11. Verso la definizione e l’adozione del nuovo POR
11.1 La struttura del Programma e il processo di consultazione regionale
La struttura dei programmi è stata resa più razionale e strategica rispetto alla programmazione precedente dal legislatore europeo. Per armonizzare e accelerare il processo di programmazione e attuazione all’inizio del periodo, la Commissione ha fornito nel Reg. COM (2018) 375 final un modello comune per i programmi di FESR, Fondo di coesione, FSE+ e FEAMP e un modello separato per AMIF, BMVI e ISF.
L’art. 17 del Reg. COM (2018) 375 final, prevede che ciascun Programma è costituito da priorità, che corrispondono ciascuna a un unico obiettivo strategico (o all’assistenza tecnica). Una priorità che corrisponde a un obiettivo strategico consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico.
I contenuti del Programma sono articolati come segue89: (a) una sintesi delle principali sfide, tenendo presenti:
i. le disuguaglianze di carattere economico, sociale e territoriale [...];
ii. i fallimenti del mercato, la necessità di investimenti e la complementarità con altre forme di sostegno;
iii. le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e in altre raccomandazioni pertinenti dell’Unione indirizzate allo Stato membro;
iv. le sfide relative alla capacità amministrativa e alla governance;
v. gli insegnamenti tratti da esperienze precedenti;
vi. le strategie macroregionali e per i bacini marittimi qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a tali strategie;
vii. […];
89 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti COM/2018/375 final - 2018/0196 (COD) – art. 17 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2018%3A375%3AFIN#
(b) la giustificazione degli obiettivi strategici selezionati, delle priorità, degli obiettivi specifici e delle forme di sostegno corrispondenti;
(c) per ciascuna priorità, ad eccezione dell’assistenza tecnica, gli obiettivi specifici;
(d) per ciascun obiettivo specifico:
i. le tipologie di azioni correlate, tra cui l’elenco delle operazioni previstedi importanza strategica e i contributi attesi al conseguimento di tali obiettivi specifici e alle eventuali strategie macroregionali e per i bacini marittimi;
ii. gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;
iii. i principali gruppi di destinatari;
iv. i territori specifici cui è diretta l’azione, tra cui l’utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali;
v. le azioni interregionali e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;
vi. l’utilizzo previsto degli strumenti finanziari;
vii. le tipologie di intervento e una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento o settore di sostegno;
(e) il ricorso previsto all’assistenza tecnica in conformità agli articoli da 30 a 32 e le pertinenti tipologie di intervento;
(f) un piano di finanziamento che contenga:
i. una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie totali per ciascuno dei fondi e per ciascuna categoria di regioni per l’intero periodo di programmazione e per anno, compresi gli eventuali importi trasferiti in conformità all’articolo 21;
ii. una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie complessive per ogni priorità, suddivisa per fondo e per categoria di regioni e il contributo nazionale, e se è composto da contributi pubblici e privati;
iii. […].
iv. […];
(g) le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti […] nella preparazione del programma e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma;
(h) per ciascuna condizione abilitante, stabilita in conformità all’articolo 11, all’allegato III e all’allegato IV, una valutazione che indichi se la condizione abilitante è soddisfatta alla data di presentazione del programma;
(i) l’approccio previsto in termini di comunicazione e visibilità del programma mediante la definizione dei suoi obiettivi, del pubblico destinatario, dei canali di comunicazione, della diffusione sui social media, del bilancio previsto e dei pertinenti indicatori di sorveglianza e valutazione;
(j) l’autorità di gestione, l’autorità di audit e l’organismo che riceve i pagamenti della Commissione.
Per rendere la programmazione più flessibile la proposta prevede di stabilire una soglia del 5 % a livello di priorità, al di sotto della quale sarà possibile modulare le dotazioni all’interno del programma senza la necessità di modificare formalmente il programma.
In risposta a sfide specifiche a livello locale, il regolamento introduce poi un approccio semplificato allo sviluppo locale di tipo partecipativo (tra cui la possibilità di designare un fondo capofila, riducendo gli oneri amministrativi per i beneficiari) armonizzando l’approccio ad altri strumenti territoriali, tra cui gli investimenti territoriali integrati esistenti.
Per accelerare i meccanismi di spesa, garantire il conseguimento degli obiettivi dei programmi e attuare una maggiore sinergia tra programmi, il regolamento comprende anche disposizioni per consentire il trasferimento volontario di risorse ai cinque comparti degli strumenti InvestEU in modo da poter beneficiare di un meccanismo di garanzia a livello del bilancio UE. Gli Stati membri potrebbero inoltre chiedere il trasferimento di un importo fino al 5 % delle dotazioni finanziarie del programma da qualsiasi fondo a qualsiasi altro fondo in regime di gestione concorrente o a qualsiasi strumento in regime di gestione diretta o indiretta.
In questo quadro, ancora in evoluzione, tenendo conto degli indirizzi e delle opportunità e dei vincoli che derivano dalla proposta legislativa dell’UE oltre che delle indicazioni e osservazioni preliminari per il confronto con la CE di cui agli “Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 per l’Italia”, la Regione Calabria dovrà operare le proprie scelte di programmazione per il FESR/FSE+, tenendo conto anche dell’andamento e dei risultati degli interventi finanziati nell’ambito della programmazione regionale 2014-2020 oltre che degli indirizzi di programmazione contenuti nei propri documenti di programmazione già adottati dalla Regione (e degli indirizzi nazionali che saranno definiti nell’Accordo di Partenariato (AdP).
Occorre specificare che, attraverso la programmazione FESR/FSE+ del periodo 2021-2027, la Regione interviene per il raggiungimento di obiettivi di medio/lungo periodo mentre gli interventi di breve periodo connessi all’emergenza socio-sanitaria ed economica dovuta alla pandemia da Covid-19 sono trattati, nell’ambito dell’attuale programmazione, attraverso un apposito strumento finanziario: REACT EU (l’acronimo in inglese significa “assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa”). Mediante l’attuazione di questa iniziativa di investimento, la CE intende contrastare l’impatto della crisi socio-economica post Covid-19 e sostenere una ripresa economica verde, digitale e resiliente. Il pacchetto REACT-EU comprende 55 miliardi di euro di finanziamenti aggiuntivi per gli attuali programmi della Politica di coesione. Come anticipato, tali finanziamenti aggiuntivi saranno erogati nel periodo 2021-2022 nel quadro del nuovo strumento per la ripresa denominato “Next Generation EU” e, già nel 2020, attraverso una revisione mirata dell’attuale quadro finanziario.
Un aspetto fondamentale che dovrà caratterizzare la definizione e l’attuazione dei Programmi operativi 2021-2027 – in continuità con i precedenti cicli di programmazione – è il coinvolgimento del partenariato, quale principio consolidato nell’attuazione dei fondi a finalità strutturale dell’Unione europea. L’Autorità di Gestione (AdG) del Programma FESR/FSE+, opererà in stretta cooperazione con le parti economiche e sociali e tutti gli organismi e le associazioni che rappresentano la società civile a livello regionale nel corso dell’intero ciclo del programma 2021-27, dalla preparazione, all’attuazione; dal monitoraggio alla valutazione finale. Un impegno che la Regione Calabria (e l’AdG del FESR/FSE, in particolare) dovrà perseguire con continuità a partire dalla prima programmazione regionale dei Fondi dell’UE, che ha avuto ulteriore vigore nel corso dell’attuale periodo in coerenza con le indicazioni in merito previste nel Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014 con il quale è stato istituito il “Codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei”.