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LEGGE REGIONALE 5 agosto 2003, n. 43

Nel documento REGIONI AVVISO AGLI ABBONATI (pagine 22-29)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attivita© edilizie - disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - disciplina del contributo di concessione sanzioni e vigilanza sull'attivita© urbanistico/edilizia -modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 13 agosto 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazioni all'art. 1 della legge regionale n. 52/1999 1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle atti-vita© edilizie - disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - disciplina del contributo di concessione - sanzioni e vigilanza sull'atti-vita© urbanistico/edilizia - modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 dopo le parole ûprocedimenti amministrativiý, sono inserite le seguenti: ûal soddisfacimento dei bisogni sociali edý.

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 52/1999 1. Il comma 1-ter dell'art. 2 della legge regionale n. 52/1999 e©

sostituito dal seguente:

û1-ter. Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non puo© essere superiore ad un anno dalla data del rilascio della concessione; il ter-mine di ultimazione di cui all'art. 11, comma 1, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non puo© essere superiore a tre anni dall'i-nizio dei lavori e puo© essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volonta© del concessionario, che siano soprav-venuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo piu©

lungo per l'ultimazione dei lavori puo© essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue parti-colari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu© esercizi finan-ziari. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il conces-sionario deve dotarsi di un nuovo titolo abilitativo concernente la parte non ultimata.ý.

2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 52/1999 e© sosti-tuito dal seguente:

û2. Sono subordinati a denuncia di inizio dell'attivita©, in conformita©

con le vigenti norme urbanistico edilizie e di tutela e con le procedure di cui all'art. 9, le opere e gli interventi di cui all'art. 4.ý.

3. Al comma 2-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 52/1999 sono soppresse le parole: ûautorizzazione edilizia e allaý.

Art. 3.

Modifiche e integrazioni all'art. 3 della legge regionale n. 52/1999 1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 52/1999, dopo le parole: ûSono considerate trasformazioni urbanisticheý sono aggiunte le seguenti: ûed edilizieý.

2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 52/1999, e© sostituita dalla seguente:

ûa) gli interventi di nuova edificazione e cioe© di realizza-zione di nuovi manufatti edilizi diversi da quelli di cui alle lettere suc-cessive del presente articolo ed all'art. 4;ý

3. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 52/1999, e© aggiunta la seguente:

ûa-bis) L'installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, quali esplicitamente risultino in base alle vigenti disposizioni;ý.

4. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 52/1999, e© aggiunta la seguente:

ûf-bis) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demoli-zione e ricostrudemoli-zione di volumi esistenti non assimilabile alla ristruttu-razione edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione e desti-nazione d'uso, senza alcun intervento sulle opere di urbanizzazione.ý.

Art. 4.

Modifiche e integrazioni all'art. 4 della legge regionale n. 52/1999 1. La rubrica dell'art. 4 della legge regionale n. 52/1999 e© sostituita dalla seguente: ûOpere ed interventi sottoposti a denuncia di inizio del-l'attivita©ý.

2. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 52/1999 le parole ûad attestazione di conformita© con le vigenti norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, delle salvaguardie regio-nali, provinciali e comunaliý sono sostituite dalle seguenti: ûa denuncia di inizio dell'attivita©ý.

3. Le lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 52/1999 sono abrogate.

4. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 52/1999, le parole ûprevisti dalla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39ý sono sostituite dalle seguenti: ûindividuati dai piani della distri-buzione e localizzazione delle funzioni, previsti dalla legge regionaleý.

5. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 52/1999, e© aggiunta la seguente:

ûg-bis) ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edi-lizie che, in base alla presente legge, non sia soggetta a concessione.ý.

6. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 52/1999 le parole ûoggetto di attestazione di conformita© i seguenti interventi sul patrimo-nio edilizio esistenteý sono sostituite dalle seguenti: ûsottoposti a denuncia di inizio dell'attivita© i seguenti interventi sul patrimonio edili-zio esistente, ancorche¨ realizzati esclusivamente con opere interneý.

7. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 52/1999, dopo le parole ûdegli immobiliý sono aggiunte le seguenti:

û, nei casi previsti dalla disciplina comunaleý.

8. Al numero 1) della lettera d) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 52/1999, le parole ûidentici materialiý sono sostituite dalle seguenti: ûgli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli strumenti urbanistici comunali, nonche¨ nella stessa collocazioneý.

9. Il numero 2) della lettera d) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 52/1999 e© sostituito dal seguente:

û2) la demolizione di volumi secondari, facenti parte di un mede-simo organismo edilizio, e la loro ricostruzione nella stessa quantita©

o in quantita© inferiore ancorche¨ in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;ý.

10. Il numero 3) della lettera d) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n.52/1999, e© sostituito dal seguente:

û3) le addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edi-lizi esistenti, che non si configurino come nuovi organismi ediedi-lizi, ivi compreso le pertinenze, e limitati interventi necessari per l'adegua-mento alla normativa antisismica; non sono computate al fini dell'ap-plicazione degli indici di fabbricabilita© fondiaria e territoriale le addi-zioni con le quali si realizzino i servizi igienici, i volumi tecnici e le auto-rimesse legate da vincolo pertinenziale ad unita© immobiliari esistenti all'interno dei perimetri dei centri abitati, nonche¨ il rialzamento del sottotetto, al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unita© immobiliari; sono compresi in tale fattispecie gli ampliamenti una tantum di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola), modificata con legge regionale 4 aprile 1997, n. 25;ý.

11. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 52/1999, e© abrogato.

12. Al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 52/1999, le parole ûalla autorizzazione edilizia, rilasciata dal comune ove sussista

anche una sola delle seguenti condizioniý sono sostituite dalle seguenti:

ûalla preventiva acquisizione degli atti di assenso comunque denomi-nati, qualora dovuti, rilasciati dalle competenti autorita©, ed in partico-lare nei seguenti casi qualoraý.

13. La lettera a) del comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 52/1999, e sostituita dalla seguente:

ûa) l'esecuzione delle opere interessi beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposi-zioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma del-l'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352);ý.

14. La lettera b) del comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 52/1999, e© abrogata.

15. Alla lettera d) del comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 52/1999, le parole ûall'art. 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431ý sono sostituite dalle seguenti: ûall'art. 149 del decreto legisla-tivo n. 490/1999ý.

16. La lettera e) del comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 52/1999, e abrogata.

17. La lettera f) del comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 52/1999, e© cos|© sostituita:

ûf) il preventivo rilascio dell'atto di assenso sia espressamente previsto e disciplinato, in attuazione della presente legge, dagli stru-menti urbanistici comunali, ancorche¨ soltanto adottati, con riferi-mento alle zone A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o ad immobili che pur non essendo compresi fra quelli di cui alle lettere che precedono, siano giudicati meritevoli di analoga tutela per partico-lari motivi di carattere storico, culturale, architettonico od estetico.ý.

Art. 5.

Inserimento dell'art. 4-bis alla legge regionale n. 52/1999 1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 52/1999 e© inserito il seguente:

ûArt. 4-bis (Attivita© edilizia libera). ö 1. I seguenti interventi, ancorche¨ attuati per mezzo di opere edilizie, possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, salvo che il titolo sia previsto dalla disciplina urbanistico edilizia comunale:

a) interventi di manutenzione ordinaria, diversi da quelli previsti dall'art. 4, comma 2, lettera a);

b) interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) opere temporanee per attivita© di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.ý.

Art. 6.

Modifiche all'art. 5.della legge regionale n. 52/1999 1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 52/1999, le parole ûdelle leggi 1‘ giugno1939, n. 1089, 29 giugno1939, n. 1497 eý sono sosti-tuite dalle seguenti: ûdel decreto legislativo n. 490/1999, o della leggeý.

Art. 7.

Modifiche e integrazioni all'art. 6 della legge regionale n. 52/1999 1. La rubrica dell'art. 6 della legge regionale n. 52/1999, e© sosti-tuita dalla seguente: ûDisposizioni generaliý.

2. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 52/1999 e© sosti-tuito dal seguente:

û1. Ai fini della concessione edilizia o della denuncia di inizio del-l'attivita©, il regolamento edilizio elenca per ogni tipo di opera e di inter-vento, la documentazione e gli elaborati progettuali da produrre in materia urbanistica.ý.

3. All'inizio del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 52/1999 sono inserite le seguenti parole:

ûPer le richieste di concessione ediliziaý.

4. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 52/1999 sono soppresse le parole: ûdi autorizzazione ovveroý.

5. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 52/1999 e© sostituito dal seguente:

û4. L'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per l'esecuzione dei lavori, e© prelimi-nare al rilascio della concessione; a tale acquisizione puo© provvedere direttamente l'interessato, allegando la relativa documentazione alla richiesta; in mancanza l'acquisizione e© a carico del comune.ý.

6. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 52/1999 sono aggiunti i seguenti:

û4-bis. Le funzioni attinenti la certificazione dei requisiti igienico sanitari sono attribuite:

a) al professionista abilitato per la denuncia d'inizio dell'atti-vita© nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale, ovvero nel caso in cui la verifica di conformita© alle norme igienico-sani-tarie non comporti valutazioni tecnico-discrezionali;

b) all'azienda U.S.L. competente, nei casi di deroga, previsti dalla normativa vigente, alle disposizioni igienico-sanitarie e comunque nei casi in cui siano necessarie valutazioni tecnico-discrezionali.

