1. L’introduzione della Sicherungsverwahrung (custodia di sicurezza)
1.6. Prime considerazioni della dottrina sulla portata pratica della
Sicherungsverwahrung
Come è stato sostenuto dalla dottrina tedesca
48, il regime si avvalse della
custodia di sicurezza in chiave di pura neutralizzazione, mirando soprattutto a
colpire gli autori di quei reati in cui è più alto il tasso di recidiva, ovvero i reati
contro il patrimonio; difatti la Sicherungsverwahrung non influì in maniera
considerevole sulle reazione statuali di fronte agli autori dei reati più gravi, come
quelli contro la vita o l’incolumità, ma rappresentò, perlomeno ai suoi albori, la fase
iniziale della politica di annientamento nazionalsocialista.
La tabella mostra il numero della condanne alla custodia di sicurezza nei
primi nove anni dalla sua introduzione.
In particolare si nota che l’impiego della misura diminuì negli anni
successivi alla sua introduzione; questa regressione fu causata soprattutto dalla
48
J. HELLMER, cit., pag 16.
Anno Sentenze di condanna alla Sicherungsverwahrung 1934 3723 1935 1464 1936 946 1937 765 1938 964 1939 1867 1940 1916 1941 1651 1942 1095
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tendenza, dominante nella magistratura, a contenerne l’esecuzione
49: era infatti
considerata eccessivamente limitativa, sia per l’assenza di connessione con il
principio di colpevolezza, sia per il fatto che sostanzialmente, come esposto sopra,
operò prevalentemente nei confronti degli autori dei reati contro il patrimonio
50.
Successivamente si rileva invece un aumento dell’impiego della misura,
motivato dal fatto che il regime, vista la tendenza della magistratura, avviò intorno
al 1938 una campagna ministeriale per sollecitarne l’applicazione: nella relazione
fatta pubblicare il 3 marzo 1938 dal ministero della Giustizia, si legge infatti “nella
lotta contro la delinquenza abituali pericolosa, che rappresenta un costante
pericolo per la popolazione, e che non merita alcun indulgenza o riguardo, è
essenziale che l’autorità giudiziaria impieghi senza alcun ritegno i mezzi di
resistenza che sono stati affidati alle sue mani dalla legge e che sfrutti pienamente i
propri poteri”
51.
1.6.1 Effetti della Sicherungsverwahrung sul piano della prevenzione speciale
La prevalenza dell’esigenza di sicurezza della collettività non esclude il fatto
che si possa prevedere nell’esecuzione della misura uno specifico trattamento
specialpreventivo finalizzato alla risocializzazione e alla liberazione del reo
52:
tuttavia non si rilevano su questo piano esiti positivi, poiché durante il regime agli
internati nella custodia di sicurezza non venne garantito alcun trattamento
terapeutico. È stato infatti ampiamente dimostrato in quegli anni che solitamente il
reo, dopo il termine dell’esecuzione della custodia di sicurezza, commetteva un
nuovo fatto penalmente rilevante e incorreva in una nuova sanzione. La ragione
49 M. PELISSERO, Pericolosità sociale e doppio binario, vecchi e nuovi modelli di incapacitazione,
Torino, 2008, pag 219.
50 H.H. JESCHECK, Lehrbuch des Strafrecht. Allgemeiner Teil, Berlin, 1969 , pagg 16 ss.
51
„Im Kampf gegen gefährliche das Gewohnheitsverbrechertum, das eine ständige schwere Gefahr
für die Volksgemeinschaft bedeutet und keine Rücksicht und Schonung verdient, ist es unerläßlich, dass die Justizbehörden die durch das Gesetz in ihre Hand gegeben Abwehrmittel rücksichtlos einsetzen und ihre Befugnisse voll ausschöpfen.“in HELLMER, cit., pag 294.
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prevalente di questo insuccesso sta nell’assenza di assistenza psicologica ai
custoditi: come i reclusi, essi trascorrevano le loro giornate passivamente, nell’attesa
del riesame della pericolosità. Al contrario la rieducazione sarebbe dovuta partire
dalla quotidianità, con stimoli alla realizzazione di piccoli progetti, grazie ai quali
essi avrebbero potuto imparare i valori della convivenza civile
53.
1.6.2. Effetti della Sicherungsverwahrung sul piano della prevenzione generale
Sul piano della prevenzione generale, non si può dire che la custodia di
sicurezza abbia assunto negli anni successivi alla sua introduzione una portata tale
da implicare un condizionamento nelle scelte di comportamento dei suoi destinatari:
non funzionò l’effetto intimidatorio collegato al carattere affittivo della misura
stessa perché essa non assunse carattere di orientamento culturale.
Le statistiche circa le condanne pronunciate fra il 1934 e il 1945 infatti non
mostrarono un calo della quota degli autori di reato, a dimostrazione del fatto che la
funziona generalpreventiva della custodia di sicurezza non agì come ci si attendeva.
Va tuttavia sottolineato il fatto che, vista l’efficacia retroattiva della legge contro i
delinquenti abituali pericolosi e sulle misure di sicurezza e miglioramento, molti dei
soggetti sottoposti alla misura di sicurezza, furono coloro che commisero il fatto
prima dell’entrata in vigore della legge.
5453 J. HELLMER, cit., pagg 20-21.
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2. La Sicherungsverwahrung nel secondo dopoguerra
Nell’immediato dopoguerra la commissione alleata di controllo
55pose le
prime basi dell’opera di Denazifierung della legislazione tedesca; riallacciandosi
alla legislazione della Repubblica di Weimar, molte disposizioni risalenti all’epoca
del regime furono infatti abolite già dalle le potenze occupanti
56. La legge del 1933
che introdusse le misure di sicurezza fu tuttavia considerata compatibile con lo
Stato di diritto, in quanto si ritenne prevalente il suo collegamento con la
discussione sull’introduzione del doppio binario avvenuto durante la repubblica di
Weimar e non fu sentita come uno specifico prodotto della politica criminale: le
misure di sicurezza furono quindi mantenute in vigore
57con la sola eccezione della
disposizione che permetteva l’interpretazione analogica delle norme penali
58e della
castrazione
59, prevista come misura applicabile nei confronti degli autori di reati
attinenti alla sfera della morale sessuale, che fu abolita dalle forze alleate fin dal 30
gennaio 1946.
55 La Commissione alleata di controllo (in inglese Allied Control Council o Allied Control Authority, in tedesco come "Allierter Kontrollrat") è stata un'operazione di occupazione militare al fine di prendere il controllo delle Zone di Occupazione Alleate in Europa, in particolare in Germania e in Italia, alla fine della Seconda guerra mondiale; i membri erano gli Stati Uniti d'America, il Regno Unito e l'Unione Sovietica. Successivamente la Francia fu aggiunta tramite una votazione, ma non ebbe incarichi. La Commissione aveva sede a Berlino-Schöneberg.
56 C. ROXIN, Strafrecht. Allgemeiner Teil, I, München, 1996, pag 55.
57 H. MAYER, Strafrecht, Stuttgart, 1953, pag 379.
58 Per quanto concerne la pena di morte, il 23 maggio 1949 fu emanata la Grundgesetz (Legge Fondamentale) che dichiarò abrogata la pena di morte (Art. 103) Al momento dell’emanazione della legge fu consapevolmente evitato di utilizzare il termine “Costituzione “perché fu considerata provvisoria, in attesa di una nuova costituzione, da realizzare al momento della riunificazione: essa era quindi valida per una parte del popolo tedesco, cioè per i länder della Repubblica Federale di Bonn e non si poteva pertanto considerare come una vera e propria costituzione. Al momento della riunificazione della Germania, si decise però di mantenere la costituzione occidentale. L'unificazione venne raggiunta modificando la lista dei länder previsti nel testo costituzionale, dunque aggiungendovi semplicemente i cinque stati della Germania orientale e abolendo l'articolo 23, il quale lasciava in sospeso la validità della Legge Fondamentale per un futuro in cui le due Germanie si sarebbero unite. G. FORNASARI, cit., pag 6.
59 Come le misure di sicurezza e miglioramento vi furono molte altre disposizioni che non vennero
considerate come un prodotto della politica criminale del regime e quindi mantennero la loro efficacia anche successivamente: fra di esse si ricordano le disposizioni sui reati commessi in stato di ubriachezza e la diminuzione obbligatoria della pena per il delitto tentato, l’accessorietà limitata nell’ambito del concorso di persone, la nuova regolamentazione dei reati di omicidio, l’introduzione dell’omissione di soccorso, e del reato di allontanamento non autorizzato dal luogo di un incidente stradale. G. FORNASARI, cit., pag 5.