoro, sia quelli tesi a corroborarne la funzione nomofilattica, sembrano essere ragionevoli.

6.4. La novella in materia di rinnovazione dell’istruttoria

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