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La società di revisione nel sistema dei controlli

Nel documento Il sistema dei controlli nedcommunity (pagine 55-59)

9. La società di revisione nel sistema dei controlli

(a cura di Rosalba Casiraghi)

La società di revisione svolge la funzione del controllo contabile. E’ organo formal-mente esterno, ma è interdipendente con l’intero sistema dei controlli per la stret-ta correlazione esistente fra l’efficienza del controllo interno e la qualità della re-visione.

1. Il ruolo della società di revisione

Il principio, introdotto dalla riforma societaria, che il controllo contabile deve essere sepa-rato dal controllo sull’amministrazione, è ulteriormente circoscritto per le società che ricor-rono al mercato del capitale di rischio. Per queste società , e le quotate rientrano in que-sta più ampia categoria, il codice civile (art 2409-bis) prevede infatti che il controllo su contabilità e bilanci sia esercitato solo da una società di revisione, che, limitatamente a ta-li incarichi, è sottoposta alla discipta-lina dell’attività di revisione prevista nel testo unico del-la finanza (art 155-165) e aldel-la vigidel-lanza deldel-la Consob.

Compito della società di revisione, che precedentemente deve essere ammessa da Consob nell’apposito albo, è di verificare che:

- la contabilità sia tenuta regolarmente e che rappresenti correttamente i fatti della ge-stione;

- il bilancio rispecchi la contabilità.

Il controllo contabile consiste quindi nell’acquisizione di tutte le informazioni utili per accer-tare, con ragionevole certezza, la veridicità, rispetto ai criteri legali, di quanto contenuto nel bilancio d’esercizio e, quando redatto, nel bilancio consolidato di una società.

Gli elementi raccolti devono consentire al revisore di esprimere un giudizio complessivo, che altro non è che la conformità o meno del bilancio alle disposizioni che ne disciplinano i cri-teri di redazione.

Non è affatto un giudizio di qualità della gestione e, tanto meno, non può rappresentare una garanzia del futuro funzionamento dell’impresa, ma è solo un accertamento a consuntivo di fatti già accaduti.

Ovviamente il lavoro del revisore non si esaurisce nel controllo formale delle scritture con-tabili, ma è un processo complesso che si base in primo luogo sulla comprensione del busi-ness della società, dei rischi collegati e dei relativi impatti sul bilancio.

Punto cardine di tale processo è l’analisi del sistema di controllo interno, in quanto solo la verifica dell’affidabilità del sistema di controllo interno può portare alla ragionevole sicurez-za che il bilancio non contenga errori significativi. Infatti, proprio il “rischio di controllo

in-terno”, ossia che il controllo interno della società non sia in grado di prevenire o ad indivi-duare la presenza di errori significativi, è una della componenti, se non la preminente, del più generale “rischio di revisione”, che è il fattore inversamente proporzionale alla qualità della revisione.

2. La relazione della società di revisione

La società di revisione, al termine del proprio lavoro, emette una relazione, che deve resta-re depositata presta-resso la sede della società durante i quindici giorni presta-recedenti all’assemblea, nella quale esprime un giudizio secondo lo schema che segue.

Nei casi 3.e 4. la Consob deve essere immediatamente informata.

Il revisore, quando lo reputi opportuno, dopo il giudizio può aggiungere un paragrafo (ri-chiamo d’informativa) per enfatizzare informazioni rilevanti. Questa formula, spesso utiliz-zata, è un modo per richiamare l’attenzione dei destinatari del bilancio su fatti che, per na-tura o entità, non hanno portato a rilievi, ma hanno un impatto, spesso considerevole, sui dati esposti o sui rischi esistenti.

Stato Giudizio Bilancio conforme alle norme che 1. senza rilievi disciplinano i criteri di redazione

Mancanza di conformità (disaccordo rispetto ai criteri, errori nella

metodologia, inadeguata informazione)

Limitazione al processo di revisione (impedimenti tecnici o restrittivi )

Rilevanti limitazioni al processo di

4. dichiarazione di impossibilità di revisione (impedimenti tecnici o

emettere un giudizio.

restrittivi )

Rilevanti effetti connessi 4. dichiarazione di impossibilità di

ad incertezze emettere un giudizio.