4-ter. Su richiesta dell'interessato o del comune, l'azienda U.S.L.

esprime inoltre parere sui progetti di interventi edilizi che riguardano immobili con destinazione ricettiva, scolastica, sanitaria, socio-assi-stenziale, commerciale, sportiva, ricreativa, stabilimenti balneari e termali, cimiteri e nei casi in cui sia prevista l'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.ý.

7. Dopo il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 52/1999 e©

aggiunto il seguente:

û5-bis. Prima dell'inizio dei lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo deve comunicare al comune il nominativo dell'impresa che realiz-zera© i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, Cassa Edile dell'impresa; qualora successivamente all'inizio lavori, si verifichi il subentro di altra impresa il proprietario o chi ne abbia titolo dovra© comunicare i relativi dati entro quindici giorni dall'avvenuto subentro.ý.

Art. 8.

Modifiche e integrazioni all'art. 7 della legge regionale n. 52/1999 1. Il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 52/1999 e© sosti-tuito dal seguente:

û4. Nel caso in cui all'istanza di concessione edilizia siano stati alle-gati tutti i pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, necessari per l'esecuzione dei lavori, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda o della documentazione integrativa ai sensi dell'art. 6, comma 3, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce tutti i necessari pareri di competenza comunale, redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica del-l'intervento richiesto accompagnata dalla propria valutazione di confor-mita© del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e di conse-guenza formula una motivata proposta all'autorita© preposta all'emana-zione del provvedimento conclusivo.ý.

2. Il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 52/1999 e© sosti-tuito dal seguente:

û5. Qualora nel termine di sessanta giorni sopraindicato non vengano formulati dai competenti organi comunali i prescritti pareri, il responsabile del procedimento e tenuto comunque a formulare la propo-sta di cui al comma 4.ý.

3. Dopo il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 52/1999 sono aggiunti i seguenti:

û5-bis. Nel caso in cui all'istanza di concessione edilizia non siano stati allegati tutti gli atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, necessari per l'esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento, fermi restando gli adempimenti previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, acquisisce gli atti di assenso medesimi entro sessanta giorni dalla presentazione della istanza, ovvero indice a tal fine entro venti giorni dalla presentazione della stessa, una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quarter della legge 7 agosto 1990, n. 241 come da ultimo modificata con legge 24 novem-bre 2000, n. 340, nonche¨ ai sensi della legge regionale 3 settemnovem-bre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi) al fine di acquisire tali atti di assenso, nei tempi e con le modalita© ivi disciplinate.

5-ter. Il provvedimento finale, da notificare all'interessato, e© adot-tato dall'autorita© comunale competente entro quindici giorni dalla pro-posta di cui al comma 4, dal ricevimento degli atti di assenso ovvero dall'esito della conferenza dei servizi di cui al comma 5-bis. Dell'avve-nuto rilascio della concessione edilizia e© data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio.

5-quarter. I termini di cui ai commi 4 e 5-bis sono raddoppiati per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento da comunicarsi immediatamente all'interessato.ý.

4. Il comma 6 dell'art. 7 della legge regionale n. 52/1999 e© abrogato.

5. Al comma 8 dell'art. 7 della legge regionale n. 52/1999, sono sop-presse le parole ûche ha i medesimi effetti della concessione ediliziaý.

6. Il comma 10 dell'art. 7 della legge regionale n. 52/1999 e© sosti-tuito dal seguente:

û10. Alle varianti alle concessioni edilizie si applicano le disposi-zioni previste per il rilascio delle concessioni. Per le varianti in corso d'opera sussiste esclusivamente l'obbligo del deposito del progetto dell'opera cos|© come effettivamente realizzata, qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) che siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regola-menti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati ne¨ con le eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo;

b) che non comportino modifiche della sagoma ne¨ innovazioni che incidano sui parametri urbanistici e sulle dotazioni di standard;

c) che non si tratti di beni tutelati ai sensi del decreto legisla-tivo n. 490/1999.

In tali casi, l'eventuale conguaglio del contributo di cui all'art. 18, determinato con riferimento alla data dell'atto abilitativo, e© effettuato contestualmente agli adempimenti di cui all'art. 11 e comunque prima della scadenza del termine di validita© dell'atto abilitativo.ý.

7. Al comma 11 dell'art. 7 della legge regionale n. 52/1999 le parole ûfino alla trasmissione all'azienda U.S.L., competente della notifica preliminare, ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto legisla-tivo. La notifica, oltre a contenere quanto disposto dall'allegato III al decreto legislativo n. 494/1996, da© atto dell'avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, e, nei casi previsti, del piano generale di sicurezza, ai sensi degli articoli 12 e 13 dello stesso decreto legislativoý sono sostituite dalle seguenti:

ûin caso di inosservanza, da parte del committente o del responsa-bile dei lavori, degli obblighi a loro derivanti dagli articoli 3, 11, 12 e 13 dello stesso decreto legislativo, nonche¨, per le imprese, delle disposizioni relative alla applicazione delle norme tecniche di settore vigentiý.

