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La riforma delle impugnazioni: la motivazione della sentenza e il contenuto dell’atto d

CAPITOLO 6: LA LEGGE N 103/2017

6.2. La riforma delle impugnazioni: la motivazione della sentenza e il contenuto dell’atto d

La volontà legislativa di assicurare la ragionevole durata dei processi e di semplificare le procedure traspare anche dalle modifiche apportate

214 Atti Camera, XVII legislatura, n. 2798, www.camera.it.

215 Per un riassunto dei vari obiettivi che si erano prefissati i promotori della riforma

si veda S. ZIRULIA- L. MATARRESE, Il Governo presenta alla Camera un articolato

pacchetto di riforme del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, in Diritto penale contemporaneo, 2015.

216 Non a caso questa è la prima esigenza di cui fa menzione la relazione di

accompagnamento.

217 G. SPANGHER, La riforma Orlando della giustizia penale: prime riflessioni, in

Diritto penale contemporaneo, 2016, p. 89.

218 L. MARAFIOTI, Riforme-zibaldone, legislazione “giurisprudenziale” e gestione della prassi processuale, cit., p. 553.

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in tema di impugnazioni219.

La riforma dell’art. 581 in materia di forma dell’impugnazione ha l’obiettivo di rendere più efficiente il sistema delle impugnazioni e di evitare gravami esperiti sulla base di mere finalità dilatorie. La modifica di tale disposizione deve essere ricollegata a quella dell’art. 546 in tema di motivazione della sentenza220. Da un lato, infatti, la nuova formulazione dell’art. 546 rafforza l’obbligo di motivazione in capo al giudice; dall’altro, l’interpolazione dell’art. 581 determina un arricchimento del contenuto dell’atto di impugnazione221.

Vediamo quali sono le novità che hanno investito queste due norme. Per quanto riguarda l’art. 546, il legislatore è intervenuto sulla lett. e del comma 1°. È stato previsto che la motivazione della sentenza debba constare di quattro parti, attinenti: 1) all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione e alla loro qualificazione giuridica; 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell’art. 533, e della misura di sicurezza; 3) alla responsabilità civile derivante dal reato; 4) all’accertamento dei fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali.

In relazione ad ognuna di queste parti in cui è scomposta la motivazione, il giudice è chiamato, a norma dell’art. 546 comma 1° lett. e, ad effettuare << la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione dei risultati

219 L. SURACI, Le disposizioni generali sulle impugnazioni, in La riforma Orlando, a

cura di G. SPANGHER, Pacini giuridica, Pisa, 2017, p. 221.

220 M. BARGIS, I ritocchi alle modifiche in tema di impugnazioni nel testo del d.d.l. n. 2798 approvato dalla camera dei deputati, in Diritto penale contemporaneo, 2015,

p. 2. Il link tra le modifiche delle due disposizioni emerge con chiarezza dalla relazione di accompagnamento alla proposta di riforma Canzio (che sul punto viene ripresa dalla legge Orlando), in cui si legge che << La disposizione (che modifica l’art. 581), nel rafforzare l’onere della parte di enunciare specificamente i motivi dell’impugnazione, si raccorda con la norma dell’art. 546 lett. e), riguardante il modello legale della motivazione “in fatto” della decisione di merito>>, in Verso

una mini-riforma del processo penale: le proposte della Commissione Canzio, cit. 221 L. SURACI, Le disposizioni generali sulle impugnazioni, cit., pp. 227 e 228.

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acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie >>. Rispetto alla precedente formulazione della disposizione viene meno il riferimento alla << indicazione delle prove poste a base della decisione >> e viene aggiunto quello alla << indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati >>. Quest’ultima formula effettua un evidente richiamo dell’art. 192, il quale disciplina la valutazione della prova.

L’idea che è alla base della sostituzione in questione è rintracciabile all’interno della proposta di legge elaborata dalla Commissione Canzio: per motivare la sentenza non è sufficiente la mera indicazione delle prove che fondano la decisione, perché occorre altresì << giustificare razionalmente la decisione secondo il modello inferenziale indicato per la valutazione delle prove >>222. Com’è stato sottolineato

in dottrina, << motivare significa […] rendere esplicito anche il canone di argomentazione utilizzato per arrivare alla affermazione della sussistenza del fatto imputato >>223. Questa è la ragione che sta alla base della novella.

Venendo all’art. 581, i cambiamenti sono due (oltre alla precisazione che il riferimento alle richieste, di cui oggi alla lettera c, si estende anche alle richieste istruttorie): la previsione secondo cui i requisiti dell’atto di impugnazione previsti dalle lettere a, b, c e d dell’art. 581 debbano essere enunciati in modo specifico a pena di inammissibilità; e l’introduzione, tra i requisiti dell’atto, dell’indicazione << delle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione >> (lett. b).

Essendo più dettagliata la motivazione della sentenza, l’atto di

222 Verso una mini-riforma del processo penale: le proposte della Commissione Canzio, cit.

223 E. AMODIO, Motivazione della sentenza penale, in Enciclopedia del Diritto, XXVII,

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impugnazione non dovrà essere da meno, anche in considerazione del fatto che questa strutturazione così formale della sentenza renderà più agevole per l’impugnante la redazione dell’atto di impugnazione224. Ecco, allora, il perché dell’introduzione della formula << con l’enunciazione specifica225, a pena di inammissibilità >> e

dell’ingresso di un nuovo requisito che deve essere contenuto nell’atto di impugnazione.

È stato sottolineato come la menzione della sanzione dell’inammissibilità da parte dell’art. 581 sia superflua, poiché l’art. 591, tra i casi di inammissibilità dell’impugnazione, comprende già l’ipotesi dell’inosservanza delle disposizioni di cui, tra gli altri, all’art. 581226. La critica è tutt’altro che peregrina: l’unica funzione, che può

essere attribuita al richiamo, fatto all’interno del nuovo art. 581, all’inammissibilità, è quella di rafforzare la previsione di requisiti più stringenti che devono integrare l’atto di impugnazione227.

Tanto è vero che, nell’ottica del legislatore, la modifica del combinato disposto artt. 546 e 581, con l’introduzione della formula che rimanda all’inammissibilità, aveva la ratio di << “consolidare” nel dato normativo il fronte interpretativo più avanzato in tema di inammissibilità dell’impugnazione “generica”, che con riguardo all’appello è oggi presidiato dalla recentissima decisione delle Sezioni Unite Galtelli >>228.

224 C. SCACCIANOCE, La Riforma “Orlando” e la semplificazione del sistema delle impugnazioni. Dalla “specificità” dei motivi alla struttura ‘mutevole’ dell’appello,

in Archivio penale, 2017, p. 9.

225 Finora il lemma “indicazione specifica” era riferito ai soli motivi, non anche ai

capi o ai punti della decisione e alle richieste. Adesso riguarda tutti i requisiti dell’atto di impugnazione.

226 P. FERRUA, Soggezione del giudice alla sola legge e disfunzioni del legislatore: il corto circuito della riforma Orlando, in Diritto penale e processo, 2017, 10, 1265

(commento alla normativa).

227 P. SCHIATTONE, Modifica alla disciplina delle impugnazioni, in La riforma della giustizia penale, Guida operativa alla L. 23 giugno 2017, n. 103, E. CARADONNA-

R. F. IANNONE- P. SCHIATTONE, LaTribuna, Piacenza, 2017, p. 70.

228 M. CERESA-GASTALDO, La riforma dell’appello, tra malinteso garantismo e spinte deflattive, in Diritto penale contemporaneo, 2017, p. 8.

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Con questa pronuncia229 le Sezioni Unite hanno affrontato il contrasto interpretativo formatosi in giurisprudenza tra chi sosteneva che la mancata correlazione tra i motivi di appello e le ragioni di fatto o di diritto, su cui si basa la sentenza impugnata, desse luogo ad un’ipotesi di inammissibilità, e chi, invece, era di opinione contraria (i c.d. antiformalisti)230. La Corte, nella sua massima composizione, ha

propeso per il primo indirizzo, enunciando il seguente principio di diritto: << L'appello (al pari del ricorso per Cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata >>.

