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La sentenza del 5 febbraio 2004

6. L’intervento del Bundesverfassungsgericht

6.1. La sentenza del 5 febbraio 2004

Il ricorrente si era rivolto alla Corte Costituzionale sostenendo

l’incompatibilità della disciplina della Sicherungsverwahrung con la legge

fondamentale, nella parte in cui permetteva di protrarre sine die la custodia, e

richiedendo l’annullamento delle decisioni prese dal tribunale di Marburg il 10

aprile 2001 e dalla Corte d’appello di Frankfurt am Mein il 26 ottobre 2001, che

184 S. PORRO, La custodia di sicurezza nell’ordinamento penale tedesco- Alcune riflessioni alla luce di Bundesverfassungsgericht, II Senato, 4 maggio 2011, 2 BvR 2365/09, in dir.pen.cont, pag 9.

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avevano respinto la sua richiesta di dichiarare estinta la misura al decorso del

termine decennale di durata, sulla base del combinato disposto del § 66d StGB e

dell’art. 1 comma 3 della Gesetz zur Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen

gefährlichen Straftaten del 26 gennaio 1998.

La Corte

185

, respingendo la richiesta del ricorrente, dichiarò la legittimità

della possibilità di protrarre sine die la custodia, in quanto si tratta di una “misura

necessaria in ragione della persistente pericolosità del soggetto”.

Non trattandosi di una pena, la Corte non si poneva alcuna questione di

rispetto del principio di colpevolezza, imponendo tuttavia al contempo il rispetto del

principio di proporzione, che funge da limite alle istanze preventive. Quanto più

perdura l’esecuzione della misura, tanto più stringenti dovranno essere i presupposti

per ordinare la prosecuzione. Secondo la Corte, la garanzia del principio di

proporzione è sufficientemente specificata dal § 67d, terzo comma, che richiede per

la prosecuzione della misura di sicurezza una valutazione prognostica molto più

severa rispetto a quella iniziale, che ne aveva giustificato l’applicazione

186

.

Così argomentando la Corte analizzò tutti i profili di dubbia compatibilità

costituzionale della disciplina evidenziati dalla dottrina, ovvero: a) il potenziale

contrasto con il principio della dignità umana; b) l’interferenza illegittima nel diritto

al godimento della libertà personale; c) l’incompatibilità con il divieto di

retroattività in materia penale.

6.1.1. Sicherungsverwahrung e dignità umana

Della custodia di sicurezza in generale la dottrina criticava in primo luogo il

potenziale contrasto con il principio fondamentale della dignità umana, garantito

dall’art. 1 comma 1 GG: “Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten

und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“

185 BVerfG, 5 febbraio 2004, in NJW 2004, pag 739.

186 M. PELISSERO, Pericolosità sociale e doppio binario, vecchi e nuovi modelli di incapacitazione,

75

Questo principio impone allo Stato di predisporre pene che non siano

crudeli, disumane e umilianti e gli vieta di ridurre una persona a mero oggetto e di

strumentalizzarlo nella lotta contro la criminalità: con queste garanzie sarebbe

illegittimo internare un soggetto, sotto qualsiasi forma, senza lasciargli la possibilità

di tornare in libertà (“ohne dass zumindest die Chance für ihn bestehen würde, je

wieder der Freiheit teilhaftig zu werden”)

187

.

La Corte rigettò questa posizione: la Sicherungsverwahrung non svilisce

l’internato riducendolo a mero oggetto o strumentalizzandolo. La legge

fondamentale concepisce la persona come membro di un gruppo sociale, al quale è

consentito difendersi dall’autore pericoloso anche attraverso misure limitative della

libertà personale

188

. Il fatto che il legislatore abbia previsto che il momento in cui il

soggetto viene rilasciato non è stabilito fin da subito con la sentenza di condanna,

non lede la sua dignità perché è giustificato dal fatto che il perdurare del suo

internamento dipende dagli sviluppi futuri della sua personalità

189

.

