6. L’intervento del Bundesverfassungsgericht
6.1. La sentenza del 5 febbraio 2004
Il ricorrente si era rivolto alla Corte Costituzionale sostenendo
l’incompatibilità della disciplina della Sicherungsverwahrung con la legge
fondamentale, nella parte in cui permetteva di protrarre sine die la custodia, e
richiedendo l’annullamento delle decisioni prese dal tribunale di Marburg il 10
aprile 2001 e dalla Corte d’appello di Frankfurt am Mein il 26 ottobre 2001, che
184 S. PORRO, La custodia di sicurezza nell’ordinamento penale tedesco- Alcune riflessioni alla luce di Bundesverfassungsgericht, II Senato, 4 maggio 2011, 2 BvR 2365/09, in dir.pen.cont, pag 9.
74
avevano respinto la sua richiesta di dichiarare estinta la misura al decorso del
termine decennale di durata, sulla base del combinato disposto del § 66d StGB e
dell’art. 1 comma 3 della Gesetz zur Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen
gefährlichen Straftaten del 26 gennaio 1998.
La Corte
185, respingendo la richiesta del ricorrente, dichiarò la legittimità
della possibilità di protrarre sine die la custodia, in quanto si tratta di una “misura
necessaria in ragione della persistente pericolosità del soggetto”.
Non trattandosi di una pena, la Corte non si poneva alcuna questione di
rispetto del principio di colpevolezza, imponendo tuttavia al contempo il rispetto del
principio di proporzione, che funge da limite alle istanze preventive. Quanto più
perdura l’esecuzione della misura, tanto più stringenti dovranno essere i presupposti
per ordinare la prosecuzione. Secondo la Corte, la garanzia del principio di
proporzione è sufficientemente specificata dal § 67d, terzo comma, che richiede per
la prosecuzione della misura di sicurezza una valutazione prognostica molto più
severa rispetto a quella iniziale, che ne aveva giustificato l’applicazione
186.
Così argomentando la Corte analizzò tutti i profili di dubbia compatibilità
costituzionale della disciplina evidenziati dalla dottrina, ovvero: a) il potenziale
contrasto con il principio della dignità umana; b) l’interferenza illegittima nel diritto
al godimento della libertà personale; c) l’incompatibilità con il divieto di
retroattività in materia penale.
6.1.1. Sicherungsverwahrung e dignità umana
Della custodia di sicurezza in generale la dottrina criticava in primo luogo il
potenziale contrasto con il principio fondamentale della dignità umana, garantito
dall’art. 1 comma 1 GG: “Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten
und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“
185 BVerfG, 5 febbraio 2004, in NJW 2004, pag 739.
186 M. PELISSERO, Pericolosità sociale e doppio binario, vecchi e nuovi modelli di incapacitazione,
75
Questo principio impone allo Stato di predisporre pene che non siano
crudeli, disumane e umilianti e gli vieta di ridurre una persona a mero oggetto e di
strumentalizzarlo nella lotta contro la criminalità: con queste garanzie sarebbe
illegittimo internare un soggetto, sotto qualsiasi forma, senza lasciargli la possibilità
di tornare in libertà (“ohne dass zumindest die Chance für ihn bestehen würde, je
wieder der Freiheit teilhaftig zu werden”)
187.
La Corte rigettò questa posizione: la Sicherungsverwahrung non svilisce
l’internato riducendolo a mero oggetto o strumentalizzandolo. La legge
fondamentale concepisce la persona come membro di un gruppo sociale, al quale è
consentito difendersi dall’autore pericoloso anche attraverso misure limitative della
libertà personale
188. Il fatto che il legislatore abbia previsto che il momento in cui il
soggetto viene rilasciato non è stabilito fin da subito con la sentenza di condanna,
non lede la sua dignità perché è giustificato dal fatto che il perdurare del suo
internamento dipende dagli sviluppi futuri della sua personalità
189.
