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LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L’iter del procedimento

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L’iter del procedimento

5. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 14 dicembre 2021 è stato avviato il procedimento istruttorio PS11887 nei confronti delle società InfoCert e Openapi, per presunta violazione degli artt.

20, comma 2, 21, comma1 lettera d) e 22, comma 1 e comma 4 lettera c) del Codice del Consumo1. 6. In data 17 dicembre 2021 è pervenuta da parte di Openapi un’istanza di accesso agli atti. L’accesso si è svolto in data 20 dicembre 2021.

7. In data 27 dicembre 2021 è pervenuta da parte di InfoCert un’istanza di accesso agli atti. L’accesso si è svolto in data 3 gennaio 2022.

1 Cfr Doc. nn. 4 e 5.

8. In data 7 gennaio 20222Openapi ha fornito risposta alla richiesta di informazioni formulata con l’avvio del procedimento ed ha presentato le proprie argomentazioni difensive.

9. In data 26 gennaio 20223InfoCert ha fornito risposta alla richiesta di informazioni formulata con l’avvio del procedimento ed ha presentato le proprie argomentazioni difensive.

10. In data 31 gennaio 2022, ai sensi dell’art. 27 comma 7 del Codice del Consumo, InfoCert ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza delle condotte oggetto di contestazione4.

11. In data 24 febbraio 2022, veniva inviata una richiesta di informazioni a InfoCert5che rispondeva in data 2 marzo 20226.

12. In data 4 aprile 2022, ai sensi dell’art. 27 comma 7 del Codice del Consumo, Openapi ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza delle condotte oggetto di contestazione7.

13. In data 11 aprile 2022 venivano inviate richieste di informazioni ad InfoCert ed Openapi8che rispondevano rispettivamente nelle date del 13 e 21 aprile 20229.

14. Nella riunione dell’Autorità del 10 maggio 2022 il termine di conclusione del procedimento veniva prorogato di sessanta giorni ai sensi dell’art. 7 comma 3 del Regolamento; la relativa comunicazione alle Parti veniva effettuata in data11 maggio 2022.

15. In data 13 maggio 2022 veniva trasmessa alle parti la comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria10.

16. In data 17 maggio 2022 è pervenuta da parte di InfoCert un’istanza di accesso agli atti. L’accesso si è svolto in data 19 maggio 2022.

17. In data 24 maggio 2022 sono pervenute le memorie conclusive da parte di InfoCert11.

18. In data 24 maggio 2022 è stata inviata la richiesta di parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo12. Il parere è pervenuto in data 23 giugno 2022.

2) Le evidenze acquisite

19. Dalle informazioni e dalla documentazione acquisita durante l’attività istruttoria è emerso, in sintesi, quanto segue.

20. InfoCert offre i propri servizi in modo prevalente a persone giuridiche e a pubbliche amministrazioni, ossia a soggetti che, nell’ordinamento italiano, sono tenuti a dotarsi di una Pec per

2 Cfr. Doc. n. 16.

3 Cfr. Doc. n. 17.

4 Cfr. Doc. n. 18.

5 Cfr. Doc. n. 19.

6 Cfr. Doc. n. 20.

7 Cfr. Doc. n. 21.

8 Cfr, Doc. nn. 22 e 23.

9 Cfr. Doc. nn. 24 e 25.

10 Cfr. Doc. nn. 31 e 32.

11 Cfr. Doc. n. 35.

12 Cfr. Doc. n. 36.

le proprie finalità di comunicazione esterna. Le ipotesi in cui le persone fisiche chiedono di usufruire dei servizi di InfoCert sono pertanto residuali. La società adotta un’impostazione che rende conoscibile il valore puntuale dell’IVA applicabile a ciascuno dei prodotti o servizi nel corso del processo di acquisto diretto sul sito. Tale valore non viene mostrato nelle pagine iniziali di presentazione delle diverse tipologie di Pec, ma prima di completare il processo di acquisto, il cliente ha sempre piena visibilità di tutte le componenti di costo e del prezzo complessivo dell’ordine, incluso il dettaglio relativo all’IVA.

21. Per tutte le caselle PEC non è previsto nessun obbligo di rinnovo alla scadenza annuale. Qualora il cliente decida di rinnovare, se il pagamento viene effettuato prima della scadenza del periodo per cui la casella è attiva, l’annualità acquistata parte dal giorno successivo alla data di scadenza della casella stessa, se il pagamento viene effettuato dopo la scadenza della casella, l’annualità acquistata parte dalla ricezione del pagamento da parte di InfoCert. Il canone per il secondo anno e quelli successivi coincide con il canone annuale prestato per l’acquisto iniziale del servizio PEC, a meno che il cliente in fase di rinnovo non scelga di acquistare servizi aggiuntivi rispetto al pacchetto originariamente acquistato. Non esiste alcun costo di attivazione tra quelli addebitati al consumatore finale.

