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1. LA TUTELA DEL CONSUMATORE NELLA PROSPETTIVA

1.2. CONTROVERSIE NEL COMMERCIO ELETTRONICO:

1.2.1. LEGGE APPLICABILE

Passiamo adesso al secondo ambito, quello relativo alla legge applicabile. Il giudice adito, superata la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione, si trova poi, nel corso di un procedimento regolato dalla legge processuale italiana, a dover

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decidere la controversia applicando alla fattispecie la legge sostanziale richiamata dalle norme italiane di conflitto o quella legge di cui alle convenzioni internazionali eventualmente applicabili. Con riguardo, per quel che qui interessa, alle obbligazioni contrattuali, l’art. 57 L. 218/1995 prevede che esse siano in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva in Italia con la L. 18 dicembre 1984, n. 9751. Tra le altre convenzioni internazionali rilevanti in materia occorre ricordare che in Italia le norme di conflitto uniformi della Convenzione di Roma non risultano applicabili ad un tipo contrattuale di frequente utilizzazione nel commercio internazionale: la

vendita di cose mobili corporali, la quale è sottoposta alla Convenzione dell’Aja2 del 1955. Deve ricordarsi inoltre la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci3. Il criterio fondamentale

adottato dalla Convenzione di Roma del 1980 è quello secondo cui il

contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti (art. 3). L’art. 5

dell’Accordo detta d’altra parte una disciplina specifica per i contratti conclusi dai consumatori, vale a dire quei contratti aventi per oggetto la fornitura di beni mobili materiali o di servizi a una persona, il consumatore, per un uso che possa considerarsi estraneo alla sua attività professionale, nonché i contratti destinati al finanziamento di

1 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni

contrattuali, con protocollo e due dichiarazioni comuni, Roma 19 giugno 1980

2 Legge 4 febbraio 1958, n. 50

3 Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci, Vienna, 11

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tale fornitura. Per tale categoria contrattuale, la suddetta disposizione prevede dunque che la scelta ad opera delle parti della legge applicabile non può avere per risultato di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni della legge del paese nel quale risiede abitualmente. In mancanza della scelta effettuata a norma del sopra richiamato art. 3, si prevede inoltre che i contratti conclusi dal consumatore siano sottoposti alla legge del paese nel quale quest’ultimo ha la sua residenza abituale, sempreché ricorrano le condizione sopra enunciate (art. 5, par. 3). In ambito di commercio elettronico B2C, sulla base della disciplina dettata dalla Convenzione di Roma con riguardo alle obbligazioni contrattuali, salve le altre convenzioni internazionali eventualmente applicabili, in caso di lite con un prestatore di un servizio della società dell’informazione domiciliato o meno in uno Stato membro dell’Unione Europea, il consumatore con residenza abituale in Italia potrà pertanto sempre contare, quantomeno, sull’applicazione da parte del giudice italiano delle disposizioni imperative previste dalla legge nazionale a sua protezione. Occorre precisare in proposito che, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 185/1999, relativo ai contratti a distanza conclusi dai consumatori, si prevede espressamente che “ove le parti abbiano scelto

di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela prevista dal suddetto provvedimento”, il quale dovrà pertanto, in

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applicabile al contratto era regolata, fino al 17 dicembre 2009 dalla Convenzione di Roma (1980) sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, la quale dettava regole uniformi a livello europeo sui conflitti di legge in materia di contratti, allo scopo di prevenire il fenomeno del cd. “forum shopping”. La Convenzione è stata “rimodernata” attraverso il Regolamento CE del 17 giugno 2008 n. 593 entrato in vigore il 17 dicembre 2009. In sostata, e in ciò risiede la novità, il Regolamento trasforma in regole rigide le norme (flessibili) della Convenzione di Roma del 1980, che hanno provocato varie incertezze interpretative. In Italia, l’art. 57 della legge 31 maggio 1995, n. 218 di “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” stabilisce che i contratti con elementi di internazionalità sono disciplinati “in ogni caso” dalla Convenzione di Roma del 19 Giugno 1980 e quindi, oggi, dal Regolamento n. 593 che ha sostituito la Convenzione di Roma. Visto il carattere universale del Regolamento (art. 2), le parti potranno designare come legge applicabile al contratto non solo le normative nazionali degli Stati membri, ma anche la legge di uno Stato che non è parte dell’Unione Europea. L’art. 3 della Convenzione prevedeva – e il Regolamento n. 593 ha confermato in linea di principio – che le parti siano libere di scegliere la legge applicabile al loro rapporto. Sebbene non venga richiesto che tale scelta sia espressa in forma scritta, è sempre consigliabile farlo per questioni probatorie, in quanto, in caso contrario, per essere fatta valere, dovrà risultare in modo ragionevolmente certo dalle

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disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. L’art. 4 del Regolamento, con un cambiamento più di forma che di sostanza rispetto alla Convenzione di Roma del 1980, elenca una serie di esemplificazioni (legge del venditore, legge del prestatore di servizi, ecc…). Se si osservano attentamente le fattispecie prese in considerazione vige sempre il principio che, nel silenzio delle parti, si applica la legge del Paese dove non si svolge la prestazione pecuniaria. L’art. 3 (1) della Convenzione di Roma prevede infine la possibilità, per le parti, di assoggettare il contratto a più leggi nazionali diverse. Questa tecnica, definita “frazionamento”, che presuppone la scomposizione del contratto in più parti con l’assoggettamento di ciascuna di esse a leggi nazionali diverse incontra ovviamente un limite nella complessiva coerenza del quadro giuridico delineato dalle parti. Un altro aspetto della Convenzione di Roma, apertamente criticato dai giuristi di common law, è la prescrizione contenuta nell’art. 3 (2), in base al quale le parti hanno la possibilità di modificare, di comune accordo, la legge precedentemente scelta come regolatrice del contratto, o di effettuare tale scelta anche in un momento successivo alla conclusione del contratto. In ogni caso, qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati in un paese diverso da quello in cui la legge è stata scelta, tale scelta effettuata dalle parti non potrà pregiudicare l’applicazione delle disposizioni (interne e comunitarie) alle quali non è permesso derogare contrattualmente. Il contratto sarà diversamente regolato a seconda

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della tipologia contrattuale tra quelle indicate dal Regolamento n. 593/2008 all’art. 4, comma 1, lett. a) – h): vendita di beni, prestazione di servizi, vendita/locazione immobiliare, franchising, distribuzione, vendita di beni all’asta, vendita multilaterale di strumenti finanziari. Se il contratto non rientra tra quelli specificamente indicati dal regolamento (contratto atipico), oppure si tratta di un contratto misto o complesso (cioè composto, allo stesso tempo, da diversi tipi contrattuali), si dovrà fare riferimento alla legge del paese nel quale la parte che deve fornire la prestazione caratteristica del contratto ha la sua residenza. Quando dall’insieme della fattispecie concreta risulta chiaramente che il contratto presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato si applicherà la legge di questo paese e, quindi, non opereranno i criteri elencati all’art. 4 per i singoli tipi contrattuali. Infine se la legge non può essere determinata in base ai criteri sopra visti, il contratto sarà disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto (art. 4, comma 4).

1.3. CONTRATTI A DISTANZA: NON BASTA UN LINK PER

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