La Corte proseguì analizzando le disposizioni del codice penale che
consentono il rilascio del soggetto dall’istituto in cui è internato: dall’esame
complessivo dei § 67c comma 1 Satz 1 (che prevede che prima della fine
dell’esecuzione della pena il giudice debba verificare la permanente pericolosità del
soggetto, prevista per l’esecuzione della Sicherungsverwahrung), §67e comma 2
(che prevede che trascorsi i primi due anni di internamento il giudice verifichi
d’ufficio se sussistono le condizioni per sospendere l’esecuzione della misura
secondo il § 67d Comma 2), § 67d comma 3 (che prevede che trascorsi i dieci anni
di internamento il giudice dichiari estinta la misura a condizione che il pericolo non
perduri ancora) e § 67e comma (che prevede che nel caso in cui, trascorsi di primi
dieci anni di internamento, non sia possibile il rilascio dell’internato, successive
verifiche vengano in un secondo tempo disposte ogni due anni circa la necessità del
proseguo della misura) la Corte aveva ritenuto che la misura della custodia di
187 BVerfG, 5 febbraio 2004, cit, n. 71-72. 188 BVerfG, 5 febbraio 2004, cit, n. 79. 189
76
sicurezza concedesse sufficienti possibilità di liberazione in ossequio al principio
della dignità umana
190.
Inoltre, a parere della Corte, la dignità dell’internato sarebbe garantita,
almeno sulla carta, da alcune disposizioni del Strafvollzugsgesetz fra le quali:
a) § 129 StVollzG che stabilisce: “Der Sicherungsverwahrte wird zum
Schutz der Allgemeinheit sicher untergebracht. Ihm soll geholfen werden, sich in
das Leben in Freiheit einzugliedern” orientando le successive disposizioni e
sottolineando la natura preventiva della misura che va però contemperata con
l’esigenza di predisporre strumenti che permettano all’internato un reinserimento
nella società;
b) § 131 StVollzG
191che orienta le singole modalità di esecuzione della
misura allo scopo di proteggere l’internato dai danni prodotti dalle pene detentive
lunghe;
c) § 132 StVollzG
192che prevede che l’internato disponga di abiti e lenzuola
personali, quando ciò non contrasti con le esigenze di sicurezza e che sostenga a
proprie spese la manutenzione ordinaria e le riparazioni della propria stanza;
d) § 133 StVollzG
193che permette all’internato di impiegare il proprio
tempo in attività remunerative con lo scopo di fornire o migliorare competenze che
possano essere sfruttate dopo la liberazione
194.
190
BVerfG, 5 febbraio 2004, cit., n. 81, 82, 83.
191 § 131 StVollzG „Die Ausstattung der Sicherungsanstalten, namentlich der Hafträume, und
besondere Maßnahmen zur Förderung und Betreuung sollen dem Untergebrachten helfen, sein Leben in der Anstalt sinnvoll zu gestalten, und ihn vor Schäden eines langen Freiheitsentzuges bewahren. Seinen persönlichen Bedürfnissen ist nach Möglichkeit Rechnung zu tragen.
192 § 132 StVollzG, Der Untergebrachte darf eigene Kleidung, Wäsche und eigenes Bettzeug
benutzen, wenn Gründe der Sicherheit nicht entgegenstehen und der Untergebrachte für Reinigung, Instandsetzung und regelmäßigen Wechsel auf eigene Kosten sorgt.
193
§ 133 StVollzG, 1) Dem Untergebrachten wird gestattet, sich gegen Entgelt selbst zu
beschäftigen, wenn dies dem Ziel dient, Fähigkeiten für eine Erwerbstätigkeit nach der Entlassung zu vermitteln, zu erhalten oder zu fördern. 2) Das Taschengeld (§ 46) darf den dreifachen Tagessatz der Eckvergütung nach § 43 Abs. 2 im Monat nicht unterschreiten.
194
77
6.1.2. Sicherungsverwahrung e libertà personale
La Corte proseguì rigettando quella posizione che ravvisava nell’istituto
della custodia di sicurezza un’interferenza illegittima nel diritto al godimento della
libertà personale, protetto dal combinato disposto degli articoli 2 comma 2, 2° frase
GG („Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund
eines Gesetzes eingegriffen werden“) e 104 comma uno, 1° frase GG („Die Freiheit
der Person kann nur auf Grund eines förmlichen Gesetzes und nur unter Beachtung
der darin vorgeschriebenen Formen beschränkt werden“).
La legge fondamentale stabilisce che la libertà personale è inviolabile e che
non può essere limitata se non sulla base della legge e osservando le forme ivi
prescritte; ma, affermò la Corte, questo non esclude che poi il legislatore non abbia
un margine di giudizio all’interno del quale scegliere, sotto la vigilanza della Corte
Costituzionale, i mezzi più idonei per raggiungere i suoi scopi. Non è quindi
compito della Corte valutare se l’inasprimento della disciplina della custodia di
sicurezza sia stata una scelta obbligata a causa dell’aumento della criminalità o se
sia solo la conseguenza di un mero incremento del sentimento di minaccia ad opera
della collettività, perché riguarda le scelte di politica criminale del legislatore
195.
Proseguendo si legge il passaggio fondamentale della pronuncia: le esigenze
di protezione del diritto di libertà degli internati e le richieste di sicurezza della
collettività vanno bilanciate in maniera tale che il principio di proporzione funga da
limite alle istanze preventive. La legittimità costituzionale della custodia di
sicurezza esige quindi che il controllo di proporzionalità diventi progressivamente
più rigoroso con il prolungarsi del periodo di detenzione: “Je länger die
Unterbringung in der Sicherungsverwahrung andauert, umso strenger sind die
Voraussetzungen für die Verhältnismäßigkeit des Freiheitsentzugs”
196.
La custodia di sicurezza è quindi compatibile con il diritto costituzionale alla
libertà personale, nella misura in cui il provvedimento detentivo sia proporzionato
195 BVerfG, 5 febbraio 2004, cit., n. 99-100. 196
78
alle esigenze di tutela della collettività: il § 67d III infatti, nel bilanciare le
contrapposte esigenze, predilige, dopo il termine dei primi dieci anni di
internamento, quelle di libertà dell’internato e solo eccezionalmente permette la
continuazione dell’esecuzione della misura
197.
Considerato ciò la Corte proseguì analizzando le modalità tramite le quali
viene formulata la prognosi di pericolosità: in particolare il giudice deve effettuare
un controllo accurato sulla prognosi effettuata dal perito, verificando che la sua
analisi si sia basata su standard minimi, ripercorribili e trasparenti.
Accanto all’obbligo di trasparenza vige il principio in base al quale la
perizia effettuata deve avere un’ampia base di valutazione: affinché il giudice possa
effettuare “l’esame complessivo dei fatti e del reo”, come previsto dal § 66, il perito
deve aver esaminato ambiti diversi della vita del reo, che consentano un’ampia
panoramica della sua personalità, prendendo in considerazione anche il movente del
reato, l’evoluzione della personalità prima e dopo il compimento del fatto e la
reazione della società ad una eventuale liberazione del reo (valutando come questa
reazione influirebbe sulla personalità del soggetto).
Inoltre, visto la particolare importanza che svolge, nell’analisi della
personalità dell’internato, il comportamento da lui tenuto durante quella che nel
diritto tedesco viene definita “Vollzugslockerung
198” (lett. attenuazione
dell’esecuzione), la Corte esortò i giudici a non basare le proprie considerazioni
solo su ciò che è stato riportato dal personale amministrativo che ha vigilato sui
soggetti durante questi momenti
199.