La Corte proseguì analizzando le disposizioni del codice penale che

consentono il rilascio del soggetto dall’istituto in cui è internato: dall’esame

complessivo dei § 67c comma 1 Satz 1 (che prevede che prima della fine

dell’esecuzione della pena il giudice debba verificare la permanente pericolosità del

soggetto, prevista per l’esecuzione della Sicherungsverwahrung), §67e comma 2

(che prevede che trascorsi i primi due anni di internamento il giudice verifichi

d’ufficio se sussistono le condizioni per sospendere l’esecuzione della misura

secondo il § 67d Comma 2), § 67d comma 3 (che prevede che trascorsi i dieci anni

di internamento il giudice dichiari estinta la misura a condizione che il pericolo non

perduri ancora) e § 67e comma (che prevede che nel caso in cui, trascorsi di primi

dieci anni di internamento, non sia possibile il rilascio dell’internato, successive

verifiche vengano in un secondo tempo disposte ogni due anni circa la necessità del

proseguo della misura) la Corte aveva ritenuto che la misura della custodia di

187 BVerfG, 5 febbraio 2004, cit, n. 71-72. 188 BVerfG, 5 febbraio 2004, cit, n. 79. 189

76

sicurezza concedesse sufficienti possibilità di liberazione in ossequio al principio

della dignità umana

190

.

Inoltre, a parere della Corte, la dignità dell’internato sarebbe garantita,

almeno sulla carta, da alcune disposizioni del Strafvollzugsgesetz fra le quali:

a) § 129 StVollzG che stabilisce: “Der Sicherungsverwahrte wird zum

Schutz der Allgemeinheit sicher untergebracht. Ihm soll geholfen werden, sich in

das Leben in Freiheit einzugliedern” orientando le successive disposizioni e

sottolineando la natura preventiva della misura che va però contemperata con

l’esigenza di predisporre strumenti che permettano all’internato un reinserimento

nella società;

b) § 131 StVollzG

191

che orienta le singole modalità di esecuzione della

misura allo scopo di proteggere l’internato dai danni prodotti dalle pene detentive

lunghe;

c) § 132 StVollzG

192

che prevede che l’internato disponga di abiti e lenzuola

personali, quando ciò non contrasti con le esigenze di sicurezza e che sostenga a

proprie spese la manutenzione ordinaria e le riparazioni della propria stanza;

d) § 133 StVollzG

193

che permette all’internato di impiegare il proprio

tempo in attività remunerative con lo scopo di fornire o migliorare competenze che

possano essere sfruttate dopo la liberazione

194

.

190

BVerfG, 5 febbraio 2004, cit., n. 81, 82, 83.

191 § 131 StVollzG „Die Ausstattung der Sicherungsanstalten, namentlich der Hafträume, und

besondere Maßnahmen zur Förderung und Betreuung sollen dem Untergebrachten helfen, sein Leben in der Anstalt sinnvoll zu gestalten, und ihn vor Schäden eines langen Freiheitsentzuges bewahren. Seinen persönlichen Bedürfnissen ist nach Möglichkeit Rechnung zu tragen.

192 § 132 StVollzG, Der Untergebrachte darf eigene Kleidung, Wäsche und eigenes Bettzeug

benutzen, wenn Gründe der Sicherheit nicht entgegenstehen und der Untergebrachte für Reinigung, Instandsetzung und regelmäßigen Wechsel auf eigene Kosten sorgt.

193

§ 133 StVollzG, 1) Dem Untergebrachten wird gestattet, sich gegen Entgelt selbst zu

beschäftigen, wenn dies dem Ziel dient, Fähigkeiten für eine Erwerbstätigkeit nach der Entlassung zu vermitteln, zu erhalten oder zu fördern. 2) Das Taschengeld (§ 46) darf den dreifachen Tagessatz der Eckvergütung nach § 43 Abs. 2 im Monat nicht unterschreiten.