22. La società ha eliminato alcuni malfunzionamenti del sito, nell’ambito di un processo di upgrade e ammodernamento del canale e-commerce, con effetto dal 18 gennaio 2022. Tale processo ha determinato momentanei errori di visualizzazione come quello riscontrato in fase preistruttoria dall’Autorità. In particolare sono stati corretti i link presenti a fondo pagina che puntavano a pagine non accessibili. Tali collegamenti quindi, funzionano correttamente dal 18 gennaio 2022.

23. Per quanto riguarda Openapi, le risultanze istruttorie evidenziano la mancata previsione di un costo di attivazione per la Pec. Per quanto riguarda la Pec Standard la pagina web che ne espone il prezzo e le caratteristiche tecniche evidenzia anche il canone dal secondo anno in poi pari a € 23.00, anche se nella home page è riportato il costo di € 25.00. In realtà, i rinnovi sarebbero ancora più economici di quanto indicato poiché al momento del rinnovo l’utente riceve 5 comunicazioni con un link per procedere all’eventuale rinnovo e, in base al numero di anni di rinnovo selezionati dall’utente, poiché lo sconto cresce con il numero di anni di rinnovo, se si sceglie il massimo di annualità il costo può diminuire sino ad attestarsi sulla somma di € 15.00 annui. Il costo scontato non è pubblicizzato sul sito al fine di evitare di ingenerare confusione nel consumatore nel caso di rinnovo per un solo anno, che costa € 23.00. Analogo discorso vale per le Pec Bronze, Silver e Gold dove per il canone annuale del rinnovo è indicato il prezzo peggiore attraverso la locuzione costo/anno.

3) Le argomentazioni difensive delle parti a) INFOCERT

24. Ad avviso della società, la categoria di clienti che intende acquistare una Pec sarebbe interessata principalmente ad una rapida identificazione del costo del servizio, al netto dell’IVA, in quanto il valore dell’imposta sul valore aggiunto può essere oggetto di detrazione fiscale ovvero di pagamento all’erario in via autonoma da parte delle pubbliche amministrazioni sulla base del modello Split payment. La società adotta un’impostazione che rende sempre pienamente conoscibile il valore dell’IVA applicabile a ciascuno dei prodotti o servizi offerti direttamente da InfoCert nel corso del processo di acquisto sul sito. Tale valore non viene mostrato nelle pagine iniziali di presentazione

delle diverse tipologie di Pec al solo fine di consentire al cliente un’immediata comprensione del costo del servizio al netto di IVA la quale potrebbe seguire regimi differenti a seconda del cliente interessato, nonché per facilitare la comparabilità dei prezzi praticati dalla società rispetto ai propri competitor. Ad ogni modo, prima di completare il processo di acquisto, il cliente ha sempre piena visibilità di tutte le componenti di costo e del prezzo complessivo dell’ordine, incluso il dettaglio relativo all’IVA.

b) OPENAPI

25. La società ha rilevato l’impossibilità di determinare in via generale l’ammontare dell’IVA perché questa dipenderebbe dalla tipologia della società che richiede i servizi Pec, dal paese di provenienza del potenziale cliente e da altre circostanze variabili a cui può essere soggetto l’utente interessato.

Come avviene per tutti i siti e-commerce abilitati alla vendita di servizi analoghi, viene applicata l’IVA in base alla normativa vigente per i singoli clienti e ne viene mostrato l’ammontare puntuale in base alle informazioni che si inseriscono, prima del pagamento.

Quanto al modulo cartaceo allegato alla segnalazione di un consumatore, che indica l’esistenza di un costo di attivazione, si tratta di un vecchio modulo che riportava condizioni di acquisto valide quando il servizio veniva richiesto via fax, ma che non è stato mai utilizzato dalla società.

26. In merito alla tabella comparativa, Openapi ritiene di non aver travalicato i confini sanciti dell’art. 20, comma 3 del Codice del Consumo che fa salva la pratica pubblicitaria consistente in dichiarazioni esagerate o dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera. In particolare, la tabella comparativa si riferisce al confronto di PEC dotate tutte di due servizi accessori indispensabili per le aziende, vale a dire il servizio SMS di notifica e quello di archiviazione. Ad oggi le aziende raffrontate nella tabella comparativa includono i servizi sopra esposti ai prezzi indicati nella tabella stessa.

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