197 BVerfG, 5 febbraio 2004, cit., n. 105-109. 198
§ 11 StVollzG : Lockerungen des Vollzuges: (1) Als Lockerung des Vollzuges kann namentlich angeordnet werden, daß der Gefangene:1. außerhalb der Anstalt regelmäßig einer Beschäftigung unter Aufsicht (Außenbeschäftigung) oder ohne Aufsicht eines Vollzugsbediensteten (Freigang) nachgehen darf oder 2. für eine bestimmte Tageszeit die Anstalt unter Aufsicht (Ausführung) oder ohne Aufsicht eines Vollzugsbediensteten (Ausgang) verlassen darf. (2) Diese Lockerungen dürfen mit Zustimmung des Gefangenen angeordnet werden, wenn nicht zu befürchten ist, daß der Gefangene sich dem Vollzug der Freiheitsstrafe entziehen oder die Lockerungen des Vollzuges zu Straftaten mißbrauchen werde.
199
79
Prima di passare all’analisi del principio di irretroattività la Corte, nel
ricordare la differenza fra le misure di sicurezza e le pene, le une orientate alle
esigenze di risocializzazione, le altre al principio di retribuzione, legittimò le
modalità esecutive della Sicherungsverwahrung, che, come previsto dai § 130-134
StVollzG, sono più favorevoli al condannato rispetto a quelle di esecuzione della
pena. La differenziazione però, oltre che sul piano legislativo, va pretesa anche sul
piano pratico: è responsabilità dell’autorità giudiziaria accertarsi che siano sfruttate
al meglio le possibilità degli istituti di concedere agevolazioni. Nello specifico la
Corte ricordò ai Länder che l’estensione di questi privilegi è orientata al principio di
proporzione, per cui le agevolazioni dovrebbero essere maggiori nel caso in cui la
durata dell’internamento sia particolarmente lunga
200.
6.1.3. Sicherungsverwahrung e divieto di retroattività in materia penale
La Corte rigettò infine quella posizione critica che ravvisava una collisione
della custodia di sicurezza con il divieto di retroattività in materia penale ex art 103
comma 2 GG e, sussidiariamente, con la garanzia fondamentale di tutela
dell’affidamento risultante dal combinato disposto degli artt. 2 comma 2 e 20
comma 3 GG.
Per quanto concerne il primo profilo la Corte escluse la sussistenza di un
contrasto fra il nuovo § 67d III, che prevede, in combinato disposto con l’ art 1
comma 3 della legge sulla lotta ai reati sessuali ed altri gravi reati violenti del 26
gennaio 1998, un trattamento più severo rispetto ai soggetti già condannati, con l’art
103 comma 2 GG (“Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit
gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde”)
201.
Nella formulazione del Bundesverfassungsgericht:
“Il campo di applicazione dell’art. 103 comma 2 GG è limitato
a quei provvedimenti statali che rappresentano un reazione sovrana di
200 BVerfG, 5 febbraio 2004, cit., n. 124-126. 201
80
disapprovazione nei confronti di un comportamento antigiuridico e
colpevole (missbilligende hoheitliche Reaktion auf ein rechtswidriges,
schuldhaftes Verhalten), e a causa di questo comportamento
comminano un male che persegue una funzione retributiva. Altri
provvedimenti statali che interferiscono con la sfera dell’individuo non
sono compresi dall’art 103 comma 2 GG perché non basta che la
misura sia collegata ad un comportamento antigiuridico. Perciò la
custodia di sicurezza, in quanto provvedimento meramente preventivo,
non rientra nel campo di applicazione dell’art 103 comma 2 GG,
nonostante dipenda direttamente dalla commissione di un reato”
202.
Dopo aver rilevato come storicamente le misure di miglioramento e di
sicurezza non siano mai state comprese nel campo di applicazione del divieto di
retroattività
203, la Corte analizzò la ratio dell’art. 103 comma 2: in uno Stato di
diritto il cittadino deve poter sapere, prima di agire, se dal suo comportamento potrà
derivare una responsabilità penale e quali sono le sanzioni in cui potrà incorrere, in
modo che possa consapevolmente orientare il suo comportamento. Lo scopo è
quello di garantire l’affidamento dei cittadini riguardo al fatto che il se il quanto
della punizione saranno determinati soltanto dalla legge in vigore al momento della
commissione del fatto
204.
