2.3 La “Legge anticorruzione” n 190 del 2012
2.3.1 Le principali novità introdotte dalla norma
Una delle note innovative introdotte da tale norma è senza dubbio la politica di prevenzione
del fenomeno corruttivo, in quanto con la sua introduzione viene superato il tradizionale
approccio incentrato sulla repressione. Non si può affermare una totale assenza nel nostro
ordinamento prima di tale norma, di riferimenti normativi in materia di prevenzione.
Tuttavia si trattava di disposizioni episodiche, che non consentivano di certo di identificare
19 Si veda: BERNARDO DI GIORGIO MATTARELLA, MARCO PELISSERO, La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, pag 59-60.
30 né un sistema normativo, né tanto meno un apparato amministrativo specifico. Con
l’introduzione di questa normativa anche nell’ordinamento italiano si colma la lacuna presente e la logica della prevenzione acquisisce l’importanza che già da tempo aveva assunto in ambito internazionale.
La legge 190/2012 punta su uno strumento ormai in disuso da diversi anni ovvero la
cosiddetta “pianificazione a cascata”. Questo assetto organizzativo prevede l’istituzione di un comitato interministeriale anticorruzione che determinerà le linee di indirizzo che il
Dipartimento della funzione pubblica dovrà adottare per l’elaborazione del P.N.A. che sarà poi approvato dalla CIVIT. Ogni singola amministrazione sarà poi obbligata ad approvare
un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per valutare il livello di esposizione
degli uffici al rischio, Piano che servirà anche da strumento indicatore degli interventi
organizzativi utili a ridurre tale rischio ed infine a sopprimerlo definitivamente.
Una tra le più importanti misure create per tale esigenza è la rotazione dei funzionari negli
incarichi, che verrà esplicata meglio nel capitolo successivo.
Inoltre la nuova legge punta molto sulla trasparenza dell'attività amministrativa essa deve
essere garantita da tutte le amministrazioni, attraverso la pubblicazione di una molteplicità
di dati sui siti web istituzionali, all'interno della sezione “amministrazione trasparente”. Come afferma Bernardo G. Mattarella20 quasi tutti gli incarichi dirigenziali implicano il potere di disporre di risorse soprattutto di tipo finanziarie e la ricorrenza di utilizzare le stesse
in modo improprio o inefficiente. Tale rischio è quasi ineliminabile: “se una pubblica
amministrazione può disporre di una certa quantità di denaro e il suo vertice vuole destinarla ad un certo beneficiario, il modo si trova quasi sempre”.21 La trasparenza appare
20 Si veda: BERNANRDO GIORGIO MATTARELLA, MARCO PELISSERO, La Legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, 2013.
21 Si veda: Giornale di diritto amministrativo 2013 la prevenzione della corruzione in italia, commento di Bernardo Giorgio Mattarella.
31 il metodo più efficace e meno costoso per rimediare a tal problema, in quanto se è possibile
vedere come vengono utilizzate le risorse pubbliche, non solo vi sarebbe un disincentivo ad
abusarne ma è più probabile che eventuali abusi vengano denunciati.
Sempre in materia di trasparenza un'altra novità introdotta dalla norma concerne l’istituzione
di misure più severe per le procedure relative all'aggiudicazione dei contratti. Infatti, le
stazioni appaltanti saranno tenute ad inserire nei siti web una serie di informazioni dettagliate
riguardo a fornitori invitati a presentare l’offerta, l’aggiudicatario, importo e tempi di completamento della commessa.
Tra le altre novità incalzanti della suddetta legge è importante sottolineare tre aspetti
fondamentali. Innanzitutto il primo aspetto consiste nel generale aumento del trattamento
sanzionatorio che è stato previsto per alcune fattispecie di reato: si è di fronte ad un aumento
degli anni di reclusione per il reato di peculato rubricato all’art.31422del codice penale; è stata aumentata la pena prevista per il reato di abuso d’ufficio rubricata all’art. 32323 c.p.; è stata inoltre innalzata la pena reclusiva prevista dall’art.31924 c.p. ovvero la corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; è stata infine aumentata la pena minima reclusiva per il reato di concussione previsto dall’art.31725 c.p.
22 Art 314 c.p. “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”
23 Art 323 c.p. “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità”
24 ART 319 c.p. “Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del
suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di uffici, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”
25 ART 317 c.p. “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o
dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità), è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”
32 Il secondo aspetto innovativo riguarda invece la rimodulazione di alcune fattispecie quali la
concussione (oggetto di uno “spacchettamento quanto alle due condotte precedentemente
contemplate dall’articolo 317) e la corruzione per il compimento di un atto di ufficio (di cui all’articolo 318 del codice penale, di cui è stato mutato la rubrica e il contenuto della norma). Infine, la terza novità posta in essere dalla riforma è costituita dall’introduzione della fattispecie di “traffico di influenze illecite”, mediante l’introduzione del nuovo articolo 346-
bis del codice penale che andrebbe a seguire la fattispecie del millantato credito.