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LA TIPOLOGIA DELL’ILLECITO RILEVANTE (ART. 24 QUATER DEL DECRETO)151

DECRETO)

La legge 15 luglio 2009 n. 94 ha inserito nel Decreto l’articolo 24 quater, che ha esteso la responsabilità amministrativa dell’ente anche ai reati c.d. di criminalità organizzata.

Si tratta quindi, e in particolare, delle seguenti fattispecie di reato, schematicamente riassunte qui di seguito.

Articolo Fattispecie Sanzione pecuniaria Sanzione interdittiva 416 c.p. comma 6 Associazioni per

delinquere

da 400 a 1.000 quote si, per una durata non superiore a 1 anno:

interdizione dall’esercizio dell’attività;

sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione

dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica

amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;

esclusione di

agevolazioni, finanziamenti,

contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;

divieto di

pubblicizzare beni o servizi.

152 416 bis c.p. Associazioni di tipo

mafioso anche straniere

da 400 a 1.000 quote i, per una durata non superiore a 1 anno:

interdizione dall’esercizio dell’attività;

sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione

dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica

amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni,

finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;

divieto di pubblicizzare beni o servizi.

153 416 ter c.p. Scambio elettorale

politico – mafioso

sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla l’eventuale revoca di quelli già concessi;

divieto di

pubblicizzare beni o servizi.

630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione

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quelli già concessi;

divieto di pubblicizzare beni o servizi.

art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

Associazione

finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

da 400 a 1.000 quote si, per una durata non superiore a 1 anno:

interdizione dall’esercizio dell’attività;

sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione

dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica

amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;

esclusione di

agevolazioni, finanziamenti,

contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;

divieto di

pubblicizzare beni o servizi.

155 416 c.p.

(escluso il comma 6)

il Associazione delinquere

per da 300 a 800 quote si, per una durata non superiore a 1 anno:

interdizione dall’esercizio dell’attività;

sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione

dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica

amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;

esclusione di

agevolazioni, finanziamenti,

contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;

divieto di

pubblicizzare beni o servizi

156 407 comma 2 lett. a)

numero 5 c.p.p. Delitti in materia di armi da 300 a 800 quote si, per una durata non superiore a 1 anno:

interdizione dall’esercizio dell’attività;

sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione

dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica

amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;

esclusione di

agevolazioni, finanziamenti,

contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;

divieto di

pubblicizzare beni o servizi

Per tutti i reati previsti dall’art. 24 ter, è prevista la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività se l’ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati descritti.

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Si noti inoltre che la l. 146/2006 ha esteso la responsabilità degli enti anche ad alcune fattispecie di reati transnazionali, che si caratterizzano per il fatto di essere stati: (i) commessi in più di uno Stato, (ii) commessi in uno Stato ma abbiano effetti sostanziali in un altro Stato; (iii) commessi in uno Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo siano avvenuti in un altro Stato; e (iv) commessi in un solo Stato, ma sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato. Ai sensi dell’art. 10 della norma in esame, è prevista la responsabilità dell’ente per le seguenti fattispecie di reato che siano da qualificarsi come “transnazionali” secondo uno dei parametri sopra riportati:

 associazione per delinquere (art. 416 c.p.),

 associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.),

 associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.

291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43), e

associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Per agevolare la lettura e la consultazione del Modello, e vista la sua finalità, si riporta qui di seguito una sintetica descrizione degli illeciti per cui è prevista la responsabilità amministrativa.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

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La norma punisce la condotta di tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti. È punita in particolare non solo la promozione, la costruzione o l’organizzazione dell’associazione, ma anche la semplice partecipazione alla stessa.

Pene più severe sono previste per il caso in cui gli associati ricorrano all’uso di armi, e nell’ipotesi in cui gli associati siano dieci o più.

Costituiscono condotte aggravanti quelle descritte dal comma 6 della norma, per le quali l’art. 24 bis comma 1 del Decreto prevede una sanzione pecuniaria più grave; si tratta dei casi in cui l’associazione sia diretta a commettere uno dei delitti di cui agli artt. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'art. 12, comma 3 bis, del Testo Unico sull’Immigrazione.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

La condotta punita è la partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

La norma punisce la condotta di chi ottiene la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

La condotta punita è quella di chi sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Pene più severe sono previste nel caso in cui dal sequestro derivi la morte della persona sequestrata.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R.

9 ottobre 1990 n. 309)

La norma punisce la condotta di tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 (ossia, Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Le condotte sanzionate sono non solo la promozione, la costituzione, la direzione, l’organizzazione e il finanziamento dell’associazione, ma anche la semplice partecipazione alla stessa.