L’articolo in questione rimanda quindi alla Strafbarkeit, esigendo perciò che
il male inflitto, nei confronti del quale sussisterebbe la garanzia del principio di
irretroattività, sia collegato ad un comportamento colpevole rimproverabile e sia
finalizzato alla retribuzione della colpa: questa caratteristica è, a parere della Corte,
assente nell’istituto della custodia di sicurezza
205.
La Corte pose quindi l’accento sulle differenze, sul piano dello scopo, fra le
pene e le misure di sicurezza e di miglioramento: la custodia di sicurezza, al
202 “Der Anwendungsbereich von Art. 103 Abs.2 GG ist auf staatliche Maßnahmen beschränkt, die
eine missbilligende hoheitliche Reaktion auf ein rechtswidriges, schuldhaftes Verhalten darstellen und wegen dieses Verhaltens ein Übel verhängen, das dem Schuldausgleich dient. Andere staatliche Eingriffsmaßnahmen werden von Art. 103 Abs. 2 GG nicht erfasst. Es genügt nicht, dass eine Maßnahme an ein rechtswidriges Verhalten anknüpft. Daher fällt die rein präventive Maßnahme der Sicherungsverwahrung nicht unter Art. 103 Abs. 2 GG, obwohl sie unmittelbar an eine Anlasstat anknüpft.“ BVerfG, 5 febbraio 2004, cit., n. 129; e in S. PORRO, La custodia di sicurezza nell’ordinamento penale tedesco- Alcune riflessioni alla luce di Bundesverfassungsgericht, II Senato, 4 maggio 2011, 2 BvR 2365/09, in dir.pen.cont, pag 11.
203 BVerfG, 5 febbraio 2004, cit., n. 133-134. 204 BVerfG, 5 febbraio 2004, cit., n. 142-143. 205
81
contrario della pena, non serve affinché al reo sia fatta espiare la colpa per la
violazione del diritto, bensì protegge la società dal soggetto pericoloso. È la
pericolosità e non la colpa ad essere determinante per ordinare la misura e per
individuarne le modalità e la durata. In sintesi la Sicherungsverwahrung è una
misura proiettata al futuro e correlata solo alla pericolosità
206.
Inoltre, aggiunse la Corte, il fatto che la custodia di sicurezza sia ordinata,
accanto alla pena, al termine di un processo per un fatto di reato, non basta per
conferirle carattere di pena
207: la commissione di un fatto antigiuridico e colpevole
è infatti condizione necessaria ma non sufficiente per la custodia di sicurezza,
perché il codice penale richiede un accertamento circa la sussistenza di ulteriori
condizioni in capo al soggetto, ovvero la tendenza a compiere rilevanti fatti di reato
(“Hang zu erheblichen Straftaten”) e la conseguente creazione di una situazione di
pericolosità per la collettività (“Gefährlichkeit des Täters für die Allgemeinheit”).
A questi fini la rilevanza del fatto antigiuridico e colpevole è circoscritta alla
valutazione di queste condizioni, e fornisce quindi un elemento aggiuntivo utile per
la formulazione della prognosi. Infatti il legislatore ha limitato, ex § 62 StGB, la
possibilità di ordinare le misure di sicurezza ponendo al giudice il vincolo non del
principio di colpevolezza del fatto, bensì quello di proporzione ( “Eine Maßregel
der Besserung und Sicherung darf nicht angeordnet werden, wenn sie zur
Bedeutung der vom Täter begangenen und zu erwartenden Taten sowie zu dem
Grad der von ihm ausgehenden Gefahr außer Verhältnis steht”): la misura deve
essere proporzionata al fatto commesso dal reo, ai fatti che da lui ci si può
attendere, e dal grado di pericolo minacciato
208.