2. con rilievi (se non è compromessa l’at-tendibilità e la capacità informativa del bilancio)

3. negativo (se compromessa l’attendibili-tà e la capacil’attendibili-tà informativa del bilancio)

2. con rilievi (se non è compromessa l’at-tendibilità e la capacità informativa del bilancio)

3. negativo (se compromessa l’attendibili-tà e la capacil’attendibili-tà informativa del bilancio)

La società di revisione nel sistema dei controlli

3. Conferimento e revoca dell’incarico

Formalmente sono gli azionisti a scegliere il controllore del bilancio, dopo aver ottenuto il parere favorevole del collegio sindacale. Precisamente la nomina dei revisori spetta all’as-semblea, in occasione dell’approvazione del bilancio.

Peraltro la proposta all’assemblea viene effettuata dal consiglio d’amministrazione che a sua volta, se istituto, n’affida l’esame istruttorio al comitato di controllo interno.

Non esiste tuttavia una coincidenza fra organismo committente e destinatario del giudizio emesso dalla società di revisione. La relazione è, infatti, indirizzata all’assemblea dei soci, il conferente l’incarico, ma il giudizio si rivolge ad un pubblico ben più vasto, ossia a chiun-que debba avvalersi della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

La revoca dell’incarico avviene con le stesse modalità, ma, per proteggere l’indipendenza del revisore, può realizzarsi solo, quando ricorre una giusta causa.

4. Durata dell’incarico

La durata dell’incarico è stabilita in tre anni, rinnovabili non più di due volte. La durata mas-sima dell’incarico è così di nove anni. La stessa disciplina si applica alle società controllate da società quotate. Attualmente l’ottava direttiva europea (che regolamenta la revisione legale dei conti), approvata in prima lettura, prevede in corso di durata la rotazione perlomeno del socio principale o dei soci principali responsabili della revisione legale che devono essere so-stituiti al più tardi dopo sette anni dalla data di designazione e possono essere riammessi a partecipare alla revisione contabile della società dopo un periodo minimo di due anni.

5. Principi e criteri della revisione

A Consob è affidato dal testo unico della finanza il compito di raccomandare principi e cri-teri da adottare per la revisione. Consob, a sua volta, ha semplicemente recepito i princi-pi e gli standard elaborati dalla professione in ambito internazionale (gli ISA emanati dall’International Federation of Accounts). Questi principi regolano i vari aspetti e le varie fasi della revisione, fra cui le responsabilità dei revisori, la documentazione, la pianificazio-ne e la valutaziopianificazio-ne dei rischi.

6. L’indipendenza del revisore

Al rischio che il revisore non sia in grado di individuare errori e irregolarità, se ne somma un altro, altrettanto di peso, vale a dire che il revisore esprima nella sua relazione un giu-dizio non coerente con le risultanze del suo lavoro. Nell’impossibilità di stabilirne altri e pur con dei limiti intrinseci, l’indipendenza risulta l’ultimo valore determinabile per contrastare

tale possibile evento.

Sul requisito d’indipendenza richiesto ai revisori vigila sia la Consob sia il collegio sindaca-le.

L’indipendenza del revisore viene regolamentata con la preclusione all’incarico in presenza d’incompatibilità che nasca da rapporti contrattuali o di partecipazione e da legami di pa-rentela.

Un impulso a progredire su tale fronte viene dalla Raccomandazione Consob (delibera n°

15185, 5 ottobre 2005) alle società di revisione di adottare il documento “Principi sull’indi-pendenza del revisore” emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dei Periti Commerciali.

Tale documento prende a sua volta a riferimento la raccomandazione della Commissione Europea (16 maggio 2002) che supera l’aspetto dell’indipendenza “di fatto” estendendosi a considerare anche l’indipendenza “in apparenza” vale a dire quella che si manifesta agli oc-chi dei terzi.

Il medesimo approccio viene ripreso nell’ottava direttiva europea che prevede che la revi-sione non possa essere effettuata quando “sussistano relazioni finanziarie, d’affari, di lavo-ro o di altlavo-ro genere, dirette o indirette (comprese quelle derivanti dalla prestazione di ser-vizi aggiuntivi diversi dalla revisione contabile), dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l’indipendenza del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile risulta compromessa”.

Nel documento Il sistema dei controlli nedcommunity (pagine 55-59)