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Le implicazioni del concordato preventivo con continuità pura

fase di attuazione del concordato

7.1 Le implicazioni del concordato preventivo con continuità pura

Nel concordato preventivo, quale procedura concorsuale a carattere “minore” rispetto alla procedura di fallimento, uno degli effetti tipici e forse più pregnante dell’intero istituto è rappresentato dall’apertura del concorso tra creditori.

È oramai opinione pacifica, sia in giurisprudenza che in dottrina, che con la pubblica- zione al registro delle imprese della domanda giudiziale – ricorso – con la quale il de- bitore chiede di accedere ai benefici della procedura di concordato preventivo, ai sensi dell’art. 161 5 Comma l.fall. si apra il concorso tra tutti i creditori.

Con la pubblicazione al registro delle imprese della domanda trova quindi attivazione e completa operatività il sistema di norme sostanziali appartenenti al diritto dell’ese- cuzione e contenute nel titolo III del libro VI sulla tutela dei diritti e previste negli ar- ticoli 2740 e seg. Codice Civile.

In particolare trovano intera applicazione ed operatività sia la clausola generale con- tenuta dall’art. 2740 Cod. Civ. in materia di responsabilità patrimoniale del debitore, che le norme contenute nei successivi articoli relativi al trattamento dei creditori che il debitore in stato di crisi o peggio in stato di insolvenza deve osservare.

L’art. 2740 rubricato responsabilità patrimoniale al primo comma recita che “Il debitore

risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.”

Il secondo comma si preoccupa di definire quando è possibile derogare alla norma pre- vista al primo comma precisando che “Le limitazioni della responsabilità non sono am-

messe se non nei casi stabiliti dalla legge.”

Dal combinato disposto dei due commi emerge in modo chiaro che per le proprie obbli- gazioni il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri salvo che la norma presente in altre parti del nostro ordinamento ne preveda una espressa limitazione. 109 Dottore commercialista, revisore legale, coordinatore della sottocommissione Concordato con Continuità Azien-

Nel nostro sistema concorsuale e in specie tra le norme speciali previste per il concor- dato preventivo in generale – art. 160 e seguenti l.fall. – nonchè per il concordato con continuità aziendale – l’articolo 186 bis l.fall. –, non sono rinvenibili norme espresse di limitazione della reponsabilità patrimoniale ed è pertanto pacifico che nel concordato preventivo trovi completa applicazione la normativa prevista in materia di tutela dei diritti dei creditori ed assicurata dalla completata applicazione della clausola generale prevista e contenuta nell’art. 2740.

In assenza di limitazioni trovano altresì completa applicazione anche le norme ricolle- gabili al concorso dei creditori e delle clausole di prelazione nonchè le norme ricolle- gabili all’ordine delle cause legittime di prelazione.

Questo è quindi il contesto normativo che deve necessariamente trovare applicazione anche nel concordato preventivo, sia esso concordato cosiddetto liquidatorio, sia esso un concordato con continuità aziendale.

Da tale impostazione, in materia di concordato preventivo ne conseguono quindi due fondamentali corollari.

Il primo corollario implica che il debitore nella propria proposta concordataria debba offrire ai creditori concorsuali una soddisfazione non inferiore, a pena di inammissibi- lità, al valore dei beni [110] appartenenti e rientranti nel perimetro della responsabilità

patrimoniale cosi come definita dall’art. 2740 e seg. Cod. Civ.

Mentre il secondo corollario è che la misura della soddisfazione prevista nella proposta concordataria da destinarsi al ceto prelatizio e, se pur differenziata per classi, ai credi- tori chirografari e/o dei prelatizi degradati per rinuncia e/o per incapienza dell’attivo, sempre a pena di inammissibilità, deve essere rispettosa dell’ordine delle cause legit- time di prelazione.

In conclusione dai due corollari ne consegue che nel concordato preventivo la propo- sta concordataria deve in primo luogo prevedere l’integrale destinazione di tutto il patrimonio del debitore (comprensivo dei crediti) alla soddisfazione dei creditori con-

110 È oramai pacifico che nel concetto di beni rientrano anche tutti i diritti del debitore aventi utilità economica.

Devono quindi ritenersi rientranti nel perimetro della responsabilità patrimoniale anche i diritti di credito ossia quelli che nel gergo aziendalistico vengono definiti crediti del debitore verso soggetti terzi (clienti, banche, am- ministrazione finanziaria, soci e terzi in genere etc).

corsuali e in secondo luogo che le modalità di soddisfazione devono essere rispettose dell’ordine di graduazione prevista dagli art. 2777 e seguenti Cod. Civ.

Con la proposta concordataria il debitore deve quindi in primo luogo programmare di offrire ai creditori l’intera garanzia patrimoniale (ossia l’insieme di beni il cui valore rappresenta l’unica garanzia sul quale fanno affidamento tutti i creditori) rispettando nelle modalità di soddisfazione l’ordine legittimo delle prelazioni.

Deve quindi prevedere che le risorse finanziarie derivanti dalla liquidazione della re- sponsabilità patrimoniale – rectius la massa attiva del debitore posta a garanzia delle obbligazioni – debbano essere destinate al soddisfacimento dei creditori programman- do la destinazione delle somme ad un credito di grado poziore solo dopo aver integral- mente soddisfatto un creditore di grado anteriore e solo se residuano ulteriori risorse – destinare queste ultime al ceto creditorio.

Tali aspetti appaiono lineari e di facile applicazione pratica nel caso in cui la proposta concordataria preveda come modalità di soddisfazione dei creditori la forma più clas- sica di adempimento dell’obbligazione ossia il pagamento e che lo stesso sia effettuato esclusivamente con le risorse finanziarie derivanti dalla liquidazione di tutti i beni co- stituenti la responsabilità patrimoniale ex art. 2740 Cod. Civ.

In sostanza ci si riferisce alla forma più classica di concordato preventivo, conosciuta dalla dottrina come concordato per cessio bonorum.

Alla luce dei sopra indicati corollari e vincoli codicistici, cautele e complessità diffe- renti presenta il concordato con continuità aziendale nella sua forma cosiddetta pura, ossia dove il debitore come effetto naturale del concordato continuerà a perseguire la propria attività di impresa ex art. 186 bis l.fall. trattenendo per sè l’intero compendio aziendale o parti di esso.

Nei paragrafi successivi si cercheranno di approfondire i risvolti applicativi dei due corollari sopra richiamati – clausola generale della responsabilita patrimoniale e del divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione – nel caso in cui un piano con- cordatario sottostante la proposta preveda la continuazione dell’attività di impresa in capo al debitore e quindi abbia come effetto quello di declinare l’istituto concordatario in concordato con continuità aziendale “pura”.