194

77

6.1.2. Sicherungsverwahrung e libertà personale

La Corte proseguì rigettando quella posizione che ravvisava nell’istituto

della custodia di sicurezza un’interferenza illegittima nel diritto al godimento della

libertà personale, protetto dal combinato disposto degli articoli 2 comma 2, 2° frase

GG („Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund

eines Gesetzes eingegriffen werden“) e 104 comma uno, 1° frase GG („Die Freiheit

der Person kann nur auf Grund eines förmlichen Gesetzes und nur unter Beachtung

der darin vorgeschriebenen Formen beschränkt werden“).

La legge fondamentale stabilisce che la libertà personale è inviolabile e che

non può essere limitata se non sulla base della legge e osservando le forme ivi

prescritte; ma, affermò la Corte, questo non esclude che poi il legislatore non abbia

un margine di giudizio all’interno del quale scegliere, sotto la vigilanza della Corte

Costituzionale, i mezzi più idonei per raggiungere i suoi scopi. Non è quindi

compito della Corte valutare se l’inasprimento della disciplina della custodia di

sicurezza sia stata una scelta obbligata a causa dell’aumento della criminalità o se

sia solo la conseguenza di un mero incremento del sentimento di minaccia ad opera

della collettività, perché riguarda le scelte di politica criminale del legislatore

195

.

Proseguendo si legge il passaggio fondamentale della pronuncia: le esigenze

di protezione del diritto di libertà degli internati e le richieste di sicurezza della

collettività vanno bilanciate in maniera tale che il principio di proporzione funga da

limite alle istanze preventive. La legittimità costituzionale della custodia di

sicurezza esige quindi che il controllo di proporzionalità diventi progressivamente

più rigoroso con il prolungarsi del periodo di detenzione: “Je länger die

Unterbringung in der Sicherungsverwahrung andauert, umso strenger sind die

Voraussetzungen für die Verhältnismäßigkeit des Freiheitsentzugs”

196

.

La custodia di sicurezza è quindi compatibile con il diritto costituzionale alla

libertà personale, nella misura in cui il provvedimento detentivo sia proporzionato

195 BVerfG, 5 febbraio 2004, cit., n. 99-100. 196

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alle esigenze di tutela della collettività: il § 67d III infatti, nel bilanciare le

contrapposte esigenze, predilige, dopo il termine dei primi dieci anni di

internamento, quelle di libertà dell’internato e solo eccezionalmente permette la

continuazione dell’esecuzione della misura

197

.

Considerato ciò la Corte proseguì analizzando le modalità tramite le quali

viene formulata la prognosi di pericolosità: in particolare il giudice deve effettuare

un controllo accurato sulla prognosi effettuata dal perito, verificando che la sua

analisi si sia basata su standard minimi, ripercorribili e trasparenti.

Accanto all’obbligo di trasparenza vige il principio in base al quale la

perizia effettuata deve avere un’ampia base di valutazione: affinché il giudice possa

effettuare “l’esame complessivo dei fatti e del reo”, come previsto dal § 66, il perito

deve aver esaminato ambiti diversi della vita del reo, che consentano un’ampia

panoramica della sua personalità, prendendo in considerazione anche il movente del

reato, l’evoluzione della personalità prima e dopo il compimento del fatto e la

reazione della società ad una eventuale liberazione del reo (valutando come questa

reazione influirebbe sulla personalità del soggetto).

Inoltre, visto la particolare importanza che svolge, nell’analisi della

personalità dell’internato, il comportamento da lui tenuto durante quella che nel

diritto tedesco viene definita “Vollzugslockerung

198

” (lett. attenuazione

dell’esecuzione), la Corte esortò i giudici a non basare le proprie considerazioni

solo su ciò che è stato riportato dal personale amministrativo che ha vigilato sui

soggetti durante questi momenti

199

.

197 BVerfG, 5 febbraio 2004, cit., n. 105-109. 198

§ 11 StVollzG : Lockerungen des Vollzuges: (1) Als Lockerung des Vollzuges kann namentlich angeordnet werden, daß der Gefangene:1. außerhalb der Anstalt regelmäßig einer Beschäftigung unter Aufsicht (Außenbeschäftigung) oder ohne Aufsicht eines Vollzugsbediensteten (Freigang) nachgehen darf oder 2. für eine bestimmte Tageszeit die Anstalt unter Aufsicht (Ausführung) oder ohne Aufsicht eines Vollzugsbediensteten (Ausgang) verlassen darf. (2) Diese Lockerungen dürfen mit Zustimmung des Gefangenen angeordnet werden, wenn nicht zu befürchten ist, daß der Gefangene sich dem Vollzug der Freiheitsstrafe entziehen oder die Lockerungen des Vollzuges zu Straftaten mißbrauchen werde.

199

79

Prima di passare all’analisi del principio di irretroattività la Corte, nel

ricordare la differenza fra le misure di sicurezza e le pene, le une orientate alle

esigenze di risocializzazione, le altre al principio di retribuzione, legittimò le

modalità esecutive della Sicherungsverwahrung, che, come previsto dai § 130-134

StVollzG, sono più favorevoli al condannato rispetto a quelle di esecuzione della

pena. La differenziazione però, oltre che sul piano legislativo, va pretesa anche sul

piano pratico: è responsabilità dell’autorità giudiziaria accertarsi che siano sfruttate

al meglio le possibilità degli istituti di concedere agevolazioni. Nello specifico la

Corte ricordò ai Länder che l’estensione di questi privilegi è orientata al principio di

proporzione, per cui le agevolazioni dovrebbero essere maggiori nel caso in cui la

durata dell’internamento sia particolarmente lunga

200

.

6.1.3. Sicherungsverwahrung e divieto di retroattività in materia penale

La Corte rigettò infine quella posizione critica che ravvisava una collisione

della custodia di sicurezza con il divieto di retroattività in materia penale ex art 103

comma 2 GG e, sussidiariamente, con la garanzia fondamentale di tutela

dell’affidamento risultante dal combinato disposto degli artt. 2 comma 2 e 20

comma 3 GG.

Per quanto concerne il primo profilo la Corte escluse la sussistenza di un

contrasto fra il nuovo § 67d III, che prevede, in combinato disposto con l’ art 1

comma 3 della legge sulla lotta ai reati sessuali ed altri gravi reati violenti del 26

gennaio 1998, un trattamento più severo rispetto ai soggetti già condannati, con l’art

103 comma 2 GG (“Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit

gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde”)

201

.

Nella formulazione del Bundesverfassungsgericht:

“Il campo di applicazione dell’art. 103 comma 2 GG è limitato

a quei provvedimenti statali che rappresentano un reazione sovrana di

200 BVerfG, 5 febbraio 2004, cit., n. 124-126. 201

80

disapprovazione nei confronti di un comportamento antigiuridico e

colpevole (missbilligende hoheitliche Reaktion auf ein rechtswidriges,

schuldhaftes Verhalten), e a causa di questo comportamento

comminano un male che persegue una funzione retributiva. Altri

provvedimenti statali che interferiscono con la sfera dell’individuo non

sono compresi dall’art 103 comma 2 GG perché non basta che la

misura sia collegata ad un comportamento antigiuridico. Perciò la

custodia di sicurezza, in quanto provvedimento meramente preventivo,

non rientra nel campo di applicazione dell’art 103 comma 2 GG,

nonostante dipenda direttamente dalla commissione di un reato”

202

.

Dopo aver rilevato come storicamente le misure di miglioramento e di

sicurezza non siano mai state comprese nel campo di applicazione del divieto di

retroattività

203

, la Corte analizzò la ratio dell’art. 103 comma 2: in uno Stato di

diritto il cittadino deve poter sapere, prima di agire, se dal suo comportamento potrà

derivare una responsabilità penale e quali sono le sanzioni in cui potrà incorrere, in

modo che possa consapevolmente orientare il suo comportamento. Lo scopo è

quello di garantire l’affidamento dei cittadini riguardo al fatto che il se il quanto

della punizione saranno determinati soltanto dalla legge in vigore al momento della

commissione del fatto

204

.

L’articolo in questione rimanda quindi alla Strafbarkeit, esigendo perciò che

il male inflitto, nei confronti del quale sussisterebbe la garanzia del principio di

irretroattività, sia collegato ad un comportamento colpevole rimproverabile e sia

finalizzato alla retribuzione della colpa: questa caratteristica è, a parere della Corte,

assente nell’istituto della custodia di sicurezza

205

.

La Corte pose quindi l’accento sulle differenze, sul piano dello scopo, fra le

pene e le misure di sicurezza e di miglioramento: la custodia di sicurezza, al

202 “Der Anwendungsbereich von Art. 103 Abs.2 GG ist auf staatliche Maßnahmen beschränkt, die

eine missbilligende hoheitliche Reaktion auf ein rechtswidriges, schuldhaftes Verhalten darstellen und wegen dieses Verhaltens ein Übel verhängen, das dem Schuldausgleich dient. Andere staatliche Eingriffsmaßnahmen werden von Art. 103 Abs. 2 GG nicht erfasst. Es genügt nicht, dass eine Maßnahme an ein rechtswidriges Verhalten anknüpft. Daher fällt die rein präventive Maßnahme der Sicherungsverwahrung nicht unter Art. 103 Abs. 2 GG, obwohl sie unmittelbar an eine Anlasstat anknüpft.“ BVerfG, 5 febbraio 2004, cit., n. 129; e in S. PORRO, La custodia di sicurezza nell’ordinamento penale tedesco- Alcune riflessioni alla luce di Bundesverfassungsgericht, II Senato, 4 maggio 2011, 2 BvR 2365/09, in dir.pen.cont, pag 11.

203 BVerfG, 5 febbraio 2004, cit., n. 133-134. 204 BVerfG, 5 febbraio 2004, cit., n. 142-143. 205

81

contrario della pena, non serve affinché al reo sia fatta espiare la colpa per la

violazione del diritto, bensì protegge la società dal soggetto pericoloso. È la

pericolosità e non la colpa ad essere determinante per ordinare la misura e per

individuarne le modalità e la durata. In sintesi la Sicherungsverwahrung è una

misura proiettata al futuro e correlata solo alla pericolosità

206

.

Inoltre, aggiunse la Corte, il fatto che la custodia di sicurezza sia ordinata,

accanto alla pena, al termine di un processo per un fatto di reato, non basta per

conferirle carattere di pena

207

: la commissione di un fatto antigiuridico e colpevole

è infatti condizione necessaria ma non sufficiente per la custodia di sicurezza,

perché il codice penale richiede un accertamento circa la sussistenza di ulteriori

condizioni in capo al soggetto, ovvero la tendenza a compiere rilevanti fatti di reato

(“Hang zu erheblichen Straftaten”) e la conseguente creazione di una situazione di

pericolosità per la collettività (“Gefährlichkeit des Täters für die Allgemeinheit”).

A questi fini la rilevanza del fatto antigiuridico e colpevole è circoscritta alla

valutazione di queste condizioni, e fornisce quindi un elemento aggiuntivo utile per

la formulazione della prognosi. Infatti il legislatore ha limitato, ex § 62 StGB, la

possibilità di ordinare le misure di sicurezza ponendo al giudice il vincolo non del

principio di colpevolezza del fatto, bensì quello di proporzione ( “Eine Maßregel

der Besserung und Sicherung darf nicht angeordnet werden, wenn sie zur

Bedeutung der vom Täter begangenen und zu erwartenden Taten sowie zu dem

Grad der von ihm ausgehenden Gefahr außer Verhältnis steht”): la misura deve

essere proporzionata al fatto commesso dal reo, ai fatti che da lui ci si può

attendere, e dal grado di pericolo minacciato

208

.

