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LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25 DUODECIES)

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il d.lgs. 16 luglio 2012 n. 109 che ha dato attuazione alla direttiva 2009/52/CE, e ha introdotto norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La norma ha inoltre introdotto nel Decreto il nuovo art. 25 duodecies, intitolato “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, che ha esteso la responsabilità dell’ente anche al delitto previsto dall’art. 22 comma 12 bis del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Con un ulteriore intervento del 2017 (in particolare, la l. 17 ottobre 2017 n. 16), la responsabilità dell’ente è stata estesa anche ai reati previsti dall’art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e comma 5 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, c.d.

Testo Unico sull’Immigrazione.

Si tratta quindi, e in particolare, delle seguenti fattispecie di reato, schematicamente riassunte qui di seguito e tutte previste, come anticipato, dal Testo Unico sull’Immigrazione.

Articolo Fattispecie Sanzione pecuniaria Sanzione interdittiva 22 comma 12 bis Impiego di cittadini di

Paesi terzi il cui

sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla l’eventuale revoca di quelli già concessi;

divieto di

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pubblicizzare beni o servizi

146

sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla l’eventuale revoca di quelli già concessi;

divieto di

pubblicizzare beni o servizi

sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla l’eventuale revoca di

147

quelli già concessi;

divieto di

pubblicizzare beni o servizi

12 comma 5 Favoreggiamento della illecita presenza nello Stato di stranieri irregolari

da 100 a 200 quote si, per una durata non inferiore a un anno:

interdizione dall’esercizio dell’attività;

sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione

dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica

amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;

esclusione di

agevolazioni, finanziamenti,

contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;

divieto di

pubblicizzare beni o servizi.

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Per agevolare la lettura e la consultazione del Modello, e vista la sua finalità, si riporta qui di seguito una sintetica descrizione degli illeciti oggetto della presente Parte speciale.

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis Testo Unico sull’Immigrazione)

La norma in esame, a sua volta modificata dal d.lgs. 16 luglio 2012 n. 109, punisce la condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero, ancora, il cui rinnovo del permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

La norma punisce il datore di lavoro che impiega cittadini di Paesi il cui soggiorno nel territorio italiano è irregolare per uno dei motivi sopra descritti, quando i lavoratori irregolari impiegati sono (i) in numero superiore a tre, (ii) sono minori in età lavorativa, (iii) sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento ai sensi dell’art. 603 bis comma 3 c.p. (ossia sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Trasporto di stranieri nello Stato per il loro ingresso illecito (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del Testo Unico sull’Immigrazione)

Si tratta di nuove fattispecie di recente introduzione tra i Reati Presupposto.

La condotta punita dal comma 3 è quella di chi, violando le disposizioni del Testo Unico sull’Immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato o di un altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

La rilevanza penale del comportamento è peraltro subordinata alla sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

 il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

 la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;

 la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;

 il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

 gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materiali esplosivi.

Comma 3-bis

La norma prevede una fattispecie aggravata per il caso in cui il reato previsto dal comma 3 del medesimo articolo venga commesso in presenza di più di una delle condizioni richieste per la configurazione dello stesso.

Comma 3-ter

Un’ulteriore ipotesi aggravata è prevista per il caso in cui le condotte sopra descritte:

 sono commesse allo scopo di reclutare persone da destinare alla prostituzione, allo sfruttamento sessuale o lavorativo, ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

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 sono commesse al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Comma 5

La norma punisce infine chi, fuori dai casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, favorisca la permanenza di un soggetto straniero nel territorio dello Stato al fine di trarre un profitto ingiusto dalla condizione di illegalità di quest’ultimo o nell’ambito delle attività unite a norma dello stesso articolo.

2. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Belron accerta in via preventiva la regolarità di eventuali cittadini stranieri che possano essere assunti. Il rischio di commissione del reato di cui alla presente Parte speciale è quindi pressoché inesistente.

In considerazione di questo Belron Italia ha deciso di dedicare al reato di impiego di personale irregolare una specifica Parte speciale del Modello per dettare alcune norme generali di comportamento, cui i Destinatari sono tenuti ad uniformarsi, per sottolineare ulteriormente il rispetto della persona, che costituisce uno dei principi cardine del Codice Etico adottato dalla Società e dal Gruppo.

L’area eventualmente a rischio di commissione del reato in esame è quella relativa all’assunzione di nuovo personale, affidata alla funzione HR o quella dell’utilizzo di fornitori ai quali vengono appaltati servizi di manutenzione. Non sussistono invece rischi, all’esito dell’analisi condotta dalla Società, in merito alla commissione delle nuove fattispecie di reato introdotte nel corso del 2017, che hanno tutte ad oggetto la tratta di immigrati irregolari nello Stato al fine di trarne, in vario modo, indebito profitto. Anche in relazione a tali condotte, per le quali non si ritiene sussista alcun pericolo di commissione da parte della Società, valgono comunque i principi generali dettati dal Codice Etico in merito al rispetto della persona e della sua dignità.

Quanto invece all’impiego di immigrati irregolari, per il quale è stato ravvisato un rischio, seppure ipotetico e marginale, Belron Italia ha adottato una specifica procedura, condivisa sul portale aziendale, con cui ha dato preciso informazioni ai propri dipendenti in merito alle verifiche da effettuare su tutti i lavoratori in appalto o subappalto prima dell’inizio dell’attività lavorativa richiesta.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Belron Italia si impegna al rispetto dei seguenti principi generali e regole di comportamento, che costituiscono adempimenti richiesti anche a tutti i Destinatari del Modello:

 astenersi da comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte;

 astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

 è fatto assoluto divieto di impiegare lavoratori stranieri del tutto privi del permesso di soggiorno, o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale;

 verificare in sede di assunzione di lavoratori stranieri il rilascio in loro favore di valido documento di soggiorno che li abiliti a prestare lavoro in Italia;

 in caso di assunzione di lavoratori stranieri, verificare periodicamente la regolarità del documento di soggiorno, verificando altresì che il lavoratore abbia tempestivamente provveduto alla richiesta di rinnovo prima della sua scadenza;

 è fatto divieto assoluto di procedere all’assunzione di personale per il tramite di intermediari per il reclutamento del lavoro che non siano le Agenzie per il lavoro

150 autorizzate dal Ministero del Lavoro;

 verificare, in caso di ricorso alle Agenzie autorizzate dal Ministero del lavoro per il reclutamento del personale, il rispetto della normativa vigente in merito alla corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali, attraverso l’obbligo a carico di tali Agenzie, e pena la risoluzione del rapporto con la Società, di fornire idonea documentazione comprovante l’adempimento dei relativi obblighi retributivi e previdenziali.

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PARTE SPECIALE N Delitti di criminalità organizzata