Come le Sezioni Unite, anche il legislatore, nel riformare gli artt. 546 e 581, si è allineato al primo dei due indirizzi, in modo tale da alzare l’asticella per poter accedere al giudizio di appello al fine di impedire lo svolgimento di giudizi di gravame promossi in maniera pretestuosa. Ciò, anche a contrappeso dell’esclusione del potere del P.M. di proporre appello incidentale231: prima della riforma, se il P.M. avesse proposto appello incidentale, sarebbe caduto il divieto di reformatio in

peius della sentenza impugnata, il che rappresentava un argine alla

proposizione di appelli temerari e dilatori. Venendo giustamente meno

229 Cass., Sez. Un., sentenza 27 ottobre 2016, Galtelli, in www.italgiure.giustizia.it. 230 La sentenza fa chiarezza sulla differenza tra specificità intrinseca ed estrinseca

dei motivi di appello: la prima richiede che l’appello non sia fondato su considerazioni generiche o astratte, mentre la seconda postula << la

esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata >>. Se non vi era dubbio che il mancato rispetto della specificità intrinseca desse luogo ad un’ipotesi di inammissibilità, il suddetto contrasto interpretativo verteva sulla specificità estrinseca.

231 Questa novità in punto di appello incidentale è contenuta all’interno dello

schema di decreto legislativo, recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi d’impugnazione, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri in attuazione della delega contenuta all’interno della legge n. 103. Per un’analisi di questo schema di d.lgs. si veda A. A. MARANDOLA, La riforma Orlando

si completa: approvato il decreto legislativo sulle impugnazioni, in Diritto penale

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tale potere del P.M. (permanendo invece la possibilità per l’imputato di proporre appello incidentale)232, è stato del tutto coerente innalzare il grado di specificità che deve contraddistinguere l’atto di impugnazione per non essere dichiarato inammissibile, proprio per scongiurare il pericolo di una proliferazione di appelli pretestuosi. Sennonché, mentre le Sezioni Unite Galtelli hanno richiesto, ai fini dell’ammissibilità del gravame, una puntuale argomentazione dei rilievi critici mossi contro le ragioni che stanno alla base della sentenza impugnata, la riforma Orlando appare essere meno rigorosa. Se è vero infatti che oggi l’art. 581 richiede una << enunciazione specifica >>, è altrettanto vero che quest’ultima non si riferisce alla critica delle ragioni che fondano la sentenza, poiché l’art. 581 non ne fa menzione233. Nonostante ciò, c’è da attendersi che la giurisprudenza si

atterrà agli assunti fatti propri dalla sentenza Galtelli, poiché proprio da quest’ultima si apprende che << l’affermazione della necessaria esplicita correlazione dei motivi di appello con la sentenza impugnata (…) si pone in coerenza con l’attuale indirizzo di riforma legislativa >>234.

Di buono rimane sicuramente che, avendo il legislatore elevato gli oneri del giudice in punto di motivazione della sentenza, il problema della motivazione implicita, su cui ci siamo intrattenuti in precedenza, dovrebbe essere, se non risolto, quantomeno attenuato. Infatti, la formulazione del nuovo art. 546 è oggi più puntuale: da essa emerge lo stretto legame tra acquisizione della prova, valutazione della stessa e attività di esposizione delle ragioni su cui si fonda la decisione235.

232 In proposito si veda L. SURACI, Il sistema delle impugnazioni nella legge delega,

cit. p. 267 ss.

233 Sulla mal riuscita operazione legislativa sul punto si veda M. Ceresa-Gastaldo, La riforma dell’appello, tra malinteso garantismo e spinte deflattive, cit., p. 7 ss. 234 In tal senso M. BARGIS, Appendice di aggiornamento al Compendio di procedura penale, 8° edizione, 2016, L. 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento

penitenziario), Torino, 2017, p. 10.

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Questo stretto legame dovrebbe ridurre il verificarsi di discostamenti giurisprudenziali dallo schema legale della motivazione della sentenza.

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