Inoltre, a parere della Corte, anche il carattere fortemente intrusivo della
custodia di sicurezza non consente di equipararla alla pena, perché il livello di
intromissione della misura statuale non costituisce un ragionevole criterio per
206 „Die Sicherungsverwahrung dient im Gegensatz zur Strafe nicht dem Zweck, begangenes Unrecht
zu sühnen, sondern dazu, die Allgemeinheit vor dem Täter zu schützen (vgl. BVerfGE 2, 118 <120>). Nicht die Schuld, sondern die in der Tat zutage getretene Gefährlichkeit ist bestimmend für die Anordnung, Ausgestaltung und zeitliche Dauer der Maßregel. Die Maßregel ist eine Maßnahme, die Gefahren vorbeugt und in die Zukunft wirken soll.“ 206 BVerfG, 5 febbraio 2004, cit., n. 149. 207 BVerfG, 5 febbraio 2004, cit., n. 150.
208
82
individuare il campo di applicazione dell’ art. 103 comma 2 GG: infatti sono
presenti nell’ordinamento tedesco molte misure, fortemente limitative della libertà
personale, la cui natura di pena è pacificamente esclusa. A dimostrazione di ciò la
Corte citò il § 112 StPO, che disciplina la Untersuchungshaft
209: essa può essere
ordinata contro un soggetto indagato, qualora vi siano gravi indizi circa la
commissione di un reato e nel caso in cui vi siano esigenze cautelari ex § 112a.
L’intromissione nella libertà personale del soggetto è, in caso di arresto,
considerevole ma, nonostante questo, non basta per qualificare la misura come pena
perché, fino alla sentenza di condanna, vale la presunzione di innocenza:
concludendo, l’ingerenza nella sfera personale del cittadino non è né nel caso della
Untersuchungshaft né in quello della Sicherungsverwahrung criterio identificativo
di una misura qualificabile come pena.
Risulta invece meno chiaro il ragionamento del Bundesverfassungsgericht
sul piano della garanzia fondamentale dell’affidamento: l’abrogazione del termine
massimo per il primo ordine di custodia di sicurezza e il fatto che possa essere
applicato anche a soggetti nei confronti dei quali la custodia era stata ordinata prima
dell’entrata in vigore della legge di modifica sono, a parere della Corte, in armonia
con il principio dell’affidamento disciplinato dal combinato disposto dell’art. 2
comma 2 GG e 20 comma 3 GG. Questo principio limita la facoltà del legislatore di
introdurre modifiche legislative che facciano riferimento a situazioni di fatto del
209
§ 112 StPO (1) Die Untersuchungshaft darf gegen den Beschuldigten angeordnet werden, wenn er der Tat dringend verdächtig ist und ein Haftgrund besteht. Sie darf nicht angeordnet werden, wenn sie zu der Bedeutung der Sache und der zu erwartenden Strafe oder Maßregel der Besserung und Sicherung außer Verhältnis steht. (2) Ein Haftgrund besteht, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen: 1) festgestellt wird, daß der Beschuldigte flüchtig ist oder sich verborgen hält 2) bei Würdigung der Umstände des Einzelfalles die Gefahr besteht, daß der Beschuldigte sich dem Strafverfahren entziehen werde (Fluchtgefahr), oder 3) das Verhalten des Beschuldigten den dringenden Verdacht begründet, er werde a) Beweismittel vernichten, verändern, beiseite schaffen, unterdrücken oder fälschen oder b) auf Mitbeschuldigte, Zeugen oder Sachverständige in unlauterer Weise einwirken oder c) andere zu solchem Verhalten veranlassen, und wenn deshalb die Gefahr droht, daß die Ermittlung der Wahrheit erschwert werde (Verdunkelungsgefahr). (3) Gegen den Beschuldigten, der einer Straftat nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 des Völkerstrafgesetzbuches oder § 129a Abs. 1 oder Abs. 2, auch in Verbindung mit § 129b Abs. 1, oder nach den §§ 211, 212, 226, 306b oder 306c des Strafgesetzbuches oder, soweit durch die Tat Leib oder Leben eines anderen gefährdet .