Inoltre, a parere della Corte, anche il carattere fortemente intrusivo della

custodia di sicurezza non consente di equipararla alla pena, perché il livello di

intromissione della misura statuale non costituisce un ragionevole criterio per

206 „Die Sicherungsverwahrung dient im Gegensatz zur Strafe nicht dem Zweck, begangenes Unrecht

zu sühnen, sondern dazu, die Allgemeinheit vor dem Täter zu schützen (vgl. BVerfGE 2, 118 <120>). Nicht die Schuld, sondern die in der Tat zutage getretene Gefährlichkeit ist bestimmend für die Anordnung, Ausgestaltung und zeitliche Dauer der Maßregel. Die Maßregel ist eine Maßnahme, die Gefahren vorbeugt und in die Zukunft wirken soll.“ 206 BVerfG, 5 febbraio 2004, cit., n. 149. 207 BVerfG, 5 febbraio 2004, cit., n. 150.

208

82

individuare il campo di applicazione dell’ art. 103 comma 2 GG: infatti sono

presenti nell’ordinamento tedesco molte misure, fortemente limitative della libertà

personale, la cui natura di pena è pacificamente esclusa. A dimostrazione di ciò la

Corte citò il § 112 StPO, che disciplina la Untersuchungshaft

209

: essa può essere

ordinata contro un soggetto indagato, qualora vi siano gravi indizi circa la

commissione di un reato e nel caso in cui vi siano esigenze cautelari ex § 112a.

L’intromissione nella libertà personale del soggetto è, in caso di arresto,

considerevole ma, nonostante questo, non basta per qualificare la misura come pena

perché, fino alla sentenza di condanna, vale la presunzione di innocenza:

concludendo, l’ingerenza nella sfera personale del cittadino non è né nel caso della

Untersuchungshaft né in quello della Sicherungsverwahrung criterio identificativo

di una misura qualificabile come pena.

Risulta invece meno chiaro il ragionamento del Bundesverfassungsgericht

sul piano della garanzia fondamentale dell’affidamento: l’abrogazione del termine

massimo per il primo ordine di custodia di sicurezza e il fatto che possa essere

applicato anche a soggetti nei confronti dei quali la custodia era stata ordinata prima

dell’entrata in vigore della legge di modifica sono, a parere della Corte, in armonia

con il principio dell’affidamento disciplinato dal combinato disposto dell’art. 2

comma 2 GG e 20 comma 3 GG. Questo principio limita la facoltà del legislatore di

introdurre modifiche legislative che facciano riferimento a situazioni di fatto del

209

§ 112 StPO (1) Die Untersuchungshaft darf gegen den Beschuldigten angeordnet werden, wenn er der Tat dringend verdächtig ist und ein Haftgrund besteht. Sie darf nicht angeordnet werden, wenn sie zu der Bedeutung der Sache und der zu erwartenden Strafe oder Maßregel der Besserung und Sicherung außer Verhältnis steht. (2) Ein Haftgrund besteht, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen: 1) festgestellt wird, daß der Beschuldigte flüchtig ist oder sich verborgen hält 2) bei Würdigung der Umstände des Einzelfalles die Gefahr besteht, daß der Beschuldigte sich dem Strafverfahren entziehen werde (Fluchtgefahr), oder 3) das Verhalten des Beschuldigten den dringenden Verdacht begründet, er werde a) Beweismittel vernichten, verändern, beiseite schaffen, unterdrücken oder fälschen oder b) auf Mitbeschuldigte, Zeugen oder Sachverständige in unlauterer Weise einwirken oder c) andere zu solchem Verhalten veranlassen, und wenn deshalb die Gefahr droht, daß die Ermittlung der Wahrheit erschwert werde (Verdunkelungsgefahr). (3) Gegen den Beschuldigten, der einer Straftat nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 des Völkerstrafgesetzbuches oder § 129a Abs. 1 oder Abs. 2, auch in Verbindung mit § 129b Abs. 1, oder nach den §§ 211, 212, 226, 306b oder 306c des Strafgesetzbuches oder, soweit durch die Tat Leib oder Leben eines anderen gefährdet .

83

passato e quindi proibisce, di regola, l’efficacia ex tunc delle norme giuridiche

(anche extra-penali)

210

.

Il divieto di retroattività, da ciò dipendente, avrebbe tuttavia validità

generale solo nei casi in cui l’inizio dell’efficacia temporale della disposizione sia

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