Art. 9.

Abrogazione dell'art. 8 della legge regionale n. 52/1999 1. L'art. 8 della legge regionale n. 52/1999 e© abrogato.

Art. 10.

Modifiche e integrazioni all'art. 9 della legge regionale n. 52/1999 1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 52/1999 e© sosti-tuito dal seguente:

û1. Almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, il proprietario, o chi ne abbia titolo, deve presentare la denuncia del-l'inizio dell'attivita©, accompagnata da:

a) una dettagliata relazione a firma di professionisti abilitati, che asseverino la conformita© delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, non-che¨ il rispetto delle norme di riferimento vigenti;

b) gli elaborati progettuali e la descrizione dello stato di fatto dell'immobile oggetto dei lavori;

c) ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denomi-nato, necessario per poter eseguire i lavori, salvo che il comune prov-veda direttamente.

In caso di richiesta di integrazioni documentali ai sensi del-l'art. 6, comma 3, il termine di cui al presente comma decorre nuova-mente per intero a partire dalla data di presentazione della documen-tazione integrativa.ý.

2. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 52/1999 e© sosti-tuito dal seguente:

û2. Per le opere ricadenti nell'ambito d'applicazione del decreto legi-slativo 14 agosto 1996, n. 494, nella denuncia e© contenuto l'impegno a comunicare al comune l'osservanza, da parte del committente o del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro derivanti dagli articoli 3, 11, 12 e 13 dello stesso decreto legislativo, nonche¨, perle imprese, delle disposizioni relative alla applicazione delle norme tecniche di settore vigenti. L'inosservanza di detti obblighi impedisce l'inizio dei lavori.ý.

3. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 52/1999 e© sosti-tuito dal seguente:

û3. Nel caso di varianti in corso d'opera, l'interessato deve presen-tare una nuova denuncia di inizio attivita©, descrivendo le variazioni apportate all'intervento originario. Per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 7, comma 10 si applicano esclusivamente gli obblighi ivi previsti.ý.

4. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 52/1999 e© sosti-tuito dal seguente:

û4. Il termine per l'inizio dei lavori non puo©, a pena di decadenza, essere superiore ad un anno dalla data di presentazione della relativa denuncia. Il termine di ultimazione di cui all'art. 11, comma 1, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non puo© essere supe-riore a tre anni dalla data anzidetta. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini, l'interessato deve presentare una nuova denuncia concernente la parte non ultimata.ý.

5. Il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 52/1999 e© sosti-tuito dal seguente:

û5. Ai fini della relazione asseverata e delle integrazioni di cui al comma 1, i professionisti competenti assumono la qualita© di persona esercente un servizio di pubblica necessita© ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di false attestazioni dei professionisti, l'autorita© comunale competente ne da© contestuale notizia all'autorita©

giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di appartenenza per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. L'autorita© comunale competente, entro il termine di venti giorni di cui al comma 1, verifica la denuncia d'inizio attivita© ai sensi del comma 1, e, qualora sia riscontrata l'assenza di uno o piu© dei presupposti legittimanti, notifica agli interessati l'ordine motivato di non attuare le trasformazioni previste. Gli aventi titolo hanno facolta© di presentare una nuova denuncia di inizio attivita© o ren-dere idonea quella presentata, qualora i necessari presupposti possano essere soddisfatti mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle previste trasformazioni, ovvero mediante l'acquisizione dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per poter eseguire i lavori; in tale ultimo caso il termine di cui al comma 1 puo© essere ridotto secondo quanto disposto dal regolamento edilizio.ý.

6. Dopo il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 52/1999 e©

inserito il seguente:

û5-bis. Presso il cantiere sono depositate le copie delle denunce di inizio attivita©, dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, il piano di sicurezza, nonche¨ l'elenco di quanto altro prescritto per comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attesta-zioni dei professionisti abilitati.ý.

7. Il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale n. 52/1999 e© sosti-tuito dal seguente:

û6. Il superamento del termine di venti giorni di cui al comma 1 non preclude, in ogni caso, la potesta© di controllo della pubblica ammi-nistrazione e la adozione del conseguenti provvedimenti sanzionatori.

L'autorita© comunale competente procede comunque, nell'ambito del-l'attivita© di vigilanza di cui all'art. 28, al controllo, anche a campione, delle denunce d'inizio delle attivita©. Nei casi di false attestazioni di con-formita©, l'autorita© comunale competente provvede alla applicazione

L'autorita© comunale competente procede comunque, nell'ambito del-l'attivita© di vigilanza di cui all'art. 28, al controllo, anche a campione, delle denunce d'inizio delle attivita©. Nei casi di false attestazioni di con-formita©, l'autorita© comunale competente provvede alla applicazione

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