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Le nuove procedure della legge 164 del 2014

2. Il Federalismo demaniale

2.3 La procedura devolutiva

2.3.3 Le nuove procedure della legge 164 del 2014

Con l’art. 26 della legge 164 del 2014, noto come decreto “Sblocca Italia”, in vigore dal novembre del 2014, il legislatore ha concepito delle nuove misure per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati. Quest'articolo si inserisce in un

più ampio quadro normativo che indica nuovi percorsi per il miglioramento degli immobili statali, assicurando tempi certi e brevi per la realizzazione di questi procedimenti.

Sono previste due diverse procedure163:

- La prima, come si legge dal comma 1 e 1 bis dell'articolo in esame, prevede che i Comuni abbiano la possibilità di realizzare una proposta di recupero degli immobili pubblici inutilizzati anche attraverso il cambio di destinazione d'uso. Tale iter ha lo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma ed è destinata all'Agenzia del Demanio, la quale sarà tenuta a valutarla, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, salvo che adduca una diversa ipotesi di utilizzo, già finanziata o in corso di finanziamento, di valorizzazione o di alienazione. Data la loro importanza socio- economica, i progetti di recupero di immobili a fini dell'edilizia residenziale pubblica (ovvero destinati alle cosiddette case popolari) vengono valutati preliminarmente agli altri assieme a quelli destinati alle cooperative composte da soggetti in possesso di determinate caratteristiche. Si tratta di manovre che vengono realizzate alla luce della situazione economica e finanziaria del Paese. Inoltre se entro 90 giorni dalla conclusione dell'accordo di programma non gli viene data attuazione il Ministro competente in materia può postulare la nomina di un commissario ad acta per realizzare la procedura.

- Mentre la seconda, disciplinata dal secondo comma e seguenti, stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del Demanio, nonché il Ministero della difesa, se si tratta di immobili in uso a quest'ultimo Dicastero e non più utili alle sue finalità istituzionali, effettuino la prima identificazione di essi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame164. Sono esclusi da questa disposizione gli immobili per i quali

è stata accolta la domanda di trasferimento 165e quelli per cui è in corso la richiesta di

163

Cfr. Camera dei deputati, Il federalismo fiscale, lo stato di attuazione della legge 42 del 2009 al 1°

aprile 2015, in www.camera.it, 2015.

164 Decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, rubricato "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la

realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle cattività produttive".

riesame, in quanto per questi rimane valida la disciplina ivi prevista fino alla fase finale del trasferimento del bene all'ente richiedente oppure alla sua rinuncia.

Quindi, entro trenta giorni dall’adozione dei provvedimenti di individuazione degli immobili, l'Agenzia del Demanio, d'accordo con il Ministero della Difesa, limitatamente agli immobili in uso al medesimo e non più utili alle sue finalità istituzionali, può formulare all'amministrazione comunale una proposta di recupero dell'immobile a diversa destinazione urbanistica166, anche previa pubblicazione di un

avviso di ricerca di mercato per sollecitare la presentazione della proposta da parte di privati.

Alla suddetta presentazione può conseguire la sottoscrizione di un accordo di programma tra l’amministrazione comunale interessata, con l'Agenzia del Demanio e con il Ministero della Difesa, limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle sue finalità istituzionali. Questa rappresenta una modifica della destinazione d'uso167 da concludere entro novanta giorni dal ricevimento della citata proposta.

Infine, entro trenta giorni, dalla sua conclusione "l'intesa" è ratificata con deliberazione del consiglio comunale.

Inoltre è prescritto che nei successivi centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le Regioni adottino le misure necessarie a garantire, in base ai principi di proporzionalità, adeguatezza, efficacia ed efficienza dell'azione della pubblica amministrazione, nonché per l'applicazione omogenea sul territorio nazionale del presente articolo, le occorrenti semplificazioni documentali e procedimentali, relative anche alla pubblicazione degli atti, per l'approvazione delle varianti urbanistiche e per l'eventuale variazione di strumenti di pianificazione sovraordinati, discendenti dagli accordi di programma. Approvata la variante urbanistica, l'Agenzia del Demanio e il Ministero della difesa, limitatamente agli immobili in uso al medesimo e non più utili ai suoi scopi istituzionali, procedono, secondo le norme vigenti, all'alienazione, alla concessione e alla costituzione del diritto di superficie degli immobili.

166Nel caso si tratti di insediamenti commerciali, vale quanto disposto dall'art.31, comma 2, della

Legge 214 del 2011 e successive modificazioni.

Per concludere il legislatore ha decretato che a seguito di valorizzazione o alienazione degli immobili in esame in quest'articolo ovvero di quelli inutilizzati, è attribuita una quota parte dei proventi agli enti territoriali, ponderata sulla base delle loro capacità. Quindi, gli ultimi due interventi legislativi sono stata realizzati in un’ottica di aggiornamento e snellimento delle procedure già previste ed eliminando ogni riferimento ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Inoltre si è notato che viene ampliata la sfera degli immobili esclusi e viene riconosciuto alle amministrazioni statali, un ruolo decisivo nell’innesto del procedimento.

Come si evince da quest'analisi, negli ultimi due anni non ci sono state ulteriori modifiche alle procedure ma l'Agenzia del demanio si è mossa per rendere concreto quest'istituto, come vedremo nel capitolo successivo.

3. Luci e ombre del federalismo demaniale

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