Delitti in materia di armi (art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p.)

La norma punisca la illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

2. AREA A RISCHIO

L’Attività di Belron Italia non comporta di per sé un rischio di commissione dei reati oggetto della presente Parte speciale.

Per molti di essi (quelli legati agli stupefacenti, alla tratta di persone, allo scambio elettorale politico- mafioso e di sequestri di persona) il rischio è addirittura pressoché solo teorico.

Da un diverso punto di vista, però, deve essere chiaro che il reato di associazione a delinquere per così dire comune (art. 416 c.p.) rappresenta una fattispecie amplissima e frequentissimamente ricorrente.

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Sarebbe, infatti, un errore pensare che si abbia violazione di questa norma solo nei casi di bande armate o simili: in realtà, la fattispecie è, come detto, integrata ogni volta che tre persone diano vita ad un gruppo che si propone di commettere una serie non precisata di illeciti.

Ciò sta a dire che se più dipendenti cooperassero per commettere una serie di illeciti a vantaggio della società, ben potrebbe esservi la contestazione, oltre a quella dei reati materialmente realizzati (cd. reati fine dell’associazione) anche del reato di associazione per delinquere. Analogamente, se l’associazione riguardasse esponenti della Società e del Gruppo internazionale cui appartiene, il rischio potrebbe estendersi fino a ricomprendere anche il reato di associazione di tipo “transnazionale”.

Ciò equivarrebbe in ogni caso ad un sensibile aggravio della responsabilità amministrativa della società, che dovrebbe rispondere anche della violazione dell’art. 416 c.p. (anche eventualmente sotto il profilo, come detto, transnazionale).

Addirittura, potrebbe persino accadere che la commissione, da parte di tre o più soggetti, di delitti non ricompresi tra quelli sanzionati dal Decreto (e che quindi in sé non produrrebbero conseguenze per la Società) potrebbe comunque portare alla responsabilità dell’ente proprio per effetto della violazione dell’art. 416 c.p.

Non vi devono peraltro essere equivoci sotto un diverso profilo: perché si integri il reato non è certo necessario che i membri dell’associazione siano tutti dipendenti o comunque soggetti ricollegabili alla società. Ben può accadere che il reato sia contestato, quindi, anche nel caso in cui il dipendente di una società commetta alcuni illeciti a vantaggio della stessa, avvalendosi o cooperando con due o più soggetti esterni all’ente: ciò rende certamente rilevanti tutti i rapporti con collaboratori e professionisti esterni, partner commerciali, dirigenti e dipendenti di altre società che, in ipotesi, si trovino a cooperare con Belron Italia.

3. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA

Belron Italia si è sempre preoccupata di improntare la propria attività d’impresa a regole generali di condotta volte a garantire, nei rapporti anche tra i dipendenti, il rispetto di principi etici e di legalità.

Belron Italia inoltre ha sempre fatto del rispetto della normativa in materia di lavoro e sindacale, con riguardo in particolare, per quel che in questa sede interessa, al diritto di associazione, i principi ispiratori della propria attività d’impresa.

Belron Italia promuove attivamente il rispetto di tali principi anche da parte dei propri collaboratori, fornitori e partner commerciali.

Se quindi, da un lato, la Società promuove e garantisce il diritto di tutti i propri dipendenti di associarsi liberamente, dall’altro, l’associazione e la cooperazione tra i dipendenti (che sono parte essenziale e strutturale dell’organizzazione di impresa) devono comunque essere oggetto di cautela ed attenzione.

È espressamente vietata pertanto all’interno della Società qualsiasi forma di collaborazione, associazione e cooperazione tra dipendenti che si fondi su modalità operative e procedurali difformi da quelle dettate dal Modello, dalle Parti Speciali e da ogni altro atto regolamentare aziendale. Analoga regola deve valere per ogni forma di cooperazione tra dipendenti o soggetti appartenenti alla società e soggetti esterni alla stessa.

Più in generale, è fatto espresso divieto ad ogni dipendente della Società, nell’esercizio dell’attività aziendale, di avvalersi, in ogni forma, del contributo o della collaborazione di soggetti esterni che non siano collegati (o non appartengano a soggetti collegati) alla società da un formale rapporto contrattuale.

Sotto questi profili, si rende sempre necessaria la attiva e concreta partecipazione di tutti i Destinatari del Modello affinché lo stesso possa avere efficace attuazione all’interno della Società.

La Società prevede quindi, a carico di tutti i Destinatari del presente Modello, l’obbligo specifico di

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segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione che comporti, anche solo astrattamente, il rischio di commissione di uno dei reati qui oggetto di esame.

160 PARTE SPECIALE O

Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati