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Le Nazioni Unite

Capitolo 4 ITERRITORI PALESTINESI OCCUPATI

5.2 Le Nazioni Unite

Le Nazioni Unite “costituiscono la più importante organizzazione internazionale oggi esistente, la cui soggettività è indubbia”182. L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), che è finalizzata essenzialmente al mantenimento della sicurezza internazionale e della pace, iniziò ad essere operativa nel 1945 sulla base di uno Statuto denominato “Carta” (“The Charter of the United Nations”)183

, il quale fu firmato il 26 giugno 1945 a San Francisco ed entrò in vigore il 24 ottobre 1945 dai 50 membri istitutivi ai quali si aggiunsero numerosi altri Stati. Attualmente gli Stati membri delle Nazioni Unite sono 192184. Il preambolo185 della Carta recita così:

“We the peoples of the United Nations determined to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and to promote social progress and better standards of life in larger freedom and for these ends, to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbours, and to unite our strength to maintain international peace and security, and to ensure, by the acceptance of principles and the institution of

182

Cit. CARLO FOCARELLI, Lezioni di Diritto Internazionale, Padova, CEDAM, 2008, Vol. II, p. 60.

183

Vedi, Charter of the United Nations. In: http://www.un.org. Le note introduttive alla Carta precisano inoltre che lo Statuto della Corte internazionale di Giustizia è una parte integrante della Carta: “The Statute of the International Court of Justice is an integral part of the Charter”. 184

V. supra alla nota 182, p. 61. L’art. 1, par. 2 della carta sancisce il principio della “sovrana eguaglianza” dei membri, i quali per poter essere ammessi all’Onu devono predisporre di determinati requisiti sanciti dall’art. 4, par. 1., il quale richiede che “l’ente che ne abbia fatto domanda sia uno Stato, che tale Stato accetti gli obblighi posti nella Carta, che inoltre a giudizio dell’Organizzazzione sia capace e disposto ad adempierli e sia amante della pace”. Inoltre, la procedura di ammissione è regolata dall’ art. 4, par. 2, della Carta e avviene con “decisione dell’Assemblea generale su proposta del Consiglio di sicurezza”. La proposta del Consiglio “viene deliberata a maggioranza di nove membri compresi i cinque membri permanenti, cioè con

esercizio del loro diritto di veto (art. 27, par. 3). La decisione dell’Assemblea generale…è deliberata a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti (art. 18, par. 2). 185

methods, that armed force shall not be used, save in the common interest, and to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples(…)”.

In riferimento alla questione palestinese e in particolare al principio di autodeterminazione dei popoli, nonché alla violazione dei diritti umani nei Territori palestinesi Occupati, ritengo opportuno sottolineare il ruolo cruciale che detiene l’Onu nel cercare di trovare una soluzione equa e giusta per entrambe le parti nel rispetto dei Diritti umani fondamentali e del Diritto internazionale umanitario. A questo proposito vorrei riportare L’Art. 1, par. 1. della Carta, il quale stabilisce gli obiettivi fondamentali delle Nazioni Unite, primo fra tutti il mantenimento della sicurezza e della pace186:

“The purposes of the United Nations are: To maintain International peace and security, and to that end: to take effective collective measures for prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment of international disputes or situations which might lead to breach of the peace;”

Inoltre l’Art. 1. par. 2. e par. 3 precisano tra i propositi187

:

“To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace; To achieve International co-operatio in solving International problems o fan economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion”.

186

V. supra alla nota 183. UN Charter, Capitolo I: Purposes and Principles, Art. 1. par. 1. 187

L’Art. 7 sancisce che l’Assemblea generale, il Consiglio di sicurezza e la Corte internazionale di giustizia sono (tra gli altri) I principali organi delle Nazioni Unite188.

L’art. 9 e L’art. 18, par. 1. della Carta Onu sanciscono che l’Assemblea generale è composta da tutti gli Stati membri “ciascuno dei quali dispone di un voto e può essere rappresentato da (al massimo) cinque delegati”189. Inoltre, l’art. 23, par. 1. della Carta stabilisce che il Consiglio di sicurezza è composto da cinque membri permanenti: Stati Uniti, Cina, Federazione Russa, Francia, Regno Unito e da dieci membri non permanenti “eletti ogni due anni dall’Assemblea a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti”190.

Per quanto concerne gli atti delle Nazioni Unite, l’Assemblea generale è competente ad adottare atti non vincolanti (atti aventi una natura meramente esortativa, “raccomandazioni”), mentre il Consiglio di sicurezza detiene la facoltà di decidere, ossia può adottare atti giuridicamente vincolanti per gli Stati membri. A questo proposito deve essere menzionato l’art. 41191, il quale attribuisce al Consiglio di sicurezza la facoltà di adottare “misure non implicanti l’uso della forza” qualora a suo giudizio si verifichi “una minaccia alla pace, una violazione della pace o un atto di aggressione” (Art. 39). L’art. 24 inoltre, attribuisce solo al Consiglio di sicurezza la potestà di deliberare azioni. Come ha osservato Ennio Di Nolfo:

“Sebbene l’Onu sia stata utilizzata, specialmente dopo il 1989, come autorità legittimante molte operazioni internazionali, è forse impossibile trovare nella storia del secondo dopoguerra un solo caso nel quale l’Onu sia riuscita ad assumere una deliberazione non proiettata dalla volontà di una delle cinque potenze che, in seno al Consiglio di sicurezza, dispongono del diritto di veto”192

.

188

V. supra alla nota 183, UN Charter, capitolo III, Art. 7. Altri organi principali sono: il Segretariato, il Consiglio economico e sociale e il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria. 189

V.supra alla nota 182, Cit. Carlo Focarelli, p. 64. 190

Ibidem. 191

Ivi, p. 180. Ad esempio, sono considerate misure non implicanti l’uso della forza l’embargo commerciale e il blocco di beni e conti correnti bancari.

192

ENNIO DI NOLFO, Dagli imperi militari agli imperi tecnologici, Bari, Laterza, 2011, pp. 418- 419.

Infine, l’art. 94, par.2, attribuisce al Consiglio di sicurezza la facoltà di decidere “misure per obbligare uno Stato condannato dalla Corte internazionale di giustizia ad adempiere la sentenza di condanna, ove non lo faccia spontaneamente e su richiesta dello Stato a favore del quale la sentenza è stata emessa”193.

5.3 Le funzioni delle Agenzie delle Nazioni Unite: l’Agenzia per i