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La struttura necessariamente bifasica della condotta ‘scusata’.

Nel documento La ritrattazione (pagine 52-54)

– Una volta individuati i presupposti applicativi dell’esimente dell’art. 376 c.p., ovverosia una volta delineato l’insieme dei reati efficacemente ritrattabili e dei soggetti attivi legittimati a ritrattare, si può ora pas- sare ad analizzare le caratteristiche che il comportamento del ‘colpe- vole-resipiscente’ deve presentare per poter produrre l’effetto della non punibilità del precedente mendacio121.

A tale proposito il primo tratto caratteristico che emerge è che la

condotta tipica descritta dalla disposizione normativa in parola ai fini

della configurabilità della scriminante si caratterizza per una struttura

complessa, che si potrebbe definire ‘bifasica’.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 376 c.p. non è sufficiente che il ‘colpevole’ di uno dei delitti di false informazioni al pubblico mini- stero, di false dichiarazioni alla polizia giudiziaria delegata, di false dichiarazioni al difensore, di falsa testimonianza o di falsa perizia o interpretazione, si limiti a smentire la propria deposizione o a con- fessare di aver in precedenza reso una dichiarazione mendace o reti- cente dinanzi all’autorità che lo aveva sentito o interrogato. La smen- tita o la confutazione del falso rappresentano solo una parte della condotta pretesa dall’art. 376 c.p.

La legge richiede in modo esplicito che ad essa segua necessaria- mente un’altra condotta attiva immediatamente successiva, consistente nella manifestazione del vero da parte del colpevole122. La confessione

120 In tal senso cfr. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, cit., 924; Scar-

dia, La ritrattazione dell’istigatore, cit., 380, il quale rileva che «sembra evidente che la ritrattazione non possa effettuarsi che da parte di colui che, nel prestare il suo uf- ficio, venne meno all’obbligo giuridico e morale di dire la verità sui fatti sui quali era chiamato a rispondere (ciò si desume) in modo non equivoco dalla stessa di- zione della legge, la quale precisa che il colpevole non è punibile»; contra cfr. Cass., 23 giugno 1941, Calidonna, ivi, 377.

121Per dei rilievi sul contenuto e la forma della dichiarazione rettificativa v. Rug-

giero, Profilo sistematico delle falsità, cit., 247 e ss.

della falsità delle precedenti dichiarazioni di scienza o della reticenza per poter valere a scriminare il colpevole deve, pertanto, essere ac- compagnata dalla contestuale rivelazione del vero soggettivo; il reo è tenuto ad esporre tutto ciò che sa intorno ai fatti per i quali è stato sentito o, nel caso in cui ignori come siano andate le cose, a rettifi- care in maniera puntuale le false informazioni che aveva rilasciato.

Questa puntualizzazione normativa, descrivendo in modo preciso le caratteristiche del comportamento preteso da tale fattispecie al fine di rendere inoffensive le precedenti condotte criminose, consente di tracciare in maniera sufficientemente chiara i limiti oggettivi di ope-

ratività dell’art. 376 c.p.123.

Dottrina e giurisprudenza, difatti, sono tendenzialmente concordi nel ritenere che la ritrattazione non si applichi nelle ipotesi in cui il ‘falsario’ si limiti a smentire la veridicità della propria precedente af- fermazione in modo non univoco, sollevando con la successiva de- posizione solo dei dubbi su fatti o circostanze asseriti prima con si- curezza come certi124, né tanto meno nelle circostanze in cui il col-

pevole sostituisca solo parzialmente la dichiarazione mendace con quella vera, o in quelle in cui confessi la propria reticenza ma non manifesti il vero, od infine in quelle in cui sostituisca la falsa ver- sione dei fatti con vaghe affermazioni di «non ricordare bene a causa

l’applicazione dell’art. 376 c.p., Fiandaca-Musco, Diritto penale. Parte speciale, cit., 370; Piffer, I delitti contro l’amministrazione della giustizia, cit., 564 e s.; in giuri- sprudenza cfr. Cass., 5 luglio 1929, in Riv. it. dir. proc. pen., 1930, 37, dove si af- ferma che «la ritrattazione non solo deve contenere la smentita non equivoca del falso deposto, ma anche la manifestazione del vero. Non può quindi considerarsi come utile ritrattazione la dichiarazione dell’imputato, in relazione alla falsa deposi- zione, che tale fu la sua impressione del vero e che può anche avere errato»; Cass., Sez. I, 18 dicembre 1964, Marceddu, in Giust. pen., 1967, II, c. 759, con nota di De Fenu, cit.

123In tal senso si veda Coppi, Ritrattazione, cit., 363; Pagliaro, Principi di di- ritto penale. Parte speciale, II, cit., 133 e Cass., Sez. VI, 27 ottobre 1967, CED, n.

1061124 ivi richiamata.

124In dottrina cfr. Piffer, Art. 376 c.p. Ritrattazione, cit., 2144; Fiandaca-Mu-

sco, Diritto penale. Parte speciale, cit., 370; Pagliaro, Principi di diritto penale. Parte

speciale, II, cit., 131; in giurisprudenza da ultimo si veda Cass., Sez. VI, 5 agosto

2003, Lumia, in Riv. pen., 2004, 896, che ha ribadito che «la ritrattazione quale causa che elimina la punibilità del delitto di falsa testimonianza, deve consistere in una smentita non equivoca del fatto deposto e nella manifestazione del vero, non es- sendo sufficiente la mera insinuazione del dubbio sulla veridicità della prima depo- sizione». Nello stesso senso cfr. Cass. Sez. VI, 13 novembre 1970, in Cass. pen., 1972, 836; Cass. Sez. VI 15 maggio 1986, Lebin, in Riv. pen., 1987, 683; Cass., Sez. VI, 28 settembre 1988, Ruggiero, ivi, 1989, e in Cass. pen., 1989, 2002, 358.

del tempo trascorso»125: l’esclusione della pena discende dall’accerta-

mento in concreto di entrambi i momenti. Analogamente, la Suprema

Corte è approdata alla conclusione di escludere la sussistenza di una ritrattazione scriminante anche nell’ipotesi in cui l’autore delle false dichiarazioni “si è successivamente limitato ad offrire chiavi di let- tura alternative ed interpretative alle precedenti dichiarazioni, quando pacificamente nell’alveo della ritrattazione possono ricondursi solo la smentita non equivoca di quanto dichiarato e l’espressione del vero”126.

Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità, proseguendo nel solco tracciato da tale consolidato indirizzo ermeneutico, ha precisato che l’esimente di cui all’art. 376 c.p “richiede per la sua applicazione una collaborazione, ancorché tardiva, rispetto allo sviluppo delle indagini, che consenta di fare definitiva chiarezza sulle acquisizioni realizzate, eliminando ogni elemento inquinante dell’accertamento oggetto del- l’imputazione, circostanza di fatto, per quanto chiaramente esposto nelle due sentenze di merito, non verificatosi nel concreto, con va- lutazione di fatto semplicemente ignorata dal ricorrente”127.

Tuttavia, si deve rilevare che la prima parte della condotta descritta nell’art. 376 c.p. – la ritrattazione del falso –, può anche non sussi- stere nelle ipotesi in cui il reo abbia realizzato il delitto di falsa te- stimonianza unicamente con un comportamento reticente128; man-

cando una precedente dichiarazione falsa, la successiva affermazione del vero ha valore anche di implicita ammissione della inautenticità del proprio precedente atteggiamento processuale129.

Nel documento La ritrattazione (pagine 52-54)